Indica cio’ che si accompagna ad un rapporto contrattuale, e porta alla possibilità di perimento incolpevole dell’oggetto della prestazione, dopo un aumento dell’onerosità dello stesso.
Quando il rischio è limitato alla normalità, (contratti commutativi) è un elemento intrinseco connaturale al contratto altrimenti, rende il contratto aleatorio.
L’aumento del peso di un contratto che supera i limiti dell’alea normale, porta, nei contratti commutativi, la risoluzione a causa dell’eccessiva onerosità.
Il rischio del perimento incolpevole dell’oggetto della prestazione viene trasferito alla proprietà del bene perchè risponde al principio res perit domino.
Quando si verifica un incolpevole inadempimento vige il principio casus sentit debitor.
Pertanto il creditore della prestazione che non può essere adempiuta è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione.
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Risarcimento del danno (d. civ.) (Damages)
Funzione precipua del (—) è la reintegrazione del pregiudizio conseguente all’inadempimento contrattuale [Inadempimento] o ad un fatto illecito [Atto (illecito); Responsabilità].
La legge distingue tra (—):
— in forma specifica, consistente nella riproduzione di una situazione materiale corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto produttivo dell’obbligazione risarcitoria;
— per equivalente, comportante il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno.
Il codice prevede la reintegrazione in forma specifica solo in materia di responsabilità civile, ma dottrina e giurisprudenza non hanno difficoltà ad estenderne l’applicazione al danno derivante dall’inadempimento contrattuale.
Il danno si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale [Danno], quest’ultimo risarcibile nei soli casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.).
Il (—) deve comprendere sia il danno emergente, sia il lucro cessante [Danno].
Nel caso di danno da inadempimento o ritardo contrattuale, il (—) è limitato ai soli danni prevedibili nel momento in cui sorse l’obbligazione, a meno che l’inadempimento abbia carattere doloso, mentre tale prevedibilità non rileva nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
L’obbligo del (—) è un tipico debito di valore e, quindi, nel calcolo dell’entità del danno si deve tener conto della svalutazione monetaria; per il ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie [Obbligazione], sono dovuti dal giorno della mora gli interessi moratori [Interesse]. Il giudice, qualora il danno non possa essere provato nel suo esatto ammontare, può ricorrere a criteri equitativi.
Riporto (d. civ.) (Carryover)
Il riporto è il contratto che permette il trasferimento in proprietà ad un’altra (riportatore) di titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo.
Il riportatore si obbliga a trasferire al riportato titoli della stessa specie e quantità (obbligazione di genere) verso rimborso del prezzo.
Il rimoborso in tal caso può essere anche aumentato o diminuito nella misura convenuta, alla scadenza di un termine ulteriore (art. 1548 c.c.).
Si distinguono due riporti:
1) di banca, che si conclude tra una banca ed un privato (ma anche tra due privati), ed ha essenzialmente funzione creditizia (riporto finanziario);
2) di borsa, stipulato nei mercati finanziari, con funzione speculativa, ma ormai non più usato.
Il riporto è il di più rispetto al prezzo, che il riportatore riceve, all’atto di riconsegnare i titoli mentre il rimborso inferiore al prezzo ricevuto, è detto deporto.
Si parla di riporto alla pari se la somma restituita è eguale a quella ricevuta.
Riparto di giurisdizione (d. proc.) (Apportionment of jurisdiction)
Esso sta ad indicare la suddivisione delle competenze fra giudice ordinario e giudice amministrativo.
L’art. 103 Cost., stabilisce che compete al giudice amministrativo la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi, solo in particolari materie indicate dalla legge.
Il giudice ordinario non può mai annullare un atto amministrativo, ma solo disapplicarlo, perchè ha giurisdizione limitata alle sole condizioni in cui la lesione lamentata dal ricorrente concerna un diritto soggettivo.