Testo aggiornato dello “statuto della società italiana degli autori ed editori (SIAE)”, pubblicato nella G.U. S.G. – n. 297 del 19/12/2002, modificato con D.P.C.M. 11/12/2008 in G.U. 65 del 19/3/2009

Testo: COMUNICATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 8 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009)

Statuto della Societa’ italiana autori ed editori

Art. 1.

Struttura e funzioni

1. La Societa’ italiana autori ed editori e’ ente pubblicoeconomico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l’attivita’ di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell’ambito della societa’ dell’informazione, nonche’ la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno;

d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolge le attivita’ strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) (soppressa);

h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d’autore tra gli aventi diritto anche secondo l’effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l’applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all’art. 18, lettera b), anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

Art. 2.

Base associativa

1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri della UE che siano titolari di diritti d’autore e che facciano domanda di iscrizione.

2. I cittadini dei Paesi non membri della UE titolari di diritti d’autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d’autore, nonche’ i titolari di diritti d’autore che non intendano instaurare il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire mandato alla SIAE e sono esclusi dal rapporto associativo. La SIAE assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla societa’ forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione.

3. La qualita’ di associato si acquisisce a domanda, previa verifica da parte della Societa’ della documentazione richiesta dalla Societa’ stessa per attestare l’appartenenza alla categoria per la quale si richiede l’associazione.

4. Il rapporto associativo ha durata di un anno a decorrere dal riconoscimento della qualita’ di associato, e’ tacitamente rinnovabile di anno in anno e si interrompe per:

a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalita’ previsti al comma 1;

b) dimissioni, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno;

c) radiazione;

d) morte;

e) cessazione dell’attivita’ se trattasi di persona giuridica;

f) cessazione della durata dei diritti affidati alla societa’ quando questa sia inferiore ad un anno;

g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L’associato gode dei diritti ed e’ tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All’associato che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

In caso di comportamenti di particolare gravita’ che rendano incompatibili i rapporti dell’associato con la Societa’, l’assemblea puo’ deliberare la radiazione dell’associato.

Art. 3.

Organizzazione

1. Sono organi deliberativi della Societa’:

a) l’assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

2. Sono organi consultivi della Societa’ le commissioni di sezione.

3. Sono organi di controllo della Societa’:

a) il collegio dei revisori;

b) l’ufficio di controllo interno.

Art. 4.

Composizione dell’assemblea

1. L’assemblea e’ composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell’operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2. L’elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e’ costituito un seggio. Il voto per corrispondenza e’ ammesso nel caso di invalidita’ con certificazione dello stato e della firma.

3. Un regolamento, deliberato dall’assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi ed approvato dall’autorita’ vigilante, stabilisce le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell’assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4. Il regolamento dovra’ consentire un’effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati sono separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione e nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione.

5. Sono ammessi a votare tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Per potersi candidare e’ altresi’ richiesta una anzianita’ minima di quattro anni nel rapporto associativo. L’elettorato attivo e’ esercitabile in relazione ad ognuna delle diverse categorie e sezioni per le quali una stessa persona risulti associato. L’elettorato passivo e’ riconosciuto, ove spettante, in relazione ad una unica categoria e sezione, anche se una stessa persona risulti associato per piu’ categorie o piu’ sezioni.

Art. 5.

Compiti dell’assemblea

1. L’assemblea:

a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;

d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Societa’;

e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento elettorale; in materia di attivita’ solidaristiche in favore degli autori, di cui al successivo art. 20, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del Fondo di solidarieta’, e le relative modificazioni; in caso di costituzione di una fondazione con distinta personalita’ giuridica, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il relativo atto costitutivo e lo statuto;

f) delibera i provvedimenti di radiazione;

g) approva annualmente il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio.

2. L’elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell’assemblea i delegati che sono l’espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verra’ stabilito dal regolamento generale.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e’ composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall’assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni dall’autorita’ di vigilanza.

2. La carica di consigliere e’ incompatibile con quelle di membro dell’assemblea e di componente delle commissioni di sezione.

3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall’art. 8, e’ disposta con decreto dell’autorita’ di vigilanza.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della societa’;

b) (redige e – soppressa) approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Societa’;

c) propone all’approvazione dell’assemblea le modifiche statutarie, i regolamenti e gli atti indicati nell’art. 5, comma 1;

d) propone annualmente all’assemblea il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all’art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e invia alle sezioni, che provvedono alla redazione dell’ordinanza di ripartizione. L’ordinanza di ripartizione e’ approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina del presidente

1. Previa designazione da parte dell’assemblea, il presidente e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 9.

Compiti del presidente

1. Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la Societa’. In caso di assenza o impedimento il presidente e’ sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 10.

Commissioni di sezione

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l’operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d’autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dai regolamenti interni.

3. La qualita’ di componente delle commissioni di sezione non e’ compatibile con la qualita’ di membro dell’assemblea.

4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

Art. 11.

Composizione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e’ composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall’assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalita’ iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 12.

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale e’ nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio e’ regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.

2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed e’ responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale puo’ formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Societa’;

b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dai regolamenti della Societa’ e gestisce l’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) sovraintende alle attivita’ di acquisizione delle entrate ed esercita altresi’ i poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio ed in conformita’ alle modalita’ e forme stabilite dal regolamento di cui all’art. 22;

d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Societa’ svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilita’ di specifici progetti riguardanti piu’ strutture gestionali;

e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all’art. 22 e dai contratti collettivi;

f) verifica l’efficienza, efficacia ed economicita’ dell’attivita’ di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 14.

Struttura della Societa’ e dirigenti generali

1. La Societa’ e’ organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all’art. 3, comma 1, e in non piu’ di cinque divisioni.

2. L’ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non puo’ essere superiore a 60, di cui non piu’ di 20 quali uffici periferici.

4. Il regolamento interno di cui all’art. 22 individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonche’ le modalita’ di preposizione agli uffici.

5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l’attuazione delle attivita’ e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati. A tal fine:

a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformita’ alle modalita’ e forme stabilite dal regolamento di cui all’art. 22;

b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all’art. 22.

Art. 15.

Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico

1. L’ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell’attivita’ degli uffici della Societa’, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all’assemblea. I componenti dell’ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l’assemblea e possono essere sia dipendenti della Societa’ sia esterni ad essa.

2. L’ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall’art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L’ufficio e’ composto da personale dipendente della Societa’.

Art. 16.

Vigilanza

1. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla Societa’. L’attivita’ di vigilanza e’ svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

Art. 17.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Societa’ e’ costituito da:

a) beni immobili e mobili di proprieta’ della Societa’ ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 18.

Proventi

1. I proventi della Societa’ sono costituiti da:

a) contributi degli associati;

b) quote di spettanza sui compensi per l’utilizzazione delle opere tutelate;

c) corrispettivi sui servizi;

d) rendite;

e) contributi, erogazioni, donazioni.

Art. 19.

Bilancio

1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo economico da approvare entro il mese di novembre ed il bilancio diesercizio da approvare entro il mese di giugno.

3. Il bilancio di esercizio, dopo l’approvazione dell’assemblea, e’ trasmesso all’autorita’ vigilante, per l’approvazione. Il bilancio preventivo economico, dopo l’approvazione dell’assemblea, e’ comunicato all’autorita’ di vigilanza.

Art. 20.

