Decisione della Commissione, del 17 giugno 2009

Concernente l’aiuto di Stato C 5/07 (ex N 469/05) relativo all’attenuazione dell’obbligo di informazione imposto alle compagnie di navigazione marittima soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio [notificata con il numero C(2009) 4522]

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente
ai detti articoli ( 1 ),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) Con lettera del 13 settembre 2005 ( 2 ), la Danimarca ha
notificato alla Commissione una modifica al regime danese
di tassazione sul tonnellaggio, autorizzato inizialmente
con decisione del 12 marzo 2002 ( 3 ) (caso N
563/01).
(2) La modifica è stata registrata come aiuto notificato con il
numero N 469/05. Tale modifica è stata introdotta dalla
legge n. 408 del 1 o giugno 2005.
(3) Con lettere del 28 ottobre 2005, 19 maggio e 29 agosto
2006 ( 4 ), la Commissione ha chiesto alle autorità danesi
l’invio di informazioni supplementari, che sono state trasmesse
con le risposte del 22 novembre 2005, del
30 giugno 2006 e del 29 settembre 2006 ( 5 ).
(4) Con decisione del 7 febbraio 2007, la Commissione ha
deciso di aprire il procedimento di indagine formale (di
seguito «la decisione di apertura»), ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,
del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell’articolo 93 del trattato CE ( 6 ) (di seguito «regolamento
sugli aiuti di Stato»). Con decisione del 4 aprile
2007, la Commissione ha adottato una decisione rettificativa
che modifica la decisione di apertura su richiesta
delle autorità danesi. Una comunicazione di sintesi della
decisione e del testo completo della lettera nella lingua
originale, e della sua versione rettificata, è stata pubblicata
a pagina 6 della Gazzetta ufficiale C 135 del
19 giugno 2007 ( 7 ).

(5) Con lettera del 7 marzo 2007 ( 8 ), la Danimarca ha presentato
le sue osservazioni in merito alla decisione di
apertura. Solo una terza parte interessata ha presentato
le proprie osservazioni con lettera del 19 luglio 2007 ( 9 ).
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1. Descrizione della misura notificata sul regime di
tassazione del tonnellaggio
(6) La misura notificata è stata descritta nella decisione di
apertura e sarà ricordata in questa sezione.
(7) Le operazioni commerciali tra due società appartenenti
allo stesso gruppo devono avvenire sulla base del principio
di piena concorrenza. Secondo questo principio si
deve procedere a verificare la coerenza dei prezzi nelle
transazioni tra affiliate appartenenti allo stesso gruppo
con i prezzi di mercato. Per consentire all’amministrazione
fiscale di controllare il rispetto di questo principio,
le società devono fornire tutte le informazioni necessarie
sulle loro operazioni commerciali con affiliate appartenenti
allo stesso gruppo.
(8) La legge n. 408 del 1 o giugno 2005 esonera le compagnie
di navigazione danesi soggette alla tassa danese sul
tonnellaggio ( 10 ) dall’obbligo di fornire alle autorità fiscali
tutte le informazioni necessarie concernenti le transazioni
finanziarie che esse effettuano con società straniere appartenenti
allo stesso gruppo.
(9) Più precisamente, l’articolo 1, paragrafo 9, della suddetta
legge recita: «i paragrafi da 1 a 8 non si applicano alle
società ecc. che dichiarano il loro reddito a norma della
legge sulla tassazione del tonnellaggio rispetto alle transazioni
controllate con soggetti giuridici o stabilimenti
permanenti esteri [cfr. paragrafo 1(2)-(4)] quando le entrate
derivanti da tali transazioni sono trasferite alle entrate
soggette alla tassa sul tonnellaggio». I paragrafi da 1
a 8 a cui l’articolo fa riferimento sono quelli
dell’articolo 3B(9) della legge sull’amministrazione fiscale
(legge consolidata 869 del 12 agosto 2004, modificata
da ultimo dall’articolo 1 della legge 1441 del
22 dicembre 2004). Questi paragrafi riguardano due importanti
obblighi imposti a tutte le società danesi che
operano in Danimarca, cioè:
a) comunicazione sistematica, assieme al risultato della
tassa sul reddito, di informazioni relative alle operazioni
commerciali effettuate con le affiliate estere;
nonché
b) preparazione della documentazione scritta sulle modalitÃ
con cui sono stati fissati prezzi e condizioni di
queste operazioni. Tale documentazione deve essere
presentata alle autorità fiscali solo se richiesta.
