DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229 Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica….

…dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 6-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto l’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilita’ e finanza pubblica, ed in particolare l’articolo 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche’ per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale; Visto l’articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonche’ alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l’utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti; Visto l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d’investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto – CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 3, comma 8; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilita’ dei pagamenti, anche in relazione all’attuazione dell’articolo 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ in ordine all’obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalita’; Visto l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, articolato in due unita’ operative, rispettivamente per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Vista la determinazione dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l’ambito di applicazione e le modalita’ attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP), nonche’ sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni obbligatorie; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; Acquisito il parere della Conferenza unificata del 20 ottobre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, nell’ambito della propria attivita’ istituzionale sono tenute a: a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche’ all’affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilita’; c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell’ambito del decreto di cui all’articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell’inoltro all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo; d) garantire che, nell’ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l’opera sia corredata, ai fini dell’ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare gia’ nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non puo’ essere rilasciato dall’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d’investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni. 2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 2 Comunicazione dei dati 1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all’articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

Art. 3 Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013 1. Le informazioni di cui all’articolo 2 sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 4 Definanziamento per mancato avvio dell’opera 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo parere del CIPE e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, per quanto di competenza con il Ministro delegato per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresi’ alla definizione delle procedure e modalita’ di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall’impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestivita’ delle procedure di spesa relative ai finanziamenti di opere pubbliche. Il definanziamento automatico si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. 2. Le Amministrazioni interessate hanno l’obbligo di provvedere alla verifica dell’utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1, comunicandone l’esito al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia gia’ previste a legislazione vigente. 3. Con modalita’ disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l’efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di singole opere, nonche’ la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell’articolo 6.

Art. 5 Definizione set informativo 1. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all’articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all’articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell’offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.

Art. 6 Modalita’ e regole di trasmissione dei dati 1. Con il decreto di cui all’articolo 5 sono altresi’ stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l’ISTAT e DigitPA, le modalita’ di trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto. 2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all’articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all’articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l’obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all’articolo 5. 3. Per i dati gia’ trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l’obbligo di cui all’articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorita’ rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. 4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l’obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell’alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche. 5. L’obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all’articolo 2, se riguardante opere gia’ oggetto di rilevazione nell’ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell’ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7 Titolari di banche dati gia’ esistenti 1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell’alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.

Art. 8 Disponibilita’ dei dati 1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all’alimentazione della medesima banca dati, nonche’ all’ANCI, all’UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, in conformita’ alle modalita’ di accesso definite con il decreto di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e’ consentito l’accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita’ di cui all’articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attivita’ di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonche’ per l’elaborazione dei documenti di contabilita’ e finanza pubblica, dall’articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all’articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’ redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed e’ trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

Art. 9

Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato

1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di
partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di
opere pubbliche sono acquisite secondo le modalita’ individuate nel
presente decreto, nonche’ da quanto disposto dall’articolo 14, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 10 Fondo progetti e Fondo opere 1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio. 2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio. 3. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato e’ indicato l’ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero. 4. L’opera pubblica, previa assegnazione del Codice unico di Progetto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e’ ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita’ di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell’approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell’approvazione del progetto preliminare ai sensi dell’articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul «Fondo opere» dopo il completamento e l’approvazione della relativa progettazione definitiva.

Art. 11 Funzionamento dei sistemi 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con le amministrazioni interessate provvede all’applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato puo’ prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestivita’ delle relative informazioni.

Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. All’attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23 Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 67 del 20-3-2012

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo
di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti
mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
nonche’ gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
Visto in particolare il secondo periodo del citato articolo 16,
comma 25, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’interno,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione dello stesso decreto, sono stabiliti i
criteri per l’inserimento degli interessati nel citato elenco;
Ritenuta la necessita’, al fine di dare piena applicazione alla
citata disposizione, di stabilire i criteri per l’inserimento degli
interessati nel citato elenco, nonche’ conseguentemente le modalita’
e i termini per la formazione e la tenuta dell’elenco stesso per la
scelta dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziario;
Sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali nella
riunione della Conferenza stessa in data 3 novembre 2011;
Considerate anche le osservazioni rappresentate dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci) e dell’Unione province italiane
(Upi), espresse a seguito della comunicazione dello schema di decreto
nella predetta seduta della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988, con nota prot. n. 500 G.01 del 13 gennaio 2012;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari Giuridici e Legislativi
DAGL/4.3.13.3/2012/3, del 2 febbraio 2012, con la quale sono state
formulate alcune osservazioni, che si ritiene opportuno recepire;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

1. E’ istituito presso il Ministero dell’interno – Dipartimento per
gli affari interni e territoriali l’elenco dei revisori dei conti
degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro
dei revisori legali, nonche’ gli iscritti all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
2. L’inserimento nell’elenco avviene con l’iscrizione a livello
regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun
richiedente.
3. L’iscrizione nell’elenco avviene, una volta accertato il
possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla
dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine,
nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti,
unioni di comuni e comunita’ montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti, nonche’ province.
4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o piu’
fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per
l’inserimento in ciascuna fascia.

