Bonorum distràctio [Distrazione di beni]

Bonorum distràctio: particolare forma di esecuzione forzata cui si ricorreva in casi particolari. A differenza della bonorum venditio, tale procedimento non era infamante e consentiva al debitore di vendere alla spicciolata i propri beni, onde evitare la totale rovina economica, fino a completo soddisfacimento dei crediti.
Bonorum sèctio: procedimento esecutivo simile alla bonorum venditio, relativo a crediti dello Stato verso i privati. I beni dell’obbligato venivano venduti in blocco ad un bonorum sèctor, che ne acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium.
Il bonorum sector, a sua volta, aveva l’opportunità di rivendere singolarmente ciascun bene (sectio), ricavandone un proprio guadagno.
Bonòrum vendìtio: procedimento esecutivo avente ad oggetto il patrimonio del debitore irrimediabilmente insolvente (“fallito”). Vi erano sottoposti non solo coloro che avevano già subìto una mìssio in possessiònem cautelativa, ma anche il de cùius ed il càpitis deminùtus che non avessero lasciato eredi.
I beni patrimoniali del debitore erano venduti in blocco all’incanto a chi, tra i creditori, avesse offerto il pagamento della più alta percentuale di crediti.
A tale procedimento conseguiva l’infamia per il debitore.

Bòni mòres [Buon costume; artt. 1343, 1354, 1418, 2035 c.c.]

I negozi giuridici contrari al buon costume (negozi contra bonos mores) a partire dal periodo classico, furono considerati inutilizzabili e perciò improduttivi di effetti giuridici.
Oggi secondo il diritto civile vigente la contrarietà al buon costume inficia la validità del negozio giuridico (la causa o il motivo comune del negozio giuridico contrari al buon costume sono illeciti -art. 1343, 1346 c.c.- e rendono nullo il negozio giuridico -art. 1418 c.c.-).

Bona vi rapta [Rapina; cfr. art. 628 c.p.]

Furto aggravato da violenze sulle persone, fonte di obbligazioni nascente dall’atto illecito commesso (obligationes ex delicto), in seguito il prætor peregrinus Lucullo, accordò un’apposita pena prevista nel quadruplo della pena base, se esperita entro l’anno.

Giustiniano classificò l’actio vi bonorum raptorum, non come actio pœnalis ma come actio mixta.

Bòna fìdes [Buona fede; artt. 1153 ss. 1337, 1366, 1375 c.c.]

Nel diritto romano significava comportamento leale ed onesto nell’esecuzione degli impegni ed obblighi assunti e costituiva parametro per valutare la correttezza negli affari.

Si concretizzava, nelle actiones bonæ fidei riconosciuto al giudice, che doveva tener conto, le ragioni sia dall’attore che dal convenuto.