Curia

Nel diritto romano arcaico la (—) rappresentava un elemento fondamentale del sistema di organizzazione piramidale della popolazione romana. Questa originariamente era ripartita in tre tribù (Tities, Ramnes e Luceres) ed ognuna di esse era, a sua volta, composta da dieci curiae, ciascuna delle quali aveva altari, divinità e cerimonie proprie ed era presieduta dal curio e dal flamen curialis; a loro volta le curiae erano ripartite in decuriae, ciascuna presieduta da un decurione.
A differenza delle tribù, le curiae non rappresentavano dei distretti territoriali: la distribuzione della popolazione fra le diverse curiae avveniva in base a vincoli gentilizi o quanto meno di stirpe (per gènera hòminium).
Esse, peraltro, non avevano solo funzioni amministrative, ma fungevano anche da distretti di leva, dovendo fornire alla civitas un contingente fisso di fanti e cavalieri.
Un ruolo fondamentale era riservato a tali organismi nella convocazione dell’assemblea popolare: riuniti i comitia curiàta, il popolo veniva ordinatamente distribuito nelle trenta curiae, ciascuna delle quali costituiva una distinta unità votante.
Fra gli atti più importanti compiuti davanti alle curiae va certamente annoverata l’enunciazione del calendario (ossia dei giorni fasti e nefasti) effettuata dal rex, all’inizio di ogni mese.
Nel IV secolo d.C. le curiae erano i consigli municipali (senatus) delle città. Di esse potevano far parte solo i cittadini muniti di un certo reddito proveniente da patrimonio immobiliare. Fu Costanzo [vedi] nel 342 d.C. a stabilire il reddito minimo necessario per la partecipazione alle curiae. Alla fine del IV secolo furono ammessi anche i titolari di un patrimonio mobiliare non inferiore a 300 solidi. Col tempo l’inserimento nella (—) fu reso obbligatorio per tutti i cittadini più ricchi e divenne ereditario. La sua principale funzione fu quella di formare i ruoli d’imposta e di attendere alla riscossione dei tributi, compito che era adempiuto per mezzo di esattori (susceptores). Oltre a ciò, gli iscritti alle curiae erano tenuti, nei confronti della città a pesanti doveri ed oneri (munera), quali la costruzione di opere pubbliche e l’organizzazione di giochi e servizi.
L’ordinamento delle curiae fu conservato nelle provincie orientali dell’impero, nei regni [vedi Regni romano-barbarici] dei Visigoti [vedi], dei Franchi [vedi] e dei Burgundi [vedi] fino all’VIII secolo. Nel regno longobardo [vedi Longobardi], diviso in ducati, le funzioni delle curiae venivano esercitate dalle curtis regiae [vedi curia regis], mentre il termine (—) civitatis faceva riferimento a tribunali locali.
Nell’alto medioevo e nell’età comunale la (—) divenne un organo con funzioni prevalentemente giurisdizionali, composto da magistrati regi

Curia regis

(Consiglio ristretto del re)

Nel medioevo era la suprema corte feudale e la massima istanza amministrativa. Era composta da nobili ed alti funzionari, sia laici che ecclesiastici, con il compito di assistere e consigliare il sovrano nelle decisioni più importanti per il regno.
In Francia, la (—) fino al XIII secolo pronunciava pareri non vincolanti in materie politiche, fiscali e giudiziarie. Ad essa si affiancò, nel corso del XIV secolo, un consiglio ancora più ristretto, composto da funzionari della casa reale e stretti fiduciari del re, che divenne il primo organo permanente dell’amministrazione centrale.
In Inghilterra, la (—) acquistò durante il XIII secolo autorità sempre maggiore, non limitandosi all’adempimento di una funzione consultiva, ma giungendo ad accentrare tutte le funzioni di governo. Essa era composta non solo di inglesi ma anche da numerosi stranieri, prevalentemente francesi, originari delle terre ancora sotto il dominio dell’Inghilterra ed esperti di questioni politiche. Dalla (—) ebbero origine, come ramificazioni di essa, tutti gli organi giurisdizionali successivi: i vari tribunali regi (King’s Bench [vedi Court of King’s Bench], Court of Common Pleas), il guardaroba (wardrobe) e la cancelleria.
Nella Sicilia di Federico II di Svevia [vedi] la Magna curia ebbe una sede stabile e fu composta da magistrati regi, che accentrarono nelle loro mani tutte le funzioni giurisdizionali. Accanto ad essa fu creata una Imperialis curia, legata alla persona del re, che seguiva nei suoi incesssanti spostamenti

Curia romana (o pontificia)