Attivita’ solidaristiche per gli autori

1. La Societa’ promuove forme di solidarieta’ a favore degli autori.

2. Gli associati devono contribuire alle forme di solidarieta’ nella misura del 4% dei diritti d’autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare delle prestazioni solidaristiche.

3. Le attivita’ solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un fondo costituito dalla Societa’ e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonche’ i criteri e le modalita’ di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle autorita’ di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalita’ una fondazione con distinta personalita’ giuridica di cui al successivo art. 20-bis.

Art. 20-bis

Costituzione della fondazione con finalita’ solidaristiche

1. Ove la Societa’ proceda alla istituzione di una fondazione con distinta personalita’ giuridica per la gestione delle iniziative solidaristiche a favore degli autori, la Societa’ stessa ne delibera l’atto costitutivo e lo statuto da trasmettere alle autorita’ di vigilanza per il relativo parere.

2. La Societa’, conferisce alla fondazione l’interezza delle partite attive e passive iscritte nella propria contabilita’ separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori che attesti la congruita’ di quanto trasferito.

3. La Societa’, provvede a riscuotere dagli associati i contributi di cui all’art. 20, comma 2, ed a riversarli alla fondazione quale destinataria di essi.

4. Il funzionamento della fondazione deve garantire l’equilibrio economico-finanziario di lungo periodo anche attraverso apposite riserve alimentate dalla dotazione patrimoniale iniziale, dalle contribuzioni annuali, dai proventi degli investimenti realizzati e dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.

5. Le risorse economiche e finanziarie della Fondazione sono impiegate esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e future, nell’ambito delle finalita’ solidaristiche, fatto salvo quanto necessario al funzionamento della struttura.

6. La Societa’ fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla Fondazione sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito accordo.

Art. 21.

Promozione

1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall’assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell’ambito dei settori indicati dall’art. 10, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilita’ di bilancio, delibera l’assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888, e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalita’.

3. La Societa’, mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita’ di giovani autori.

Art. 22.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Societa’, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento e’ comunicato all’autorita’ di vigilanza.

Art. 23.

Norme transitorie

1. Acquistano la qualita’ di associati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, tutti coloro che, all’entrata in vigore del presente statuto, abbiano gia’ acquisito la qualita’ di socio o iscritto ordinario, con esclusione degli eredi. Il periodo di iscrizione gia’ maturato alla data di entrata in vigore del presente statuto sara’ utile ai fini dell’acquisizione dell’anzianita’ prevista dall’art. 4, comma 5.

2. I rapporti fra la Societa’ e coloro che hanno acquisito la qualita’ di iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari, proseguono nelle forme del mandato di cui all’art. 2, comma 2, con salvezza delle condizioni economiche gia’ applicate fino alla data di scadenza dei rapporti di iscrizione gia’ instaurati.

3. Fino alla adozione di nuove deliberazioni in materia di attivita’ solidaristiche a favore degli autori a norma dell’art. 20 o dell’art. 20-bis, il fondo di solidarieta’ continuera’ ad operare in base alla previgente disciplina.

Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l’articolo 22, commi 1, 2 e 3;

Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita’ europea dell’energia atomica ed Atti allegati;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell’energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonche’ il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006 recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti orfane;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 28 istitutivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, (ISPRA);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2009;

Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».

2. All’articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

d) la lettera a) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente:

«a) l’autorita’ preposta al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 29 o dell’autorizzazione di cui all’articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita’ competenti al rilascio dell’autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito delle attivita’ soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell’ambito di attivita’ esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l’autorita’ procede; »;

e) la lettera b) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente:

«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche’ nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l’autorita’ procede.»;

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;

g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell’autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;

c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione e’ effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell’articolo 32 e’ punito con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da dieci a quarantamila euro.

4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 32 e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a ventimila euro.». 4. Al comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

5. L’Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ sostituito dall’Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.

6. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ inserito il seguente:

« Art. 7-bis.

Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell’applicazione dell’articolo 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non e’ previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione e’ accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’Autorita’ di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;

b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo’ essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

c) ritrattamento: un processo o un’operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l’intenzione di recuperarli successivamente;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, e’ responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».

7. L’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ sostituito dal seguente:

« Art. 157.

Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita’ di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita’ o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresi’ tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita’ di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita’ che comportano esclusivamente il trasporto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita’, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell’articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all’ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresi’ effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all’Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell’ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e’ tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita’ nei predetti materiali o prodotti trasportati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita’, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita’ di tutelare le persone e l’ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera’ ad informare della restituzione dei carichi l’Autorita’ competente dello Stato responsabile dell’invio.».

Art. 2.

Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, debitamente approvata dall’Autorita’ competente del Paese di origine od alla stessa trasmessa, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti piu’ spedizioni verso un Paese terzo di destinazione, l’Autorita’ competente italiana deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:

a) del calendario previsto per l’effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;

b) della giustificazione fornita a proposito dell’inclusione di tutte le spedizioni in un’unica domanda debitamente compilata;

c) dell’opportunita’ di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda debitamente compilata.

Art. 3.

Regime transitorio per le disposizioni di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Le disposizioni di cui all’articolo 157 ed al comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificate dai commi 4 e 7 dell’articolo 1, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Invarianza degli oneri

1. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici provvedono all’attuazione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 22, commi 1, 2 e3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante:

«Art. 22 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. “Legge comunitaria 2007”). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita’ di cui all’art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l’adeguata protezione della popolazione ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche’ delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell’ambiente, l’adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorita’ locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l’autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l’impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonche’ sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo e’ trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’acquisizione del relativo parere.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

– La direttiva 2006/117/Euratom e’ pubblicata nella G.U.C.E. n. L.337 del 5 dicembre 2006.

– La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317 S.O.

– La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963, n. 27.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1966, n. 112.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1975, n. 294.

– La legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 S.O.

– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

– La direttiva 89/618/ Euratom e’ pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 357 del 7 dicembre 1989.

– La direttiva 90/641/Euratom e’ pubblicata nella G.U.C.E n. L. 349 del 13 dicembre 1990.

– La direttiva 92/3/Euratom e’ pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 35 del 12 febbraio 1992.

– La direttiva 96/29/Euratom e’ pubblicata nella G.U.C.E. del 29 giugno 1996, n. 159.

– Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2000, n. 203 S.O.

– Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2001, n. 153.

– Il decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 S.O.

– La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

– L’art. 38 e l’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 S.O., cosi’ recitano:

«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) – 1. E’ istituita l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L’Agenzia svolge i compiti e le attivita’ tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All’Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi’ che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalita’ indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all’Agenzia .».

