La (—) doveva esser prestata, nel processo per formulas [vedi] dal procuràtor [vedi], per ottenere il diritto di sostituire l’attore; attraverso la prestazione della (—), il procurator si impegnava a rivalere il convenuto dell’ammontare della condanna, se il soggetto da lui rappresentato avesse intentato una nuova azione contro il convenuto, non ratificando il suo operato.
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Cautio quasi ususfructuària [Garanzia per il quasi usufrutto]
Garanzia incombente sul quasi ususfructuarius [vedi quasi ususfructus]; assicurava la restituzione di una quantità di cose consumabili dello stesso genere e qualità di quelle ricevute o del loro controvalore in denaro.
Cautio pro expènsis [Garanzia per le spese]
Garanzia gravante — su valutazione discrezionale del giudice — a carico del soggetto che non era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nei casi in cui vi era fondato timore che l’eventuale condanna alle spese potesse restare ineseguita.
La norma che prevedeva la (—) (art. 98 c.p.c.) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 29-11-1960: la (—) non è pertanto prevista dall’ordinamento processuale vigente.
Càutio Muciàna [cfr. art. 639 c.c.]
Istituto introdotto in diritto romano su impulso del giurista Q. Mucio Scevola [vedi]: consisteva nella concessione al beneficiario di un legato [vedi legatum] sotto condizione [vedi condìcio] risolutiva potestativa negativa dell’immediato godimento delle attribuzioni patrimoniali ricevute. Il soggetto beneficiato doveva, però, prestare una garanzia, detta (—), per la restituzione di quanto ricevuto nel caso si fosse verificato l’evento dedotto negativamente in condizione.
Un esempio chiarirà il concetto: in presenza di un legato cui era apposta la condizione “se non sarai stato eletto magistrato”, non sarebbe stato possibile accertare il verificarsi o meno della condizione stessa se non dopo la morte del legatario (che non avrebbe mai, quindi, potuto trarre vantaggio dal legato). Per evitare ciò, si consentì che il legatario acquistasse subito la disponibilità della cosa legata, purché promettesse mediante stipulatio [vedi] la restitutio nel caso in cui la condizione risolutiva si fosse verificata.
L’istituto è previsto e disciplinato nell’ordinamento vigente, all’art. 639 e ss. c.c.