DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 166 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305

in materia di controllo del di controllo della Corte dei conti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 8-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni
riunite nell’Adunanza del 1° febbraio 2011;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2 le parole: «Il controllo di
legittimita’ sugli atti e» sono soppresse.
2. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: «Per il controllo di legittimita’
nonche’» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In attuazione e per le finalita’ di cui all’articolo 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono
esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla
Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa,
funzionali all’attivita’ di vigilanza sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana
gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi
individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e’ data
notizia alla competente sezione della Corte dei conti.
3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme
di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della
regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa, nonche’ pareri in materia di contabilita’
pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e
degli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».
3. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e’ sostituito dal seguente:
«1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di
Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella
Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni
di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza
congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono
alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l’alternanza delle
adunanze del Consiglio Regionale.».
4. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 305, e’ aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate con un
componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di
Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico
delle Province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti
dall’articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la
nomina e’ effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con
le modalita’ previste dal secondo comma dell’articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.».
5. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187 Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 16-11-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono
essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche
penali, salvo che per i reati di cui all’articolo 550 del codice di
procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari
o di giudice dell’udienza preliminare anteriormente al conseguimento
della prima valutazione di professionalita’».

Art. 2 1. L’articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e’ abrogato.

Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 31 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Palma LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati: (atto n. 2984): Presentato dall’on. Vietti il 25 novembre 2009. Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 gennaio 2010 con il parere della Commissione I. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 6 ottobre; 25 novembre; 16, 21 dicembre 2010; 23 febbraio; 8 giugno; 15, 20 e 22 settembre 2011. Esaminato in aula il 26 settembre 2011 ed approvato il 29 settembre 2011. Senato della Repubblica: (atto n. 2936): Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 ottobre 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 5, 13 e 19 ottobre 2011. Esaminato in aula il 18 ottobre 2011 ed approvato il 26 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 11 novembre 2011, n. 213 Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita’ di esercizio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 23-12-2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;
Visto, in particolare, l’articolo 115 del codice della strada, come
da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio
2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza
stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies,
prevedendo, tra l’altro, la possibilita’, per i minori gia’ titolari
di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre
a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata»,
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla
tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della
strada, nonche’ nel rispetto delle disposizioni di cui al comma
1-quater del predetto articolo 115;
Visto l’articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010,
n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con
particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e
procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio
dell’autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti
ed alle modalita’ di certificazione del prescritto percorso didattico
da seguirsi presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi
dell’accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attivita’
di guida accompagnata nonche’ alle caratteristiche del contrassegno
che deve essere apposto sull’autoveicolo adibito a tale guida;
Visti altresi’ gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico
alla guida accompagnata, svolto presso un’autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato
articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo
della competenza delle province in materia di vigilanza
amministrativa e tecnica sull’esercizio dell’attivita’ di autoscuola,
sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle
attivita’ delle autoscuole;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 giugno
2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, in data 1° agosto 2011;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Istanza per richiedere l’autorizzazione
alla guida accompagnata

1. L’istanza per richiedere l’autorizzazione alla guida
accompagnata e’ redatta sul modello conforme all’allegato 1 ed e’
presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o
dal legale rappresentante del minore, nonche’ da quest’ultimo.
2. All’istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:
a) un’attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di
bollo sull’istanza e sull’autorizzazione alla guida accompagnata)
dell’importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive
modificazioni;
b) un’attestazione di versamento su conto corrente n. 9001
dell’importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
psico-fisici, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ comprovante la
qualita’ di genitore ovvero di legale rappresentante del minore,
redatta sul modello all’allegato 2, corredata da fotocopia di
documento di identita’ del dichiarante.
3. L’istanza di cui al comma 1 non puo’ essere accolta quando
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la
patente posseduta dal minore e’ scaduta di validita’ ovvero che sulla
stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
4. L’Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia
una ricevuta di presentazione dell’istanza, conforme al modello
previsto dall’allegato 3, che consente al minore di iscriversi al
corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui
all’articolo 3.

