Nel so penale la (—) riguarda le ipotesi di iudex suspectus e si risolve nella sostituzione del giudice ricusato, in caso di accoglimento della relativa richiesta (art. 43 c.p.p.), e nella possibile invalidazione degli atti da lui compiuti (art. 42 c.p.p.); in ogni caso nella preclusione temporanea a pronunciare sentenza finché non si provvede sulla ricusazione (art. 37 c.p.p.).
Nel caso in cui, dopo il rigetto, la (—) venga riproposta basandola sugli stessi motivi, non opera più alcuna preclusione per il giudice ad emanare sentenza (Corte Cost. 23-1-1997, n. 10).
Essa si propone con dichiarazione resa dal P.M. o dalle altre parti private, contenente l’indicazione dei motivi e delle prove ed è soggetta a rigide preclusioni (art. 38 c.p.p.). La (—) ha sempre natura discrezionale, spettando alle parti valutare se, nel caso concreto, il giudice sia realmente sospetto e se si possa fare affidamento sulla sua imparziale terzietà o convenga provocarne la sostituzione, azionando il meccanismo della (—). Qualora, peraltro, questo meccanismo sia malamente azionato (quindi in caso di inammissibilità e di rigetto), può essere irrogata una sanzione pecuniaria, a titolo punitivo, essendosi proiettate ombre inconsistenti sull’obiettività di un giudice (sanzione a carico solo della parte privata, mai del P.M., istituzione non assoggettabile a sanzioni pecuniarie personali).
I motivi di (—) riguardano o l’indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione o una delle cause di astensione. Per queste ultime la prevalenza dell’astensione sulla (—) si verifica sia se la precede, sia se sopraggiunge nel corso del procedimento incidentale di (—) (artt. 37 e 39 c.p.p.).
I motivi di (—), costituenti anche motivi di astensione sono:
— la presenza di interesse proprio;
— rapporti debitori o creditori con le parti;
— talune qualità personali che legano il giudice alle parti;
— un’anticipazione di giudizio;
— l’inimicizia grave con le parti;
— taluni legami familiari con le parti o i soggetti processuali o con la persona del P.M., secondo l’elencazione, dettagliata e tassativa, racchiusa nell’art. 36 c.p.p.
Inoltre, la (—) può essere richiesta se nell’esercizio delle funzioni, e prima che sia pronunciata sentenza, il giudice ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
Essendo incentrata sull’imparzialità, la (—) da un lato non può investire il P.M., essendo costui parte e quindi non dotato di terzietà, presupposto dell’imparzialità; dall’altro lato può riguardare qualsiasi giudice, sia quello delle indagini preliminari (G.I.P.), sia il giudice del giudizio.
Trattandosi di denuncia di sospetta parzialità rivolta contro il giudice, la (—) viene decisa dall’organo giudiziario sovraordinato (art. 40 c.p.p.), a differenza di quanto prescritto in tema di astensione.
In particolare, sulla (—) di un giudice del Tribunale, della Corte di Assise o della Corte di Assise di Appello, decide la Corte di Appello; sulla (—) di un giudice della Corte di Appello, decide la stessa Corte, ma una sezione diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato (art. 40 c.p.p.).
Nel processo civile
Nel processo civile, allo scopo di garantire ai cittadini l’assoluta estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alle parti in causa (nemo iudex in re sua), l’art. 52 c.p.c. dispone che nei casi in cui l’astensione è obbligatoria, ciascuna delle parti può proporre la (—) del giudice o di uno dei giudici componenti il collegio. La (—) si propone mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore e depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
Ha inizio, così, un vero processo incidentale, che sospende il processo principale, in quanto il giudice ricusato non può compiere nessun atto.
Il presidente del Tribunale decide sulla (—) di un giudice di pace ed il collegio conserva le competenze attuali (v. anche l’art. 30bis c.p.c.).
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte (art. 53 c.p.c.); l’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
Le parti devono provvedere a riassumere [Riassunzione] il processo principale sospeso, nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza suddetta.
Autore: Admin
Ricorso (Appeals)
Istanza diretta ad ottenere l’annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge.
Le forme che assumono i (—) sono: il (—) gerarchico proprio, il (—) gerarchico improprio, l’opposizione e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
(—) gerarchico proprio
È un rimedio amministrativo ordinario e generale, consiste nell’impugnativa di un atto non definitivo proposta dal soggetto interessato all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto, a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito.
