DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2012 Sostituzione di un componente del Consiglio dell’Ordine della «Stella d’Italia».

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
recante «Nuove norme relative all’ordine della "Stella d’Italia"»;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011,
n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio
2011, n. 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 51
del 1° marzo 2012, con il quale venivano nominati i membri del
consiglio dell’Ordine della Stella d’Italia;
Vista la necessita’ di sostituire un membro del consiglio
dell’Ordine, l’ambasciatore Carla Zuppetti, perche’ nominato
Ambasciatore d’Italia a Berna;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Il Ministro Plenipotenziario Cristina Ravaglia, direttore generale
per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, e’ nominato
membro del Consiglio dell’Ordine della «Stella d’Italia», in
sostituzione dell’ambasciatore Carla Zuppetti.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Dato a Roma, addi’ 8 ottobre 2012

NAPOLITANO

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2012 Sospensione del sig. Domenico Zambetti dalla carica di consigliere regionale e di assessore alla casa della regione Lombardia.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 12-11-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano – Prot. n. 901/198805672 Gab. del 15 ottobre 2012, con la quale e’ stata comunicata l’emanazione, in data 26 settembre 2012, da parte del GIP del Tribunale di Milano, dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del sig. Domenico Zambetti, Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 416-ter c.p., 110, 416-bis c.p., 110, 81 cpv., 319, 319-bis e 321 del codice penale; Vista la medesima nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – del 15 ottobre 2012, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano relativi al fascicolo processuale proc. n. 73990/10 R.G. e proc. n. 14548/10 R.G. G.I.P. a carico del sig. Domenico Zambetti, Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista l’ordinanza con la quale e’ stata disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 26 settembre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia sig. Domenico Zambetti, per i reati di cui agli articoli 416-ter c.p., 110, 416-bis c.p., 110, 81 cpv., 319, 319-bis e 321 del codice penale; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 285 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, e’ tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresi’ di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 26 settembre 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell’interno; Decreta: A decorrere dal 26 settembre 2012 e’ accertata la sospensione del sig. Domenico Zambetti dalla carica di Consigliere regionale e di Assessore alla Casa della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 26 ottobre 2012 Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012 Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2012-2013, per le quali per l’anno 2012, la mancata fornitura dei dati…

….configura violazione dell’obbligo di risposta, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 15-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme su sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’art. 7, comma 1,
come modificato dall’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che prevede l’individuazione annuale, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell’ISTAT,
sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica (COMSTAT), dei dati la cui mancata fornitura configura
violazione dell’obbligo di risposta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
marzo 2011, pubblicato nel S.O. n. 181 alla Gazzetta Ufficiale n. 178
del 2 agosto 2011, con cui e’ stato approvato il Programma statistico
nazionale per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2012, con cui e’ stato approvato l’Aggiornamento del Programma
statistico nazionale per il 2012-2013;
Preso atto che il Programma statistico nazionale comprende le
rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema
informativo nazionale;
Visto l’estratto del verbale della seduta del 15 settembre 2011 del
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica
(COMSTAT), di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente l’individuazione, su
proposta del Presidente dell’ISTAT, dell’elenco delle rilevazioni
statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura
violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 7 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall’art. 3,
comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 con il quale e’ stata conferita la delega di funzioni
al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e,
in particolare, la lettera g), relativa all’attuazione del citato
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Vista la nota in data 5 aprile 2012, con la quale l’ISTAT ha
trasmesso l’elenco delle rilevazioni sopra richiamato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Decreta:

Art. 1

1. E’ approvato l’allegato elenco delle rilevazioni statistiche,
rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio
2011-2013 – Aggiornamento 2012 – 2013, per le quali, per l’anno 2012,
la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di
risposta, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 26 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 57

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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199 Regolamento di attuazione dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle…

…e la competitivita’, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 274 del 23-11-2012

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita’, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo
2012, n. 27, ed in particolare l’articolo 62;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato";
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della
subfornitura nelle attivita’ produttive";
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, ed in particolare l’articolo 4 come
modificato dal comma 11 dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’, come convertito
con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante
Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto
opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. n. 64 dell’11 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le modalita’ applicative delle
disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all’articolo 62, comma 1 e
alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti
agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della
Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni
economiche tra gli operatori della filiera connotate da un
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza
commerciale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono
norme ad applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali.
3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori
risultano soci delle cooperative stesse;
b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto
legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci
delle organizzazioni di produttori stesse;
c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori
ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4.
4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con
contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano
nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell’articolo
62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) prodotti agricoli: i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all’articolo 62, comma 4. La durabilita’ del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore; d) consumatore finale: e’ la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprieta’ di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che e’ pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; g) tasso di riferimento: tasso d’interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato: – per il primo semestre dell’anno in questione e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; – per il secondo semestre dell’anno in questione e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno; h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare all’importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge; i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potra’ individuare le modalita’ di determinazione del prezzo applicabile al momento dell’emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E’ fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f); l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per "forma scritta" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volonta’ delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettere a) e b). 2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere i) e l), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: a) contratti di cessione dei prodotti; b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti. 3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. 4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonche’ le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 2, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.". 5. La superfluita’ della sottoscrizione puo’ affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilita’ del documento scritto ad un determinato soggetto. 6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.

Art. 4 Pratiche commerciali sleali 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nell’ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. 3. Configura, altresi’, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in piu’ quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potra’ essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.

Art. 5 Termini di pagamento e fatturazione 1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalita’ di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. 3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all’articolo 62 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura e’ validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. 4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’articolo 62, comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici e’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.

Art. 6 Interessi di mora 1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2. E’ vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della medesima.

Art. 7 Funzioni dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato 1. L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalita’ di pubblicazione delle decisioni.

Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. 2. I contratti gia’ in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 ottobre 2012 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania Il Ministro dello sviluppo economico Passera Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 206

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