Actio directa

Questa espressione si contrappone le actio utiles alle actiònes civiles.
Le ultime sono dette anche actio directae e sono quelle azioni chiaramente usate con i loro limiti.
Le actio utiles sono usate al di fuori della sfera di applicazione propria.

Actio civìlis [Azione civile]

In epoca preclassica, stavano ad indicare le azioni fondate sul iùs civile, esercitabili dal titolare del diritto, senza permesso da parte del magistrato.
Questo era invece necessario per l’actio honoraria.
La distinzione tra azioni civili ed onorarie perse rilevanza in epoca imperiale, perchè decadde la differenziazione tra ius civile e ius honoràrium .

Acquisto a non dòmino (da chi non è proprietario)

Espressione usata nel diritto romano e nel diritto civile vigente.
Indica l’acquisto del diritto di proprietà quando colui che fa causa non sia in realtà proprietario della res alienata.
Nel diritto romano, l’acquirente a non dòmino diventava dòminus della res con il tèmpus ad usucàpiònem.
Nel frattempo, la sua posizione possessoria, nei confronti di terzi, era tutelata attraverso l’àctio Publiciàna.