Il ricorso gerarchico presuppone, per la sua esperibilità:
— un rapporto di gerarchia esterna (salvo casi eccezionali in cui è ammesso il ricorso al di fuori di tale gerarchia: ricorso gerarchico improprio);
— la non definitività dell’atto impugnato;
— l’interesse a ricorrere, da parte di chi lo propone.
(—) gerarchico improprio
È un rimedio di carattere eccezionale previsto in alcuni casi in cui non esiste alcun rapporto di gerarchia. Si tratta di un (—) ordinario impugnatorio proposto ad:
— organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali e viceversa;
— organi collegiali avverso deliberazioni di altri organi collegiali;
— organi statali avverso provvedimenti di altro ente pubblico;
— organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice (es.: Ministri).
Tale ricorso:
— ha carattere eccezionale (non è quindi rimedio di ordine generale);
— è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge;
— la procedura relativa è differente da caso a caso; in mancanza si applicano per analogia, ove possibile, le norme sul ricorso gerarchico proprio.
(—) in opposizione
È un (—) amministrativo atipico, rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto, anziché a quella superiore gerarchicamente.
Non è un rimedio di carattere generale ma eccezionale, utilizzabile solo nei casi tassativi in cui la legge lo ammette.
Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, e sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi.
Il termine per la sua proposizione è quello generale di 30 giorni dalla notifica o emanazione dell’atto impugnato: ma la legge può prevedere, nei singoli casi, termini diversi.
(—) incidentale (d. proc. civ.)
[Cassazione].
(—) nel processo civile (d. proc. civ.)
Atto introduttivo di un giudizio, caratterizzato dal contatto della parte con il giudice prima di quello con la controparte.
È una forma alternativa alla citazione, tipica di alcuni procedimenti.
I (—) sono disciplinati da norme particolari per ogni tipo di processo.
In particolare, il (—) è atto introduttivo del giudizio in Cassazione, del processo di lavoro, del procedimento per ingiunzione e per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione.
Inoltre, assume la forma di (—) qualsiasi istanza che le parti debbano rivolgere al giudice nel processo esecutivo.
Dopo il deposito del (—), il giudice vi oppone in calce il suo provvedimento (di solito nella forma del decreto), assegnando al ricorrente un termine per notificare il tutto alla controparte.
(—) per Cassazione (d. proc. civ.)
È un mezzo di impugnazione che non dà luogo, a differenza dell’appello, a una nuova valutazione del merito della causa, ma soltanto a una verifica della correttezza della decisione sotto il profilo dell’esatta applicazione delle norme di diritto processuale e sostanziale.
In quanto tale, il (—), a differenza dell’appello, non ha effetto sospensivo, né devolutivo, e dà luogo a un nuovo e autonomo processo, distinto dal giudizio di merito di primo e di secondo grado (la Corte di Cassazione è giudice della sola legittimità ovvero è solo giudice del diritto).
È, inoltre, un mezzo di impugnazione rescindente, in quanto presuppone la denuncia di vizi specifici della sentenza e porta ad una nuova decisione solo se i vizi affermati sussistono: in caso affermativo la sentenza viene annullata (iudicium rescindens), e quindi, nei limiti di tale annullamento, dovrà essere pronunciata da un altro giudice una nuova sentenza sostitutiva di quella annullata (iudicium rescissorium).
Anche il (—), come gli altri mezzi di impugnazione, è previsto nell’interesse della parte che si ritenga lesa dalla ingiustizia della sentenza.
Tuttavia, l’art. 363 c.p.c. (novellato dal D.Lgs. 40/2006 e applicabile ai provvedimenti e alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006) prevede un ricorso nell’interesse della legge, stabilendo che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, qualora:
— le parti non abbiano proposto ricorso nei termini di legge;
— le parti abbiano rinunciato al ricorso;
— il provvedimento non sia ricorribile in cassazione e non sia altrimenti impugnabile.
Il (—) è ammesso solo contro gli errori di diritto, tassativamente elencati nell’art. 360 c.p.c.
Tra questi si individuano errores in iudicando e in procedendo.
In particolare, il ricorso può essere proposto (art. 360 c.p.c.):
— per motivi attinenti alla giurisdizione: si tratta dei casi di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, dei giudici speciali e dei giudici stranieri;
— per violazione delle norme sulla competenza, quando la sentenza impugnata non si è pronunciata soltanto sulla competenza (nel qual caso può essere impugnata soltanto mediante regolamento di competenza) ma ha deciso anche sul merito della controversia;
— per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ossia quando il giudice ha errato nell’individuare le norme applicabili al caso concreto a causa di una qualificazione inesatta della fattispecie (violazione) o quando, pur avendo individuato esattamente la norma applicabile al caso in esame, l’abbia interpretata erroneamente (falsa applicazione);
— per nullità della sentenza o del procedimento;
— per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La domanda assume la forma del ricorso: esso è rivolto alla Corte e deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei difensori presso la Corte di Cassazione e munito di procura speciale, a pena di inammissibilità.
