DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2012 Proroga per un biennio del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 211 del 10-9-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche’ alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni, recante il Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l’art. 13 del predetto Regolamento, concernente il Consiglio
superiore per i beni culturali e paesaggistici e, in particolare, il
comma 7, nel quale e’ stabilito che prima della scadenza del termine
di durata triennale il Consiglio superiore presenta una relazione
sull’attivita’ svolta al Ministro per i beni e le attivita’
culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al fine della valutazione congiunta della perdurante
utilita’ dell’organismo e della eventuale proroga della durata,
comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare
l’articolo 61, con il quale e’ stabilito che, a decorrere dall’anno
2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita’
indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e’ ridotta del 30 per cento rispetto a quella
sostenuta nell’anno 2007;
Visto l’articolo 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, ed
in particolare il comma 1;
Ritenuto che il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici non rientra nelle ipotesi di esclusione della proroga
previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del
2008;
Visto, altresi’, l’articolo 68 del medesimo decreto-legge n. 112
del 2008, in materia di riduzione degli organismi collegiali, secondo
cui la perdurante utilita’ dei medesimi organismi, introdotta
dall’articolo 29, ai fini della proroga della durata, e’ riconosciuta
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, in modo tale da assicurare un ulteriore
contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in
attuazione dell’articolo 29;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in
particolare, l’articolo 6, comma 1, il quale ha previsto che, a
decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, la partecipazione
agli organismi collegiali di cui all’articolo 68, del decreto-legge
n. 112 del 2008 e’ onorifica e puo’ dar luogo soltanto al rimborso
delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed
eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30
euro a seduta giornaliera;
Vista la relazione sull’attivita’ svolta dal Consiglio per il
triennio 2007-2010 presentata al Ministro per i beni e le attivita’
culturali dal Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici, ai sensi del citato art. 13, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, ed a
seguito del quale lo stesso Ministro ha valutato positivamente la
perdurante utilita’ dell’organo consultivo e ne ha proposto la
proroga;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in data 4 agosto
2010, che ha previsto indirizzi interpretativi in materia di riordino
degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati
amministrativi;
Vista la relazione sull’attivita’ svolta dal Consiglio per il
periodo dal 21 febbraio 2010 al 16 febbraio 2012 a seguito del quale
il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ha valutato
positivamente la perdurante utilita’ dell’organo consultivo e ne ha
proposto la proroga;
Preso atto, delle specifiche professionalita’ e dei compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra
citati;
Rilevata dunque la necessita’ di provvedere alla conseguente
proroga, per un biennio, del Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici operante presso il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali;
Considerato che i componenti non percepiscono alcun compenso per la
loro funzione;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di
cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, e’ prorogato per un
biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233 e dell’art. 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. La partecipazione a tale organismo e’ onorifica.
3. I rappresentanti del personale attualmente in carica presso il
Consiglio di cui al comma 1, restano in carica in via transitoria e
fino al completamento delle operazioni relative alle elezioni dei
medesimi.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 26 giugno 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell’economia e delle finanze
Monti

Il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali
Ornaghi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 367

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CAMERA DEI DEPUTATI DELIBERAZIONE 25 settembre 2012 Modificazioni agli articoli 14 e 15 e introduzione degli articoli 15-ter e 153-quater del Regolamento della Camera dei deputati.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 27-9-2012

All’articolo 14, al comma 1 e’ premesso il seguente:
«01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui
costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente
articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al
funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla
Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio
della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro
attivita’».
All’articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun
Gruppo approva uno statuto, che e’ trasmesso al Presidente della
Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni
caso nell’assemblea del Gruppo l’organo competente ad approvare, a
maggioranza, il rendiconto di cui all’articolo 15-ter e indica
l’organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del
Gruppo.
2-ter. Lo statuto prevede le modalita’ secondo le quali l’organo
responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le
risorse alle finalita’ di cui al comma 4. Lo statuto e’ pubblicato
sul sito internet della Camera.
2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicita’ dei
documenti relativi all’organizzazione interna del Gruppo, anche con
riferimento agli emolumenti per il personale».
All’articolo 15, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Per l’esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari
e’ assicurata la disponibilita’ di locali e attrezzature, secondo
modalita’ stabilite dall’Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le
esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei
Gruppi stessi. E’ altresi’ assicurato annualmente a ciascun Gruppo un
contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e
onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4,
incluse quelle per il personale, secondo modalita’ stabilite
dall’Ufficio di Presidenza. Il contributo e’ determinato avendo
riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed
i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo
riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in
esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse
in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica
di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attivita’
parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad
essa ricollegabili, nonche’ alle spese per il funzionamento degli
organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai
trattamenti economici».
Dopo l’articolo 15-bis e’ aggiunto il seguente:
«Art. 15-ter. – 1. Ciascun Gruppo approva un rendi-conto di
esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato
dall’Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve
evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al
Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella
gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una
societa’ di revisione legale, selezionata dall’Ufficio di Presidenza
con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso
dell’esercizio la regolare tenuta della contabilita’ e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed
esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto e’ trasmesso al Presidente della Camera, corredato
da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta
l’avvenuta approvazione da parte dell’organo statutariamente
competente e dalla relazione della societa’ di revisione di cui al
comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto
consuntivo della Camera.
4. Il controllo della conformita’ del rendiconto presentato da
ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e’ effettuato a cura
del Collegio dei Questori, secondo forme e modalita’ stabilite
dall’Ufficio di Presidenza.
5. L’erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio
della Camera a favore dei Gruppi e’ autorizzata dal Collegio dei
Questori, subordinatamente all’esito positivo del controllo di cui al
comma 4.
6. Il Collegio dei Questori riferisce all’Ufficio di Presidenza
sulle risultanze dell’attivita’ svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine
individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all’erogazione,
per l’anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio
dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni
stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal
ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a
provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel
caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il
termine fissato, esso decade dal diritto all’erogazione, per l’anno
in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al
presente comma e’ accertata con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta
altresi’ l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del
bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita’ stabilite
dall’Ufficio di Presidenza.
8. L’Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita’ per
l’attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da
applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni
sono dettate per il Gruppo misto».
Dopo l’articolo 153-ter e’ aggiunto il seguente:
«Art. 153-quater. – 1. Le modifiche all’articolo 15 e le
disposizioni dell’articolo 15-ter entrano in vigore non appena
adottate dall’Ufficio di Presidenza in carica alla data di
approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne
l’applicazione e comunque non oltre l’inizio della XVII legislatura».

Il Presidente: Fini

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 24)
Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 19 settembre 2012 a
seguito dell’esame della proposta di modificazione al Regolamento
doc. II, n. 22, di iniziativa dei deputati Colucci, Mazzocchi e
Albonetti, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 31
luglio e del 12 e 19 settembre 2012.
Esaminato dall’Assemblea nella seduta del 24 settembre 2012;
riformulato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 25
settembre 2012 ed approvato in pari data dall’Assemblea.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2012 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 9-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 giugno 2011, registrato alla
Corte dei Conti il 16 giugno 2011, con il quale, ai sensi dell’art.
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro
(Cosenza) per la durata di mesi diciotto e la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e
risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realta’
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di
legalita’ e restituisca efficienza e trasparenza all’azione
amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’Interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2012;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Corigliano
Calabro (Cosenza), fissata in diciotto mesi, e’ prorogata per il
periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addi’ 25 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2012
Interno, registro n. 6, foglio n. 356

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Salsomaggiore Terme e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 246 del 20-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio
2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Salsomaggiore Terme (Parma);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al
protocollo dell’ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al
comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’Interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma) e’ sciolto.

Art. 2 Il dottor Paolo De Biagi e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.