«4. Con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita’ ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell’agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell’agenzia dei poteri e della responsabilita’ della gestione, nonche’ della responsabilita’ per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal Ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita’ dell’Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l’approvazione dei programmi di attivita’ dell’agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita’ idonee a garantire l’autonomia dell’agenzia;

d2) l’emanazione di direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l’acquisizione di dati e notizie e l’effettuazione di ispezioni per accertare l’osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l’indicazione di eventuali specifiche attivita’ da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell’agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell’entita’ e delle modalita’ dei finanziamenti da accordare all’Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita’ di verifica dei risultati di gestione; delle modalita’ necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;

f) attribuzione all’agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita’ previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi’ all’agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l’agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita’; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell’Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell’agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita’ di adeguare l’organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita’ professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facolta’ del direttore generale dell’agenzia di deliberare e proporre all’approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita’ ispirati, ove richiesto dall’attivita’ dell’agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ pubblica (10).».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2002, n. 222 S.O.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2006, n. 44.
– Si riporta il testo dell’art. 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136 S.O.:

«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). – 1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell’ambiente, dell’interno, della difesa, della sanita’, dei trasporti e della navigazione, sentita l’ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita’ di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attivita’ di trasporto di materie radioattive, anche in conformita’ alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorita’ chiamate ad intervenire nel corso dell’emergenza, nonche’ le relative modalita’ di comunicazione.».
– Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2007, n. 95.
– La direttiva 2003/122/Euratom e’ pubblicata nella G.U.C. E. n. L.346 del 31 dicembre 2003.
– La legge 6 agosto 2008, n. 113, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195 S.O.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
– Si riporta il testo dell’art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi “e di combustibile nucleare esaurito”). – 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi “e di combustibile nucleare esaurito“ provenienti da Stati membri dell’Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti “e di combustibile nucleare esaurito“ medesimi da e verso altri Stati, nonche’ il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata da: a) l’autorita’ preposta al rilascio del nulla osta di cui all’art. 29 o dell’autorizzazione di cui all’art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita’ competenti al rilascio dell’autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni,di importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito delle attivita’ soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 29 e 30 o nell’ambito di attivita’ esenti da detti provvedimenti: le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l’autorita’ procede;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione e le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche’ nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l’autorita’ procede.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell’Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l’autorizzazione e’ soggetta all’approvazione da parte delle autorita’ competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L’approvazione e’ richiesta dall’autorita’ di cui al comma 2, competente al rilascio dell’autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine .
4. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita’ e dell’ambiente, sentita l’ANPA, sono determinati i criteri, le modalita’, nonche’ le disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto puo’ stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l’importazione e l’esportazione di rifiuti, “di combustibile nucleare esaurito“ anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
4-bis Con apposite prescrizioni da inserire nell’autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione e’ effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
– Si riporta il testo dell’art. 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:
«Art. 137 (Contravvenzioni al capo VI). – 1. L’impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all’art. 28, comma 1, e’ punito con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da cinque a venti milioni. 2. L’impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e’ punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l’autorizzazione di cui all’art. 30, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all’autorizzazione e’ punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da uno a cinque milioni.
4. Chi effettua le attivita’ di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni e’ punito con l’arresto da due a sei mesi e con l’ammenda da venti a ottanta milioni.
4-bis Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4 dell’art. 32 e’ punito con l’arresto da due mesi o con l’ammenda da dieci a quarantamila euro.
4-ter Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui al comma1 dell’art. 32 e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a ventimila euro.
5. Colui il quale effettua una delle attivita’ di cui all’art. 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all’art. 33, comma 2, e’ punito con l’arresto da due a sei mesi e con l’ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all’art. 34, commi 1 e 2, e’ punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da uno a cinque milioni.».
– Si riporta il testo dell’art. 142, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:
«Art. 142 (Contravvenzioni al capo XII). – 1. Chiunque viola l’obbligo di registrazione di cui all’art. 154, comma 3, o contravviene all’art. 157, “comma 1” e’ punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da uno a cinque milioni.».
– Si riporta il testo dell’art. 146, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse:
«7. Sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all’allegato II.». – Per il decreto legislativo n. 52 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 153 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse:
«Art. 153 (Guide tecniche). – 1. L’ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, puo’ elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.».
– Si riporta il testo dell’art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, citato nelle premesse:
«Art. 14 (Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi). – 1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all’art. 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano d’intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.
2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell’ambito del piano di intervento di cui al comma 1.
3. L’ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attivita’ non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana.
4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o piu’ sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorita’ di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita’ di tutelare le persone e l’ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l’intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell’invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e’ responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’art. 18, provvedera’ ad informare del respingimento del carico la competente autorita’ dello Stato responsabile dell’invio del carico.».

Nota all’art. 2:

– Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 32, comma 1, si veda nelle note all’art. 1.

Nota all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse: «Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali). – 1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall’art. 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi’ tenuti i soggetti che esercitano attivita’, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attivita’ che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell’ambiente, sentita l’ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, e le eventuali esenzioni.».
– Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142, comma 1, si veda nelle note all’art. 1.

Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte di servizi di accesso a internet da postazione fissa, ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP

Testo: DELIBERAZIONE AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI del 12 novembre 2008 n. 244
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 novembre 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ e l’istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita’;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull’istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice») e, in particolare, l’art. 72 concernente la «qualita’ del servizio», oltre agli articoli 70, 83, 98;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito «Codice del consumo»);

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita’ e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante: «Approvazione della direttiva in materia di qualita’ e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 luglio 2006, n. 173;

Vista la norma ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 di ottobre 2005 concernente «User related QoS parameter definitions and measurements; Part 4: Internet access»;

Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’ approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003, n. 259, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi della delibera n. 131/06/CSP, art. 5, e’ stato costituito un tavolo tecnico in data 7 novembre 2006 per poter effettuare i necessari approfondimenti al fine di: definire i punti e le modalita’ di misura degli indicatori relativi allo scenario della chiamata;

aggiornare la tabella delle prestazioni fornite con l’offerta di base;

dare risposta alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori relativamente alla possibilita’ per l’utente finale di verificare la banda minima a sua disposizione per il servizio di accesso a Internet;

Considerato che il tavolo tecnico suddetto ha pertanto sviluppato una proposta, in attuazione del medesimo art. 5, per: integrare le modalita’ di misurazione di alcuni tra gli indicatori di cui alla delibera n. 131/06/CSP, e specificamente, gli indicatori relativi agli allegati 6, 7, 8 e 9 (si tratta in sintesi degli indicatori dello scenario della chiamata relativi rispettivamente a «indisponibilita’ del servizio di accesso in dial-up», «velocita’ di trasmissione dati»; «tasso di insuccesso nella trasmissione dati» e «ritardo di trasmissione dati in una singola direzione») ed alle informazioni contenute nell’allegato 10;

individuare un soggetto indipendente cui affidare l’esecuzione delle misure;

definire le modalita’ per eseguire misure certificate a uso dell’utente finale per controllare la banda minima ed individuare un software comune gratuito utilizzabile dagli abbonati e dagli utenti per verificare la qualita’ del proprio accesso a Internet da postazione fissa;

Considerato che alle attivita’ del tavolo tecnico hanno aderito e partecipato Associazioni dei consumatori di cui all’art. 137 del «Codice del consumo», e in particolare Adiconsum e Lega Consumatori, le societa’ AIIP, Mix, BT Italia, Eutelia, Fastweb, Anti Digital Divide, Namex, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, TILAB, Tiscali, Vodafone Omnitel, Voipex, Welcome Italia, Wind Telecomunicazioni, nonche’ l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (nel seguito Istituto Superiore) dell’ex Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni ed hanno collaborato i professori Marco Listanti e Andrea Baiocchi del Dipartimento Infocom dell’Universita’ di Roma «La Sapienza»;

Considerato che nell’ambito del suddetto tavolo e’ stato costituito un sottogruppo, coordinato dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione dell’ex Ministero delle comunicazioni, e che tale sottogruppo, sulla base dello scenario di riferimento delineato in sede di tavolo tecnico, ha approfondito le modalita’ di misura ed ha redatto un dettagliato rapporto finale;