Art. 2

Validita’ temporale della ricevuta di presentazione dell’istanza di
rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all’articolo 1, comma 4, e’ rilasciata:
a) con scadenza di validita’ alla data di compimento del
diciottesimo anno di eta’, in favore del minore, titolare di patente
di guida in corso di validita’ con scadenza successiva alla predetta
data;
b) con scadenza di validita’ in data corrispondente a quella
della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore
al compimento del diciottesimo anno di eta’ del titolare. In tal
caso, a seguito del rinnovo di validita’ della patente di guida, con
duplicato e’ rinnovata la validita’ della ricevuta con data di
scadenza corrispondente a quella di validita’ della patente e
comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di eta’
del titolare.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui
all’articolo 1, comma 4, e’ rilasciata al minore mutilato o minorato
che ha necessita’ di installare dispositivi di adattamento sul
veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica
locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l’idoneita’
dei quali e’ previamente verificata con esperimento pratico su
veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui
all’articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo
prescritti.
3. Il rilascio della ricevuta di cui all’articolo 1, comma 4 – che
riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell’ambito
dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui
all’articolo 3 – e’ annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida di cui all’articolo 225, comma 1, lettera c), del codice
della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze
dell’ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il
collegamento telematico con l’anagrafe stessa.
4. Nel caso in cui, durante l’attivita’ di guida di cui al comma 3,
il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle
disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso
codice, il diritto di cui al comma 3 e’ revocato ed e’ inserito
apposito ostativo nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal
minore sia sospesa di validita’ o revocata. In entrambi i casi il
minore non puo’ ripresentare l’istanza di cui all’articolo 1, comma
1.

Art. 3 Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un’autoscuola. 2. Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, il corso di formazione e’ frequentato presso un’autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l’espletamento di tale tipo di corsi. 3. L’autoscuola iscrive l’allievo nel registro di iscrizione; se l’allievo e’ conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso e’ iscritto anche presso il registro degli allievi del centro. 4. Il corso di formazione, la cui durata e’ di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all’allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all’allegato 4, l’allievo ha diritto al rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l’autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, puo’ convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali e’ rilasciato l’attestato di frequenza. 5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo’ avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non puo’ prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all’articolo 122, comma 9, del codice della strada. 6. Al fine di favorire le modalita’ di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all’allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall’articolo 4. 7. Al fine di ottimizzare le modalita’ di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo’ essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi. 9. Al termine dello svolgimento del corso, l’autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all’allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Art. 4

Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l’autoscuola, ovvero il centro di istruzione
automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni
foglio del quale e’ in doppio esemplare, l’uno originale e l’altro
copia, da compilarsi con carta a ricalco.
2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine
progressivo, e’ vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione
prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, comma 9, e’ conservato dall’autoscuola, ovvero dal
centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente
ad una fotocopia della ricevuta di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Prima dell’inizio di ciascuna lezione di guida, l’istruttore
provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di
cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria
firma ed acquisisce quella dell’allievo.

Art. 5 Autorizzazione alla guida accompagnata 1. L’Ufficio della motorizzazione al quale e’ stata presentata l’istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, su presentazione dell’attestato redatto e corredato in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, nonche’ della designazione degli accompagnatori resa in conformita’ all’allegato 7, rilascia l’autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all’allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati. 2. Ai fini della validita’ temporale dell’autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1. 3. L’autorizzazione alla guida accompagnata non e’ rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 1, comma 3. 4. L’autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualita’ di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. E’ fatta salva la possibilita’ di richiederne all’Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o piu’ accompagnatori gia’ designati, anche qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 3. 5. Al momento del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, l’Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 6 ed in ogni caso indica sull’autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilita’ di richiederne all’Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell’integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore puo’ essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell’autoscuola, nonche’ del centro a cui e’ stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell’autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso. 7. Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, l’Ufficio della motorizzazione annota sull’autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti. 8. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l’autorizzazione alla guida accompagnata e’ revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita’ ovvero sia revocata. In tal caso il minore non puo’ conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1. 9. Il rilascio dell’autorizzazione alla guida e’ annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l’anagrafe stessa.

