Giurista vissuto in periodo classico.
Svolse la sua opera durante l’impero di Traiano ed Adriano.
Scrisse i Libri VII fideicommissòrum, che furono inseriti nelle Pandette.
Autore: Admin
Ab urbe còndita [lett. “dalla fondazione della città”]
Espressione che si riferisce alla data di fondazione di Roma
Essa corrisponde al 21 aprile del 753 a.C. .
Absolùtio
In questo modo le parti di un negozio giuridico manifestavano la loro volontà di rendere operativo un documento redatto da un pubblico ufficiale .
Avveniva concretamente per la consegna del documento da una parte all’altra.
Abrogàtio [Abrogazione]
L’abrogatio di leggi espressa fu ignorata dal diritto romano.
Esso riconobbe solo l’abrogatio tacita, dovuta cioè al sopravvenire di una nuova legge che riguarda la medesima materia.
Comunque i principi dettati dalla legge precedente potevano in ogni momento esser richiamati in vita.
In diritto romano vigeva, il principio secondo il quale ogni legge aveva una perpetua vigenza.
Una legge nuova non poteva abrogarne espressamente una vecchia.
Poteva solo stabilire, che le violazioni della legge anteriore potevano restare impunite.
Nel vigente ordinamento la legge precedente può essere abrogata solo per espressa previsione di nuove normative.
L’abrogatio di magistrati è una destituzione disposta in forza di leggi speciali.