Art. 2 Contenuto e pubblicita’ dell’elenco 1. L’elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza; c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L’elenco e’ stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicita’ legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 3 Requisiti per l’inserimento nell’elenco 1. Per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione. 2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno. 3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno. 4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno. 5. Il Ministero dell’interno puo’ organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e seminari in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.

Art. 4 Requisiti per l’inserimento nell’elenco in sede di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti. 2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), e’ necessario: a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale; b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali e’ necessario – fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all’articolo 3, commi 3 lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) – il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Art. 5

Scelta dell’organo di revisione economico-finanziario

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante
estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni
del presente decreto. Completata la fase di formazione dell’elenco,
il Ministero dell’interno rende noto con avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine
del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio
del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di
incarico.
2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza
dell’incarico del proprio organo di revisione economico finanziario
alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di
appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente,
almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione
anticipata dall’incarico, la comunicazione dovra’ essere inoltrata
immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale
cessazione.
3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli
enti locali interessati il giorno in cui si procedera’ alla scelta
dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno
fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo
delegato, si procede all’estrazione a sorte, con procedura tramite
sistema informatico, dall’articolazione regionale dell’elenco ed in
relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei
componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun
componente dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti, con
annotazione dell’ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei
quali e’ designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli
altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualita’ di
rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto
da designare.
4. Dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito
verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato,
affinche’ provveda, con delibera del consiglio dell’ente, a nominare
quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti
previa verifica di eventuali cause di incompatibilita’ di cui
all’articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di
altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso
decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

Art. 6 Composizione del collegio 1. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si e’ gia’ svolto l’incarico. 2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l’individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all’affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all’articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7 Modalita’ e termini per la richiesta di inserimento nell’elenco 1. La richiesta d’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e’ presentata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti. 2. Il modello di domanda dovra’ prevedere la possibilita’ per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l’iscrizione, uno o piu’ ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilita’ ad assumere l’incarico. 3. Il termine per la presentazione delle domande sara’ fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Art. 8 Formazione e aggiornamento dell’elenco 1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l’accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco stesso. 2. Dall’elenco cosi’ formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013. 3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verra’ fissato il termine non superiore a 30 giorni dall’avviso stesso entro il quale i soggetti gia’ iscritti nell’elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, a pena di cancellazione. Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sara’ prevista la possibilita’ di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell’elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013. 4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall’1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall’elenco aggiornato secondo le modalita’ di cui al comma 3. 5. Per la fase a regime, che decorre dall’1 gennaio 2014, il mantenimento nell’elenco per i soggetti gia’ iscritti e’ soggetto all’onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all’articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita’ e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sara’ prevista la possibilita’ di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all’aggiornamento dell’elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 6. Il venir meno dell’iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonche’ il verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall’elenco.

Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d’iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all’iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 febbraio 2012 Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012 Interno, registro n. 2, foglio n. 175

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40 17/04/2012 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni…

…regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 87 del 13-4-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell’ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 1, comma 3,
e 2267, comma 2;
Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’8 novembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro
e delle politiche sociali e della salute;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni

