ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 1 del 3-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 novembre 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010;
Considerato che i medesimi eventi hanno provocato gravi danni alle
infrastrutture ed agli edifici pubblici e privati, nonche’
l’interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla
popolazione interessata ed una grave situazione di pericolo per la
pubblica e privata incolumita’;
Vista la necessita’ di procedere alla realizzazione, in termini di
somma urgenza, di tutte le iniziative finalizzate alla rimozione
delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di
vita;
Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione dei primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni di
criticita’ in atto mediante il compimento di una serie di iniziative
volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite
nonche’ la messa in sicurezza dei territori e delle strutture
interessati dagli eventi in questione, anche propedeutiche
all’emanazione di successive ordinanze di protezione civile;
Visto altresi’ il permanere dello stato di emergenza determinato
dai precedenti eventi calamitosi che hanno interessato tutto il
territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n.
3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010 e successive modificazioni;
Acquisita l’intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L’assessore alla protezione civile della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e’ nominato commissario delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’.
3. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni
danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede
all’accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo,
all’adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a
fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in
premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori.
4. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili,
anche per piani stralcio, provvede in particolare:
a) all’erogazione di contributi per la ripresa delle attivita’
produttive non agricole e per il ritorno alle normali condizioni di
vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi,
secondo modalita’ attuative fissate con provvedimenti del commissario
delegato stesso; tali contributi, erogati alle imprese, non
concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza,
avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della regione,
degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni
periferiche dello Stato, nonche’ di uno o piu’ soggetti cui affidare
specifici settori di intervento, ovvero, in qualita’ di soggetti
attuatori, degli enti locali interessati dai predetti eventi
calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l’attivita’ di
gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo
commissario delegato;
c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche’ al
ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati
distrutti e danneggiati.
d) all’espletamento, in via generale, di tutte le altre
iniziative comunque necessarie al superamento del contesto
emergenziale in rassegna.

Art. 2 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato provvede all’approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l’approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario delegato. 2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall’adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico – artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all’assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all’art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita’ di varianti urbanistiche, per l’adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all’esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell’avvenuta adozione della variante e’ data comunicazione agli interessati a cura del comune. 5. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3

1. Per gli adempimenti di propria competenza, il commissario
delegato si avvale della Protezione civile della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, della collaborazione degli enti territoriali e
non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, che
opereranno sulla base di specifiche direttive emanate dal commissario
delegato medesimo.
2. Gli enti e le societa’ erogatori di servizi pubblici, nonche’
quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio
provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualita’ di
soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle
procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate
specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni
causati dall’evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la
prevenzione dei rischi.
3. Per la durata dello stato d’emergenza, al fine di garantire il
necessario supporto giuridico e amministrativo alle attivita’ da
porre in essere per il superamento dell’emergenza, il commissario
delegato si avvale della commissione tecnico – consultiva istituita
ai sensi dell’art. 1, comma 9 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3339 del 20 febbraio 2004, cosi come
modificata dall’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3696 del 4 agosto 2008, che opera anche con
riferimento ai contesti emergenziali di cui alle ordinanze citate in
premessa e relative modifiche ed integrazioni, fino al termine dei
relativi stati d’emergenza e con oneri a carico delle risorse
finanziarie all’uopo disponibili ai sensi delle ordinanze stesse.

Art. 4

1. Relativamente all’emergenza di cui alla presente ordinanza e a
quelle inerenti alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010 e
successive modificazioni, al fine di soddisfare con la massima
urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del
territorio, mediante la realizzazione delle relative opere di
ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio
idrogeologico, nonche’ al fine di rafforzare il centro funzionale di
cui alla legge n. 267/1998, il commissario delegato si avvale del
personale in servizio presso la Protezione civile della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia anche ai sensi delle sopra citate
ordinanze ed ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3891/2010 come modificato ed integrato
dall’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3899/2010.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il commissario
delegato, in relazione alle situazioni di criticita’ di cui alla
presente ordinanza, puo’ autorizzare il personale della protezione
civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impiegato ad
effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di
70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione.
3. Fino alla scadenza degli stati emergenziali di cui alla presente
ordinanza ed alle citate ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010,
relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, effettuati dal personale
della Protezione civile della regione, il commissario delegato
autorizza tutto il personale in servizio presso la medesima
Protezione civile della regione a fruire delle ferie e delle
festivita’ soppresse e di permessi maturati e non utilizzati, fino al
31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui gli stessi sono
maturati, anche in deroga agli articoli 13 primo comma, lettera a) e
19 del contratto collettivo integrativo 1998/2001 – area non
dirigenziale – contratto stralcio, nonche’ all’art. 5 del contratto
collettivo regionale di lavoro, area della dirigenza del personale
regionale del comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001.