Art. 6 Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati 1. I soggetti designati quali accompagnatori nell’autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un’eta’ non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validita’ e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purche’ riconosciuta da non meno di cinque anni. 2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni. 3. Un soggetto gia’ designato non puo’ piu’ accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca. 4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

Art. 7

Possesso dei documenti durante il corso di formazione e
nell’esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l’autoscuola,
ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se’ la ricevuta di
cui all’articolo 1, comma 4, nonche’ la patente di cui e’ titolare.
2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere
con se’ l’autorizzazione di cui all’articolo 5, nonche’ la patente di
cui e’ titolare.
3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni
di guida accompagnata, deve avere con se’ la patente di guida
prescritta. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6,
l’istruttore deve avere con se’ altresi’ il documento comprovante la
qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 180, comma
7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresi’ le
disposizioni dell’articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 8 Contrassegno 1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno e’ applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita’ dal posto di guida e da quello occupato dall’accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all’allegato 9. 2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all’articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 9 Disposizioni finali 1. Qualora un candidato gia’ titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta’, le ore di corso pratico di guida di cui all’allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano
parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 15, foglio n. 354

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 gennaio 2012, n. 64 Procedure concorsuali – Liquidazione coatta amministrativa – Debito di un terzo – Giudizio proposto dal commissario liquidatore – Compensazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 13 giugno 2000 (…) s.r.l. propose opposizione avverso il decreto n.76/2000, con il quale, a istanza di Cooperativa (….) s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Marsala le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 104.175.225, quale saldo a fronte di numerose fatture emesse per forniture di vino.

L’opponente eccepì, preliminarmente, la litispendenza con la causa avente ad oggetto l’opposizione proposta dalla Cooperativa avverso il decreto n. 634/1994, emesso a istanza di essa esponente per il pagamento della somma di lire 120.833.586, oltre interessi e spese, specificando all’uopo che il relativo giudizio era stato dichiarato interrotto il 20 dicembre 1995, a seguito di sottoposizione della cooperativa alla procedura di liquidazione.

Nel merito dedusse che tra le parti era intercorso un complesso rapporto nell’ambito del quale essa medesima, oltre ad agire come rappresentante della controparte, con diritto alle relative provvigioni, ne era altresì debitrice, per essere solita acquistare del vino; che tuttavia il saldo dei crediti vantati da (…) nei confronti della cooperativa era maggiore di quelli da questa maturati, di talché era essa ingiunta creditrice dell’ingiungente, e non viceversa; che, in ogni caso, andava operata la compensazione tra i debiti e i crediti reciproci.

Costituitasi in giudizio, la Cooperativa contestò le avverse deduzioni, segnatamente allegando, in ordine all’eccezione di litispendenza, che il relativo giudizio, non più riassunto dopo l’interruzione, si era estinto, nonché l’inopponibilità del credito di cui al decreto n. 634/1994, dovendo lo stesso essere accertato all’interno della procedura concorsuale.

Con sentenza del 15 luglio 2003 il giudice adito rigettò l’opposizione.

Proposto gravame principale da (…) s.r.l. nuova denominazione assunta nelle more da (…) incidentale dalla Cooperativa (…) la corte d’appello di Palermo, in data 4 agosto 2009, ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale proposta con l’atto di opposizione, confermando nel resto la decisione impugnata.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre (…) s.r.l., formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso Cooperativa (…) a r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli 345 cod. proc. civ., nonché vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta irrilevanza delle prove documentali dimostrative della inesistenza del credito in contestazione e alla affermata inammissibilità delle istanze istruttorie da essa avanzate.

Le critiche si appuntano, in particolare, contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui, nella fattispecie, l’eccezione di adempimento era stata esplicitata solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e quindi formalmente sollevata per la prima volta in appello, di talché ininfluenti erano le prove articolate al fine di dimostrare il pagamento. Secondo il decidente l’inciso contenuto nell’atto di opposizione, con il quale (…) aveva evidenziato che, nell’ambito del complesso rapporto intercorso con la Cooperativa, il vino da essa acquistato veniva regolarmente pagato – come si ricava(va) dai numerosi assegni prodotti – non poteva essere interpretato come eccezione di adempimento del credito azionato dall’ingiungente, riferendosi chiaramente all’intero rapporto intercorso con la controparte, tanto vero che l’ammontare complessivo degli importi portati dagli assegni in discorso era superiore al credito ingiunto.