1. Al libro primo del Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2, dopo la parola: «codice», sono
inserite le seguenti: «dell’ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d’ora in avanti denominato
‘codice’»;
b) l’articolo 82 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni). – 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita’, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni, e’ istituito presso il Ministero della difesa ai
sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.»;
c) all’articolo 84, comma 4, dopo le parole: «progetti di
contratto», sono inserite le seguenti: « , di importo pari o
superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all’articolo
215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni,»;
d) all’articolo 85, comma 9, le parole: «sette giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
e) l’articolo 87 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 87 (Altri organismi consultivi e di coordinamento). – 1.
Nell’ambito del Ministero della difesa operano i seguenti organi
collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la
realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione
determinata con decreto del Ministro della difesa:
a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita’ conseguenti a incidenti
occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) Commissione italiana di storia militare;
c) Comitato etico.
2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e’ onorifica e
puo’ dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente.»;
f) all’articolo 88, comma 1, le parole: «e 68, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «68, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122»;
g) all’articolo 127, comma 1, le parole: «Ufficio del Segretario
generale» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale
della difesa»;
h) all’articolo 143:
1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. L’inquadramento
definitivo del personale avviene nell’ambito dell’organico
determinato ai sensi del comma 1.»;
2) i commi 7 e 8 sono abrogati;
i) all’articolo 152:
1) al comma 1, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «I livelli
ordinativi delle grandi unita’ dell’Esercito italiano sono i
seguenti:»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. I livelli
ordinativi delle unita’, dei reparti e delle articolazioni di rango
inferiore sono i seguenti:
a) reggimento;
b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo
per l’artiglieria;
c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per
l’artiglieria;
d) plotone; sezione per l’artiglieria;
e) squadra.»;
3) al comma 3, le parole: «tattica delle unita’ dell’Esercito
italiano» sono sostituite dalle seguenti: «ordinativa e tattica delle
unita’ di cui al presente articolo»;
l) all’articolo 156:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Centri di
addestramento e formazione e di selezione»;
2) al comma 3, le parole: «reclutamento e addestramento e
selezione» sono sostituite dalle seguenti: «di addestramento e
formazione e di selezione»;
m) all’articolo 165:
1) alla rubrica, le parole: «Servizi non Dipartimentali» sono
sostituite dalle seguenti: «servizi dipartimentali e non
dipartimentali»;
2) al comma 1:
2.1) dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti:
«dipartimentali e»;
2.2) al primo periodo, dopo le parole: «Marina militare»,
sono inserite le seguenti: «, che ne definisce le dipendenze»;
n) all’articolo 233, il comma l e’ sostituito dal seguente: «1.
Per il mantenimento delle competenze dell’Aeronautica militare in
materia di servizio per l’assistenza al volo, concernente il traffico
aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le
procedure per l’aviazione civile, nonche’ per il traffico aereo
civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di
navigazione aerea forniti ai sensi dell’articolo 230, possono essere
costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento
operativo, l’individuazione, la composizione e le modalita’ di
funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono
disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tali organi, destinati, fra l’altro, a garantire
l’assolvimento dei compiti di istituto dell’Aeronautica militare e la
permeabilita’ degli spazi aerei si applica l’articolo 88.»;
o) l’articolo 238 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 238 (Sede di servizio). – 1. Il militare dell’Arma dei
carabinieri non puo’:
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive
situazioni di incompatibilita’ ambientale che possano condizionarne
l’imparzialita’ nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al
prestigio dell’Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha
stabilmente dimorato prima dell’arruolamento.
2. Il militare dell’Arma dei carabinieri che intende contrarre
matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire
all’Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul
trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall’articolo
1040 dalla data dell’avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono
osservati per le convivenze.»;
p) l’articolo 240 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 240 (Disposizione all’interno di contingenti interforze). –
1. Il personale dell’Arma dei carabinieri prende il posto che e’ a
esso di volta in volta assegnato quando:
a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali
richiedono per la loro natura, l’impiego di una Forza armata o di un
corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;
b) considerazioni di opportunita’ consigliano diversamente
all’autorita’ militare dalla quale i contingenti dipendono.»;
q) all’articolo 244, comma 2, dopo le parole: «attivita’
lavorative» sono inserite le seguenti: «connesse alle funzioni di cui
all’articolo 132 del codice»;
r) all’articolo 246:
1) al comma 5, in fine, dopo le parole: «datore di lavoro» sono
inserite le seguenti: «per il personale, le strutture e i materiali
assegnati»;
2) al comma 7, la parola: «attribuite» e’ sostituita dalla
seguente: «attribuiti»;
s) all’articolo 252:
1) comma 1, le parole: «istituiscono apposite strutture
ordinative cui compete» sono sostituite dalla seguente: «assicurano»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono svolte da distinte
unita’ organizzative competenti per le funzioni di prevenzione
previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e
seguenti.»;
t) all’articolo 253, comma 8:
1) le parole: «Salvo quanto previsto al comma 7, gli importi»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi»:
2) le parole: «titolo III» sono sostituite dalle seguenti:
«capo III del titolo I»;
u) all’articolo 261, comma 1 la parola: «Segretario» e’
sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
v) all’articolo 269, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e un rappresentante del Ministero della salute»;
z) all’articolo 277, comma 1, lettera l), dopo le parole:
«trasporti e», e’ inserita la seguente: «dei»;
aa) all’articolo 278, comma l, lettera c), le parole:
«selezione,» sono soppresse;
bb) all’articolo 279, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita’
di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione,
ricondizionamento del personale dell’Aeronautica militare:
a) Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) Scuola marescialli dell’Aeronautica militare;
c) Scuola specialisti dell’Aeronautica militare;
d) Scuola volontari di truppa dell’Aeronautica militare;
e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina
aeronautica spaziale;
f) Scuole di volo;
g) Scuola lingue estere dell’Aeronautica militare;
h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;
i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo
dell’Aeronautica militare;
l) Reparto addestramento controllo spazio aereo;
m) Rappresentanze all’estero per lo svolgimento di corsi di
addestramento al volo per ufficiali.».

