Abòrtus

Delitto dovuto a pratiche dirette a provocare un aborto .
In epoca classica non era considerato un reato, ma solo un atto immorale.
Il pater familias ne poteva autorizzare l’esercizio.
Si pensava che l’aborto fosse irrilevante ai fini civili in quanto praticato su un partus nondum editus e cioè su un essere non ancora divenuto soggetto giuridico.
In età imperiale con un rescriptum furono gli imperatori Antonino Pio e Settimio Severo ad introdurre due sanzioni penali di aborto violento e la relegatio in insulam con publicatio bonorum nel caso di aborto provocato con filtri venefici.
La ratio lègis o iuris dell’illiceità era dovuta all’offesa al pater familias.
In età giustinianea l’abortus fu invece punito perchè delitto contro il nascituro.

Ab intestàto

Espressione usata in relazione alla successione ereditaria legittima, cioè, che avviene in mancanza di un testamento.
Nel diritto civile attuale la formula ab intestatio viene usata per i casi in cui il de cùius non abbia disposto dei suoi beni con appostito testamento, o lo abbia fatto solo parzialmente.

Abigeàtus [Abigeato]

Essa intende il furto di bestiame.
Inizialmente veniva considerato come delitto privato; successivamente nel periodo del Principato si comincio’ a perseguire extra òrdinem gli autori di alcuni delitti, prima lasciati alla reazione privata.
L’abigeatus fu considerato come delitto pubblico ed i ladri di bestiame vennero puniti con pene corporali.
L’imperatore Adriano stabilì per questo reato la damnàtio ad metalla o la pena di morte.