Art. 5

1. In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno
colpito il territorio regionale negli ultimi anni e di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n.
3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010, ed in relazione agli eventi
calamitosi di cui alla presente ordinanza, per il rafforzamento della
gestione coordinata delle emergenze di protezione civile e per il
rafforzamento della sorveglianza del territorio di concerto con le
Forze dello Stato presenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, nonche’ al fine di elevare il livello di tutela della
pubblica incolumita’ nel territorio regionale, l’assessore regionale
alla protezione civile, in qualita’ di commissario delegato, provvede
anche alla realizzazione degli interventi e delle opere
infrastrutturali, nonche’ all’acquisizione dei beni e servizi – ed i
medesimi sistemi elettronici, informatici, di telecomunicazione, di
monitoraggio e di sorveglianza gia’ operativi presso la Protezione
civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – indispensabili
al rafforzamento funzionale del centro operativo regionale di
protezione civile di Palmanova, della sala operativa regionale di
Protezione civile, del centro funzionale di protezione civile di cui
alla legge n. 267/1998, del centro di coordinamento soccorsi unico
regionale di cui alla legge n. 225/1992, del centro di documentazione
nazionale di Protezione civile, del centro di coordinamento di cui al
protocollo di intesa in materia di politiche integrate di sicurezza
urbana, stipulato tra il Ministero dell’interno e la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonche’ delle relative infrastrutture presenti
sul territorio. A tale fine, il decreto di approvazione dei progetti
definitivi o esecutivi degli interventi e delle opere
infrastrutturali costituisce dichiarazione di pubblica utilita’,
urgenza e indifferibilita’ degli stessi, variante agli strumenti
urbanistici comunali, nonche’ approvazione del vincolo preordinato
all’esproprio per l’attivazione delle procedure espropriative.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, la protezione civile si avvale delle risorse finanziarie
all’uopo disponibili ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n.
3894/2010 e successive modificazioni, nonche’ delle risorse all’uopo
disponibili nell’ambito del fondo regionale per la protezione civile
di cui all’art. 33 della legge regionale n. 64/1986 e degli
stanziamenti di pertinenza della Protezione civile della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 388/2000.

Art. 6 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e’ autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e 20; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 127, come modificata ed integrata dall’art. 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, articoli 21, 22, 146 e 159; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1 e 266; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35 e successive modificazioni, art. 6; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni art. 69; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, nonche’ decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9 e successive modificazioni; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni; legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 e successive modificazioni; art. 4, comma 28 legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12/2010; contratto collettivo di lavoro – quadriennio giuridico 1998 -2001 – area non dirigenziale – art. 12; contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005; contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007; decreto del Presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/Pres.; decreto del Presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/Pres.

Art. 7 1. Per la realizzazione delle attivita’ di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 2.000.000,00 a carico del fondo della protezione civile e con le risorse all’uopo stanziate a valere sul fondo regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nonche’ mediante l’utilizzo delle economia rivenienti ai sensi delle ordinanza n. 3847/2010 e n. 3894/2010. A carico delle medesime risorse finanziarie saranno posti gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario e quelli relativi alle indennita’ accessorie correlate alle attivita’ svolte dal personale della Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; a tale fine, il commissario delegato trasferisce le risorse necessarie dal fondo regionale per la Protezione civile, di cui all’art. 33 della legge regionale n. 64/1986, ai competenti Uffici della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. Le risorse del fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel fondo regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. 3. Per il perseguimento delle finalita’ di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano gia’ in corso interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo’ procedere all’unificazione complessiva delle attivita’, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all’art. 6, all’uopo utilizzando le risorse disponibili. 4. Il commissario delegato, d’intesa con la regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e’ autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche’ ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. 5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 23 novembre 2010, n. 236

Attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 10-1-2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n.
293;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407;
Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento e del Consiglio del 6
maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri, rifusione della direttiva 98/18/CE del Parlamento
e del Consiglio del 17 marzo 1998 relativa alle norme di sicurezza
per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi in data 20 settembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n. UL n. 44057 del 28 ottobre 2010;
Rilevata la necessita’ di definire i parametri di sicurezza per
determinate tipologie di navi al fine di poter accedere alle misure
alternative previste dal presente decreto;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi passeggeri e
ro-ro passeggeri:
a) di classe B esistenti ai fini dell’articolo 3 del presente
decreto;
b) di classe B esistenti con piu’ di trentasei passeggeri ai fini
dell’articolo 4 del presente decreto;
e che effettuano navigazione tra porti nazionali ovvero tra porti
nazionali e le isole minori italiane, e, comunque, entro due ore da
porti ed ancoraggi sicuri.

Art. 2 Definizioni 1. I termini utilizzati nel presente decreto si intendono secondo le definizioni riportate nell’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nei capitoli II-1 e II-2 del relativo allegato I, salvo il termine decreto con il quale si intende per «decreto» il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Art. 3

Equivalenze relative al capitolo II-1 – parte C – Impianti di sentina
di cui alla sezione 3.2.10 dell’allegato I al decreto

1. L’Amministrazione concede un’equivalenza alle navi esistenti di
classe B a condizione che venga garantito un adeguato standard di
sicurezza, relativamente a quanto prescritto al capitolo II-1, parte
C dell’allegato I del decreto, punto 3.2.10: «[…] Se, oltre
all’impianto principale di pompe di sentina, esiste un impianto di
emergenza, questo deve essere indipendente dall’impianto principale e
sistemato in modo che una pompa possa funzionare in qualsiasi
compartimento in condizione di allagamento, cosi’ come specificato
nel punto 2.1; in tal caso, occorre che siano manovrabili da sopra il
ponte delle paratie soltanto le valvole necessarie per il
funzionamento dell’impianto di emergenza».
2. E’ considerato adeguato uno standard di sicurezza che soddisfi
le seguenti condizioni:
a) siano sistemate singole pompe indipendenti l’una dall’altra ed
ubicate in ciascun compartimento stagno della nave; e
b) le pompe devono essere:
1. di tipo immerso;
2. dotate di comando di attivazione dal ponte di comando o
altra centrale di comando permanentemente presidiata e, comunque,
sistemata sopra il ponte delle paratie;
3. ad attivazione automatica a mezzo galleggiante ed allarme
sul ponte comando;
4. dotate di uno scarico indipendente e diretto al fuoribordo;
5. dotate di valvola automatica di non ritorno con chiusura
diretta da sopra il ponte delle paratie;
6. azionate sia dalla fonte di energia principale che da quella
di emergenza.

Art. 4

Equivalenze relative al capitolo 11-2 – parte B – Provvedimenti di
sicurezza contro il fuoco – di cui alla sezione 6-1, «Paratie
all’interno di una zona verticale principale», dell’Allegato I al
decreto

1. L’amministrazione concede un’equivalenza alle navi esistenti di
classe B che trasportano piu’ di trentasei passeggeri, a condizione
che si garantisca un adeguato standard di sicurezza, relativamente a
quanto prescritto al punto 1.3 della sezione 6-1, «Paratie
all’interno di una zona verticale principale», della parte B del
Capitolo 11-2 dell’allegato I al decreto: «Tutte le suddette
divisioni possono essere rivestite con materiale combustibile come
consentito dalla regola 11».
2. Tale equivalenza e’ concessa limitatamente ai locali alloggio e
servizio, come definiti dalla sezione 6-1 («Resistenza al fuoco delle
paratie e dei ponti delle navi […] esistenti di classe B che
trasportano piu’ di 36 passeggeri»), ai punti 2.2.(3), (5) e (9) del
capitolo 11-2 – parte B dell’allegato I al decreto.
3. E’ considerato adeguato uno standard di sicurezza a condizione
che sia garantita la rispondenza agli standard nazionali per la
«classe di reazione al fuoco 1» previsti dal decreto del Ministro
dell’interno del 6 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
66 del 19 marzo 1992, recante norme tecniche e procedurali per la
classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti
vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi, ovvero dal
decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, modificato con il
decreto del Ministro dell’interno del 3 settembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001, recante
classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai
fini della prevenzione incendi.
4. Per quanto riguarda i locali pubblici utilizzati come punti di
riunione o dove sia prevista la permanenza di piu’ persone (saloni
ecc.), il numero massimo di persone che puo’ essere contenuto al loro
interno e’ limitato anche in ragione delle dimensioni delle porte
utilizzate come sfuggite primarie che danno accesso diretto al ponte
scoperto ovvero ad un cofano scala che, a sua volta, dia accesso ad
un ponte scoperto.