Art. 2 Disposizioni in materia di beni 1. Al libro secondo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 283, comma 4, la parola: «Ministero» e’ sostituita dalla seguente: «Ministro»; b) all’articolo 292, comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica, su proposta» sono soppresse; c) all’articolo 304, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il comando delle unita’ navali e’ affidato, per le unita’ navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l’abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»; d) agli articoli 312, comma 1, e 343, comma 2, lettera c) punto 1.3), la parola: «Segretario» e’ sostituita dalla seguente: «Segretariato»; e) all’articolo 332: 1) comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall’articolo 286, comma 3, del codice, possono essere concesse: a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI, quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell’alloggio; b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l’insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si e’ verificata la perdita del titolo; c) al coniuge superstite del concessionario dell’alloggio o ad altro familiare gia’ convivente, finche’ permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST; d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalita’ o del terrorismo o del dovere o equiparato a quest’ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione ai sensi dell’articolo 317, finche’ permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.»; 2) dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d’autorita’, il canone di cui all’articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.»; f) all’articolo 341, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.»; g) all’articolo 372, comma 1: 1) all’alinea, le parole: «i generali comandanti di divisione e dell’Ispettorato scuole» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante delle scuole, il comandante delle unita’ mobili e specializzate e i comandanti interregionali»; 2) alla lettera b), le parole: «della divisione o dell’ispettorato» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o delle unita’ mobili e specializzate o interregionali»; h) all’articolo 401, comma l, lettera c): 1) le parole: «articolo 143» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 143 del codice degli appalti»; 2) le parole: «153 del codice degli appalti» sono sostituite dalle seguenti: «153 del medesimo codice»; i) all’articolo 404: 1) al comma 4, lettera a), le parole: «, compreso il costo della necessaria garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa», sono soppresse; 2) al comma 5, lettera a), le parole: «, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell’usufrutto», sono soppresse.

Art. 3 Disposizioni in materia di amministrazione e contabilita’ 1. Al libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 450 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.»; b) all’articolo 451, comma 7, le parole: « del comparto amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: « dell’Arma stessa»; c) al comma 1 dell’articolo 459 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita’ e le cadenze temporali di cui all’articolo 457. »; d) all’articolo 463, comma l , lettera b), le parole: «l’ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della difesa»; e) all’articolo 485, comma 1, lettera d), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.»; f) all’articolo 505, comma 6, dopo la parola: «Se» e’ inserita la seguente: «non»; g) all’articolo 515, comma 1, dopo le parole: «Forza armata o interforze» sono inserite le seguenti: « , anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, e successive modificazioni, d’ora in avanti denominato ‘sistema SEC’, secondo istruzioni unitarie adottate con le modalita’ di cui all’articolo 446, comma 4»; h) all’articolo 519, comma 1: 1) al secondo periodo, dopo le parole: « estremi di codificazione», sono inserite le seguenti: « e secondo i criteri del sistema SEC»; 2) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini logistici», sono inserite le seguenti: « e della contabilita’ economico-analitica»; i) all’articolo 520, il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Nei documenti contabili ciascun materiale e’ descritto con l’indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell’unita’ di misura e del prezzo unitario di inventario, nonche’ con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall’anno 2012: a) e’ indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d’imposta sul valore aggiunto; b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data; c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall’immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori; d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci ‘attrezzature e macchinari per altri usi specifici’ e ‘altri beni mobili e arredi per uso specifico’, nonche’ alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all’articolo 518, comma 6; e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, e’ utilizzato il metodo contabile ‘primo entrato, primo uscito’ (F.I.F.O. – first in first out), di cui all’articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile; f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non e’ possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, ne’ dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.»; l) all’articolo 529, comma 7, la parola: «quindicesimo» e’ sostituita dalla seguente: «sedicesimo»; m) agli articoli 531, comma 5, e 534, comma 5, le parole: «a ordinamento militare» sono soppresse; n) all’articolo 569: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Condizioni delle permute»; 2) il comma 1 e’ abrogato; 3) al comma 2, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «l . Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all’articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:»; o) all’articolo 573, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo’ essere concesso l’utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.».

