Bonorum vendìtio [vendita dei beni]

Esecuzione forzata infamante sul patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente.
Si articolava in varie fasi:
a) i creditori chiedevano al pretore di immettersi nel patrimonio del debitore (c.d. missio in bona);
b) il pretore, ricorrendone i presupposti immetteva i creditori nel possesso dei beni del debitore nominando un curatore (c.d. curàtor bonòrum) a cui veniva affidata la custodia e l’amministrazione dei beni;
c) trascorsi 30 giorni dalla missio in bona, redatto l’inventario dei beni i creditori nominavano un magìster bonorum che emetteva il bando di vendita (c.d. lex venditiònis);
d) trascorsi 10 o 15 giorni dalla lex venditionis, il magister bonorum provvedeva alla vendita in blocco dei beni (bonorum distràctio) al creditore che offriva di più.

Bonorum possèssio [Possesso dei beni]

Consisteva nell’attribuzione, da parte del pretore del possesso dei singoli beni ereditari, il godimento di fatto della situazione di erede e si distingueva tra:
– Bonorum possèssio contra tabulas (ovvero contro il testamento), concessa dal pretore, contro la volontà dal de cùius;
– Bonorum possèssio secundum tabulas (ovvero in conformità al testamento), concessa dal pretore in conformità alla volontà del de cùius;
– Bonorum possèssio sine tabulis (ovvero in assenza di testamento), concessa dal pretore, a persona individuate dall’Editto.
Inizialmente era priva d’azione (sine re), in quanto non consentiva al possessore dei beni ereditari (bonorum possèssor ) di resistere in giudizio alla hereditàtis petìtio (azione intentata da chi dimostrasse di essere erede), in epoca classica divenne cum re (con azione).

Bonòrum èmptor [compratore dei beni]

Nella bonorum venditio il Bonòrum èmptor era il soggetto che acquistava l’intero complesso dei beni di un debitore insolvente, subentrando nei diritti del debitore e obbligandosi a pagare a tutti i creditori una percentuale dei crediti.
La successione era a titolo universale iùre honoràrio inter vivos.
Il domìnium ex iùre Quirìtium si acquistava per effetto del decorso del tempus ad usucapiònem.
Il possesso dei beni acquistati era tutelato con l’esercizio dell’àctio Serviàna e dell’actio Rutiliàna.