DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013,
previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’
prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2015.
3. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai
sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1,
lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non e’ stata presentata alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita’ a favore del personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni
caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
7. Nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, al fine di consentire la continuita’ nello svolgimento delle
funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l’attribuzione di
funzioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro
il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in
pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro
per il 2015, e’ finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All’articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "e’ prorogato al 31 dicembre 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "e’ prorogato al 30 giugno 2015".
9. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 12, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l’anno
2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015".
11. All’articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, al primo periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
12. All’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l’utilizzo
delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all’articolo 2, comma
7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Art. 2

Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1-bis, le parole: "Entro il 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio 2015";
b) all’articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° gennaio 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2015".

Art. 3

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. All’articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "1° gennaio 2015" e le
parole: "1° luglio 2015" sono rispettivamente sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2016" e "1° gennaio 2017".
2. All’articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, le parole: "31 gennaio 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015", le parole: "Nei tre mesi
successivi alla prenotazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
il 31 maggio 2015" e le parole: "30 aprile 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "15 giugno 2015".
3. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: " 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: " 31 dicembre 2015".

Art. 4

Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’interno

1. E’ prorogata, per l’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
2005, n. 26.
2. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "
30 aprile 2015".
3. E’ prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all’articolo
41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2015".
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014
sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche’ di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo Milano 2015, il piano
di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo’ essere prorogato, per
un contingente non superiore a 3.000 unita’ e comunque nel rispetto
del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del
2009. Al relativo onere per l’anno 2015, pari a 10 milioni di euro,
si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della
medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate
alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio
finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita’ organizzata
e ambientale nelle province della regione Campania per l’anno 2015.

Art. 5

Proroga di termini in materia di beni culturali

1. Al terzo periodo del comma 24 dell’articolo 13 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Art. 6

Proroga di termini in materia di istruzione

1. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2015".
2. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31
ottobre 2015".
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono
inserite le seguenti: "e nell’anno accademico 2014-2015";
b) all’articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono
inserite le seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e
2015-2016".
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"28 febbraio 2015";
c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015".
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo
48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per
l’affidamento dei lavori e’ prorogato al 28 febbraio 2015.
6. All’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,
le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".

Art. 7

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All’articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive
modificazioni, ad eccezione dell’articolo 1-bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "1º gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016";
b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
d) le parole: "1° gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2018";
e) all’articolo 2, comma 5, le parole: "per l’anno 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2016";
f) all’articolo 3, comma 3, le parole: "e il 2014" sono
sostituite dalle seguenti: ",il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014"
sono sostituite dalle seguenti: ",2014 e 2015";
g) all’articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016";
h) all’articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno 2015"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";
i) all’articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2014 e 2015".
3. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1° gennaio 2015", sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2016".
4. All’articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: " fino alla data del 31 dicembre 2015".

Art. 8

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015";
b) alla lettera b), le parole: "appaltabili entro il 31 dicembre
2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro
il 31 luglio 2015".
3. All’articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2015".
4. All’articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2015".
5. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma
1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),
n) ed o), del medesimo decreto, e’ prorogata al 30 giugno 2015.
7. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, la parola: "sessanta" e’ sostituita dalla seguente:
"centottanta".
8. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2015".
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 357, comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 agosto 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015.".

Art. 9

Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 10, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ prorogato al
30 giugno 2015.
2. All’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015".
3. All’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’
elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» e’ sostituita dalle seguenti: «260-bis,
commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le sanzioni
relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «
28 febbraio 2015».

Art. 10

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015".
2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015".
3. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine
dell’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 8, comma
30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 22, comma
5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e’ prorogato al 30
aprile 2015.
5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".
6. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni 2013, 2014 e 2015".
7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015".
8. All’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".
9. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente
emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013,
il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l’aumento della misura
degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo
d’imposta 2015, e l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle
accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16
dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle
minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento
degli acconti. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All’articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo
2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo
2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».
12. All’articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e’ aggiunto in fine il
seguente comma: "7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, le societa’ controllate da Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a. concorrono, nell’ambito del bilancio consolidato
della capogruppo, per l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2014
e 60 milioni di euro per l’anno 2015. Il termine per il versamento
all’entrata del bilancio dello Stato e’ fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.".

Art. 11

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 1-quinquies dell’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
2014, n. 93, il riferimento all’anno: "2014" e’ sostituito dal
seguente: "2015".
2. L’incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi
dell’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli
interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita’ nelle strade
statali e provinciali interrotte o danneggiate dall’alluvione del
mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
Restano ferme le disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come
integrata dall’ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Art. 12

Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali

1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente
all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli
anni 2014 e 2015».
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per
l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 13

Federazioni sportive nazionali

1. E’ differita al 1° gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni. All’attuazione della disposizione di cui
al precedente periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti
autorizzati a legislazione vigente.

