Accusàtio suspècti tutòris [Accusa del tutore sospetto]

Si tratta di un procedimento penale di azione popolare realizzato per la rimozione del tutore testamentario che avesse agito con dolo in danno del pupillus.
L’esercizio dell’accusatio suspecti da parte di un qualsiasi cittadino, comportava la nomina, da parte del magistrato, di un nuovo tutore.
In mancanza di dolo, quando il tutore era stato solo negligente, poteva essere applicata la postulàtio suspècti tutòris, che comportava lo stesso la rimozione del tutore, ma non era infamante.

Accordi federativi (Foedera) (Federal agreements (Foedera))

Sono accordi che vennero conclusi tra i capi delle gentes e delle tribus quando vi fu l’originaria aggregazione cittadina.
Essi costituirono il nucleo dell’ordinamento giuridico della civitas arcaica, insieme alle leges proclamate davanti ai comitia curiata ed ai mores maiorum.
La loro violazione era considerata dalla neonata comunità nefas [vedi], cioè proibita dagli dei. Quando venivano violate tali leggi per placare l’ira degli Dei, era consentito a qualunque cittadino di uccidere il responsabile della trasgressione.

Accordi di Lucca (Agreements Lucca)

Si tratta del nuovo accordo raggiunto nel 56 a.C. da Pompeo, Cesare e Crasso, per stabilire la divisione dei poteri costituzionali.
I triumviri, confermarono il precedente accordo e stabilirono che:
1) Crasso, cosi’ come Pompeo, avrebbe ottenuto il consolato nel 55 a.C. e poi il comando delle truppe in Siria, per la guerra contro i Parti;
2) Pompeo avrebbe ottenuto per il 55 a.C. il consolato e quindi il comando delle truppe romane in Spagna;
3) Cesare avrebbe mantenuto le sue legioni.