Organismo che svolge attività di cassa di compensazione. Le clearing house possono avere personalità giuridica propria, anche se vengono costituite ed autorizzate da una Borsa (v.) con lo scopo di compensare tutte le operazioni che in essa si svolgono e di provvedere alla loro liquidazione.
La funzionalità delle clearing house è particolarmente evidente nei mercati a termine (v. Financial futures), dove, grazie a quest’organismo, si riducono al minimo le consegne effettive di titoli, merci ecc.
Il meccanismo di operatività della clearing house dà luogo ad una serie di reciproci accrediti ed addebiti delle diverse posizioni degli operatori ed inoltre garantisce sempre il buon fine dell’operazione visto che chi opera tramite clearing house deve versare un margine di garanzia iniziale, fatta salva l’autorità della stessa di richiedere ulteriori versamenti.
Nelle Borse valori italiane tale funzione è assolta dalla Cassa di compensazione e garanzia (v.) istituita dalla L. 1/91.
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Clearing [compensazione]
Meccanismo utilizzato nei rapporti commerciali internazionali grazie al quale due o più Stati regolano i flussi di merci importate ed esportate attraverso una cassa di compensazione di debiti e crediti.
Questa raccoglie le somme versate dagli importatori in un’unica valuta, precedentemente concordata, (che può essere la moneta di uno degli Stati contraenti o quella di uno Stato terzo) e provvede quindi al saldo finale.
Clay [terracotta]
Termine utilizzato nel campo della teoria dello sviluppo (v.) economico, per indicare la situazione immodificabile in cui si trova l’imprenditore quando disponga di un’unica combinazione di capitale e lavoro.
Clausola di salvaguardia (Escape clause)
Clausola dei trattati commerciali internazionali che autorizza uno Stato contraente ad adottare un regime tariffario più oneroso o limitazioni quantitative nei confronti di quei prodotti di altri paesi la cui importazione potrebbe avere effetti negativi sulla produzione nazionale di merci similari.
Una specifica clausola di salvaguardia è prevista dall’articolo 19 del trattato istitutivo del GATT (v.) secondo il quale una nazione, in deroga al regime normalmente previsto, può introdurre misure restrittive temporanee sulle importazioni nel caso in cui vi sia un eccessivo disavanzo della bilancia dei pagamenti (v.) e tale disavanzo possa danneggiare la propria produzione nazionale.
Analoga deroga è prevista dall’articolo 115 del Trattato CE, previo ottenimento della necessaria autorizzazione da parte dei competenti organi comunitari. In tutti i casi è generalmente richiesto un presupposto di necessità, che viene definito in relazione a particolari difficoltà incontrate dal paese per quanto riguarda i movimenti di merci o di capitali o persistenti deficit della bilancia dei pagamenti. L’autorizzazione ad adottare una clausola di salvaguardia è normalmente richiesta per relazioni economiche con paesi terzi e, comunque, in quelle materie in cui non esista una politica comune da parte della Comunità Europea (v. CE).
L’espressione è, inoltre, riferita a quelle clausole che conviene apporre nei contratti con obbligazioni pecuniarie al fine di sfuggire la svalutazione monetaria del credito. Costituiscono esempi di clausola di salvaguardia la clausola oro (v.) e la clausola di indicizzazione (v.).