Il (—) deve essere proposto nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.) ovvero, in mancanza di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Normalmente, la Corte pronuncia a sezione semplice (5 membri). Nel giudizio in Cassazione è previsto l’intervento necessario del P.M. (art.70 c.p.c.). Pronuncia a sezioni unite (9 membri), invece, qualora debba decidere un ricorso proposto per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 360, n. 1, e 363 c.p.c.): tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite (si tratta di un meccanismo volto ad evitare l’inutile sovraccarico delle sezioni unite nei casi in cui queste abbiano già affrontato in precedenza la stessa questione di giurisdizione).
Inoltre, il Primo Presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
Le sentenze della Corte di Cassazione possono essere di tre tipi:
— sentenza di rettificazione: se la sentenza impugnata è erroneamente motivata, ma il dispositivo è conforme al diritto, la Corte si limita a correggere la motivazione;
— sentenza di rigetto: se i motivi addotti sono infondati, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese;
— sentenza di accoglimento: se il ricorso è accolto, viene emessa una sentenza che cassa la sentenza impugnata ovvero, a seguito della modifica dell’art. 384 c.p.c. operata dalla riforma del ’90, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte potrà anche decidere direttamente il merito.
La cassazione della sentenza può essere senza rinvio (art. 382 c.p.c.) (a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata il processo non può proseguire) quando, risolvendo una questione di giurisdizione o di competenza, la Corte riconosce che il giudice del quale è impugnato il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione; quando la Corte ritiene che, per qualsiasi motivo, la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito davanti al giudice di merito; quando decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Inoltre, la cassazione può essere con rinvio (art. 383 c.p.c.) quando il processo prosegue innanzi ad un altro giudice al fine di ottenere una pronuncia sul merito, che sostituisca la sentenza cassata con una nuova sentenza. In quest’ultima ipotesi si apre il giudizio di rinvio, con l’onere della parte di riassumere il giudizio entro un anno dalla pronuncia della Corte, altrimenti il processo si estingue.
In passato, la cassazione con rinvio aveva una funzione rilevante se era determinata dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto: infatti, in tal caso la Corte enunciava specificatamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio doveva uniformarsi. Attualmente, invece, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 40/2006, l’enunciazione del principio di diritto è stata generalizzata: dispone, infatti, l’art. 384 c.p.c. che la Corte, quando accoglie il ricorso (per uno qualsiasi dei motivi indicati dall’art. 360), cassa la sentenza ed enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
(—) straordinario al Capo dello Stato
Il (—) è un rimedio amministrativo di carattere generale consistente nell’impugnativa di un atto amministrativo definitivo, proposta dal soggetto interessato direttamente al Capo dello Stato. Esso è ammesso soltanto per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, e può essere proposto per la tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi.
Il (—) straordinario è alternativo a quello giurisdizionale amministrativo (electa una via, non datur recursus ad alteram). Pertanto:
— se l’atto è stato impugnato con ricorso giurisdizionale al T.A.R. è inammissibile il ricorso straordinario avverso lo stesso atto;
— se l’atto è stato impugnato con (—) straordinario al Capo dello Stato, non è più impugnabile con ricorso al T.A.R.
La regola dell’alternativa ha la funzione di evitare che sullo stesso atto amministrativo intervengano due pronunce giustiziali diverse (divieto del ne bis in idem) e che il Consiglio di Stato si pronunci due volte sullo stesso atto attraverso parere obbligatorio in sede di (—) straordinario e come giudice di appello in sede di (—) giurisdizionale.
Nel caso di ricorso proposto a tutela di un diritto soggettivo, la decisione sul ricorso non preclude l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Nell’ambito del (—) sono state apportate modifiche dalla legge di riforma del processo amministrativo (L. 205/2000) circa la possibilità per i contraenti (attraverso il ricorso incidentale) di impugnare l’atto per motivi diversi da quelli addotti dal ricorrente ed infine la possibilità di chiedere (art. 34, L. 205/2000) la sospensione dell’atto impugnato.
Riconvenzionale (domanda) (d. proc. civ.) (Claim (demand))
Si ha quando il convenuto non si limita a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di lui, ma esercita, a sua volta, un’azione (art. 36 c.p.c.).
