Cuiacio Jacopo

(Tolosa 1522 – Bourges 1590)

Giureconsulto francese, il cui vero nome era Jacques Cujas.
Fu uno tra i maggiori esponenti della scuola dei Culti [vedi Culti (scuola dei)], in accesa polemica coi Commentatori [vedi], da lui definiti “prolissi nelle questioni facili, muti in quelle difficili e fumosi in quelle ostiche”.
Insegnò in varie università della Francia e poi a Torino (1566). Legò il suo nome a numerosi scritti, tra cui le Notae alle Istituzioni di Giustiniano [vedi Institutiones Iustiniani], i Paratitla al Digesto [vedi] e al Codice [vedi Corpus iuris civilis], una Expositio alle Novellae e 28 libri di Observationes ed Emendationes.
(—) può senza dubbio essere considerato impareggiabile nella esegesi storica e filologica dei testi romani. Obiettivo fondamentale dei suoi studi scientifici fu quello di restituire alle fonti del diritto romano classico la loro originaria integrità, manipolata ed alterata dai compilatori giustinianei

Culti

[scuola dei]

Indirizzo scientifico affermatosi a partire dagli inizi del XV secolo che, sulla base dei princìpi diffusi dall’umanesimo giuridico [vedi] propugnava la necessità di uno studio filologico e storicizzante del diritto giustinianeo [vedi Corpus iuris civilis] e, più in generale, del diritto romano classico che, secondo la (—) era stato da Giustiniano I [vedi] arbitrariamente alterato e sottratto ai posteri.
Tale indirizzo scientifico nacque in Italia, annoverando tra i suoi maggiori esponenti Andrea Alciato [vedi Alciato Andrea], ma si sviluppò in Francia e da qui si propagò in Europa come mos gallicus [vedi], contrapposto al mos italicus [vedi]. Attraverso l’impiego dell’interpretazione filologica la (—) giunse ad una storicizzazione e ad una relativizzazione del diritto romano, che venne inteso come un edificio dogmatico di princìpi, di norme e di istituti coordinabili tra loro secondo un metodo razionale, ed eventualmente rinvenibili anche all’esterno degli (ormai) discutibili criteri giustinianei di collocazione delle materie. Al fine di trarre dalle fonti del diritto romano la loro originaria essenza, era necessaria una profonda conoscenza della storia, del diritto e della lingua latina e greca. La penetrazione nel campo giuridico degli indirizzi storico-filologici propri dell’umanesimo letterario non solo aveva prodotto un particolare spregiudicato interesse per il processo storico di formazione del Corpus iuris civilis, ma aveva anche, per la prima volta, scosso la visione di unitaria ed indiscutibile autorità che di esso avevano avuto i giuristi nei secoli precedenti [vedi Glossatori]. In tal guisa, si profilò in termini sempre più chiari la questione di validità del diritto giustinianeo come norma di diritto vigente ed attuale.
Oltre all’Alciato, possono annoverarsi tra i seguaci della nuova scuola: Jacopo Cuiacio [vedi Cuiacio Jacopo], François Hotman [vedi Hotman François], Ulrich Zäsy [vedi Zäsy Ulrich], Denis e Jacques Godefroy [vedi Godefroy Denis].

Cum pro munere

Bolla [vedi] emanata da papa Gregorio XIII il 1° luglio 1580, con cui fu approvato il Testo e consacrato ufficialmente il titolo ormai tradizionale del Corpus iuris canonici [vedi].
L’opera venne poi pubblicata a Roma nel 1582.

Cuoco Vincenzo

(Civitacampomarano, Campobasso 1770 – Napoli
1823)

Scrittore e uomo politico.
Il breve cammino della Repubblica partenopea [vedi] lo ebbe come attento osservatore, anche se egli preferì non impegnarsi in prima persona in nessuna attività di propaganda o di governo, pur offrendo un contributo alla causa rivoluzionaria in senso moderato-riformista.
Già con i primi studi assimilò gli elementi della cultura illuministica [vedi Illuminismo].
Svolse l’attività di avvocato pur concentrando i suoi interessi negli studi letterari e filosofici, rinvigoriti nella tradizione dalle istanze illuministe. Seguì gli insegnamenti di Genovesi [vedi Genovesi Antonio] e Pagano [vedi Pagano Francesco Mario], ma fu Vico [vedi Vico Giambattista] ad affascinare la sua mente, facendo nascere in lui una originale concezione delle vicende della storia e degli uomini.
La sua visione politica dei fatti, improntata a un equilibrato riformismo, gli impedì di aderire agli orientamenti troppo avanzati che i nuovi circoli intellettuali, sorti sull’esempio dei club rivoluzionari parigini, andavano manifestando nel clima di rinnovamento generale. Anche quando nacque la Repubblica partenopea, (—) si tenne in disparte, pur manifestando la sua simpatia per il nuovo credo politico. Quando i Borbone [vedi] tornarono a Napoli dopo la parentesi rivoluzionaria, evitò il capestro, ma non il carcere e l’esilio; si rifugiò a Milano, dove frequentò il salotto letterario di Giulia Beccaria, nel quale furono apprezzate le sue lezioni di storia, improntate alle teorie di Vico e alle sue ultime esperienze napoletane. Ritornò a Napoli sotto il governo di Giuseppe Bonaparte [vedi Bonaparte Giuseppe] e fu poi consigliere di Stato con Murat [vedi Murat Gioacchino]. Al ritorno dei Borbone fu colpito da improvvisa follia, che lo condusse dopo qualche anno alla morte.
Tra le sue opere sono ragguardevoli Platone in Italia, viaggio fantastico che esalta la civiltà ed il pensiero italico della Magna Grecia.
Nel Rapporto al Re Gioacchino Murat per l’organizzazione della pubblica istruzione, egli fa propria la convinzione di Vico, secondo cui il popolo deve essere preparato alle libertà politiche attraverso l’istruzione pubblica per formare un buon patriota, un buon soldato. Il Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli del 1799 valuta, con acute e originali considerazioni gli avvenimenti e rappresenta un nuovo modo di giudicare storia e azioni degli uomini.
(—) criticò la cieca fiducia, riposta dagli uomini del ‘99, nella universalità dei metodi rivoluzionari che determinò l’isolamento dei patrioti napoletani, i quali agirono sempre come gruppo autonomo e non riuscirono a motivare e a trascinare il popolo.
Quello che fu il dramma più autentico di tanti successivi moti rivoluzionari, la divisione tra liberali e democratici da una parte e popolo dall’altra, segnò anche il destino della Repubblica partenopea. In questo senso influirono negativamente la mancata applicazione della legge sulla feudalità e la scarsa apertura politica verso le provincie. Per (—) questi furono errori di enorme portata.
Indubbiamente, quello che fa di (—) il primo storico del processo risorgimentale napoletano è l’aver individuato con chiarezza che alle classi subalterne meridionali mancava il sentimento della coscienza nazionale, a differenza dei Francesi.