Art. 4 Disposizioni in materia di personale militare 1. Al libro quarto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 575, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso e’ rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.»; b) all’articolo 582, comma 1: 1) alla lettera e): 1.1) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: «2) l’anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita’ temporanea;»; 1.2) al numero 4), la parola: «sistemiche» e’ sostituita dalle seguenti: «e le vascoliti»; 2) alla lettera l): 2.1) il numero 3) e’ sostituito dal seguente: «3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita’ temporanea;»; 2.2) al numero 6), le parole: «altre» e «quelle» sono soppresse; 2.3) al numero 7), la parola: «o» e’ sostituita dalla seguente: «e»; 3) la lettera p) e’ sostituita dalla seguente: «p) apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell’uretere, della vescica, dell’uretra e dell’apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilita’ temporanea;»; 4) alla lettera r): 4.1) il numero 11) e’ abrogato; 4.2) il numero 12) e’ sostituito dal seguente: «12) i disturbi di personalita’ (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalita’), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita’ temporanea;»; 4.3) il numero 13) e’ sostituito dal seguente: «13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita’ temporanea;»; 4.4) il numero 14) e’ sostituito dal seguente: «14) i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilita’ temporanea;»; 5) alla lettera t), numero 2), le parole: «maggiore di 65 dB» sono sostituite dalle seguenti: «uguale o maggiore di 50dB»: c) all’articolo 598, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.»; d) all’articolo 601: l ) al comma 4, lettera a), numero 2), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»; 2) al comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialita’.»; e) all’articolo 610, comma 2, il numero: «609» e’ sostituito dal seguente: «601»; f) all’articolo 623: 1) al comma l , dopo le parole: «corso pluritematico,», sono inserite le seguenti: «se attivato dal Capo di stato maggiore dell’Esercito,»; 2) al comma 2: 2.1) le parole: «, propedeutico al corso pluritematico,» sono soppresse; 2.2) le parole: «a livello di brigata o livello equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice»; 3) al comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) operare nell’ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;»; g) all’articolo 624, comma l : 1) le parole: «appartenenti ai ruoli normali» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore»; 2) dopo le parole: «dell’avanzamento», sono inserite le seguenti: «previsti per il grado di capitano»; h) all’articolo 625, comma 1, il numero: «617» e’ sostituito dal seguente: «639»; i) all’articolo 629, comma 2, il numero: «618» e’ sostituito dal seguente: «628»; l) all’articolo 631: 1) al comma l; 1.1) dopo le parole: «ufficiali frequentatori», sono inserite le seguenti: «che hanno superato l’esame finale»; 1.2) dopo le parole: «punteggi conseguiti», sono inserite le seguenti: «risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all’articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito»; 2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e’ rilasciato il relativo diploma.»; m) all’articolo 632, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «l. Il rinvio d’autorita’ per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell’Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia’ verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo’ essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l’ufficiale avrebbe dovuto partecipare.»; n) all’articolo 639: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all’articolo 809, comma l lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.»; 2) al comma 2, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) il punteggio di cui all’articolo 631, comma l;»; 3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.»: o) l’articolo 679 e’ sostituito dal seguente: «Art. 679 (Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell’Esercito italiano). – 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l’avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all’articolo 2226 del codice. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale. 3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorita’, sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell’ordine di priorita’ di seguito indicato e nel rispetto dell’anzianita’ di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria: a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo. 4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l’incarico in sede vacante.»; p) all’articolo 685, comma 1, lettera h), numero 1), le parole: «dal regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 1462 del codice»; q) nel modello ‘C’ di cui al comma 4 dell’articolo 689, le parole: «della legge 1034/71» sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010»; r) all’articolo 695, comma 1, le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all’articolo l, comma 6, del codice»; s) nei modelli ‘A’ e ‘B’ di cui all’articolo 698, comma 1, le parole: «della legge n. 1034 del 1971» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010»; t) all’articolo 704, comma 1, le parole: «nel regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»; u) all’articolo 710, comma 4, le parole: «annessi al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «previsti con decreto del Ministro della difesa»; v) all’articolo 724, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita’ dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche’ le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita’ militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.»; z) all’articolo 748: 1) al comma 1, e’ aggiunto. in fine, il seguente periodo: «Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.»; 2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonche’, al competente organo della sanita’ militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche’, nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell’idoneita’ psico-fisica ad attivita’ istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita’ che assicurano l’adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta’ dell’Amministrazione di effettuare, tramite la sanita’ militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l’idoneita’ psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita’ per l’eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita’ militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»; 3) al comma 3, le parole: « la malattia da cui il militare e’ affetto e» sono soppresse; aa) all’articolo 751, comma 1, lettera a), numero 12), le parole: «del regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa disciplinare»; bb) all’articolo 761, comma 2, lettera i), le parole: «dal regolamento di disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»; cc) all’articolo 767, comma 3, la parola: «sette» e’ sostituita dalla seguente: «tre»; dd) all’articolo 785, comma 2, lettera b), le parole: «guerra;» sono sostituite dalle seguenti: «guerra.»; ee) all’articolo 796, comma 1, lettera a), la parola: «delle» e’ sostituita dalla seguente: «della»; ff) alla rubrica dell’articolo 837, dopo la parola: «Concessione», e’ inserita la seguente: «ripetuta»; gg) l’articolo 842 e’ sostituito dal seguente: «Art. 842 (Concessione e norma di rinvio). 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando e’ concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo.»; hh) all’articolo 844, comma 2, il numero: «12» e’ sostituito dal seguente: «10»; ii) all’articolo 846, il comma l e’ sostituito dal seguente: «1. La medaglia d’onore per lunga navigazione e’ concessa dal Ministero della difesa per i militari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonche’ dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.»; ll) all’articolo 850, comma l, le parole: «all’articolo 851, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»; mm) dopo l’articolo 861, e’ inserito il seguente: «Art. 861-bis (Distintivo d’onore dei Volontari della liberta’). – 1. Il distintivo d’onore dei Volontari della liberta’ per i militari di cui all’articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, e’ concesso in conformita’ al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.»; nn) all’articolo 862, comma 4, le parole: «competente ministro o comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale»; oo) all’articolo 932, comma 1, le parole: « , comma 5, » sono soppresse; pp) all’articolo 953: 1) al comma l: 1.1) le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «primi marescialli o corrispondenti»; 1.2) le parole: «degli orchestrali dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»; 2) al comma 2, le parole: «degli orchestrali dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»; qq) all’articolo 954, comma 3, lettera b), la parola: «ai» e’ sostituita dalla seguente: «di»; rr) all’articolo 959: 1) al comma 1: 1.1) all’alinea, le parole: «all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957 e»; 1.2) alla lettera a), le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei»; 1.3) alla lettera b), le parole: «gli atleti da reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento»; 2) al comma 2, lettera d), le parole: «all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957, comma 4, e».