Considerato che, anche sulla base del suddetto rapporto finale, il tavolo tecnico ha formulato le seguenti osservazioni e proposte:

a) il sistema di misura per gli indicatori di cui agli allegati 7, 8 e 9 (relativi rispettivamente a «velocita’ di trasmissione dati»; «tasso di insuccesso nella trasmissione dati» e «ritardo di trasmissione dati in una singola direzione») della delibera n. 131/06/CSP e’ basato su un’architettura costituita da server e da client, in cui i primi, posizionati in punti significativi ai fini dell’interconnessione tra le reti, hanno la funzione di rispondere alle richieste di comunicazione avanzate dai sistemi client, dislocati sul territorio nazionale;

b) in ragione della descritta funzione dei server, i medesimi dovrebbero essere posizionati presso i NAP (Neutral Access Point) e, in particolare almeno inizialmente presso il NAMEX e il MIX, rispettivamente di Roma e Milano, mentre i sistemi client dovrebbero essere posizionati sul territorio al fine di misurare la qualita’ nella specifica area in cui sono posizionati;

c) gli operatori hanno ritenuto necessario introdurre un «periodo iniziale di avvio dell’intero approccio proposto» (sistemi di misura e procedure connesse) avente durata non inferiore ad un anno e hanno concordato che tale periodo iniziale possa partire dopo non meno di 4 mesi dall’avvenuta entrata in vigore della delibera e dall’avvenuta certificazione, a cura dell’Istituto Superiore, che gli strumenti e la metodologia di misura siano conformi alla delibera e alla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-2110);

d) il sottogruppo ha proposto di suddividere il periodo iniziale di avvio da un punto di vista di localizzazione dei client in due fasi: in una prima fase, della durata di 4 mesi, i client dovrebbero essere posizionati in poche sedi significative, ossia in 3 o 4 citta’ scelte in regioni diverse di medie dimensioni, quali Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna;

in una seconda fase, il numero di client dovrebbe progressivamente aumentare, al fine di assicurare, a regime, il perseguimento dell’obiettivo minimo di effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna regione, e dell’obiettivo massimo di effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna provincia;

e) dovrebbe essere introdotto un ulteriore indicatore di qualita’ denominato «tasso di perdita dei pacchetti», che potrebbe in futuro sostituire l’indicatore «tasso di insuccesso nella trasmissione dati» a seguito dell’analisi dei risultati delle prime misure;

f) l’analisi svolta ha evidenziato che vi sono due modelli concettuali di misura, che si differenziano in base al fatto che il controllo sull’esecuzione delle misure risieda nei server ovvero nei client (il primo modello e’ denominato sistema «server oriented»; il secondo sistema e’ denominato «client oriented»);

g) la gestione del sistema «server oriented» ha come conseguenza diretta la pianificazione e l’effettuazione delle misure svolte con i sistemi client afferenti a tale sistema;

h) e’ stato proposto di utilizzare un solo modello «server oriented» che puo’ convivere con eventuali sistemi «client oriented»;

i) il server del sistema «client oriented» deve essere definito a seguito di procedimento condotto dall’Istituto Superiore, in cui gli operatori provvedono a definire le caratteristiche di funzionamento di tale server.

Ritenuto che tra i due sistemi risulta opportuno prevedere, come sistema obbligatorio di base, il «sistema server oriented», in quanto solo quest’ultimo consente: di ottimizzare l’uso delle risorse associate al lato server; di evitare quelle congestioni del server che possono, per contro, verificarsi nel sistema client oriented (in particolare, in assenza di una puntuale pianificazione delle misure); di ottenere, quindi, risultati piu’ rappresentativi dell’effettiva prestazione della rete d’accesso, senza peraltro escludere la possibilita’ per gli operatori di utilizzare sistemi client oriented successivamente alla loro certificazione;

Ritenuto pertanto che, in accoglimento delle proposte formulate dal tavolo tecnico, il modello di misura principale da adottare e’ il sistema server oriented, e che tuttavia, in alternativa, il singolo operatore possa scegliere di utilizzare un sistema client oriented, solo dopo che sono stati effettuati i seguenti passi:

i) la definizione da parte degli operatori interessati di un server comune da utilizzare per i sistemi client oriented;

ii) l’effettiva disponibilita’ presso i NAP di tale tipologia di server, che e’ quindi gestito dal soggetto indipendente;

iii) la certificazione dei singoli sistemi client oriented, utilizzanti come server, quello comunemente definito, rispetto a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10);

Ritenuto inoltre che, per gli operatori che utilizzano sistemi client oriented permangono gli stessi obblighi vigenti per coloro che utilizzano sistemi server oriented ed in particolare sono tenuti al rispetto delle tempistiche per lo svolgimento delle misure anche nel periodo iniziale;

Ritenuto di disciplinare il posizionamento dei server, dei client e l’organizzazione della effettuazione delle misure sulla base delle considerazioni e secondo i criteri che seguono: Posizionamento dei server.

I punti fisici in cui collocare i server del sistema di misura debbono essere tali da: 1) permettere il raggiungimento di un sufficiente livello di significativita’, per l’utente, della misura; 2) permettere la misura della qualita’ dell’accesso ad Internet; 3) garantire la neutralita’ rispetto ai diversi operatori di accesso.

Tali misure sono giustificate in ragione del fatto che i Neutral Access Point (NAP) rappresentano punti di interconnessione in cui confluisce un significativo traffico Internet; che le misure effettuate presso i NAP sono significative delle prestazioni realmente osservate dai clienti. In particolare, infatti, laddove gli operatori hanno individuato la necessita’ di utilizzare interconnessioni dirette tra di loro tramite fasci di scambio dati dedicati e’ presumibile che si abbiano prestazioni migliori di quelle raggiunte con la connessione tramite i NAP;

Si e’ registrata la disponibilita’ dei NAP NAMEX di Roma e MIX di Milano a permettere la collocazione di server di misura presso tali strutture, come risulta dai verbali delle riunioni rispettivamente del 19 dicembre 2006 e 14 febbraio 2007.

Infine, il posizionamento dei server di misura presso i NAP nazionali costituisce una prima soluzione con caratteristiche di economicita’ e garanzia di comparabilita’ dei risultati.

Posizionamento dei client.

La scelta dei punti fisici in cui collocare i client del sistema di misura, nonche’ la scelta del loro numero deve essere tale da contemperare le opposte esigenze di avere, da un lato, un’area corrispondente ad un singolo client di dimensioni non troppo grandi, in modo che le misure effettuate con un singolo client siano rappresentative delle prestazioni effettivamente percepite dalle utenze ricadenti nella specifica area geografica e, dall’altro, di far si’ che l’area sottesa ad un singolo client non sia di dimensioni eccessivamente ridotte, cio’ che rileva al fine di circoscrivere il numero di punti di misura necessari, con conseguente contenimento dei costi delle misure.

Al fine di mettere a punto il sistema di misurazione, e’ ritenuto necessario prevedere un periodo iniziale di sviluppo del sistema di misurazione da suddividere in due fasi:

la prima fase, della durata di 4 mesi, nella quale le misure sono effettuate in 3 o 4 citta’ scelte in regioni diverse di media dimensioni, quali Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna;

la seconda fase, della durata di un anno, nella quale il numero di client dovrebbe progressivamente aumentare, assicurando, a regime, il perseguimento dell’obiettivo minimo di effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna regione.