L’insieme degli uffici attraverso cui il pontefice provvede al governo della Chiesa. Fu organizzata nel 1588 da papa Sisto V ed è stata riformata più volte nel corso dei secoli. Importante fu la cd. “Riforma Piana”, decretata da Pio X nel 1908 e poi accolta, con limitate modifiche, dal codice di diritto canonico del 1917.
Essa risulta composta dalla Segreteria di Stato (o papale), da 9 Congregazioni (o Dicasteri) da 3 Tribunali e da altri organismi vari, per lo più denominati Consigli.
La Segreteria di Stato, che dal 28 giugno 1988 ha assorbito le competenze del soppresso Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, è presieduta dal Cardinale Prefetto che è il Segretario di Stato, coadiuvato dal Sostituto e dall’Assessore. Essa ha il compito di collaborare con il pontefice sia nella cura della Chiesa universale, che nei rapporti con i dicasteri della (—). Provvede agli affari ordinari non rientranti nella competenza propria dei vari dicasteri; favorisce e coordina i rapporti con i singoli dicasteri, vescovi e governi civili. Al compito di coordinare i dicasteri si aggiunge quello di supporto, ad esempio, ai Consigli della cultura, delle comunicazioni sociali, della giustizia e della pace.
Le Congregazioni attuali derivano dalle Commissioni particolari di Cardinali, ciascuna delle quali era limitata a una materia specifica. Ciascuna Congregazione ha una particolare e specifica competenza e tutte insieme possono assimilarsi a dei veri e propri ministeri della Chiesa. Esse si distinguono in: Congregazione per la dottrina della fede (con il compito di tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi di tutto il mondo cattolico: esamina libri e, se necessario, li condanna); Congregazione per le Chiese Orientali (competente per tutti gli affari che interessano sia le persone, sia la disciplina, sia i riti delle Chiese orientali, anche se misti, riguardanti cioè anche i latini); Congregazione per i vescovi (si interessa di tutto ciò che ha attinenza con lo stato delle Chiese particolari e pertanto ha facoltà di costituire nuove diocesi, provincie, regioni ecclesiastiche e può erigere Ordinariati militari); Congregazione per la disciplina del culto divino e della disciplina dei sacramenti (competente in tutto ciò che riguarda il culto divino, sia nel rito romano che negli altri riti latini; ha la facoltà di concedere dispense che superano la competenza dei vescovi, ivi compresa quella del digiuno eucaristico e competenza esclusiva per stabilire i casi di matrimonio non consumato, anche tra un cattolico ed un acattolico battezzato o tra acattolici battezzati); Congregazione delle cause dei Santi (competente per tutto ciò che riguarda le cause di beatificazione e di canonizzazione, nonché la conservazione delle reliquie); Congregazione per il clero (competente su tutte le questioni relative al clero che esercita l’apostolato nelle diocesi, sia per quanto si riferisce alle persone, sia per quanto attiene agli uffici ed al ministero pastorale); Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica (competente per la direzione, disciplina, ordinamento degli studi, patrimoni e privilegi dei religiosi di entrambi i sessi, delle associazioni senza voti e dei Terzi ordini, fatta eccezione per i religiosi missionari, che rientrano nella competenza della Congregazione per la evangelizzazione dei popoli); Congregazione per l’educazione cattolica dei Seminari e degli istituti di studi (competente sulle scuole di tutto il mondo cattolico, tranne che sui luoghi dipendenti dalla Congregazione per le Chiese orientali o dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli); Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli o per la propagazione della fede (che coordina tutta l’attività missionaria della Chiesa; trasmette alla Rota le cause matrimoniali e gli affari che richiedono un procedimento giudiziale).
I tribunali si distinguono in: Supremo tribunale della Segnatura apostolica (che giudica sulla validità degli atti amministrativi canonici, giudica dei conflitti di competenza, vigila sulla retta amministrazione della giustizia, proroga la competenza dei tribunali e promuove ed approva l’erezione di tribunali interdiocesiani di primo grado o d’appello); la Rota romana (unico tribunale della S. Sede competente in materia di cause matrimoniali, anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche); la Penitenziaria Apostolica (competente in via esclusiva in materia di foro interno, ossia concede grazie, assoluzioni, commutazioni di pena, sanzioni, dirime questioni di coscienza e regola la concessione di indulgenze).
I Consigli pontifici sono organismi di istituzione abbastanza recente, denominati, un tempo, Segretariati e sono l’espressione della sollecitudine della Chiesa verso tutti quelli che, per diversi aspetti, ne sono lontani e del suo interessamento per i molteplici problemi che assillano il mondo interno. Secondo la Costituzione apostolica Pastor bonus del 1988 sono 12, tra cui i principali sono: il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani (competente anche in tutti i rapporti religiosi con gli ebrei); il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso (che promuove studi e favorisce i rapporti con coloro che, pur non essendo cristiani, professano tuttavia una religione o posseggono un sentimento religioso); il Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti (che attende allo studio dell’ateismo e cerca, per quanto possibile, di instaurare un colloquio con i non credenti); il Pontificio Consiglio della giustizia e della pace (che informa i vescovi circa le violazioni dei diritti umani e organizza la giornata mondiale della Pace); il Pontificio Consiglio per i laici (che promuove l’apostolato dei laici, ossia la partecipazione alla missione della Chiesa, sia individualmente sia nelle associazioni).

Curtis

Struttura organizzativa della signoria fondiaria medievale, costituita da un insieme di edifici e di terreni dai confini ben delimitati.
L’organizzazione della (—) medievale risale, probabilmente, all’età longobarda [vedi Longobardi]. Essa era distinta in due parti: la pars massaricia, coltivata dai coloni, e la pars dominica (o curtis in senso stretto), gestita direttamente dal signore.
Funzione o sundrio essenziali della (—) erano quella di raccolta dei tributi e delle pene pecuniarie, di amministrazione delle tasse pubbliche situate nei confini della (—) e di amministrazione della giustizia.
La (—) aveva una dimensione urbana minima, essendo costituita da poche case, dai locali adibiti alle modeste lavorazioni del legno e del ferro e da depositi per i manufatti. Quando la (—) era di pertinenza di un dominus ecclesiastico, essa fungeva anche da centro spirituale, in quanto veniva arricchita da una o più chiese.
A partire dall’età longobarda e più ancora nelle successive età carolingia [vedi Carolingi] e postcarolingia si delineò la (—) pubblica, costituita da terre pubbliche, che poteva essere regia, ducale o comitale.