Art. 5

Disposizioni in materia di docenti civili

1. Al libro quinto del Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 968:
1) all’alinea del comma l:
1.1) le parole: «Ministero della difesa su proposta del» sono
soppresse;
1.2) dopo le parole: «ente interessato» sono inserite le
seguenti: «in esito alla procedura di cui al comma 3»;
2) al comma 4, le parole: «provvedera’ alla stipulazione della
convenzione da inoltrare al Ministero della difesa» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizza la stipula della convenzione, ai sensi
dell’articolo 565»;
b) all’articolo 974, comma 3:
1) la parola: «Ministro» e’ sostituita dalla seguente:
«Ministero»;
2) le parole: «trattativa privata» sono sostituite dalle
seguenti: «procedura negoziata».

Art. 6 Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali 1. All’articolo 1059 del decreto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita’ militare per le finalita’ dirette ad accertare la persistenza dell’idoneita’ psico-fisica ad attivita’ istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego e, in caso di accertata inidoneita’, comunicati alle Commissioni mediche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l’inidoneita’ privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».

Art. 7

Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e per le
invalidita’ di servizio

1. Al libro settimo del Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al titolo I, capo II, la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
«Soggetti che hanno contratto infermita’ o patologie tumorali per
particolari condizioni ambientali od operative»;
b) all’articolo 1078, il comma l e’ sostituito dal seguente: «l .
Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per missioni di qualunque natura, le attivita’ istituzionali
di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne
siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale,
autorizzate dall’autorita’ gerarchicamente o funzionalmente sopra
ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all’estero, l’area al di fuori del
territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e’ stato
o e’ ancora presente personale delle Forze armate e di polizia
italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto
umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato
ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro
compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi
chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita’
(indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio
(Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb),
il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali
i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio);
d) per particolari condizioni ambientali od operative, le
condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di
circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto
di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di
svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque
implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze
straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno
esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.»;
c) all’articolo 1079:
1) il comma 1 , e’ sostituito dal seguente: «l. Ai soggetti
di cui all’articolo 603 del codice e’ corrisposta l’elargizione di
cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n.
407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando
le condizioni di cui all’articolo 1078, comma l, lettere d) ed e),
ivi comprese l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio
impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di
minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno
costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante
delle infermita’ o patologie tumorali permanentemente invalidanti o
da cui e’ conseguito il decesso.»;
2) al comma 2:
2.1) all’alinea, le parole: «beneficiari dell’elargizione»
sono soppresse;
2.2) alla lettera a), la parola: «internazionali» e’
sostituita dalle seguenti: «di qualunque natura»;
2.3) alle lettere c) e d), le parole: «di conflitto» sono
sostituite dalle seguenti: «operativi all’estero»;
2.4) alla lettera f), il numero: «1907» e’ sostituito dal
seguente: «603»;
d) all’articolo 1080:
l ) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Avvio dei
procedimenti»;
2) al comma 5, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«La Direzione generale procede all’istruttoria e alla definizione
delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche
dell’ordine cronologico degli eventi piu’ remoti nel tempo che hanno
costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante
delle infermita’ o patologie tumorali.»;
3) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente: «5-bis. In
relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del
codice dall’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro
il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti gia’ adottati. La
