Dottrina, sorta in Gran Bretagna nella prima metà del XIX secolo, facente capo ad un gruppo di statisti ed economisti tra i quali R. Torrens e S.J. Lloyd. In contrapposizione alle teorie propugnate dai seguaci della banking school (v.), per i quali i biglietti di banca avevano una semplice funzione creditizia, i fautori della currency school sostenevano che al fine di evitare il ribasso dei prezzi e le fughe di oro, ogni biglietto di banca doveva essere integralmente coperto da riserve auree.
Il Bank Charter Act (v.) dal 1844 pose fine alla disputa tra le due scuole, regolando l’emissione della Banca d’Inghilterra secondo i principi promossi dalla currency school.
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Currency board [aggancio valutario]
Sistema di cambi fissi (v.) che prevede l’aggancio della moneta nazionale a una valuta estera (generalmente dollaro o marco) e in cui la creazione di base monetaria (v.) è coperta da un’analoga crescita delle riserve in valuta straniera.
Efficace, quando transitorio, strumento antinflazionistico, il currency board limita il ruolo della banca centrale (v.) e, di conseguenza, le pressioni sull’istituto di emissione da parte del Governo. È stato adottato con successo da paesi come l’Argentina, la Bulgaria e Hong Kong.
Currency [circolante]
Insieme dei mezzi di pagamento che hanno valore liberatorio in un determinato paese.
Si intende, dunque, con currency l’insieme di banconote, monete metalliche, assegni e tutti gli altri valori e titoli assimilabili al denaro.
CTZ [Certificati del Tesoro Zero coupon]
Titoli di Stato (v.) a 18 o 24 mesi emessi dal Tesoro per la prima volta nel febbraio 1995 che presentano le seguenti caratteristiche:
— sono sprovvisti di cedola per cui il rendimento sarà calcolato, alla scadenza del titolo, sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rimborso (valore nominale). In pratica il CTZ viene, dal punto di vista del rendimento, ad assimilarsi ad un BOT con scadenza allungata;
— sono collocati mediante asta marginale al di sotto della pari per un investimento minimo di 5 milioni;
— sono sottoposti a un regime fiscale diverso a seconda degli investitori: le persone fisiche e i soggetti ad esse equiparati ai sensi del D.Lgs. 239/96 (c.d. nettisti) scontano un’imposta sostitutiva del 12,50% applicata sulla differenza tra prezzo di emissione e prezzo di rimborso; gli investitori esteri e le S.p.a. (c.d. lordisti) percepiscono gli interessi privi di imposta;
— sono quotati di diritto alla Borsa valori e negoziati al mercato telematico dei titoli di Stato;
— possono essere negoziati sul mercato secondario (v.) prima della loro scadenza.
Dal 1° gennaio 1999 sono espressi in euro (v.), i titoli già in circolazione sono stati ridenominati in euro.