Il ricorrente contesta la scelta decisoria adottata, sostenendo di avere invece eccepito l’insussistenza del credito azionato sin dal primo atto difensivo, di avere reiterato la deduzione nelle memorie ex art. 184 cod. proc. civ., nonché nella comparsa conclusionale ed evidenziando che la Cooperativa non aveva mai disconosciuto di avere incassato gli assegni, di guisa che non poteva la Corte d’appello ignorare la valenza della documentazione prodotta, ai fini della prova dell’intervenuto pagamento.

1.2 Con il secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ. Sostiene che erroneamente il giudice di merito aveva rigettato l’opposizione, senza considerare che ricadeva sull’opposto l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato e che a tal fine erano del tutto insufficienti le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto.

2 I motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondati. La questione della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, che, ancorché prospettata nel secondo mezzo, appare logicamente preliminare a quella svolta nel primo, non risulta trattata nella sentenza impugnata, ed è quindi nuova. Il ricorrente aveva pertanto l’onere, rimasto affatto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1°, 31 agosto 2007, n. 18440). A ciò aggiungasi che la linea difensiva dell’opponente, qui ulteriormente ribadita, è sempre stata indirizzata alla affermazione non già dell’insussistenza, in assoluto, dei crediti azionati, ma della loro estinzione, segnatamente per intervenuto pagamento o per compensazione con i controcrediti vantati dall’opponente, di talché la deduzione contrasta con le allegazioni svolte nel giudizio di merito.

3 Quanto invece alla formulazione di una vera e propria eccezione di pagamento, il collegio, pur non condividendo il punto di vista del giudice di merito secondo cui essa costituirebbe un’eccezione in senso stretto, trattandosi piuttosto di mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori e, quindi, al sistema di preclusioni connesse alla esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum (confr. Cass. civ. 15 gennaio 2009, n. 819; Cass. civ. 8 agosto 2006, n. 17947; Cass. civ. 14 luglio 2004, n. 13015; Cass. civ. 4 maggio 1999, n. 4430), non ritiene né erronea, sotto il profilo giuridico, né incongrua, sul piano logico, la valutazione della Corte territoriale secondo cui la deduzione di (…) di essere stata, a un tempo, rappresentante della Cooperativa, e cliente della stessa, e di avere regolarmente pagato le forniture, come si ricava(va) dai numerosi assegni prodotti, non integrava una vera e propria eccezione di adempimento.

Non par dubbio infatti che in un ordinato sistema contabile a ogni acquisto corrisponde un preciso, individuato o quanto meno individuabile versamento, di talché di deduzione e prova di pagamento si sarebbe potuto, nella fattispecie, parlare, solo ove, in relazione ad ogni singola fornitura allegata dall’ingiungente, la convenuta avesse indicato l’assegno con il quale essa era stata saldata. Ne deriva che è corretta l’affermazione del giudice di merito secondo cui il generico richiamo alla situazione dedotta nel giudizio di opposizione dichiarato interrotto nonché alla compensazione tra poste debitorie e creditorie reciproche era inidoneo a rovesciare sull’ingiungente, attore in senso sostanziale, l’onere di allegare e dimostrare che il pagamento effettuato doveva imputarsi a prestazioni diverse da quelle oggetto della ingiunzione (confr. Cass. civ., 11 novembre 2008, n. 26945; Cass. civ. 31 marzo 2007, n. 8066; Cass. civ. 15 febbraio 2007, n. 3457).

