Canna fumaria (Chimeny)

La canna fumaria (fig. 11) può essere sia di proprietà comune che di proprietà esclusiva, a seconda che essa sia pertinenza dell’impianto di riscaldamento centralizzato o di quello di una singola unità abitativa (DE PAOLA, LUCARINI MANNI). Questa affermazione, peraltro, costituisce in giurisprudenza il punto di arrivo di una radicale inversione di tendenza. Negli anni Sessanta, infatti, si riteneva che la canna fumaria posta nella parete comune fosse in ogni caso di proprietà comune. Più di recente, invece, tale orientamento è mutato e si è affermato che una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere a uno solo dei condòmini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione (Cass. 29-8-1991, n. 9231). Quanto poi alla possibilità, per il singolo condòmino, di installare nel lastrico solare di proprietà comune una canna fumaria destinata a servire esclusivamente l’appartamento di sua proprietà, va osservato che ciò costituisce un atto di utilizzazione particolare del bene comune che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve, pertanto, considerarsi legittimo laddove il manufatto occupi una parte del lastrico solare trascurabile, non menomando in tal caso la sua presenza la funzione di copertura e calpestio del lastrico stesso, o la possibilità di un suo utilizzo da parte degli altri condòmini (Cass. 7-3-1992, n. 2774). Quest’ultima soluzione, d’altro canto, non è pacifica. Secondo una differente impostazione, infatti, l’inserimento nel lastrico solare comune di una canna fumaria posta al servizio esclusivo dell’appartamento di un singolo condòmino configurerebbe un atto di utilizzazione della cosa comune non consentito ai sensi dell’art. 1102 c.c., in quanto comprometterebbe in ogni caso la funzione tipica del lastrico, quella, cioè, di copertura e calpestio (Cass. 6-5-1987, n. 4201). Questo diverso orientamento tuttavia mal si concilia con la più recente evoluzione giurisprudenziale, che si ispira a criteri volti a consentire un’utilizzazione più intensa del bene comune [vedi Miglioramenti] (SFORZA).
L’installazione di una canna fumaria nel muro perimetrale è generalmente ammessa, e si è altresì affermato che in tale caso le norme sulle distanze legali dalle parti esclusive o comuni possono subire deroghe, in relazione all’adeguamento delle singole unità abitative alle nuove esigenze della vita, fermi restando i limiti di cui all’art. 1102 c.c. (SFORZA). Invece la giurisprudenza ha negato la legittimità della installazione di una canna fumaria in quella parte della facciata compresa tra i balconi e le finestre di un edificio condominiale, in quanto essa andrebbe a ridurre le vedute laterali nonché a ledere il decoro architettonico dell’edificio stesso (Trib. Milano 26-3-1992).
Resta infine da considerare il caso in cui la canna fumaria sia collegata all’impianto di riscaldamento centralizzato e l’utilizzo di quest’ultimo cessi. In tal caso il compossesso dei condòmini non viene meno, in primo luogo perché la canna fumaria va considerata come un manufatto autonomo, suscettibile di svariate utilizzazioni, ed in secondo luogo perché è riconducibile ai poteri del titolare di un diritto reale la facoltà di mettere o meno in attività un impianto (Cass. 17-2-1995, n. 1719).

Cancello (Gate)

Generalità – Le principali problematiche attengono all’uso, all’installazione, ed alla trasformazione del cancello.
Come avviene per qualsiasi altro bene di proprietà comune, anche per il cancello vale la regola secondo la quale ciascun condòmino può goderne in conformità della destinazione, purché gli altri condòmini possano fare altrettanto (DE PAOLA, LUCARINI MANNI). L’assemblea di condominio ha il potere di disciplinare e, se del caso, di ridurre l’uso del bene comune da parte dei condòmini, ma non può sopprimerlo in toto, ancorché per periodi di tempo limitati. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (Cass. 28-8-1992, n. 1791), ritenendo nulla, e pertanto impugnabile anche oltre il termine stabilito dall’art. 1137, 3° co., c.c., la delibera con la quale sia stata decisa l’assoluta chiusura del cancello di accesso al cortile in determinate ore del giorno. Sempre secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, una simile delibera sarebbe valida solo allorquando si fossero muniti tutti i condòmini di una chiave di apertura. In quest’ultimo caso, infatti, si tratterebbe di una deliberazione attinente all’uso del bene comune, senza alcuna compressione del diritto di godimento da parte dei singoli.
Installazione – L’installazione di un cancello all’ingresso di un cortile comune al fine, ad esempio, di evitare l’ingresso di estranei non costituisce una turbativa all’esercizio del passaggio nel caso in cui siano state consegnate le chiavi a ciascuno dei condòmini e non siano modificate le precedenti modalità d’uso in maniera tale da menomare la facoltà d’uso da parte di taluno di essi. D’altro canto, non può ritenersi consentita l’installazione, da parte di un condòmino, per suo esclusivo vantaggio ed utilità, di un cancello nel viottolo comune. Ciò, infatti, costituirebbe una modificazione lesiva del pari diritto dei condòmini di usare la cosa comune, soprattutto nel caso in cui essi dovessero oltrepassare detto cancello per accedere a locali di proprietà esclusiva.
Trasformazione – La trasformazione del meccanismo di apertura da manuale ad elettrocomandato non costituisce una innovazione ma una semplice modificazione del bene comune, rispondendo meramente allo scopo di assicurare ai condòmini un uso della cosa più intenso e proficuo, un più comodo godimento di essa ed una maggiore sicurezza dell’intero condominio, che può così evitare la mancata chiusura del cancello per dimenticanza o negligenza dei condòmini. Tale modificazione, inoltre, non comporta alcun mutamento di destinazione del bene e, dunque, le maggioranze necessarie per la sua deliberazione sono quelle previste dall’art. 1136, 2° e 3° co., c.c.

Buon vicinato (rapporti di) (Neighbourhood (reports))

Nel complesso di norme che regolano i rapporti di buon vicinato si distinguono:
— norme in materia di distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposte tra i fondi (artt. 873-899 c.c.);
— norme in materia di luci e vedute (artt. 900-907 c.c.);
— norme in materia di stillicidio (art. 908 c.c.);
— norme in materia di acque private (artt. 909-921 c.c.).

Barbacane

E’ un prodotto in muratura presente ai lati di una parete, cioè nella sua parte inferiore per sostenerla.
Nelle fortificazioni militari, essi erano distribuiti ai lati dei bastioni o delle porte, per fronteggiare l’avanzata delle macchine e dei soldati nemici.
Sono disposti ai lati del portone negli edifici condominiali e servono a contenere l’accesso dei veicoli di grosse dimensioni.