Delitto che consiste nell’unione sessuale tra un uomo ed una donna sposata.
La responsabilità per il delitto di adulterio era solo della donna sposata e del suo compagno.
I trattamenti previsti erano:
1) il marito poteva uccidere solo il complice della moglie adultera, o trattenerlo meno di 20 ore per ottenere la prova del delitto;
2) il pater familias dopo aver sorpreso in flagrante adulterio la figlia, poteva uccidere sia lei che il complice;
3) negli altri casi era prevista la pena della relegàtio in ìnsulam per la donna e il complice, oltre alla confisca di una metà (per il complice) o di un terzo (per la moglie) del patrimonio.
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Adulterini et incestuosi (Figli adulterini ed incestuosi)
si tratta dei figli frutto di relazioni adulterine e incestuose. Essi godevano solo di una cognatio naturalis con la madre e i parenti di lei.
Essi in quanto estranei, potevano ricevere legati e donazioni ed essere adottati attraverso l’adrogatio.
Adtemptàta pudicìtia [Oltraggio al pudore]
Si tratta di una forma di illecito, affine all’iniuria .
Essa consisteva nell’oltraggio, o tentativo di corruzione dei costumi, a danno di una mater familias oppure di un pater familias impubere.
Esso era meno grave in questi casi:
1) la vittima era donna vestita in abiti ancillari, come una serva. In questo modo veniva meno l’intenzione di oltraggiare una donna di nobile condizione;
2) la vittima era donna vestita in abiti da meretrice, per identità di ratio .
Adstipulàtio; adstipulàtor (Stipulazione attivamente accessoria e Creditore accessorio)
L’adstipulatio fu un istituto desumibile da singole applicazioni.
Stìpulans e promìssor erano le parti della stipulatio ;
L’adstipulàtor era un concreditore che poteva esigere il pagamento dal debitore.
La lex Aquilia de damno stabilì che, se l’adstipulator avesse commesso il frodo per impoverire il creditore, pagava in favore di quello, il quanti ea res est ;
Invece l’adpromìssor era “un condebitore che assumeva l’obbligazione ex stipulatu unitamente al promissor
In questo modo poteva essere chiamato in giudizio per il pagamento dell’intero in vece sua.
L’adpromissio svolgeva funzioni di garanzia.
Dalle Istituzioni di Gaio apprendiamo che l’erede dell’adstipulator non poteva realizzare azioni e che il servus “adstipulàndo nìhil àgit”, poneva un negozio nullo;
identica cosa si realizzava per i soggetti in mancìpio .
L’adstipulatio venne frequentemente adoperata, nella prassi .
In questo modo si ottenevano gli effetti di un contratto a favore di terzi.