4 Con il terzo motivo si deduce violazione degli 36 cod. proc. civ. Oggetto della censura è l’assunto del giudice di merito secondo cui, considerato che il giudizio di opposizione proposto dalla Cooperativa avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da (…) s.r.l. per il pagamento della somma di lire 120.833.586 si era estinto per mancata riassunzione nei termini di legge, dopo la declaratoria di interruzione, l’opposto doveva partecipare al concorso con gli altri creditori, essendo inopponibile alla massa il decreto privo di dichiarazione di esecutività. E invero, secondo la Corte territoriale, l’eccezione di compensazione sollevata dall’ingiunta, facendo riferimento a un credito non ancora giudizialmente accertato, andava interpretata come vera e propria domanda riconvenzionale nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, con conseguente necessità che, separate le cause, la pretesa così azionata venisse fatta valere con il rito speciale dell’insinuazione al passivo.

Sostiene l’esponente che erroneamente la compensazione da essa eccepita, in via subordinata, a soli fini estintivi, era stata qualificata domanda riconvenzionale, anziché eccezione riconvenzionale.

5 Le critiche sono fondate.

Questa Corte ha a più riprese ribadito che nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito dì un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dal terzo vantato verso la procedura, non è condizionata alla preventiva verificazione del credito stesso, purché la compensazione sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale (confr. Cass. civ. 9 gennaio 2009, n. 287; Cass. civ. 21 dicembre 2002, n. 18223).

Non è inutile in proposito ricordare che l’elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale e l’eccezione riconvenzionale consiste nel fatto che con quest’ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell’ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, posto che al diritto fatto valere dall’attore viene opposto un diritto idoneo a paralizzarlo. Con la domanda riconvenzionale, invece, il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale {confr. Cass. civ. n. 18223 del 2002 cit. e Cass. civ. 26 agosto 1997, n. 8007). Ciò vuol dire che solo l’eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito è sottoposta al regime proprio della domanda riconvenzionale, dovendo la stessa essere proposta, nella giuridica preclusione all’attivazione di una domanda di condanna nei confronti del fallimento, con autonoma istanza di insinuazione al passivo.

Segnatamente, nella sentenza 9 gennaio 2009, n. 287, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza proposto, a norma dell’21500; Cass. civ. 21 dicembre 2002, n. 18223; Cass. civ. 3 settembre 1996, n. 8053; Cass. civ. 20 maggio 1986, n. 3337; Cass. civ. 21 febbraio 1983, n. 1302); e) che, in definitiva, laddove il debitore convenuto dalla curatela proponga non già una domanda riconvenzionale, ma una semplice eccezione di compensazione, volta a paralizzare la pretesa azionata dalla controparte, non c’è l’esigenza che la fondatezza di tale eccezione sia accertata in una sede diversa, né ricorrono le condizioni per la sospensione del giudizio avente ad oggetto il credito fatto valere dalla curatela; d) che l’accertamento del credito opposto in compensazione deve quindi aver luogo nella stessa sede, dovendosi ivi anche stabilire se l’eccezione sia o meno fondata, e cioè se ricorrano o meno le condizioni perché la compensazione possa operare.

6 Venendo al caso di specie, la Corte d’appello ha affermato che l’eccezione di compensazione opposta da (…) s.r.l., facendo riferimento a un credito non ancora giudizialmente accertato, doveva essere interpretata alla stregua di una vera e propria domanda riconvenzionale nei confronti della liquidazione coatta amministrativa e, come tale, improponibile nel giudizio azionato dalla procedura. L’errore commesso dal giudice di merito è stato dunque quello di qualificare tout court l’eccezione di compensazione come domanda riconvenzionale perciò solo che il credito che ne era oggetto non era stato giudizialmente accertato, senza considerare che ciò comportava (e comporta) invece l’esigenza di stabilire se sussistevano o meno le condizioni perché la compensazione potesse operare, accertamento che deve essere effettuato non già attraverso domanda di ammissione al passivo, ma nello stesso giudizio azionato dalla curatela.

7 Per le ragioni esposte, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il quarto, volto a far valere la pretesa violazione degli 36 cod. proc. civ., per mancata rimessione della domanda riconvenzionale al giudice delegato e conseguente sospensione del giudizio di opposizione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, alla Corte d’appello dì Palermo in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio e che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: nel giudizio proposto dal commissario liquidatore per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso l’impresa in liquidazione non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purché la compensazione sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale.

P.Q.M.

Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

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