Art. 14

Proroga contratti affidamento di servizi

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1,
commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di
assicurare la continuita’ delle attivita’ dei centri dell’impiego
connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i
contratti di affidamenti di servizi per l’impiego e le politiche
attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai
centri per l’impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre
2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante
le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei
programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

Testo non Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 febbraio 2015, n. 37 Regolamento recante modalita’ di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi..

…dell’articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come
modificato dall’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nella formulazione vigente al 1° luglio 2001, che prevede
disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel usato
come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in
particolare, stabilisce, nell’ambito di un programma triennale,
l’esenzione dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000
tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti
degli operatori e delle caratteristiche tecniche dei relativi
impianti di produzione, nazionali ed esteri, necessari per
partecipare al programma pluriennale, nonche’ delle caratteristiche
fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalita’
di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi
esenti agli operatori;
Visto il regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 6,
del predetto testo unico, nella formulazione vigente al 1° luglio
2001, concernente le modalita’ di applicazione del trattamento
agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente
agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256;
Visto l’articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come
modificato dall’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, che prevede
disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel usato
come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili e, in
particolare, stabilisce, nell’ambito di un programma della durata di
sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010,
l’esenzione dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate di biodiesel demandando ad un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attivita’ produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei requisiti
degli operatori e dei relativi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, necessari per partecipare al programma pluriennale,
nonche’ delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, delle modalita’ di distribuzione e di assegnazione
dei quantitativi esenti agli operatori;
Visto il citato articolo 21, comma 6, del predetto testo unico,
come modificato dall’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nella formulazione vigente al 1° gennaio 2005, laddove
dispone, in particolare, che, nelle more dell’entrata in vigore del
decreto ivi previsto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del predetto regolamento n. 256 del 2003;
Visto l’articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come
modificato dall’articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, che prevede l’applicazione, per il biodiesel
destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio,
di un’aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al
gasolio usato come carburante, nell’ambito di un programma
pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e
nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di
biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei
requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, delle percentuali di miscelazione
consentite, dei criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori su base pluriennale, dando priorita’ al prodotto
proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonche’ le
modalita’ per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio
fiscale;
Visto l’articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come
modificato dall’articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, laddove dispone, in particolare, che, nelle
more dell’entrata in vigore del decreto ivi previsto, trovino
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento
adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256;
Visto il regolamento concernente le modalita’ di applicazione
dell’accisa agevolata sul prodotto denominato "biodiesel", ai sensi
dell’articolo 22-bis del predetto testo unico, adottato con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 settembre 2008,
n. 156;
Vista la sentenza n. 812 della Sezione Quarta del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e
depositata in data 16 febbraio 2012, che ha annullato l’articolo 4,
comma 2, del predetto regolamento n. 256 del 2003 e gli atti di
assegnazione, di esso applicativi, dell’Agenzia delle dogane;
Vista la sentenza n. 1120 della Sezione Quarta del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, emessa in data 18 ottobre 2011 e
depositata in data 28 febbraio 2012, che ha annullato l’articolo 3,
comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008;
Ravvisato l’obbligo, gravante sull’Amministrazione, di conformarsi
a quanto stabilito nelle citate sentenze in relazione alla prescritta
necessita’ di procedere, per effetto del disposto annullamento dei
predetti articoli 4, comma 2, del predetto regolamento n. 256 del
2003 e 3, comma 4, del predetto regolamento n. 156 del 2008, alla
rideterminazione dei criteri di assegnazione del quantitativo di
biodiesel in esenzione o agevolato, contenuti nelle suddette
disposizioni;
Considerato che, al fine di potenziare la tutela di condizioni di
parita’ nell’accesso al mercato del biodiesel da parte dei soggetti
produttori dello stesso, ritenute dal Consiglio di Stato, nelle
citate sentenze, non sufficientemente salvaguardate dall’applicazione
dei criteri di assegnazione di cui alle disposizioni dallo stesso
Consiglio annullate, si e’ proceduto ad eliminare lo scostamento tra
i coefficienti posti alla base dei predetti criteri in modo da
bilanciare il peso attribuito al rispettivo valore;
Tenuto conto che dalla predetta rideterminazione dei criteri di
assegnazione dei quantitativi di biodiesel in esenzione o agevolato
potrebbe derivare la necessita’ di procedere, per le annualita’ 2006,
2007, 2008 e 2009, alla riassegnazione, alle ditte ammesse a
partecipare ai programmi disciplinati dai predetti regolamenti del
Ministro dell’economia e delle finanze n. 256 del 2003 e n. 156 del
2008, dei contingenti di biodiesel ivi previsti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 marzo 2014;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la nota n. 3-5270 del 6 giugno 2014, con la quale lo schema
di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256

