La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in ogni modo.
Il risparmio ha una sua utilità sociale perchè permette di mettere a disposizione le risorse economiche.
Gli organi che regolano e vigilano il risparmio sono:
1) il Ministero dell’economia e delle finanze;
2) la Banca d’Italia;
3) il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;
4) la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
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Risoluzione del contratto (d. civ.) (Termination of the contract)
Scioglimento di un contratto con prestazioni corrispondenti quando avvengono fatti che alterano l’equilibrio tra le prestazioni (sinallagma).
Il vizio del sinallagma, è funzionale e i fatti che lo inducono sono causati dal comportamento delle parti o da eventi imprevedibili estranei alla loro sfera di controllo.
Secondo il codice, dopo la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, si verifica una disfunzione nel nesso di interdipendenza tra le prestazioni per i seguenti motivi:
1) per inadempimento;
2)per impossibilità sopravvenuta;
3) per eccessivo costo della prestazione.
La risoluzione avviene per inadempimento e in maniera automatica quando si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia giudiziale.
La risoluzione può avvenire di diritto.
Secondo il codice sono tre le situazioni:
1) la diffida ad adempiere;
2)la clausola risolutiva espressa;
3) il termine essenziale.
Nelle altre situazioni, il contraente deve agire in giudizio se vuole risolvere il contratto e la pronuncia risolutiva ha, in tal caso, carattere costitutivo.
Riservatezza (tutela della) (d. civ.) (Confidentiality (protection))
Il nostro ordinamento giuridico riconosce e tutela il diritto alla (—), ovvero il diritto che ogni cittadino ha di escludere dall’altrui conoscenza quanto attiene alla propria vita privata.
Invero non è rinvenibile una specifica norma costituzionale a tutela di tale diritto e tuttavia, secondo autorevole dottrina, l’art. 2 Cost., proteggendo la persona nei suoi molteplici aspetti, si pone come fondamento e supporto di tutti i diritti cd. della personalità e quindi anche del diritto alla (—). Peraltro il diritto alla (—) appare presidiato, se pur indirettamente, da un complesso di norme costituzionali che tutelano, le singole manifestazioni in cui esso si estrinseca: l’inviolabilità del domicilio, la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, la pari dignità sociale dei cittadini etc.
La (—) ha trovato un’importante affermazione anche a livello collettivo, attraverso alcune norme dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) come, ad esempio, quella che vieta l’uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il diritto alla (—) rileva, poi, quale limite ad altri diritti, pure sanciti costituzionalmente, il cui esercizio può determinare un’aggressione dell’altrui privacy: ne deriva un potenziale conflitto tra diritti di pari rango e la conseguenziale esigenza di discriminare in quali fattispecie sia lecito il sacrificio di un diritto per l’affermazione di un altro. È il caso, ad esempio, del diritto alla manifestazione di pensiero e del diritto di cronaca che dovrebbero trovare un limite nel contemperamento con il diritto alla (—) dei cittadini, per cui la divulgazione di fatti privati deve essere giustificata dall’esigenza di fornire notizie che il pubblico ha diritto di conoscere, piuttosto che di soddisfare curiosità superficiali.
Con riferimento al trattamento dei dati personali [Banca dati; Dato personale], la tutela del diritto alla (—) ha trovato riconoscimento in primo luogo con l’emanazione della L. 675/1996, successivamente abrogata dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quest’ultimo provvedimento, nel disciplinare la materia del trattamento dei dati personali, assicura una tutela molto ampia della (—).
Sono infatti previste particolari tutele per i dati sensibili, ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni politiche, religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, ed i dati personali idonei a poter rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; il sistema di garanzie previsto per il trattamento di tali tipologie di dati si giustifica con l’esigenza di salvaguardare la particolare categoria di diritti ad essi sottesi.
Riserva (Reserve)
La (—) è lo strumento che consente alla parte di differire l’impugnazione della sentenza non definitiva fino alla pronuncia di quella che definisce il giudizio, per impugnarla congiuntamente a quest’ultima.
Deve essere fatta o con dichiarazione orale (da inserire nel verbale di udienza) o scritta (da allegarsi al verbale) — entrambe le ipotesi, dunque, ricorrono quando la sentenza non definitiva non sia stata notificata — oppure con atto notificato al procuratore costituito (quando invece la sentenza non definitiva sia stata notificata).
L’istituto della (—) ricorre sia per l’Appello che per il ricorso per Cassazione contro sentenze non definitive.
(—) di legge [principio della] (d. cost.)
La Costituzione e le altre leggi costituzionali possono riservare determinate materie o oggetti alla legge: in un regime a Costituzione rigida ciò rappresenta un limite per lo stesso legislatore che:
— non può consentire a fonti di rango secondario (in pratica i regolamenti dell’esecutivo) di intervenire nella disciplina di queste materie, se non in modo assai marginale;
— deve regolare compiutamente gli oggetti in modo da limitare la discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali chiamate a concretizzare il dettato legislativo.
La funzione della (—) è essenzialmente garantista, in quanto si vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come ad esempio la limitazione dei diritti fondamentali o l’organizzazione degli uffici pubblici o di importanti organi, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo, il Parlamento appunto, in cui trova spazio la dialettica democratica fra maggioranza e opposizione.
(—) mentale (d. civ.)
Si ha (—) quando il soggetto intenzionalmente dichiara cosa diversa da quella che vuole, senza alcuna intesa col destinatario della dichiarazione stessa e senza che quest’ultimo sia in grado di accorgersi della divergenza: è evidente, in questo caso, che la (—), rimanendo esclusivamente interna al dichiarante, non ha alcuna conseguenza ed il negozio giuridico è perfettamente valido ed efficace.