E’ necessario altresi’ verificare con lo svolgimento delle misure che le stesse siano corrispondenti alla qualita’ effettivamente offerta nella zona di interesse, nonche’ prevedere, qualora necessario ai fini della significativita’ della misura, un maggior numero di punti di misura, in particolare laddove potrebbero essere presenti differenze significative all’interno della stessa zona, quali potrebbero ad esempio verificarsi nelle grandi citta’.

Organizzazione delle misure.

Distribuzione temporale.

La distribuzione temporale delle misure ha lo scopo di rappresentare correttamente le oscillazioni del traffico reale presente sulla rete di accesso di un operatore. In generale, le misure possono essere distribuite nella giornata secondo le seguenti modalita’:

misure per fascia oraria (mattino, pomeriggio, sera, notte);

misure a cadenza oraria predefinita (es.: 2 cicli di prove di misura all’ora).

E’ necessario prevedere un periodo iniziale, ulteriore rispetto alla fase di quattro mesi contemplata nel paragrafo precedente, nel corso del quale si provvede a determinare le modalita’ di distribuzione delle misure nella giornata e, in particolare, a individuare sia le fasce di picco di traffico, sia le fasce orarie in cui si raggiungono le migliori prestazioni di qualita’;

Periodo iniziale.

Per le misure di cui agli allegati da 2 a 5 del presente provvedimento si reputa congruo fissare in un anno la durata della seconda fase del periodo iniziale sia per la determinazione delle migliori modalita’ di distribuzione delle misure nella giornata sia per la progressiva diffusione dei client sul territorio.

L’inizio della seconda fase del periodo iniziale coincide con la scadenza del termine di quattro mesi previsto per la prima fase del periodo iniziale nell’ambito del quale gli operatori effettuano il posizionamento dei client e le relative misure in almeno 4 citta’ scelte in regioni diverse di medie dimensioni.

Effettuazione delle misure.

Ai fini della garanzia del corretto svolgimento delle campagne di misurazione e della ottimizzazione delle risorse condivise si reputa necessaria la presenza di un soggetto indipendente dagli operatori che gestisca i server dei sistemi di misura e gestisca le attivita’ di misurazione, tra cui quella di definizione dei tempi in cui effettuare le misure.

Nella relazione finale prodotta dal suddetto sottogruppo si riporta che l’Istituto Superiore e’ in possesso di un sistema server oriented; che il sottogruppo unanimemente riconosce che e’ necessaria la presenza di un organismo super partes il quale garantisca la supervisione del corretto svolgimento delle operazioni di misura; che questo ruolo e’ svolto dall’Istituto Superiore. Inoltre, il sottogruppo e’ favorevole affinche’ l’Istituto Superiore assuma i distinti ruoli di seguito elencati, ferma restando la gestione dei risultati da parte degli operatori relativamente ai propri dati, nonche’ a carico dei medesimi l’obbligo di fornire i resoconti all’Autorita’ secondo quanto sancito dalla delibera n. 131/06/CSP dell’Autorita’:

gestore dei due server di misura presso i NAP, uno dedicato ai sistemi di tipo «client oriented», l’altro dedicato ai sistemi di tipo «server oriented», con la necessaria specificazione che i sistemi di misura utilizzati sono precedentemente certificati;

gestore della programmazione temporale delle misure effettuate con i diversi sistemi certificati rispetto a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10);

gestione dei server dedicati, cui tutti i dati disaggregati delle singole misurazioni dovranno pervenire allo scopo di permettere un controllo statistico al fine dell’ottimizzazione dei processi di misura;

ente certificatore: verifica che i sistemi di misura, gli strumenti e la metodologia di misura siano conformi a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10);

esecutore delle misure per gli operatori che si avvarranno del sistema di misura di tipo «server oriented» dell’Istituto Superiore;

fornitore e gestore di un sistema di misura della qualita’ del servizio ad uso dei singoli utenti finali che ne faranno richiesta.

La configurazione dei sistemi client per la verifica della qualita’ del servizio di accesso a internet da postazione fissa per gli indicatori relativi agli allegati 7, 8 e 9 della Direttiva 131/06/CSP e’ riportata nella relazione finale del sottogruppo tecnico.

L’Autorita’ ritiene che i ruoli di cui sopra, tra cui quello di pianificazione e di effettuazione delle misure svolte ai fini della determinazione dei risultati statistici nonche’ il ruolo di fornitore e gestore di un sistema di misura della qualita’ del servizio ad uso dell’utente finale possono essere svolti dall’Istituto Superiore, in quanto soggetto istituzionale indipendente dagli operatori, idoneo a garantire la necessaria competenza e indipendenza per l’attivita’ di gestione delle misure. L’Istituto Superiore ha, peraltro, comunicato la disponibilita’ a svolgere le suddette funzioni di gestione e che gia’ dispone di un sistema «server oriented». Ciononostante, l’Autorita’ ai fini della definitiva attribuzione dei compiti di pianificazione e di effettuazione delle misure svolte ai fini della determinazione dei risultati statistici, nonche’ del ruolo di fornitore e gestore di un sistema di misura della qualita’ del servizio ad uso dall’utente finale all’Istituto Superiore o altro soggetto indipendente dagli operatori, ritiene sia comunque necessario l’avvio di specifiche procedure, per cui si invitano i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse.

Nelle more della conclusione del citato provvedimento, gli operatori interessati avviano le attivita’ di definizione e predisposizione dei sistemi «client oriented» con il monitoraggio di tale attivita’ da parte della Direzione Tutela dei Consumatori.

E’ necessario, infine, prevedere che gli operatori, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla fine dell’anno solare, forniscano al soggetto indipendente le informazioni necessarie al fine di gestire l’effettuazione delle misure da svolgere l’anno solare successivo. Si ritiene necessario altresi’ che tali informazioni siano inviate anche all’Autorita’ per le attivita’ di competenza.

Indicatore relativo all’indisponibilita’ del servizio di accesso in dial-up.

Relativamente all’indicatore di indisponibilita’ del servizio di accesso in dial-up, di cui all’allegato 6 della delibera n. 131/06/CSP, il tavolo non ha raggiunto un unanime avviso e, in particolare, sono emerse le seguenti posizioni: al fine di ridurre al minimo gli impatti tecnico-economici, alcuni operatori chiedono che l’indicatore di indisponibilita’ del servizio di accesso in dial-up sia reso opzionale e, comunque, soggetto a modalita’ di misura di tipo qualitativo;

per quanto riguarda le eventuali modalita’ di misura, alcuni operatori ritengono che l’indicatore in parola, definito come «rapporto tra il tempo in cui nessun modem e’ disponibile ad accettare chiamate in dial-up rispetto al periodo di osservazione», non risulta essere di calcolo immediato e presenta significative complessita’; ragion per cui essi suggeriscono di utilizzare la seguente definizione alternativa: «il rapporto tra le chiamate destinate a numerazioni in decade 7 non andate a buon fine ed il numero di chiamate totali destinate a tali numerazioni», prevedendo, eventualmente, che l’operatore possa scegliere liberamente quale delle due definizioni applicare per effettuare le misure. Infine, tali operatori ritengono che la misura debba essere limitata alle sole offerte a consumo;

al contrario, altri operatori ritengono che la misura debba essere limitata alle sole offerte di servizio di accesso in abbonamento e che cio’ trovi fondamento in tutto quanto analogamente suggerito dal tavolo per le misure relative alla larga banda; che la misura debba essere unica, altrimenti non si potrebbero confrontare i risultati ottenuti dagli operatori che hanno adottato definizioni diverse tra di loro, evidenziandosi altresi’ che la misura basata sulla proposta di definizione alternativa non e’ realizzabile dagli operatori che usufruiscono dei servizi di raccolta di Telecom Italia;

