Espressione adoperata in diritto romano per indicare lo studio dei fatti oggetto della controversia e le valutazioni sul merito di un giudizio, poste alla base della pronuncia del magistrato investito della decisione.
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Causa petèndi (art. 163 c.p.c.) (Case petèndi (Article 163 c.p.c.))
È il titolo, o ragione giustificativa, del diritto che un soggetto fa valere in giudizio; si distingue dal petìtum [vedi], con il quale costituisce elemento caratterizzante della domanda giudiziale (insieme alle parti processuali che tale domanda propongono).
Causa mancìpii (Case mancìpii)
Era la posizione di asservimento in cui poteva venirsi a trovare una persona libera, rispetto ad un pater familias [vedi] diverso da quello originario, cui si era legati da vincolo di sangue.
Tale condizione poteva derivare dall’esercizio, da parte del pater familias originario, del iùs vendèndi [vedi] o del ius nòxæ dàndi [vedi], oppure conseguire al nèxum [vedi] o alla vendita fittizia attraverso cui si compiva l’emancipàtio [vedi] in età classica.
Non risulta che la (—) abbia mai originato una situazione di schiavitù; le personæ in (—) non perdevano, dunque, la libertà, né la cittadinanza, assumendo rispetto al nuovo pater familias, la stessa posizione di un filius familias [vedi familia; pater familias; status (familiae); patria potestas].
Lo stato di asservimento, salvo che non fosse di per sé transitorio (es. vendita provvisoria, nella emancipatio), non si estingueva né per cause naturali (morte del pater familias), né per cause giuridiche (emancipatio). Dal lato attivo, la potèstas sui liberi in (—) si trasmetteva agli eredi del soggetto esercente in concreto la potestà: dal lato passivo la (—) si trasmetteva a figli e discendenti dell’asservito.
L’istituto perse gran parte del suo significato già in età classica, probabilmente a seguito dell’abolizione del nexum, nonché della perdita di concreto significato del ius vendendi e del ius noxæ dandi.
In età giustinianea, venute meno anche le formalità dell’emancipazione e dell’adozione e affermatosi il principio che il figlio eccezionalmente venduto dal pater diventava schiavo, la (—) scomparve del tutto.
Causa Curiàna (Case Curiàna)
Famoso processo centumvirale, celebratosi all’epoca di Silla, nel quale si decise per la prima volta che una substitùtio pupillàris [vedi] inutile potesse valere come substitutio vulgàris [vedi].