Marco Aurelio Antonino, detto (—) dall’omonimo veste gallica, nacque nel 188 d.C.
Figlio maggiore di Settimio Severo [vedi] e di Giulia Domina, inaugurò il suo impero con un delitto, uccidendo, nelle braccia della madre, il fratello Geta che avrebbe dovuto governare al suo fianco con eguali diritti.
Solo al potere, continuò il progetto severiano dei suoi predecessori di consolidamento dei confini. A questo scopo condusse varie campagne tra le quali l’ultima, contro i Parti, si concluse con una ritirata, nella quale rimase ucciso lo stesso imperatore.
Internamente il suo governo attraversò una grave crisi economica causata da alcuni dannosi provvedimenti, quali l’aumento del soldo militare. L’ingente spesa pubblica generò una forte svalutazione (ascesa dei prezzi), cui (—) fece fronte con il conio di una nuova moneta, l’antoniniano.
Oltre al recupero di valore della moneta, (—) si vide costretto ad un nuovo incremento delle tasse che lo portò all’emanazione dell’Editto di Caracalla o Constitùtio Antoniniana [vedi Constitùtio Antoniniàna de civitàte] (212 d. C.).
Tale editto che estese il diritto alla cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, determinando un aumento del gettito fiscale, è senz’altro l’atto più rilevante della sua politica.
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Caput tralatìcium de impunitàte
Clausola caratteristica, ma non necessaria, della sànctio [vedi lex], con la quale veniva espressamente garantita l’impunità dei soggetti che, per rispettare una nuova legge, avessero dovuto violare i precetti stabiliti da una legge precedente.
Caput si quid sacri sancti [Clausola di inderogabilità di leggi sacrate]
Clausola caratteristica, ma non necessaria, della sànctio [vedi lex], con la quale si affermava espressamente l’invalidità di ogni disposizione contrastante con leges sacràtæ [vedi].
Caput si iùs non èsset [Clausola di inderogabilità di principi civilistici fondamentali]
Clausola caratteristica, ma non necessaria della sànctio [vedi lex], con la quale si sanciva espressamente l’invalidità di ogni disposizione contrastante con i principi fondamentali del iùs civile [vedi].