Affèctio (affezione)

Letteralmente significa fedeltà;
L’espressione è adoperata per indicare l’intenso vincolo che caratterizza alcuni negozi giuridici.
L’Affectio societàtis è il vincolo che lega i singoli soci alla società, in un rapporto di intensa collaborazione e reciproca interdipendenza di interessi e fini;
L’Affectio maritàlis, in diritto romano, si presentava nel matrimonium insieme alla coabitazione e avveniva per concorso della volontà dei coniugi.
Il giurista Modestino riferisce che, in presenza di una consuetudine di vita tra due persone di sesso diverso, l’affectio maritalis e, quindi, l’esistenza del matrimonium, si presumevano fino a prova contraria.

Advocatus

Termine adoperato per indicare il difensore, esperto di diritto, che agiva in giudizio per sostenere, la posizione processuale di una delle parti di un giudizio .
Nel diritto romano sia nel processo civile, che in quello penale , l’intervento dell’advocatus in giudizio fu meramente residuale, non essendo considerato necessario.