Sconto (Discount)

Riduzione operata sul prezzo di un bene o su un addebito.
Nella terminologia finanziaria, invece, lo sconto è l’operazione mediante la quale si trasformano valori futuri in valori attuali (v.); in tal senso, esso equivale all’interesse (v.), con la differenza che mentre quest’ultimo è calcolato al termine di un determinato periodo di tempo, lo sconto è calcolato in anticipo. In regime di capitalizzazione semplice (v.) si distinguono due tipi di sconto:
— commerciale, che è calcolato sul valore nominale e si determina utilizzando la formula:

s = Vn × i × t

dove, s è lo sconto, Vn il valore nominale, i il tasso di sconto, t il tempo. Il valore attuale (o somma scontata) sarà, pertanto, uguale alla differenza tra il valore nominale e lo sconto;
— razionale, che è calcolato sul valore attuale e si determina con la formula:

s = S × i × t

che utilizza la simbologia precedente ed indica con S il valore attuale (o somma scontata).
Ne segue che a parità di valore nominale, essendo il valore attuale minore di questo sconto, lo sconto razionale è minore di quello commerciale.

Sciopero (Strike)

Strumento di lotta sindacale che consiste in un’astensione collettiva e concordata dei dipendenti dall’attività lavorativa per la tutela di un interesse professionale collettivo.
Nel nostro ordinamento lo sciopero è stato oggetto di norme repressive fino al 1889 e poi durante il periodo fascista. Nella fase intermedia, ossia dal 1889 al 1926, è stato, invece, tollerato, in quanto considerato una manifestazione dell’attività sindacale. L’art. 40 della Costituzione, infine, ha riconosciuto il diritto di sciopero, consentendone l’esercizio «nell’ambito delle leggi che lo regolano».
Attualmente, salvo per i servizi pubblici (v.) essenziali (cioè per quei servizi che consentono il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza ecc. secondo la L. 146/1990) l’esercizio del diritto di sciopero non incontra particolari limitazioni. Si può anzi affermare che tutte le forme di sciopero sono legittime e tutte le finalità, anche non contrattuali, perseguibili purché si operi nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e non si ledano beni costituzionalmente protetti. Consentiti perciò sono i fini di protesta, di solidarietà, politici.
Il problema ha investito il settore delle c.d. forme anomale di sciopero fra queste, lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera caratterizzate dal fatto di provocare al datore un danno maggiore di quello derivante dallo sciopero tradizionale.
Lo sciopero a singhiozzo si attua interrompendo l’attività lavorativa più volte nel corso della giornata e di frequente; quello a scacchiera si realizza, invece, attraverso un’astensione dal lavoro a reparti alternati della stessa azienda e in tempi diversi; altra forma anomala è costituita dallo sciopero bianco in cui l’astensione dal lavoro non è accompagnata dall’allontanamento dal posto di lavoro per la brevità della sospensione stessa.

Scienza delle finanze (Science of Finance)

Disciplina che studia l’attività che gli operatori pubblici svolgono per procurarsi i mezzi necessari ad adempiere le proprie funzioni, cioè ad appagare i bisogni della collettività mediante la prestazione di pubblici servizi.
I problemi oggetto di analisi della scienza delle finanze possono essere distinti in tre gruppi, a ciascuno dei quali corrisponde un settore della scienza stessa:
— la teoria delle scelte collettive (v.);
— la teoria degli effetti economici dell’attività pubblica;
— la politica finanziaria.
In particolare, i primi due settori studiano l’opportunità e la convenienza di determinate scelte pubbliche in relazione al rapporto tra il vantaggio ed il costo che tali scelte comportano, nonché gli effetti che da tali scelte derivano per il sistema economico (comportamento delle famiglie, delle imprese, effetti sul risparmio, sul consumo, sull’investimento, sul reddito nazionale ecc.).
La politica finanziaria, invece, studia le formule per la realizzazione dei fini economici considerati rilevanti quali il massimo impiego delle risorse produttive, la stabilità del reddito, l’equa distribuzione della ricchezza ecc. cioè tutte quelle funzioni che nella moderna visione dello stato sociale (v. Welfare state) rientrano nei compiti dell’attività finanziaria.