Formula che indica tutte le proposte di modifica dell’assetto istituzionale a partire dagli anni ’80.
Esiste una riforma elettorale del 1993, che non ha modificato la Costituzione.
Il Parlamento approvò la L. Cost. 24-1-1997, n. 1, riguardante l’istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme.
Essa elaborava progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato e forma di governo, bicameralismo e sistema delle garanzie.
Essa ha in particolare modificato la seconda parte della Costituzione costituendo la base delle L. Cost. 1/1999 (sull’autonomia statutaria delle Regioni) e 3/2001 (sulla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione).
Nel 2005 è stato anche presentato un progetto organico di riforma della Parte II della Costituzione approvato dalla maggioranza di centro-destra che non ha avuto esito positivo.
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Riformatorio giudiziario (ricovero dei minori in un) (d. pen.) (Reformatory judiciary (hospitalization of children in a))
È una misura di sicurezza speciale adatta ai minori degli anni 14, o ai minori degli anni diciotto che abbiano commesso un delitto e siano pericolosi, quelli minori di anni diciotto riconosciuti imputabili e condannati a pena diminuita e i minori di anni diciotto che siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
L’applicazione del riformatorio avviene dopo aver accertato la pericolosità sociale del minore, tranne quando egli è un delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La durata minima della misura è di un anno.
Se il minore è un delinquente abituale, professionale o per tendenza ha una durata di tre anni.
Riesame (d. proc. pen.) (Review)
Mezzo di impugnazione avverso le ordinanze applicative di misure coercitive, per motivi anche di merito.
L’istanza di (—) è proposta al tribunale (in composizione collegiale) del luogo nel quale ha sede la Corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza (art. 309, co. 7, c.p.c.).
L’istanza non necessita di motivi di sostegno, a differenza dell’appello.
Se non è ammesso il riesame è esperibile l’appello, che è quindi un mezzo residuale.
Il (—) è proponibile avverso le ordinanze cautelari applicative di misure coercitive, anche se non custodiali, per cui avverso le misure interdittive è esperibile sempre e soltanto il mezzo residuale dell’appello.
Trattasi delle misure che fin dall’inizio comprimono la sfera soggettiva: sono tali quelle che, per la prima volta, applicano, in accoglimento integrale della richiesta del p.m., la misura da lui sollecitata e anche quelle che, in parziale difformità dalla stessa, dispongono una misura di tipo diverso (ad es., arresti domiciliari in luogo della custodia carceraria) o modalità meno gravose. Non sono soggette quindi a (—) ma ad appello le ordinanze che modificano, sostituiscono, estinguono o ripristinano misure in precedenza applicate.
Il (—) può essere chiesto dalla difesa (imputato e difensore) e non dal p.m.
La richiesta di (—) deve essere presentata dall’imputato nella cancelleria del tribunale competente entro 10 giorni dall’esecuzione o notifica dell’ordinanza; ovvero dal difensore, entro lo stesso termine, decorrente dall’avviso di deposito dell’ordinanza.
Ricevuta la richiesta, il tribunale chiede all’autorità giudiziaria procedente l’invio degli atti sui quali è fondata la misura. Gli atti devono essere trasmessi e pervenire al tribunale entro 5 giorni dalla richiesta di (—), pena l’inefficacia della stessa.
Il tribunale può accogliere l’istanza di (—), anche per motivi diversi da quelli formulati, o può confermare l’ordinanza per ragioni diverse da quelle esplicitate nella sua motivazione.
Il tribunale dichiara inammissibile la richiesta di (—) in caso di tardività, difetto di legittimazione attiva etc., ovvero decide nel merito (conferma, riforma o annulla l’ordinanza impugnata).
La decisione sul riesame è sempre immediatamente esecutiva.
La decisione deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, altrimenti la misura cautelare perde efficacia (art. 310, co. 10, c.p.p.).
La misura perde efficacia anche se l’autorità giudiziaria procedente non fa pervenire, entro 5 giorni dalla richiesta, gli atti su cui si fonda la misura del tribunale del (—).
La misura cautelare può comunque essere reiterata, evitando così la materiale scarcerazione dell’indagato.
Riduzione (Reduction)
È l’azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la (—) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre [Disponibile (quota)].
Soggetti attivi legittimati all’azione di (—), sono:
— il legittimario leso o pretermesso;
— l’erede del legittimario;
— l’avente causa del legittimario.
Il legittimario, che eserciti la (—) di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla propria porzione di legittima le donazioni (dirette o indirette) ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal donante o dal testatore [Dispensa dall’imputazione].
Il legittimario leso che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e legati fatti a persone che non sono chiamate come coeredi.
Se la (—) è accolta, si procede in tal modo:
— innanzitutto si diminuiscono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore);
— successivamente si riducono le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo a quelle precedenti.
L'(—) è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione.
Il legittimario, che mediante la (—) abbia fatto dichiarare inefficace la disposizione lesiva, può ottenere quindi la restituzione dell’immobile oggetto di tale disposizione e lo riceve libero da ogni peso o ipoteca.
(—) in schiavitù (d. pen.)
L’art. 600 c.p., riformulato dalla L. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, tipizza tre modalità di realizzazione del reato:
— l’esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà (traduzione normativa della nozione di schiavitù dettata dalla Convenzione di Ginevra del 1926, ribadita dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, nel 1998);
— la riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, attraverso l’imposizione di prestazione lavorative o sessuali ovvero dell’accattonaggio o comunque di prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (ipotesi che ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
— il mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza (risulta così sanzionata anche la condotta di chi mantenga in soggezione persona già privata da altri dello status libertatis).
L’art. 601 c.p., riscritto dalla L. 228/2003, sanziona due distinte condotte:
— la tratta di chi già si trovi nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p. (il concetto di tratta, accolto nel successivo art. 602 c.p., è fornito dalla Convenzione di Ginevra, ai sensi della quale è tale ogni attività di cattura, acquisto o cessione di individuo finalizzato alla riduzione in schiavitù, nonché ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi);
— il fatto di chi, al fine di commettere uno dei delitti indicati al primo comma dell’art. 600 c.p., con le modalità delineate dalla norma, induce taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
L’art. 602 c.p., sostituito dalla citata legge, è ipotesi sussidiaria, che sanziona l’alienazione, la cessione ed il correlativo acquisto di persona che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 600 c.p..
Pena: reclusione da 8 a 20 anni, per tutte le fattispecie, con aumento da un terzo alla metà nelle ipotesi aggravate.