Retroattività (d. civ.) (Retroactive)

Tale termine indica che l’atto negoziale, o un elemento accessorio di esso, produce i suoi effetti in un momento anteriore a quello della produzione dell’atto.
L’efficacia retroattiva è generalmente disposta quando non si vuole determinare una soluzione di continuità tra la situazione giuridica che deve regolarsi e l’atto che la regola.
Il codice civile, ad esempio, dispone la (—) degli effetti per l’accettazione e la rinuncia dell’eredità (artt. 459, 521 c.c.) per la condizione (artt. 646, 1360 c.c.), per la ratifica (art. 1399 c.c.), per la risoluzione del contratto (artt. 1458, 1467 c.c.).
(—) degli atti aventi forza di legge (d. pubbl.)
È una norma retroattiva quella che si riferisce a fatti, atti o eventi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore per riconnettervi effetti o conseguenze giuridiche.
Il principio generale nel nostro ordinamento è quello della irretroattività delle norme: ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, infatti, la legge non dispone che per l’avvenire.
Il principio de quo peraltro non ha rango costituzionale ma solo legislativo: solo per le leggi penali il principio di irretroattività è sancito espressamente dalla Costituzione (art. 25).
Tuttavia si riconosce che anche fuori della materia penale una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con qualche specifica norma costituzionale (es.: dall’art. 53 Cost. discende l’incostituzionalità di una legge tributaria retroattiva che ricolleghi l’obbligo tributario ad un fatto che non possa ritenersi espressione attuale di capacità contributiva).
Per il legislatore statale quindi il principio ha un valore meramente direttivo e ammette deroghe, sia pure eccezionalmente e in presenza di adeguate ragioni giustificatrici.
Esso rappresenta comunque un criterio interpretativo per gli applicatori della norma: la (—) deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque ricavarsi in modo inequivoco dalla formulazione della norma; nel dubbio la legge dovrà essere considerata irretroattiva.
Per il legislatore regionale, invece, il principio di irretroattività ha carattere vincolante, perché esso è tenuto al rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, tra i quali rientra sicuramente quello in esame.
Anche per i regolamenti, e per le fonti gerarchicamente subordinate alla legge in genere, il principio di irretroattività ha valore tassativo e inderogabile.

Retribuzione (d. lav.) (Salary)

È l’obbligazione fondamentale del datore di lavoro e costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa.
Nell’accezione comune, tuttavia, anche se dottrina e giurisprudenza hanno negato l’esistenza di un principio di omnicomprensività della (—) per (—) si intende non la sola contropartita della prestazione di lavoro, ma tutto ciò che al lavoratore spetta, in denaro o in natura, come compenso di carattere continuativo per l’opera prestata, comprendendosi quindi anche integrazioni e indennità purché si riscontrino i caratteri essenziali della continuità, predeterminatezza, obbligatorietà e corrispettività.
Per l’art. 36 della Costituzione la (—) deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. È questa una norma precettiva, direttamente applicabile ai rapporti interprivati. Pertanto la giurisprudenza, sia in assenza di un’espressa pattuizione delle parti in ordine alla (—), sia in presenza di una pattuizione insufficiente, afferma che il datore è tenuto comunque a corrispondere al prestatore un emolumento pari alla (—) minima prevista nei contratti collettivi applicabili alla categoria di appartenenza, che sia sufficiente ex art. 36 Cost.
Generalmente la (—) consiste in una somma di danaro; molto raramente si prevede una (—) in natura, qualche volta ad integrazione di quella in danaro (es.: alloggio di servizio).
La (—) prende il nome di salario per gli operai e di stipendio per gli impiegati e si compone di paga base, contingenza e attribuzioni patrimoniali accessorie distinte in attribuzioni retributive (maggiorazioni per lavoro straordinario, premi di rendimento, gratifiche etc.), attribuzioni non retributive (rimborsi spese, trasferte etc.) e assegni per il nucleo familiare. La sommatoria di tali voci dà luogo alla cd. retribuzione globale.
L’art. 2099 c.c. prevede varie forme di (—), oltre a quella ordinariamente diffusa del salario o dello stipendio fisso e periodico. Esse sono il cottimo, la provvigione e la partecipazione agli utili o ai prodotti dell’impresa.
Vanno ricomprese nel concetto di (—) anche le cd. (—) differite, costituite da quegli emolumenti vari che, pur maturando, nel corso del rapporto di lavoro, vengono erogati in un momento successivo (es.: la tredicesima a dicembre, il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto).

Retratto successorio (d. civ.) (Retracted inheritance)

Istituto di diritto successorio che inibisce l’ingresso di terzi nella comunione ereditaria e facilita le operazioni divisionali (art. 732 c.p.).
Ciascun coerede può avere diritto di prelazione sulla quota che un altro coerede intenda alienare a terzi.
Quando avviene l’ alienazione che viola il diritto di prelazione, ai coeredi spetta non il semplice risarcimento del danno, ma un diritto di riscatto della quota alienata.
Il diritto al retratto successorio, avviene nei confronti dell’acquirente o dei suoi aventi causa. Esso ha valore perla sotituzione del retraente al retratto.
La disciplina del retratto non viene applicata qualora il coerede alieni a terzi singoli beni, subordinando il trasferimento all’esito della divisione.