1. L’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, e’
cosi’ riformulato:
«2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite
di cui al comma 1, l’assegnazione e’ effettuata con le seguenti
modalita’:
a) nella prima annualita’ di eccedenza, trasformando, per
ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonche’
la capacita’ produttiva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e
moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei valori
ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo,
nella annualita’ precedente e in quella in corso fino al 31 maggio,
delle quote assegnate nelle due annualita’. Per gli impianti di nuova
installazione e per il primo anno di attivita’, i suddetti
coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il valore
ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa
all’assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto
calcolo sia determinata un’assegnazione superiore alla richiesta, il
quantitativo eccedente la richiesta stessa verra’ ripartito tra i
restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualita’ successive, assegnando, a ciascuna ditta
richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi
immessi in consumo nell’annualita’ precedente e in quella in corso
fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le quote
residue sono assegnate proporzionalmente alle capacita’ produttive
delle predette ditte richiedenti. Se sono presentate istanze di
partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l’assegnazione
per l’anno precedente, i quantitativi da assegnare alle stesse sono
determinati con l’applicazione dei criteri di cui alla lettera a) e
attribuiti riducendo le assegnazioni in essere in misura
proporzionale.».

Art. 2

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156

1. L’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, e’
cosi’ riformulato:
«4. La quota preliminarmente assegnabile e’ ripartita tra i
soggetti di cui al comma 1, nell’ambito delle quote generiche
richieste in relazione alla rispettiva capacita’ convenzionale
definita come la somma della media dei quantitativi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacita’ produttiva
annua di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto,
entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate,
rispettivamente, per i coefficienti 0,5 e 0,5. Ai fini del calcolo
della predetta capacita’ convenzionale sono tenuti in considerazione
i soli soggetti che richiedono quote generiche.».

Art. 3

Disposizioni varie

1. Fermi restando i dati storici in base ai quali ciascuna ditta
ammessa a partecipare ai programmi e’ risultata destinataria di quote
agevolate di biodiesel, per le annualita’ 2006, 2007, 2008 e 2009 le
assegnazioni del medesimo prodotto sono rideterminate alle stesse
ditte tenuto conto dei criteri individuati rispettivamente negli
articoli 1 e 2.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n.
666

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Studi di settore elaborati su base regionale o comunale in attuazione dell’articolo 83, comma 19, del decreto – legge 25 giugno 2008, N. 112.

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 maggio 2009

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita’ di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche’ le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto l’art. 83, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’elaborazione degli studi di settore di cui al predetto art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, anche su base regionale o comunale, ove cio’ sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 62-bis;

Visto l’art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che le modalita’ di attuazione del comma 19 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale

1. In funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono elaborati su base regionale o comunale con le modalita’ e i criteri indicati negli articoli successivi.

2. Entro il 31 dicembre 2013, gli studi di settore sono progressivamente elaborati su base regionale o comunale, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2.

Criteri per l’elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale

1. Il processo di elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale e’ realizzato mediante criteri compatibili con la metodologia prevista dal comma 1, dell’art. 62-bis del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenendo conto:

a) del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei costi di approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo;

b) del grado di differenziazione a livello territoriale dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attivita’ economica.

2. I criteri di cui al comma precedente, consentono di determinare i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione degli studi di settore con riferimento alle specificita’ delle aree territoriali di riferimento.

Art. 3.

Partecipazione dei comuni

1. Gli studi di settore su base regionale o comunale sono elaborati tenendo conto del parere delle associazioni professionali e di categoria presenti nella commissione degli esperti di cui al comma 7 dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. Al fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo di elaborazione degli studi di settore su base territoriale, come previsto dall’art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la composizione della commissione degli esperti di cui al comma precedente, e’ integrata con la partecipazione di due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, da designare con successivo decreto, tenuto conto delle segnalazioni della medesima Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di individuazione, nell’ambito territoriale della regione, dell’eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attivita’ economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento, il direttore dell’Agenzia delle entrate provvede a garantire la presenza di un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani all’interno degli osservatori regionali istituiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modifiche all’art. 1 del D.L.: 3/1/2006, n. 1, Conv., dalla L. 27/1/2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Testo: LEGGE 7 maggio 2009, n. 46

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori affetti da gravissime infermita’, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita’ che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;

b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta’ di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita’, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;

d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

e) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:

«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, puo’, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;

f) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita’ che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».

Art. 2.

1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e’ aumentato a quattro.».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo integrale dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori SCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), cosi’ come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Voto domiciliare per elettori affetti da infermita’ che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione). – 1. Gli elettori affetti da gravissime infermita’, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita’ che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e’ elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta’ di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita’, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia gia’ inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), l’attesta l’eventuale necessita’ di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarita’ e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio.

Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e’ aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e’ ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la liberta’ e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in uno o piu’ plichi distinti, nel caso di piu’ consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e’ raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d’iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e’ presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, puo’, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.».

Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo integrale dell’art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199 (Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), cosi’ come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e’ aumentato a quattro.».