Art. 5 Norme integrative per impianti elettrici di bordo 1. Per gli impianti elettrici di cui al capitolo II-1 – parte D dell’allegato I del decreto, sezione regola 5, «precauzioni contro la folgorazione, l’incendio e altri pericoli di natura elettrica», al punto 5.2, la rispondenza al requisito di «tipo non propagante la fiamma» e’ soddisfatto qualora in linea con le seguenti norme tecniche: a) IEC 60332-1 – per singolo cavo; b) IEC 60332 3-22, ovvero SC 10 IACS «Precautions against shock, fire and other hazards of electrical sign» – per fascio.

Art. 6 Procedure per il rilascio del provvedimento di equivalenza 1. Chiunque abbia interesse ad ottenere un provvedimento di equivalenza, presenta istanza alla Capitaneria di Porto, competente al rilascio del provvedimento di equivalenza, ove ha sede la Societa’, come definita dalla regola 1 del capitolo IX della Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS ’74), allegando la sottonotata documentazione e dandone altresi’ conoscenza all’Amministrazione: a) disegno relativo all’impianto di sentina, redatto secondo i principi del presente decreto ed approvato dall’Organismo affidato della nave ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; b) documentazione che comprovi la rispondenza dei cavi alle norme richiamate dall’articolo 5; c) disegno della compartimentazione tagliafuoco, redatto secondo i principi del presente decreto e predisposto in conformita’ al capitolo II-2- parte B – regola 6-1: «Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi […] esistenti di classe B che trasportano piu’ di 36 passeggeri» del decreto ed approvato dall’Organismo affidato della nave ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, integrato con i dettagli (sezioni) relativi a: 1) tipo di materiale utilizzato come rivestimento; 2) spessori del/dei materiali di rivestimento; nonche’; 3) certificazione dei materiali di cui ai decreti ministeriali richiamati nel precedente articolo 4; per ogni materiale utilizzato, infine, dovra’ essere specificata la zona dove lo stesso e’ stato installato; d) piano delle sfuggite, redatto secondo i principi del presente decreto, attraverso il quale siano chiaramente indicate le dimensioni delle porte, approvato dall’Organismo affidato della nave ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 2. La Capitaneria di Porto, competente al rilascio dei provvedimenti di equivalenza, da’ comunicazione degli stessi all’Amministrazione.

Art. 7 Norme finali Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 novembre 2010 Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastruture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 91