dal tavolo e’ emerso che per la misura quale definita dall’Autorita’ nella delibera n. 131/06/CSP, il tempo in cui nessun modem e’ disponibile puo’ essere misurato stabilendo o un prefissato tempo di polling o analizzando il file di log al RAS (Remote Access Server), tenendo conto dei modem effettivamente utilizzabili dagli utenti;

nel tavolo, inoltre, e’ stato evidenziato che, nel caso di utilizzo della tecnica di polling, l’intervallo di tempo utilizzato ha influenza sulla precisione del risultato, ed e’ quindi opportuno specificare tale intervallo onde consentire la confrontabilita’ dei risultati ottenuti dai diversi operatori;

inoltre, tutti gli operatori richiedono di limitare la misura alle aree di digital divide, ovvero alle aree in cui non e’ offerto un servizio di accesso a larga banda in ADSL;

infine, Adiconsum ha evidenziato l’importanza di tale indicatore per la clientela, e ha concordato sulla proposta di misurare la qualita’ limitatamente alle offerte in abbonamento e nelle zone in cui non sia offerto il servizio ADSL, ricordando che esistono ampie zone del territorio italiano in cui tale tecnologia e’ assente.

Al riguardo l’Autorita’ ritiene di dover confermare la definizione di indisponibilita’ del servizio di accesso in dial-up fornito con la delibera n. 131/06/CSP, al fine di consentire a tutti gli operatori di effettuare anche autonomamente le misure; di limitare la misura ai servizi offerti nelle zone in cui non siano presenti offerte ADSL e di prevedere report separati per le offerte in abbonamento e per le offerte a consumo. L’Autorita’ reputa, inoltre che la misura debba essere effettuata prioritariamente analizzando il file di log dei RAS (Remote Access Server), tenendo in debita considerazione i modem che siano effettivamente utilizzabili dalla clientela, e, nel caso di impossibilita’ tecnica, effettuando un polling ogni minuto e utilizzando un numero minimo di campioni tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10%, con un intervallo di confidenza del 95%.

Si reputa, infine, necessario effettuare le misure sia come valore medio nelle 24 ore sia nell’ora di punta della giornata.

Trasparenza dell’informazione.

L’Autorita’ conferma quanto previsto dalla delibera n. 131/06/CSP, art. 5, comma 3. In particolare, si ritiene che per ciascuna offerta debba rendere noti gli indicatori specifici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), come modificati dal presente provvedimento.

L’Autorita’ ritiene, altresi’, che ai fini della completa e trasparente informazione all’utenza riguardo al servizio offerto nelle informazioni e nella pubblicita’ con qualunque mezzo diffuse, debba essere fornita la corretta indicazione della velocita’ di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading di cui all’allegato 2, quale risultante dall’ultimo rapporto semestrale pubblicato relativo alla media per offerta, oltre che le indicazioni di dove reperire maggiori informazioni a riguardo.

A tal riguardo, sino alla pubblicazione del primo rapporto semestrale che include la predetta banda minima misurata, si ritiene che debba essere pubblicata la banda minima che l’operatore si pone come obiettivo annuale ai sensi delle disposizioni vigenti (delibere n. 179/03/CSP, n. 136/06/CSP oltre alla presente delibera).

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «direttiva 131/06/CSP»: la direttiva di cui alla delibera 131/06/CSP in materia di qualita’ e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «operatore»: un’impresa, autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione o una risorsa correlata, che fornisce il servizio di accesso ad Internet da postazione fissa;

c) «offerta di base»: offerta caratterizzata da specifici valori di banda in upload e download non corredata da eventuali opzioni;

d) «offerte in abbonamento»: offerta per un determinato servizio che prevede il pagamento di un canone per un prefissato periodo temporale;

e) «NAP: Neutral Acces Point», punti neutrali di interconnessione.

E’ l’infrastruttura fisica neutrale attraverso la quale i vari ISP si scambiano, fra loro, traffico Internet;

f) «localizzazione dei punti di misura»: la localizzazione, all’interno della rete di accesso gestita da un determinato operatore, dei punti fisici in cui devono essere collocati i client del sistema di misura;

g) «profilo»: configurazione del servizio offerto caratterizzata da specifici valori di banda in download e in upload eventualmente corredata da specifiche opzioni; ad esempio offerta con 2 Mbit/s in download e 256 kbit/in upload senza banda garantita;

h) «client»: sistema che esegue le misure di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 e che puo’ essere sotto il controllo del server di misura;

i) «server di misura»: server che permettono l’esecuzione delle misure rispondendo alle richieste di comunicazione dei client secondo quanto stabilito negli allegati 2, 3, 4 e 5 e che puo’ gestire le attivita’ svolte dai client;

j) «periodo iniziale»: periodo, suddiviso in due fasi, in cui si effettuano (prima fase) le misure utilizzando un limitato numero di client per operatore e (seconda fase) la progressiva diffusione dei client sul territorio nazionale e l’affinamento dei sistemi di misura, secondo quanto sancito dalla presente delibera;

k) «soggetto indipendente»: soggetto indipendente dagli operatori di comunicazioni elettroniche che su incarico dell’Autorita’ gestisce l’effettuazione delle misure e fornisce il servizio di valutazione della qualita’ dell’accesso a Internet da postazione fissa agli utenti finali che ne facciano richiesta.

2. Si applicano, altresi’, le definizioni di cui alla direttiva 131/06/CSP.

Art. 2.

Oggetto

1. Con riferimento alla qualita’ dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa per gli utenti finali, la presente delibera:

a) abroga gli allegati 6, 7, 8 e 9 della direttiva 131/06/CSP sostituendoli con gli allegati da 1 a 5 al presente provvedimento, cosi’ come precisato all’art. 3, comma 1;

b) abroga l’allegato 10 alla Direttiva 131/06/CSP, sostituendolo con l’allegato 6 al presente provvedimento.

2. La presente delibera definisce altresi’ le modalita’ di esecuzione delle misure a uso dell’utente finale per verificare la qualita’ offerta utilizzando gli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5 della presente delibera.

Art. 3.

Indicatori di qualita’

1. Gli indicatori di qualita’ e le modalita’ di effettuazione delle misure ai fini della determinazione dei valori statistici di cui agli allegati 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 131/06/CSP sono sostituiti rispettivamente dagli indicatori riportati negli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente delibera. E’ altresi’ aggiunto il nuovo indicatore di cui all’allegato 5 alla presente delibera.

2. Con riferimento agli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5, sono oggetto di misura almeno due profili con banda nominale superiore a 128Kbit/s. Le denominazioni delle offerte individuate e le relative bande nominali in download e upload sono comunicate dall’operatore al soggetto indipendente e all’Autorita’, in prima applicazione, entro il mese di novembre di ogni anno e sono quelle corrispondenti alle offerte piu’ diffuse, ossia quelle maggiormente commercializzate in abbonamento nei 12 mesi precedenti la comunicazione,fino al mese di ottobre incluso.

3. Ai fini del computo della diffusione delle offerte di cui al comma 2, debbono essere considerate tutte le tecnologie trasmissive effettivamente adottate per la realizzazione del servizio nonche’ tutte le modalita’ di erogazione del servizio stesso, incluse quelle che prevedono l’utilizzo di risorse di rete di proprieta’ dell’operatore e quelle che richiedono il ricorso a servizi di rete di altri operatori.

