Collocare (Place)

Operazione consistente nell’attività di distribuzione di strumenti finanziari nuovi o già emessi, offerti rispettivamente in sottoscrizione o in vendita ai risparmiatori.
Le operazioni di collocamento erano disciplinate dalla legge bancaria del 1936; in essa ricevevano una serie di limiti e vincoli posti al fine di contingentare i rischi per il sistema bancario derivanti dalla commistione tra capitale delle banche e capitale industriale.
Attualmente l’attività di collocamento di azioni e obbligazioni rientra tra i servizi d’investimento regolati dal D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della finanza): essa può essere esercitata, quindi, oltre che da banche, anche da SIM (v.) e altri operatori finanziari abilitati, nazionali e non.
La nuova normativa riflette le differenti tipologie che l’operazione può assumere, in specie:
— collocamento puro, in cui l’operatore (banca, SIM ecc.) si limita ad effettuare attività di mera assistenza nella fase del collocamento dei titoli sul mercato, percependo una provvigione per l’attività prestata;
— collocamento con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, in cui l’operatore, contro provvigione, oltre a prestare assistenza per il collocamento dei titoli si assume l’onere di sottoscrivere in proprio i titoli che restino non collocati al termine dell’operazione;
— collocamento con sottoscrizione, in cui l’operatore sottoscrive i titoli che poi collocherà sul mercato nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni;
— collocamento con acquisto a fermo, in cui l’operatore acquista gli strumenti finanziari già emessi per poi collocarli sul mercato
Da sottolineare, inoltre, che il decreto Eurosim (v.) annovera tra i servizi accessori ossia non ricompresi nella riserva d’esercizio a favore di banche, SIM e operatori finanziari abilitati, i servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di collocamento (v.) e garanzia.

Collettivismo (Collectivism)

Dottrina economico-sociale teorizzante il passaggio dalla proprietà privata dei mezzi di produzione a forme di proprietà facenti capo alla collettività sociale, con conseguente preclusione della libera iniziativa in campo economico e relativa programmazione centralizzata ad opera dello Stato.
Il collettivismo, nonostante abbia trovato applicazione in regimi ad economia pianificata (v. Pianificazione economica), non può identificarsi con il comunismo (v.). Quest’ultimo, infatti, fa riferimento ad un’abolizione totale della proprietà privata e ad una ripartizione dei beni secondo i bisogni, mentre nel collettivismo i beni di consumo corrente possono restare di proprietà privata e la ricchezza prodotta viene distribuita tra coloro che prestano lavoro.