Càput [Persona]

Il termine significava, letteralmente, testa e, per traslato, individuo; in ordine alla condizione dell’individuo, si distingueva, in particolare, tra:
— (—) servile (individuo di condizione servile);
— (—) liberum (individuo libero).
In senso tecnico il termine esprimeva l’appartenenza di un soggetto ad una categoria di persone (uomini liberi, cittadini, membri della familia): veniva usato solo nell’espressione càpitis deminùtio [vedi] che, in diritto romano classico, indicava il cambiamento della posizione giuridica di un soggetto.
Solo in diritto postclassico e giustinianeo, il termine (—) assunse un significato che adombrava l’idea moderna della capacità giuridica (si ritenne, ad es., che lo schiavo nullum caput habet, ossia non ha capacità).

Captìvitas [Prigionia]

Condizione del cittadino romano libero fatto prigioniero dal nemico in guerra. Il cittadino romano prigioniero (detto captìvus), a seguito della cattura, subiva la capitis deminutio maxima [vedi càpitis deminùtio] e versava in stato di sérvitus iniústa, ossia non conforme al iùs civile [vedi].
Il relativo stato servile non si considerava definitivo, in quanto poteva cessare se il captivus rientrava entro i confini dello Stato romano con l’intenzione di restarvi (ius postliminii). Fu, altresì, previsto da una “fictio legis Corneliæ”, modellata sulla lex Cornelia (Sullae) de captivis [vedi] dell’81 a.C., che nell’ipotesi di morte del cittadino in stato di (—), il momento della morte dovesse essere fittiziamente retrodatato al momento della cattura da parte del nemico, quando ancora cioè il cittadino era libero e godeva quindi della testamenti factio [vedi testamenti fàctio attiva; testamenti factio passiva].

Cappadocia

Regione situata su un altopiano delimitato a sud dalla catena montuosa del Tauro in Anatolia (Turchia).
Fu a lungo fedele alleata di Roma, fino a che Tiberio [vedi], nel 17 d.C., non ne decretò l’annessione, creando l’omonima provincia. Piuttosto povera economicamente, fu baluardo dell’impero fino alla sua caduta (476 d.C.); in seguito, passata a Bisanzio, difese l’impero d’Oriente per tutto il primo millennio.

Capitone (Caio Ateio)

Giurista vissuto in età augustea (I a.C. – I d.C.), allievo di Aulo Ofilio [vedi], nonché uomo politico (fu console nel 5 d.C.).
Le fonti lo rappresentano come persona di vasta cultura e grande intelligenza, ma estremamente sensibile alle sollecitazioni provenienti dal potere imperiale; Pomponio [vedi] ebbe modo di porre in evidenza le sue idee estremamente conservatrici.
Fu fiero oppositore di Labeone [vedi]; il contrasto tra i due giuristi non mancò di produrre effetti positivi, dando vita a due opposte scuole giuridiche (sabiniani erano detti i seguaci di (—), proculiani quelli di Labeone) che si avversarono, sia pur con accesa faziosità, mantenendo sempre vivo il dibattito giuridico e feconda la produzione letteraria.
Quest’ultima caratteristica non fu, peraltro, propria di (—), di cui si ricordano soltanto due importanti opere:
— libri de iùre pontifìcio (almeno 7);
— libri coniectaneòrum (almeno 9).