4. Con riferimento agli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5 il client e’ configurato, per ciascun profilo, nelle medesime modalita’ con le quali, per default, viene offerto il servizio di accesso ad Internet al cliente. In assenza di un default si considera la configurazione piu’ utilizzata per lo specifico profilo. A tale scopo, l’operatore dichiara nella comunicazione di cui al comma 2 la configurazione adottata per ciascun profilo e, in particolare, nel caso di uso della tecnologia ADSL, se la trasmissione avviene in Fast Path o Interleaved Path.

Art. 4.

Pianificazione delle misure

1. La pianificazione delle misure effettuate di concerto con gli operatori, necessarie ai fini della valutazione degli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5, e’ svolta dal soggetto indipendente individuato a seguito di quanto disposto dal successivo art. 9.

2. Il soggetto indipendente pianifica le misure in modo tale che vengano rispettati i vincoli prestazionali dei server di misura, di cui all’art. 6, comma 4, inoltre effettua un monitoraggio sull’uso effettivo dei server, in termini di capacita’ elaborativa e di banda aggregata gestita dai medesimi server e, qualora necessario, provvede a indicare agli operatori le misure che debbano essere ripetute nei casi in cui tali vincoli non siano stati rispettati.

3. I costi sostenuti dal soggetto indipendente per la pianificazione delle misure di cui al presente articolo sono ripartiti tra tutti gli operatori, indipendentemente dal sistema di misura utilizzato, «client» o «server oriented», sulla base del carico prodotto da ciascun operatore e nel rispetto dei criteri che sono stabiliti dall’Autorita’ con successiva determinazione.

Art. 5.

Certificazione ed esecuzione delle misure

1. Il soggetto indipendente esegue, con modalita’ efficiente, le misure per gli operatori che si avvalgono del sistema di misura di tipo «server oriented» predisposto dal soggetto indipendente medesimo.

2. Gli strumenti e la metodologia di misura utilizzati nei sistemi di misura «server oriented» devono essere dotati di opportuna certificazione di conformita’ rispetto a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10).

3. Il soggetto indipendente fornisce, sotto propria responsabilita’, i server per l’architettura «Server Oriented». A seguito dell’eventuale richiesta degli operatori di poter utilizzare un’architettura «Client Oriented», il soggetto indipendente si fa carico della gestione dei server necessari in tale architettura, solo dopo la definizione, di concerto con gli operatori interessati, delle relative specifiche software, e previa certificazione dei sistemi utilizzanti l’architettura «Client Oriented», ai sensi del precedente comma 2.

4. I costi sostenuti per la certificazione del sistema di misura «server oriented» e l’effettuazione delle misure di cui al presente articolo sono ripartiti tra gli operatori che utilizzano il sistema di misura di tipo «server oriented» sulla base del carico prodotto da ciascun operatore, tenendo in considerazione quanto gia’ dovuto dagli operatori ai sensi dell’art. 4, comma 3 e secondo i criteri che sono stabiliti dall’Autorita’ con successiva determinazione.

5. I costi di certificazione dei sistemi «client oriented» di cui al presente articolo sono sostenuti dagli operatori richiedenti.

Art. 6.

Modalita’ di esecuzione delle misure

1. Il soggetto indipendente definisce i calendari per l’effettuazione delle misure in modo da garantire la massima confrontabilita’ fra le stesse, prevedendo analoghi tipi di misure negli stessi periodi, inibendo, ove del caso, l’accesso ai server al di fuori dei periodi di effettuazione delle misure dedicati ai singoli operatori.

2. Il numero di misure da effettuare e’ determinato sulla base di quanto previsto dalla guida ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 con un’accuratezza minima della misura del 4%.

3. Fermo restando quanto sancito dall’art. 3, della direttiva 131/06/CSP, in tema di pubblicazione dei resoconti semestrali ed annuali, gli operatori comunicano al soggetto indipendente i risultati, privi di elaborazioni, delle misure effettuate, secondo modalita’ di trasmissione, formati e interfacce definite dal soggetto indipendente. Tali dati sono trattati ed elaborati al solo scopo di migliorare le modalita’ di esecuzione delle misure dal soggetto indipendente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. I server del sistema di misura sono posizionabili presso i NAP sulla base di accordi. In prima applicazione i server sono posizionati presso il Namex di Roma e il MIX di Milano.

Art. 7.

Prestazioni fornite con le offerte di base

1. Al fine di consentire agli utenti un agevole confronto qualitativo tra le offerte presenti sul mercato, gli operatori pubblicano nel proprio sito web le caratteristiche delle prestazioni fornite nell’ambito di ciascuna offerta di base, riportando almeno le informazioni di cui all’allegato 6 secondo il modello ivi contenuto, nonche’ le informazioni di cui al successivo comma 3. L’informativa, per ciascuna voce e per eventuali ulteriori caratteristiche limitanti, reca note esplicative delle eventuali limitazioni e delle relative conseguenze sull’accessibilita’ e/o sulla fruibilita’ dei servizi disponibili tramite Internet.

2. Gli operatori forniscono, con particolare evidenza, nel contratto relativo alla fornitura dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa:

a. una comunicazione di dove reperire le informazioni riguardanti gli obiettivi e i risultati della qualita’ di servizio relativa agli indicatori di cui alla delibera n. 131/06/CIR e a quelli del presente provvedimento, oltre che dell’informativa di cui al comma precedente;

b. una comunicazione relativa alle caratteristiche peculiari dell’offerta relativamente alla qualita’ del servizio di accesso includendo almeno le informazioni relative alle misure di cui al successivo art. 8, comma 6, anche rinviando ad apposita informativa, da rendere comunque disponibile al cliente prima della conclusione del contratto;

c. la tecnologia utilizzata all’accesso (ad es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare) e le caratteristiche minime che il sistema di accesso dell’utente deve possedere al fine della integrale e corretta esecuzione del contratto di accesso a Internet.

3. Il fornitore di servizi di accesso ad Internet, per le offerte da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s, assicura, nella pubblicita’ e nei messaggi informativi, con qualunque mezzo diffusi, la corretta indicazione della velocita’ di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading di cui all’allegato 2, oltre che le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni a riguardo.

4. Il valore della banda minima in downloading, di cui al comma precedente, e’ pari alla media per singola offerta, come riportato nell’ultimo rapporto semestrale pubblicato. In prima applicazione, ovvero in assenza di misure pubblicate per la specifica offerta e’ indicato il valore obiettivo di tale misura previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 8.

Verifica della qualita’ di servizio resa ad uso dell’utente finale

1. Il soggetto indipendente fornisce il servizio di verifica della qualita’ del servizio di accesso a Internet da postazione fissa resa all’utente finale.

2. A fini della fornitura del servizio di cui al comma 1, il soggetto indipendente utilizza le misure definite per gli indicatori riportati negli allegati 2, 3, 4 e 5.

3. Il soggetto indipendente stabilisce criteri di accessibilita’ al servizio di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ e le eventuali avvertenze per la fruizione del servizio stesso da parte dell’utente finale.

4. Il servizio di cui al comma 1 e’ gratuito per l’utente finale. I costi per lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 sono remunerati dagli operatori in proporzione all’effettive richieste provenienti dai rispettivi utenti secondo quanto stabilito in dettaglio dall’Autorita’ con successiva determinazione.