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010 Indizione della «Giornata nazionale degli stati vegetativi».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18-1-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a); Visto l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 7 maggio 1998, recante «Linee guida del Ministro della sanita’ per le attivita’ di riabilitazione per l’organizzazione di un sistema integrato di assistenza, con l’obiettivo di fornire indirizzi per la organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione e criteri generali per gli interventi di assistenza riabilitativa attivabili all’interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); Visto l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 4 aprile 2002 recante «Linee guida per l’organizzazione di un sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebro lesioni» finalizzate a fornire indicazioni atte a garantire l’organizzazione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo, un’indispensabile continuita’ terapeutica e una tempestiva presa in carico da parte delle strutture di riabilitazione sanitaria dei pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesioni; Visto il nuovo piano di indirizzo per la riabilitazione elaborato dal «Gruppo di lavoro sulla riabilitazione», insediato presso il Ministero della salute il 17 novembre 2009 con il compito di aggiornare, in collaborazione con le regioni, le linee guida previste dall’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 7 maggio 1998, elaborate per le attivita’ di riabilitazione; Visti gli accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome del 25 marzo 2009 e dell’8 luglio 2010, che individuano tra le linee progettuali, per l’utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, la linea «promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicita’»; Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 2005 istitutivo della Commissione tecnico scientifica sullo stato vegetativo e stato di minima coscienza, avente come finalita’ lo studio ed un’approfondita ricerca di carattere statistico, medico, scientifico e giuridico, circa le dimensioni del fenomeno connesso ai pazienti in stato vegetativo e/o minimamente cosciente nel nostro Paese; Visto il documento «Stato vegetativo e di minima coscienza – epidemiologia, evidenze scientifiche e modelli assistenziali» elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale 15 ottobre 2008 che propone suggerimenti operativi, per l’individuazione di modelli e requisiti organizzativi, che agevolino la realizzazione dei percorsi assistenziali, per i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza; Visto il Libro bianco sugli stati vegetativi e di minima coscienza, presentato alla stampa il 7 giugno 2010, elaborato dal «Seminario permanente di confronto sugli stati vegetativi e di minima coscienza» istituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel maggio del 2008 con l’obiettivo di contribuire a comprendere la realta’ delle persone in condizione di stato vegetativo e di minima coscienza; Considerato che il numero e l’aspettativa di vita, di soggetti in stato vegetativo e/o minimamente cosciente, e’ in progressivo aumento in tutti i paesi industrializzati e nel nostro Paese, dall’analisi dei dati del Ministero della salute desumibili dalle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) relative al quinquennio 2002-2006 dei pazienti dimessi con codice 780.03 (stato vegetativo persistente), si evince un trend di incremento annuale delle dimissioni totali, compreso tra il 6,3% ed il 20%; Considerato che il progresso tecnico-scientifico e l’implementazione delle conoscenze e delle tecniche nel campo della rianimazione, hanno determinato sia un miglioramento della qualita’ dell’assistenza, che una prolungata sopravvivenza a patologie degenerative cerebrali; Rilevato che le questioni bioetiche, tecnico-operative e clinico scientifiche connesse all’assistenza e alla cura delle persone in stato vegetativo o di minima coscienza, assurgono sempre piu’ all’attenzione del mondo scientifico e dell’opinione pubblica; Ritenuta l’opportunita’ di promuovere una giornata, di sensibilizzazione nazionale, orientata a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla dolorosa situazione dei malati che si trovano in stato di gravissima disabilita’ da stato vegetativo, da gravi cerebro lesioni acquisite e dei loro familiari; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», con particolare riguardo all’art. 45, che riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni; Considerato che la Federazione nazionale associazioni trauma cranico (F.N.A.T.C), la Rete, Associazioni riunite per il trauma cranico e le gravi celebrolesioni acquisite, l’Associazione vita vegetativa (Vi.Ve.), hanno fatto pervenire, al Ministero della salute, in data 7 giugno 2010, formale richiesta di indizione della «Giornata nazionale degli stati vegetativi», per il giorno 9 febbraio 2011; Considerato che tale data e’ stata individuata in ragione della ricorrenza della morte di Eluana Englaro, avvenuta il 9 febbraio 2009; Considerato che il Ministro in data 30 settembre 2010 ha approvato la proposta per l’indizione di tale giornata; Sulla proposta del Ministro della salute; Emana la seguente direttiva: E’ indetta per il giorno 9 febbraio di ogni anno la «Giornata nazionale degli stati vegetativi». Nell’ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato, si impegnano a promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarieta’, l’attenzione e l’informazione su questo tipo di disabilita’, che coinvolge oltre al malato, in maniera assai rilevante, i familiari. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro della salute Fazio Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 301

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2010 * 25/01/2011 Scioglimento del consiglio comunale di San Procopio e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Procopio (Reggio Calabria), i cui
organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni
amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza
della criminalita’ organizzata;
Considerato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a
pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l’imparzialita’ dell’amministrazione comunale di San Procopio;
Rilevato, altresi’, che la permeabilita’ dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata arreca grave
pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di
credibilita’ degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento
e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San
Procopio, per il ripristino dei principi democratici e di liberta’
collettiva;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) e’ sciolto
per la durata di diciotto mesi.

Art. 2

La gestione del comune di San Procopio (Reggio Calabria) e’
affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Salvatore Concetto Francesco Fortuna – vice prefetto
aggiunto;
dott. Antonio Scozzese – dirigente di area I a riposo;
dott.ssa Carla Fragomeni – direttore amministratore contabile.

Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita,
fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le
attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al
sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime
cariche.
Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 21, foglio n. 17

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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