Si tratta di un provvedimento amministrativo, necessario per eseguire particolari interventi edilizi ed urbanistici sul territorio.
Essa diversamente dalla concessione è correlata ad interventi di minor rilievo urbanistico ed è gratuita.
L’autorizzazione edilizia gratuita è necessaria nelle seguenti condizioni:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 48, L. 457/78);
2) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero; le opere di demolizione; i reinterri e gli scavi che non riguardano la coltivazione di cave o torbiere (art. 7, L. 94/82);
3) gli interventi che servono al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, consistenti in rampe o ascensori ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (art. 7, L. 13/89);
4) le opere previste nei programmi di adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai limiti prescritti dalla legge (art. 2, L. 650/79);
5)gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi, al pian terreno ovvero nel sottosuolo dei fabbricati e da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari
6) le opere e gli interventi di natura edilizia ed urbanistica per lo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate.
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Assicurazione del fabbricato (Insurance Building)
Il contratto di assicurazione del fabbricato «è atto rivolto a conservare la cosa comune e, pertanto, rientra fra i compiti dell’amministratore, di cui all’art. 1130, 4° co., c.c., la stipulazione dello stesso, nonché la sua esecuzione» (COREA). Quanto alla necessità della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale per la stipula del contratto da parte dell’amministratore, la giurisprudenza non è costante. Mentre, infatti, alcune decisioni propendono per la non necessarietà di tale autorizzazione (Trib. Genova 22-4-1985, n. 713), altre affermano che ciò è possibile solo ove si tratti di rinnovo del contratto con aumento del capitale assicurato e conseguente aumento del premio. Inoltre data la vasta scelta tra le tipologie contrattuali e tra le stesse compagnie assicuratrici, è stato affermato che è in ogni caso opportuno che l’amministratore sottoponga al vaglio dell’assemblea la stipula del contratto (SFORZA).
Le polizze assicurative offerte dal mercato sono di vario genere. In particolare vanno ricordate le due principali:
— la polizza «Globale Fabbricati», che assicura contro tutti i danni provocati dalle parti comuni, nonché dagli impianti condominiali, ai proprietari, ai condòmini o ai terzi. In questa polizza-tipo il valore dell’immobile dichiarato dall’assicurato è unico e vale sia per la garanzia incendio che per la garanzia responsabilità civile;
— la polizza «Incendio Casa», che assicura i danni provocati dal proprietario o dal conduttore a sé stesso o ai terzi.
Ascensore (Elevator)
Si tratta di un impianto meccanico di sollevamento di persone e cose ai diversi piani dell’edificio, cioè sottosuolo o piani superiori o quello terreno.
L’impianto è costituito da una cabina a scorrimento verticale tra le due guide e funi d’acciaio ed è tirata da un argano elettrico.
L’ascensore è compreso come dice l’art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell’edificio.
L’impianto installato contemporaneamente alla realizzazione dell’edificio condominiale, appartiene in comunione a tutti i condòmini.
La presunzione di comunione viene superata quando un condòmino non può beneficiare del servizio.
Quando non esiste prova di cio’, la comproprietà dell’ascensore deve essere estesa anche ai proprietari degli immobili del piano terreno e dei locali adibiti ad esercizi commerciali, oltre che ai proprietari del lastrico solare o di box interrati.
L’uso comune deve ritenersi avviene infatti, in caso di utilizzazione diretta, ma anche di utilizzazione «indiretta».
Tale impianto può potenzialmente permettere il raggiungimento, in maniera comoda, di parti comuni dell’edificio, cioè il lastrico solare, i locali sottotetto.
L’ascensore conferisce maggior pregio e valore economico all’intero edificio, cosa questa che avvantaggia tutti i condòmini, anche coloro che non traggono dal bene un’utilità diretta.
L’ascensore può essere installato in un momento successivo alla costruzione e vendita del fabbricato cioè successivamente alla costituzione del condominio.
In tal caso l’impianto apparterrà ai soli condòmini che hanno sostenuto la spesa, anche se potranno usufruirne anche gli altri contribuendo ai costi di installazione e manutenzione.
Se l’installazione dell’ascensore permette un uso più intenso del bene comune, senza alcuna sua alterazione, non si configura un’innovazione, ma una pura e semplice modificazione, per migliorare il godimento della cosa comune.
L’ascensore può essere installata nella tromba delle scale, anche se cio’ comporta un limitato restringimento dello spazio di passaggio comune.
La sostituzione di un ascensore usurato non costituisce innovazione, perchè le cose comuni oggetto di modifica conservano inalterata la loro destinazione.
Animali negli appartamenti (Animals in apartments)
Gli animali negli appartamenti possono arrecare disturbo alla quiete condominiale o causare danni alle parti comuni dell’edificio.
Gli ordinari regolamenti condominiali approvati a maggioranza, non possono vietare di tenere animali domestici negli appartamenti perchè essi non possono creare delle limitazioni delle facoltà dei condòmini sulle porzioni di fabbricato di loro proprietà esclusiva .
Il divieto di tenere animali è legittimo solo se il contratto prevede questo veto.
Anche se vi fosse questa regola , il semplice possesso di animali domestici non è sufficiente a far incorrere i condòmini nel divieto.
Bisogna accertare l’esistenza del danno degli altri partecipanti al condominio .
Il condominio può agire in giudizio in modo da ottenere la interruzione delle molestie o delle immissioni causate dagli animali.
Le immissioni possono essere considerate illecite quando per la loro intensità e frequenza determinino insofferenza e disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione.
Il giudice con un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., può disporre l’allontanamento degli animali, affidandone la custodia ad enti specializzati .
Per quanto attiene ai danni cagionati dall’animale, in realtà in giurisprudenza si parla di presunzione di colpa a carico del proprietario.
Per superare questa presunzione non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell’animale, ma è necessaria la prova del caso fortuito .
E’ proibita la detenzione di animali selvatici o esotici quando la loro presenza costituisce un pericolo per la salute o l’incolumità pubblica.