La (—) era uno degli elementi essenziali dei negozi di attribuzione patrimoniale (si parlava di iusta causa).
La iusta (—) veniva intesa come ragione obiettiva, sufficiente di per sé a giustificare un dato negozio, in relazione ai fini che le parti si proponevano; si poteva così avere una iusta (—):
— traditionis (per la traditio [vedi]);
— solvendi (per la solutio [vedi]);
— dotis dàndæ (per la datio dotis [vedi]);
— donationis (per la donatio [vedi]); e così via.
Occorreva che la (—) fosse voluta: in ciò si verificava una commistione tra (—) e volontà (c.d. ànimus [vedi]): l’ànimus era diverso a seconda della diversa causa per cui l’atto era compiuto (animus donationis, novàndi) e, congiuntamente alla causa, consentiva l’individuazione giuridica del rapporto.
La (—) di un negozio giuridico doveva sempre essere lecita; a tale riguardo, contrariamente a quanto avviene nell’ordinamento vigente, si distinguevano varie forme di illiceità:
— l’illiceità era piena ed implicava l’invalidità del negozio, quando il negozio era iniustus, cioè contrario ai principi fondamentali del ius civile, oppure contra bonos mores, cioè contrario alla morale tradizionale, oppure contra lèges perfectas, cioè contro leggi imperative che comminavano la nullità degli atti compiuti in loro violazione;
— l’illiceità era semipiena quando il negozio era contrario a leges minus quam perfectæ, che cioè comminavano solo una sanzione a carico del trasgressore e non anche la nullità del negozio;
— l’illiceità era generica se il negozio era contrario a leges imperfectæ, cioè a quelli leggi che non comminavano alcun tipo di sanzione per la loro violazione.
La contrarietà alle leggi poteva essere:
— diretta (negozi contra legem);
— indiretta (negozi in fràudem legis), nel qual caso un negozio, pur valido in apparenza, perseguiva in realtà, indirettamente, uno scopo vietato dalla legge, risultando, perciò, egualmente illecito.
Autore: Admin
Catone (Marco Porcio), detto il censore
Nato nel 234 a. C. e morto nel 149 a.C., fu insigne giurista, storico, oratore e uomo politico.
Contemporaneo di Sesto Elio Peto [vedi], fu il principale rappresentante della cultura giuridica del suo tempo.
Le linee essenziali del suo pensiero, sostanzialmente imperniato sulla lucida enucleazione dei rapporti di reciproca correlazione tra storiografia e diritto, sono tracciate nei Commentàrii iùris civilis e nelle Origines.
In particolare, il modulo espressivo catoniano si estrinsecò in una visione collettivistica della storia, nella quale, come si può dedurre dal rigoroso silenzio serbato sui nomi dei protagonisti, le singole gesta individuali si annullano nella dinamica delle tensioni sociali, finendo col diventare mezzo espressivo del valore della collettività. In questo quadro il populus Romanus si atteggia a impersonale protagonista di tutte le imprese, mentre il ius e la lex, la libertas e la res publica costituiscono oggetto di un commùniter uti (utilizzazione comune).
La legge rappresenta, nell’ottica catoniana, il momento in cui il diritto giunge definitivamente all’acquisizione della consapevolezza della propria indispensabilità al fine di una civile convivenza dei consociati.
Tuttavia la lex, pur essendo l’incarnazione finale di detta coscienza, va adeguatamente collocata nel contesto degli antichi mores [vedi mores maiorum] e di tutti gli istituti giuridici di origine strettamente legislativa.
Catilina (Lucio Sergio)
Patrizio romano (109-62 a.C.), già fautore di Silla, nel 67 fu nominato propretore nella provincia d’Africa, dove praticò l’arbitrio e la concussione. (—) nel 66 fu escluso dalla candidatura alle elezioni consolari, dovendo subire un processo per concussione. Ormai screditato, subì una dopo l’altra tre sconfitte nelle elezioni del 65, 63 e 62.
Dopo l’ultima sconfitta (—) decise di praticare la strada delle violenza. Privo di ogni potere esecutivo, (—) poteva agire soltanto attraverso una cospirazione.
In tutta Italia, in specie in Etruria, egli andava raccogliendo truppe, reclutando malcontenti e disperati d’ogni specie. I veterani di Silla che nei loro fondi si trovavano in difficoltà economiche, gli fornirono una preziosa collaborazione. Cicerone, venuto a conoscenza della cospirazione, la denunciò in Senato. Vistosi scoperto, (—) fuggì in Etruria, dove fu sconfitto e ucciso presso Pistoia dal console Antonio.
Casus fortuìtus [Caso fortuito; cfr. art. 1218 c.c.]
Il (—) era una causa di esclusione della responsabilità per inadempimento contrattuale.
Nell’ambito del (—), (che si riteneva ricomprendesse anche la c.d. vis màior (cui resisti non pòtest) [vedi], cioè la forza maggiore) rientravano:
— eventi naturali (terremoto, inondazione);
— fatti giuridici (si pensi, ad es., al sopravvenire di una normativa giuridica che dichiarasse res extra commèrcium [vedi] la cosa oggetto della prestazione del debitore, rendendo impossibile l’adempimento);
— fatti commessi da un terzo (si pensi, ad es., alla fuga dello schiavo che il debitore doveva consegnare al creditore).
Se l’inadempimento di un’obbligazione era stato determinato dal (—), il debitore era esonerato da responsabilità, a meno che non avesse volontariamente assunto il rischio.
In taluni contratti, ad eccezione della regola generale dianzi illustrata, il (—) non esonerava il debitore da responsabilità: è il caso, ad es., del commodàtum [vedi] e del recèptum nautàrum [vedi].