(10) In effetti, gli emendamenti notificati prevedono l’esenzione
delle società soggette alla tassa sul tonnellaggio
da entrambi i suddetti obblighi in relazione alle operazioni
transfrontaliere mentre restano in vigore nel caso di
operazioni concluse tra affiliate in Danimarca.
(11) La misura notificata pertanto avrà un impatto sul «principio
di piena concorrenza» di cui alla sezione 2.11.1
della decisione iniziale del 12 marzo 2002 che approva
il regime danese sul tonnellaggio ( 11 ), in quanto essa modificherÃ
l’obbligo di fornire informazioni e registrazioni
imposto alle società soggette alla tassa sul tonnellaggio
per quanto riguarda le loro operazioni transfrontaliere.
(12) L’esenzione dall’obbligo di fornire informazioni e registrazioni
è specifico per le società soggette alla tassazione
sul tonnellaggio.
2.2. Descrizione del regime vigente
(13) Il regime di tassazione sul tonnellaggio è descritto nelle
decisioni della Commissione del 12 marzo 2002 relativa
al caso N 563/01 e del 7 febbraio 2007 relativa al caso
N 469/05. Le sue principali caratteristiche sono richiamate
nella presente sezione.
(14) Le entrate derivanti da tutte le operazioni ammissibili e
imponibili nell’ambito del regime di tassazione sul tonnellaggio
sono pari ad un importo forfettario corrispondente
alla somma degli importi fissi determinati per ciascuna
nave in funzione del suo tonnellaggio, a prescindere
dal profitto effettivo realizzato dalla compagnia marittima,
nel modo seguente:
fino a 1 000 t nette DKK 7 (~ 0,90 EUR)
per 100 t nette al
giorno
tra 1 001 e 10 000 t nette DKK 5 (~ 0,70 EUR)
per 100 t nette al
giorno
tra 10 001 e 25 000 t nette DKK 3 (~ 0,40 EUR)
per 100 t nette al
giorno
> 25 000 t nette DKK 2 (~ 0,30 EUR)
per 100 t nette al
giorno.
(15) Le entrate così calcolate sono tassate all’aliquota ordinaria
dell’imposta sulle società.

(16) In vigore con effetto dal 1 o gennaio 2001, questo regime
interessa le imprese soggette all’imposta sul reddito in
Danimarca (quelle che hanno una base operativa fissa
in Danimarca) e che prestano servizi di trasporto marittimo.
Il regime è aperto anche alle imprese straniere che
si registrano in Danimarca trasferendovi la propria sede
amministrativa. Solo le entrate risultanti da operazioni di
trasporto marittimo sono interessate dal regime.
(17) Le compagnie di navigazione sono libere di adottare o
meno il regime. La scelta deve essere effettuata al più
tardi all’atto dell’invio della dichiarazione dei redditi per
l’anno in cui la tassazione sul tonnellaggio è stata applicata
per la prima volta. La decisione relativa alla scelta del
regime è vincolante per un periodo di 10 anni. In Danimarca
le compagnie di navigazione appartenenti allo
stesso gruppo devono effettuare la stessa scelta con riguardo
al regime di tassazione sul tonnellaggio. Quando
una compagnia di navigazione opta per questo regime
fiscale, tutte le sue navi e tutte le operazioni che soddisfano
le condizioni sono soggette a tale regime.
(18) Secondo le informazioni in possesso della Commissione,
attualmente la Danimarca applica solo un altro regime a
favore degli operatori dei trasporti marittimi, oltre a
quello di tassazione sul tonnellaggio: si tratta dell’esonero
per i proprietari delle navi dal pagamento dell’imposta sul
reddito e degli oneri sociali per i marittimi che lavorano
a bordo delle navi ammissibili (cosiddetto regime
DIS) ( 12 ).
2.3. Durata
(19) Come ricordato nella decisione del 7 febbraio 2007, le
autorità danesi si sono impegnate con lettera del
14 febbraio 2006 a notificare ancora la modifica giÃ
notificata entro 10 anni. La misura in esame scadrà pertanto
alla fine del 2015.
2.4. Dotazione finanziaria
(20) Come ricordato nella decisione del 7 febbraio 2007, le
autorità danesi hanno comunicato che tale modifica non
dovrebbe avere conseguenze finanziarie per il regime in
vigore. Gli aiuti individuali non saranno interessati dalla
modifica prevista.
3. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’APERTURA DEL
PROCEDIMENTO DI INDAGINE
(21) Nella sua decisione di apertura del procedimento, la
Commissione ha manifestato due preoccupazioni principali
in merito alla misura notificata:
— in primo luogo occorre stabilire se la Danimarca
possa garantire che, dopo l’attuazione della misura
notificata, le sue autorità fiscali siano ancora in grado
di individuare i tentativi di evasione fiscale da parte
delle affiliate straniere delle compagnie di navigazione
soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio
e di informarne il paese straniero interessato.
Qualora ciò non avvenga, la Commissione si è chiesta
se altri paesi, compresi gli Stati membri diversi dalla
Danimarca, debbano assumersi l’onere di verificare
tutte le operazioni transfrontaliere con le imprese
soggette alla tassa danese sul tonnellaggio (la maggior
parte delle quali sono molto probabilmente imprese
stabilite in Danimarca),
— in secondo luogo, la Commissione si è chiesta se la
disparità di trattamento, per quanto riguarda l’obbligo
di fornire informazioni e registrazioni, operato fra le
imprese beneficiarie che hanno solo affiliate nazionali
non ammissibili alla tassa sul tonnellaggio e quelle
che hanno solo affiliate straniere, possa considerarsi
legittima. Alla luce della giurisprudenza della causa
Matra ( 13 ), tale disparità di trattamento potrebbe incidere
negativamente sulla compatibilità del regime.
(22) La Commissione ha ricordato che le misure di separazione
sono essenziali per garantire l’ermeticità dei regimi
di tassazione sul tonnellaggio.
(23) In particolare, se la misura di separazione riguardante le
transazioni commerciali non è applicata efficacemente,
settori diversi dal trasporto marittimo, nello Stato membro
in questione o in altri paesi, possono usufruire della
possibilità di evadere l’imposta sulle società effettuando
transazioni commerciali con un’affiliata soggetta al regime
di tassazione sul tonnellaggio dello Stato membro
interessato.
(24) La Commissione ha inoltre espresso il timore che la
modifica della misura di separazione oggetto della notifica
possa condurre a una situazione in cui le attivitÃ
imponibili in altri paesi, e quindi non coperte dal regime
di tassazione sul tonnellaggio in Danimarca, possano beneficiare
indebitamente di quest’ultimo effettuando transazioni
a prezzi non equi con affiliate stabilite in Danimarca
che hanno adottato tale regime.

(25) La Commissione ha presso atto che le autorità fiscali
danesi intendono mantenere la possibilità di effettuare
verifiche ex post di transazioni intra-gruppo che interessano
società danesi soggette alla tassazione sul tonnellaggio.
4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DANESI SULLA
DECISIONE DI APRIRE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE
(26) Con lettera del 15 marzo 2007 ( 14 ), le autorità danesi
hanno reagito alla decisione di apertura dichiarando di
non avere ulteriori osservazioni da fare e rinviando alle
risposte da esse fornite in precedenza con le lettere del
22 novembre 2005, del 30 giugno 2006 e del
29 settembre 2006.
(27) La lettera del 22 novembre 2005 dichiara quanto segue:
«Il regime notificato non comporterà alcun trasferimento
di risorse statali alle società beneficiarie. Si tratta di una
riduzione del requisito di comunicazione e documentazione
che non riveste alcun valore economico in sé. Il
regime notificato pertanto non comporta alcun vantaggio
finanziario o fiscale aggiuntivo, ecc. rispetto ai regimi
precedentemente approvati dalla Commissione. Le compagnie
di navigazione soggette alla tassazione sul tonnellaggio
devono rispettare il principio di piena concorrenza
per tutte le loro transazioni controllate. Il regime notificato
non muta questo stato di cose. Il regime si limita a
prevedere un alleggerimento dell’obbligo di documentare
il rispetto del principio di piena concorrenza, per determinate
transazioni controllate.»
(28) Nella loro lettera del 30 giugno 2006, le autorità danesi
hanno dichiarato che prima dell’entrata in vigore della
legge 408 del 1 o giugno 2005, l’obbligo di fornire informazioni
e registrazioni si applicava solo alle transazioni
transfrontaliere tra affiliate. La suddetta legge ha esteso
quest’obbligo alle transazioni tra una società danese in
regime di tassazione sul tonnellaggio e una affiliata soggetto
di imposta in Danimarca e non soggetta alla tassazione
sul tonnellaggio.