5. Gli operatori e il soggetto indipendente pubblicizzano nei rispettivi siti web la disponibilita’ del servizio di cui al comma 1.

6. Ai fini dell’applicazione di quanto sancito dall’art. 5, comma 4, dell’Allegato A alla delibera n. 131/06/CSP, le imprese rendono disponibili in fase contrattuale e pubblicano i valori degli indicatori specifici per ciascuna offerta, derivati e misurati con le modalita’ stabilite per gli omonimi indicatori generali di cui agli allegati da 2 a 5, e specificatamente per le misure:

a. velocita’ di trasmissione dati (banda minima di uploading e di downloading);

b. velocita’ di trasmissione dati (banda massima di uploading e di downloading);

c. tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading;

d. ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore medio);

e. tasso di perdita dei pacchetti.

Le imprese si impegnano contrattualmente con il cliente a rispettare tali valori. Qualora il cliente riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli di cui sopra puo’ presentare un reclamo circostanziato all’operatore e ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualita’ del servizio entro trenta giorni dalla presentazione del predetto reclamo, egli ha facolta’ di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata all’operatore con lettera raccomandata. Per le misure di cui al presente comma, il cliente usufruisce del servizio di cui al comma 1.

Art. 9.

Individuazione del soggetto indipendente

1. Il soggetto indipendente deve possedere i seguenti requisiti: i) avere una competenza pregressa di almeno 5 anni nell’effettuazione delle tipologie di misure di cui al presente provvedimento, ii) non essere un operatore di comunicazioni elettroniche, iii) operare in maniera indipendente rispetto agli operatori di comunicazioni elettroniche, iv) avere una ampia esperienza nei rapporti con il pubblico e con gli operatori del settore per la definizione dei sistemi di misura e per il loro uso e v) disporre degli strumenti che gli consentano di svolgere tutti i compiti previsti dal presente provvedimento rispettando le tempistiche previste dallo stesso.

2. Ai fini della sussistenza del requisito dell’indipendenza di cui al comma 1, lettera iii), il soggetto indipendente non deve essere in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nonche’ dell’art. 43, comma 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con gli operatori di comunicazioni elettroniche.

3. Ai fini dell’individuazione del soggetto indipendente, l’invito per la manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, viene pubblicato con avviso sul sito web dell’Autorita’ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nella manifestazione di interesse, va specificata l’eventuale partecipazione di soggetti terzi e i loro rispettivi ruoli. Comunque, tali soggetti devono possedere i requisiti di cui ai precedenti comma 1, punti ii) e iii) e comma 2.

4. L’Autorita’, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, avviera’ le opportune procedure per la designazione del soggetto indipendente.

5. Il soggetto indipendente opera sotto il coordinamento dell’Autorita’ – Direzione tutela dei consumatori.

Art. 10.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto da parte degli operatori dell’obbligo di comunicare all’Autorita’ o al soggetto indipendente i dati di cui al presente provvedimento determina l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 98, commi 9 e 10 del decreto legislativo n. 259/2003.

2. Il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dall’art. 7 del presente provvedimento determina l’irrogazione della sanzione contemplata dall’art. 98, comma 16 del decreto legislativo n. 259/2003.

3. Per ogni altra ipotesi di violazione delle disposizioni della presente direttiva l’Autorita’ irroga le sanzioni previste dall’art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003, dall’art. 1 della legge n. 249/1997, dall’art. 2, comma 20 della legge n. 481/1995.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 4 mesi dalla designazione del soggetto indipendente da parte dell’Autorita’, gli operatori avviano le misure di cui all’allegato 1 e posizionano i client in almeno 4 citta’ scelte in regioni diverse di medie dimensioni ed effettuano le misure di cui agli allegati da 2 a 5, dando inizio al periodo iniziale. La prima fase di tale periodo ha una durata di 4 mesi. La seconda fase ha la durata di un anno.

2. Nel periodo iniziale, il soggetto indipendente, per esigenze operative e previo consenso dell’Autorita’, puo’ modificare il valore del parametro di accuratezza di cui all’art. 6, comma 2, anche in dipendenza del profilo in esame ed eventualmente puo’ limitare il numero di misure ad un valore prefissato.

3. Il servizio di cui all’art. 8, comma 1, e’ reso disponibile dal soggetto indipendente entro un anno dalla sua designazione.

4. Gli obblighi di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), dell’allegato A alla delibera n. 131/06/CSP sono estesi agli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5 della presente delibera.

5. Entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli operatori interessati avviano le attivita’ di definizione e predisposizione dei sistemi «client oriented» con il monitoraggio di tale attivita’ da parte della Direzione Tutela dei Consumatori.

6. Il presente provvedimento e’ trasmesso al Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorita’.

7. Il presente provvedimento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie Legge n. 26 del 25 Marzo 2009, G.U. n. 73 del 28 Marzo 2009 Testo coordinato G.U. n. 73 del 28 Marzo 2009

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2009

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative per l’anno 2009

1. Limitatamente all’anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e’ regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) le operazioni previste dall’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l’annuncio dell’avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell’articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;
d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell’articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
e) le cartoline avviso agli elettori residenti all’estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale piu’ rapido;
f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonche’ del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, restano aperti dal lunedi’ al venerdi’ antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
h) l’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e’ presentato, entro il giovedi’ precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovra’ curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero e’ presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purche’ prima dell’inizio delle operazioni di votazione;
i) gli adempimenti di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
l) l’ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l’ufficio elettorale di sezione da’ inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi’ successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e’ stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall’attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e’ effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalita’ si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 e’ effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

Art. 1-bis
Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali

1. All’articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30».

3. All’articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

4. All’articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

5. All’articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

Art. 2.
Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell’Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all’estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonche’, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, se gia’ effettivi sul territorio nazionale di grandi unita’, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unita’ navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonche’ quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo del proprio reparto o dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all’estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all’amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all’ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all’attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all’ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all’estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita’, invia all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale elettorale redige l’elenco degli elettori per i quali e’ stata rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalita’ del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all’ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L’ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalita’ previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui e’ compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalita’ previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero.

8. Il Ministero dell’interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all’elettore temporaneamente all’estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonche’ una busta affrancata recante l’indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non puo’ contenere i documenti elettorali di piu’ di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di liberta’, personalita’ e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d’appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi’ antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all’elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all’elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalita’ tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all’elettore all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonche’ quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d’appello nella cui giurisdizione e’ il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui e’ compreso il comune di Roma, nonche’ agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l’articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L’assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e’ effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita’ tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;
b) procede all’apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l’espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l’espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene piu’ di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato piu’ di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
c) successivamente, procede all’apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;
d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell’urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo e’ anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione. 17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non puo’ essere superiore a 3.000.

Art. 3.
Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009

1. In occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell’anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero, nonche’ per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita’ istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche’ per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalita’ tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonche’ di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all’Ufficio centrale per la circoscrizione estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all’estero, l’assegnazione dei relativi plichi e’ effettuata, a cura del presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita’ tali da garantire la segretezza del voto, l’inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e schede votate da elettori residenti all’estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione e per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non siano distanti piu’ di quindici giorni, fuori dal territorio dell’Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione e’ valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volonta’ contraria e fatta salva la facolta’ di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l’esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

Art. 4.
Disposizioni per assicurare la funzionalita’ delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell’anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d’appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica , funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 4-bis
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e’ ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell’interno l’elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.

Art. 5.
Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.