Direzione generale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del
presente comma, provvede d’ufficio a chiedere il riesame delle
domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all’articolo
1081, comma 3, si e’ espresso negativamente.»;
e) all’articolo 1081, il comma l e’ sostituito dal seguente:
«1. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle
infermita’ o patologie tumorali, ai sensi dell’articolo 1079, comma l
, e’ effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.»;
f) all’articolo 1083:
1) al comma l, il numero: «1907» e’ sostituito dal seguente:
«603»;
2) al comma 3:
2.1) il numero: «1907» e’ sostituito dal seguente: «603»;
2.2) le parole: «e dai soggetti non dipendenti pubblici»
sono soppresse;
2.3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in
conformita’ al giudizio espresso dalle Commissioni mediche
ospedaliere nonche’ al parere del Comitato di verifica di cui
all’articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del
beneficio e ne cura la liquidazione.».

Art. 8 Disposizioni di coordinamento e transitorie 1. Al libro nono del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma l dell’articolo 1116 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresi’ applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I, del presente regolamento.»; b) all’articolo 1120, il comma l e’ sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell’articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali gia’ in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell’ambito dei seguenti porti: a) Ancona (r.d. 30 luglio 1888, n. 5629); b) Brindisi (r.d. 18 aprile 1915, n. 662); c) Carloforte (r.d. n. 5629 del 1888); d) Gaeta (r.d. 7 agosto 1887, n. 5053); e) La Spezia (r.d. n. 5629 del 1888); f) Livorno (r.d. n. 5053 del 1887); g) Napoli (r.d. n. 5629 del 1888); h) Olbia (r.d. 25 giugno 1899, n. 310); i) Oristano (r.d. n. 5629 del 1888); l) Otranto (r.d. 9 maggio 1907, n. 331); m) Porto Torres (L. 12 luglio 1906, n. 430); n) Ravenna (r.d. 25 novembre 1919, n. 2632); o) S. Benedetto del Tronto (r.d. 10 gennaio 1907, n. 71); p) Taranto (r.d. n. 5629 del 1888); q) Venezia (r.d. n. 5629 del 1888); r) Augusta (r.d. n. 5629 del 1888); s) La Maddalena (r.d. n. 5629 del 1988); t) Santo Stefano (r.d. 5629 del 1888); u) Cagliari (art. 159).»; c) all’articolo 1124: 1) al comma 1, le parole: «capo II del titolo VI del libro IV del» sono soppresse; 2) il comma 3, e’ sostituito dal seguente: «3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell’anno in cui e’ stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni: a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236; c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell’Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938.».

Art. 9 Modifiche del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 1. Al regio decreto 14 giugno 1934, n. l169, sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo e agli articoli 2, 7, 9, 51, 66, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, ovunque ricorrono, le parole: «carabinieri reali» sono sostituite dalla seguente: «carabinieri»; b) all’articolo 9, le parole: «comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Regia marina e della Regia aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori del Re» sono sostituite dalle seguenti: «comandanti di presidio dell’Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica»; c) agli articoli 66, primo comma, e 73, primo comma, la parola: «podesta’» e’ sostituita, rispettivamente, dalle seguenti: «sindaci» e «sindaco»; d) all’articolo 71, primo comma, le parole: «di divisione» sono sostituite dalla seguente: «interregionali». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «degli articoli 52 e 54 del regolamento organico per l’Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 162, comma 1, del codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; b) all’articolo 1, comma 3, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica, unita’ speciale dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 54 del regolamento organico per l’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Corazzieri, unita’ speciale dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; c) agli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 7, commi 2, 3 e 4, e 9, comma 1, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «Corazzieri»; d) all’articolo 7: 1) al comma 2, le parole: «dall’articolo 54 del regolamento organico per l’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 2) al comma 3, le parole: « dall’articolo 52 del regolamento organico per l’Arma dei carabinieri sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 162, comma 1, del codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 3) il comma 5 e’ abrogato. 3. All’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 dopo le parole: «codice dell’ordinamento militare», sono inserite, in fine, le seguenti: «, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d’ora in avanti denominato ‘codice dell’ordinamento militare’».

Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 24 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Di Paola, Ministro della difesa Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Cancellieri, Ministro dell’interno Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Registro n.2, foglio n. 353

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 7 febbraio 2012, n. 60 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Capo Carbonara».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 113 del 16-5-2012

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell’ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537,
con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina
mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino sono
trasferite al Ministero dell’ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma
dell’organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l’articolo
8, comma 8, con il quale e’ venuto meno il concerto con il Ministro
della marina mercantile previsto dall’articolo 18, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e, in particolare,
l’articolo 5 che, tra l’altro, attribuisce alla Direzione generale
per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di
istituzione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali
protette;
Vista l’intesa generale in materia di aree marine protette tra il
Ministero dell’ambiente e la Regione autonoma della Sardegna,
sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le
regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
nuovo codice della nautica da diporto;
Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre
2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar
Mediterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2,
con il quale, per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione
e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento, nonche’ alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, e’ stata istituita la Segreteria tecnica per la
tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto l’articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con il quale e’ stata modificata la composizione della
Commissione di riserva di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, e all’articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre
1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in
data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998 con il quale e’
stata istituita l’area marina protetta «Capo Carbonara»;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1999 con il quale e’ stato
modificato il citato decreto 15 settembre 1998;
Vista la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il Comune
di Villasimius e il Ministero dell’ambiente per l’affidamento della
gestione dell’area marina protetta «Capo Carbonara» al medesimo
Comune di Villasimius;
Vista la richiesta di modifica dell’area marina protetta «Capo
Carbonara», avanzata in data 16 gennaio 2007 dal Comune di
Villasimius, in qualita’ di ente gestore e le successive proposte
avanzate nel corso dell’istruttoria tecnica;
Vista l’istruttoria preliminare per l’aggiornamento dell’area
marina protetta «Capo Carbonara», svolta dalla Segreteria tecnica per
le aree protette marine e successivamente dalla Segreteria tecnica
per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, con la quale si
e’ ravvisata la necessita’ di aggiornare l’area marina protetta,
nell’ottica di una gestione dinamica della stessa;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di
legittimita’ su atti della Corte dei conti, nell’adunanza del 18
maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree
marine protette, le deroghe ai divieti di cui all’articolo 19, comma
3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
debbano essere inserite nell’apposito regolamento previsto dal comma
5 del medesimo articolo di legge.
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione,
procedere all’aggiornamento dell’area marina protetta mediante la
predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema
di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Capo
Carbonara», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il
rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le
amministrazioni territoriali interessate;
Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento
di disciplina dell’area marina protetta «Capo Carbonara», espressi
dal Comune di Villasimius con deliberazione di Consiglio n. 24 del 30
maggio 2008, dalla Provincia di Cagliari con nota dirigenziale del
Settore ambiente prot. n. 88921 del 25 giugno 2008, e dalla Regione
Autonoma della Sardegna con nota della Presidenza prot. n. 15574 del
25 luglio 2008 e con nota dell’Assessorato all’ambiente prot. n.
20368 del 6 agosto 2008;
Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine, e l’adozione delle relative misure di salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di
regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Capo Carbonara»,
espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 ottobre 2009,
rispettivamente Rep. atti n. 41/CU e n. 42/CU, ai sensi del citato
articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di aggiornamento dell’area marina protetta
«Capo Carbonara»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo
17, commi 3 e 4, che prevedono che i regolamenti adottati con
provvedimento ministeriale prima della loro emanazione siano
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri e siano
sottoposti al parere del Consiglio di Stato;
Visto il parere n. 1439/2010 emesso dal Consiglio di Stato –
Sezione Consultiva per gli atti normativi – nell’adunanza del 12
aprile 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento
di disciplina e organizzazione dell’area marina protetta «Capo
Carbonara»;

Decreta:

Art. 1

1. E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle
attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta
«Capo Carbonara».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 febbraio 2012

Il Ministro: Clini

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 3, foglio n. 213

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.