La Costituzione italiana è una costituzione rigida: per la modifica delle disposizioni in essa contenute è necessario un procedimento speciale, detto procedimento di (—), che culmina nella emanazione di una legge costituzionale.
Tale procedimento non è affidato ad un organo ad hoc, bensì allo stesso Parlamento nelle forme e nei modi previsti dall’art. 138 Cost. (cd. procedura aggravata), ed è lo stesso procedimento previsto anche per la promulgazione di nuove leggi costituzionali, che non sono chiamate ad alcuna sostituzione del testo costituzionale.
Una legge costituzionale ha bisogno di una duplice deliberazione da parte di ciascuna Camera e con una maggioranza qualificata, almeno nella seconda votazione in ognuno dei rami del Parlamento. Se la maggioranza è dei 2/3, la legge verrà senz’altro promulgata e pubblicata. Se la maggioranza è assoluta, inizia un periodo di sospensione di 3 mesi, durante i quali alcuni soggetti (5 Consigli regionali, 500.000 elettori; 1/5 dei membri di una Camera) possono richiedere il referendum costituzionale ex art. 138 Cost.
La (—) incontra limiti espliciti ed impliciti: l’art. 139 esclude: la forma repubblicana della (—), intendendo per repubblica il regime nel quale la sovranità appartiene al popolo e in cui sono garantiti gli istituti fondamentali di ogni democrazia liberale e pluralistica.
La Corte Costituzionale ha inoltre chiarito che non sono assoggettabili a (—) i principi supremi [Principi (costituzionali)] appartenenti all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione: i diritti inalienabili della persona, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, l’aggravamento del procedimento di (—) e qualche forma di sindacato di legittimità costituzionale.
(—) della sentenza penale (d. proc. pen.)
La (—), a differenza dell’appello e del ricorso per cassazione, è un mezzo straordinario di impugnazione, e in quanto tale è idoneo a travolgere il giudicato.
Ha ad oggetto pronunce irrevocabili con contenuto di condanna ed è esperibile senza limiti di tempo.
I casi di revisione sono quattro (art. 630 c.p.p.):
— inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della condanna con quelli di altra sentenza irrevocabile;
— sopravvenuta revoca della sentenza pregiudiziale, civile o amministrativa (ad es., revoca della sentenza civile dichiarativa di fallimento cui è conseguita la condanna per bancarotta);
— sopravvenienza di nuove prove di innocenza;
— falsità in atti o in giudizio o ad altro fatto reato da cui dipenda l’attuale condanna.
La revisione può essere chiesta dal condannato o da altri soggetti che si trovino in particolari rapporti con lui, e dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
La sentenza può essere di rigetto, ed allora è ripristinata l’esecuzione della pena, o di accoglimento, e in questo caso viene revocata la condanna oggetto del giudizio di revisione.
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Reversibilità (pensione di) (d.lav.) (Reversibility (pension))
Termine che comprende le prestazioni pensionistiche erogabili, dopo la morte del pensionato, ai suoi superstiti.
Le pensioni di reversibilità corrispondono ad una percentuale del trattamento pensionistico goduto dall’assicurato deceduto.
Essa è differente a seconda della categoria (figlio, coniuge etc.) del superstite.
Se il coniuge si risposa o il figlio minore raggiunge la maggiore età viene meno la pensione di reversibilità.
Rettifica (Correction)
È un atto amministrativo che permette l’eliminazione degli errori ostativi o materiali che, inficiano il provvedimento.
Esso introduce quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni che rendono l’atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione.
La rettifica del negozio giuridico nel diritto civile è il negozio unilaterale e recettizio che permette alla parte non in errore di modificare un contratto nel suo contenuto rendendolo efficace.
Questo accade quando un contratto è viziato da errore e prima che possa derivarne pregiudizio all’altra parte.
La rettifica rende immediatamente efficace il contratto, precludendo il diritto di annullamento della controparte.
La rettifica non estingue la possibilità della controparte al risarcimento del danno, se avviene un ritardo nell’esecuzione della causa di invalidità civile.
Retrocessione (d. amm.) (Relegation)
È un istituto in materia di espropriazione che permette l’attribuzione, al proprietario del bene espropriato, del diritto di rientrare nella piena titolarità e disponibilità del bene stesso quando l’opera di pubblica utilità non venga più eseguita, oppure se parte del fondo espropriato sia stato utilizzato.
Gli art 46-48 del D.P.R. 327/2001, T.U. espropriazioni, modificati poi dal D.Lgs 302/2002 regolano questo istituto