Benefìcium separatiònis

Beneficio che consentiva all’erede di sottrarre all’azione dei creditori gli acquisti futuri.
Questo poteva avvenire , in presenza di un’eredità svantaggiosa, e quando non era avvenuta confusione tra il patrimonio ereditario e quello dell’hères necessarius.
Agli heredes necessarii, non era estesa la possibilità del beneficium abstinendi [vedi] riconosciuto invece agli heredes sui et necessarii.
Avveniva la bonòrum vendìtio in nome dell’heres necessarius, ma i creditori del de cùius non potevano rivalersi sul patrimonio personale dell’erede.
Questo nemmeno quando i loro crediti non erano stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni ereditari.

Beneficium inventàrii [Beneficio di inventario; cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.]

Beneficio che fu ideato fra i giustinianei, ed aveva lo scopo di stimolare gli herèdes voluntarii ad accettare una eredità prevedibilmente svantaggiosa.
Permetteva loro di incaricare un notaio di redarre un inventario dell’attivo ereditario.
Questo doveva essere fatto entro trenta dal momento della conoscenza della successione.
Inoltre permetteva agli eredi di accettare l’eredità soltanto se essa risultava attiva.
I creditori ereditari venivano pagati soltanto per quel che concerne i limiti dell’attivo ereditario, in questo modo non veniva intaccato il patrimonio personale dell’erede.
Il beneficium inventarii è presente anche nel codice civile vigente (artt. 470, 484 ss. c.c.).

Beneficium excussiònis (o òrdinis) [Beneficio di escussione; cfr. art. 1944 c.c.]

Beneficium dell’ epoca giustinianea, accordato al fideiussore
Il fideiussore poteva pretendere che il creditore dirigesse l’azione in primis contro il debitore principale.
Il fideiussore poteva paralizzare con una excèptio l’azione del creditore.
Questo poteva avvenire fino a che non si fosse agito in maniera escutiva nei confronti dei beni del debitore principale.
L’ordinamento civilistico vigente stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.

Beneficium divisiònis [Beneficio di divisione; cfr. art. 1946 c.c.]

Beneficio del fideiussore secondo l’imperatore Adriano.
Il fideiussore poteva opporsi alla rivalsa del creditore a suo carico, solo se vi erano altri fideiussori solvibili.
Tale beneficio è presente come il beneficium excussiònis nell’ordinamento attuale.
Stabilisce che vi è uguale responsabilità tra tutti i fideiussori.
Pertanto ciascun fideiussore è ritenuto responsabile solo per la sua quota, se si è pattuito il beneficium divisionis in anticipo.