La (—) è una domanda autonoma: potrebbe anche proporsi in separato processo, ma è consentito inserirla nel processo in corso per il principio dell’economia dei giudizi e al fine di evitare giudicati contraddittori. Il convenuto in riconvenzione assume, a sua volta, veste di attore.
La (—) deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L’art. 36 c.p.c. esclude la proponibilità incondizionata della (—) ammettendola nei soli casi in cui essa:
— dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall’attore. In tale ipotesi, la causa petendi della domanda principale e quella della (—) sono identiche (es.: il compratore cita il venditore per ottenere la consegna della cosa, ed il venditore domanda il pagamento del prezzo in via riconvenzionale);
— dipenda dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.
In tal caso, le causae petendi delle due domande sono diverse, e la (—) si ricollega alla domanda di rigetto della domanda attrice (es.: l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, con domanda di condanna dell’attore, in via riconvenzionale, al pagamento della differenza).
Nelle ipotesi anzidette, il giudice competente per la causa principale, conosce della (—), purché non ecceda la sua competenza per materia o valore, altrimenti rimette l’intera causa al giudice superiore (art. 34 c.p.c.), oppure provvede sulla domanda principale, rimettendo al giudice competente la cognizione della (—) (art. 35 c.p.c.). La (—) è inoltre proponibile al giudice della causa principale anche se appartiene, per territorio, secondo le regole ordinarie, a un giudice diverso.
Si ritiene, infine, che quando la (—) non eccede la competenza del giudice adito, essa sia ammissibile anche quando dipenda da un titolo diverso, se sussiste tra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l’opportunità della trattazione simultanea.
Riconoscimento (Recognition)
Libera dichiarazione del genitore o dei genitori congiuntamente, a seguito della quale il figlio naturale acquista, a determinati effetti, uno status analogo a quello di figlio legittimo (artt. 250 ss. c.c.).
Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il (—) non produce effetti se non con l’assenso del figlio stesso.
Il (—) che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso del genitore può, se mancante, essere surrogato da una pronuncia dell’autorità giudiziaria (art. 250, co. 4, c.c.).
A seguito del riconoscimento il figlio naturale acquista nei confronti del genitore gli stessi diritti e doveri del figlio legittimo, salva la possibilità, in sede di successione legittima, di subire l’esercizio del diritto di commutazione da parte dei figli legittimi.
(—) delle persone giuridiche (d. civ.)
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10-2-2000, n. 361, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture (Uffici territoriali del Governo).
Per le persone giuridiche che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, la personalità si acquista con l’iscrizione nell’apposito Registro istituito presso la Regione stessa.
Le società commerciali, invece, acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331 c.c.), da cui scaturisce, ope legis, la personalità, senza necessità di ulteriori controlli.
Una forma particolare di riconoscimento (per registrazione) è prevista dall’art. 39 della Costituzione (al quale non è stata data ancora attuazione) per i sindacati, alla sola condizione che i loro statuti garantiscano un ordinamento interno a base democratica. Attualmente i sindacati sono associazioni di fatto.
(—) delle sentenze civili straniere (d. proc. civ.)
La L. 218/95 prevede l’automatico ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, purché siano presenti i requisiti previsti dall’art. 64 L. 218/95.
Il procedimento di delibazione (procedimento giurisdizionale che consentiva ad un soggetto di far valere in Italia una sentenza straniera, attribuendo alla medesima tutti gli effetti ad essa ricollegabili) è necessario (ex art. 67 L. 218/95) quando si tratti di un provvedimento che la controparte abbia contestato o non abbia spontaneamente eseguito o in base al quale debba essere iniziata l’esecuzione forzata.
(—) delle sentenze penali straniere (d. proc. pen.)
Il (—) può avvenire per taluni effetti penali (recidiva, pene accessorie, misure di sicurezza, delinquenza abituale, professionale o per tendenza), per l’esecuzione della pena principale (detentiva o pecuniaria) o anche soltanto agli effetti civili (risarcimento del danno).
La legittimazione a promuovere il riconoscimento spetta, ai fini penali, al P.G. presso la Corte d’appello e, ai fini civili, al privato interessato.
La competenza a decidere spetta alla detta Corte, secondo la generale tendenza del legislatore in materia internazionale.
(—) di scrittura privata (d. proc. civ.)
[Scrittura privata].
(—) in ambito internazionale (d. internaz.)
È un atto diplomatico attraverso il quale uno Stato dichiara di riconoscere come legittima una situazione creatasi in un altro Stato. Detta situazione può avere ad oggetto la costituzione di un nuovo Stato o di un nuovo regime politico (in seguito a rivoluzione), o un’annessione territoriale.