Soggetto nei cui confronti si sia verificato il presupposto d’imposta (v. Imposta) e che, quindi, è tenuto al pagamento della stessa e nel caso di inadempimento subisce l’esecuzione forzata.
In questa accezione il contribuente di diritto viene a coincidere con il soggetto passivo d’imposta.
Il contribuente di fatto, invece, è colui che, sebbene sopporti l’onere tributario, non è obbligato direttamente verso lo Stato. Egli viene definito soggetto inciso e nei suoi confronti, in caso di inadempimento, non verranno applicati i rimedi dell’ordinamento tributario, ma si dovrà ricorrere all’Autorità giudiziaria: è il caso del consumatore finale per l’IVA (v.).
Possono essere contribuenti le persone fisiche, le persone giuridiche e, in generale, tutte le organizzazioni di beni e di persone prive di personalità giuridica di diritto comune nei cui confronti si sia verificato in modo unitario ed autonomo il presupposto d’imposta.
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Contrattualismo (Contractual)
Scuola di pensiero che considera l’intervento pubblico nel settore economico come il frutto dell’accordo implicito tra i diversi gruppi sociali.
Tra i sostenitori del contrattualismo ve ne sono alcuni che legano l’accettazione dell’intervento statale a principi di natura costituzionale (v. Costituzionalismo economico), attraverso i quali si rinvia alla stipulazione implicita e libera di un contratto sociale. Altri, invece, valutano l’accettazione dell’intervento statale sulla base di principi etici (v. Economia del benessere).
Il principio contrattualista, nato dall’ipotesi di Hobbes e Locke sul contratto originale fra gli individui per la creazione di un ordinamento sociale, fu ripreso da Rawls (v.) per spiegare le modalità che avrebbe potuto determinare una uguale distribuzione della ricchezza.
In particolare Rawls suppose che gli individui effettuassero le proprie scelte condizionati dalla loro avversione al rischio (v.) e dalle scarse informazioni riguardo ai propri desideri e alle proprie capacità. Ciò li avrebbe spinti ad accordarsi fra di loro per ottenere una uguale distribuzione dei benefici derivanti dalle attività svolte dall’intera collettività.
Contratti di Borsa uniformi (Borsa uniform contracts)
Contratti di Borsa (v.) la cui struttura è predeterminata dall’autorità di mercato.
Le parti, quindi, al contrario di quel che avviene per i contratti a premio non sono legittimate a creare figure negoziali composite. Caratteristica dei contratti uniformi è, perciò, la standardizzazione.
Rispetto ai contratti a premio permettono, con un’operazione di segno opposto, di gestire in maniera più agevole le posizioni assunte.
Appartengono alla categoria dei contratti di borsa uniformi: le options (v.) e i futures (v.).
Contratti di Borsa (Contracts Stock Exchange)
Contratti riguardanti negoziazioni borsistiche (v. Borsa) e conclusi attraverso intermediari autorizzati, ossia agenti di cambio (v.), banche (v.) e imprese d’investimento (v.).
Non sono specificamente disciplinati dal codice civile, tranne il contratto di riporto; la loro regolamentazione rientra, infatti, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa riconosciuta dal decreto Eurosim (v.), alle società di gestione (v.).
I contratti di Borsa vengono liquidati per contanti, vale a dire dopo un numero prestabilito di giorni (contante rolling) di Borsa aperta, numero che varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 secondo i titoli trattati. Ogni giorno, quindi, è utile per le liquidazioni. Unica eccezione alla liquidazione in contanti è costituita dai contratti derivati (v.) per i quali è prevista la liquidazione a termine.
La ratio che ha ispirato il passaggio a un regime esclusivo, o quasi, di liquidazione a contante, va ricercata sia nell’esigenza di uniformarsi alle procedure internazionali, sia nell’intento di ridurre, comprimendo gli intervalli temporali, i rischi di insolvenza: rischi che potevano, caso tutt’altro che accademico, anche trasmettersi da un operatore all’altro (c.d. rischio sistemico). Fase propedeutica essenziale per il passaggio alla liquidazione in contanti è stata, tuttavia, l’adozione di misure idonee ad assicurare la specializzazione dei mercati.
Allo scopo di garantire il buon fine dei contratti di Borsa è prevista l’esistenza di un Fondo liquidazione a contante, alimentato dai margini (contributi) di garanzia corrisposti dagli intermediarie, gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia (v.).
Distinguiamo i contratti di Borsa:
— per contanti o a pronti, se l’adempimento è immediato o differito di qualche giorno;
— a termine, se l’esecuzione del rapporto è differita a una determinata scadenza (contratti derivati);
— a mercato fermo, se l’accordo va eseguito secondo il contenuto stabilito;
— a mercato libero o a premio, se una delle parti (o entrambe) ha la facoltà di recedere dal contratto o di eseguirlo con modifiche, previo pagamento del premio. I contratti a premio, tuttavia, sono destinati a essere sostituiti dalle options (v.).
Vedi tabella.