(29) Nella loro lettera del 29 settembre 2006, le autoritÃ
danesi hanno indicato quanto segue in merito alla questione
se paesi stranieri, compresi gli Stati membri diversi
dalla Danimarca, debbano assumersi l’onere di verificare
tutte le transazioni transfrontaliere con le imprese soggette
alla tassa danese sul tonnellaggio:
«Le autorità fiscali di un paese hanno il dovere di verificare
le dichiarazioni dei redditi di imprese e persone
fisiche soggetti di imposta in tale paese. Nell’ambito di
impegni internazionali può anche essere necessario inviare
informazioni ad altri Stati, sia volontariamente
che dietro richiesta.
È nella competenza delle stesse autorità fiscali dello Stato
membro decidere come esercitare i propri compiti di
controllo. È di cruciale importanza per le autorità fiscali
danesi che il gettito fiscale danese sia tutelato tenendo
conto delle risorse disponibili. Questo significa anche che
il suo lavoro di controllo si concentrerà naturalmente su
quei soggetti di imposta che, in seguito ad una analisi di
rischio, richiedono uno stretto monitoraggio.
La modifica proposta al regime danese di tassazione sul
tonnellaggio non cambia questo stato di cose. Esso può
invece incidere sulle possibilità delle autorità fiscali danesi
di rispettare le richieste di informazioni provenienti dalle
autorità fiscali di altri paesi.
Nel caso del trasferimento di prezzi in particolare, può
risultare difficile ottenere, dopo che il fatto è avvenuto, le
necessarie prove che le transazioni intra-gruppo sono
state effettuate secondo il principio di piena concorrenza.
Spesso, la base di comparazione da utilizzare per la valutazione
non sarà completa. È pertanto molto più facile
ottenere le necessarie registrazioni nel momento in cui
avviene la transazione interna al gruppo. Il dovere di
fornire le registrazioni è un chiaro incentivo permanente
per assicurare il materiale a sostegno della conclusione
che le transazioni interne sono state effettuate in conformitÃ
del principio di piena concorrenza.
Il significato dell’emendamento notificato è che quanti
sono soggetti alla tassa sul tonnellaggio sono esentati
dall’obbligo di fornire le registrazioni se le transazioni
riguardano società di gruppi stranieri. Beneficiando
dell’esenzione tali soggetti non saranno sottoposti al requisito
di assicurare il materiale su base permanente, o in
realtà, di sostenere la conclusione che le transazioni con
quelle società del gruppo sono state effettuate in conformitÃ
del principio di piena concorrenza. Una richiesta
proveniente da un altro paese di fornire informazioni
può essere soddisfatta solo se esiste il materiale, ad esempio
i conti della società con relativi voucher. Le autoritÃ
danesi tuttavia, non possono chiedere che venga compilato
del materiale aggiuntivo solo per essere usato dalle
autorità fiscali di un altro Stato. Se un soggetto di imposta
non ha l’obbligo di fornire delle registrazioni, non
sarà possibile, ad esempio, esigere che lo stesso soggetto
rediga una analisi comparativa a beneficio di un altro
Stato. In questo senso l’esenzione può danneggiare gli
altri paesi.»
(30) La stessa lettera del 29 settembre 2006 dichiara quanto
segue in merito alla questione se, dopo l’introduzione
della misura notificata, la sua separazione resterebbe ermetica
di fronte a qualsiasi tentativo di evasione fiscale
da parte di affiliate straniere di società di navigazione
soggette al regime danese della tassazione sul tonnellaggio:
«Per avere tale certezza, sarebbe necessario che, almeno
una volta all’anno, tutti gli organismi soggetti alla tassazione
sul tonnellaggio con società di gruppi esteri, venissero
controllati e che tutte le transazioni tra le due parti
venissero verificate a tale riguardo. Una iniziativa di questo
tipo sarebbe però del tutto impensabile. Le autoritÃ
danesi devono rendere prioritarie le loro risorse e cercare
di ottimizzare il loro lavoro di controllo.

Le norme applicabili sono un segno del fatto che si sono
fatti tentativi per cercare di istituire la migliore separazione
possibile nei confronti dell’evasione fiscale. La modifica
notificata, l’esenzione dall’obbligo di fornire informazioni
e registrazioni, indebolirà in qualche misura tale
separazione. Di qui la notifica alla Commissione.»
(31) Con la lettera summenzionata, le autorità danesi hanno
annunciato che la modifica avrebbe indebolito «in qualche
misura» la separazione, specificando tuttavia che «in
qualche misura significa in qualche misura». Secondo le
autorità danesi, «se anche l’altro Stato membro interessato
da una transazione transfrontaliera dispone di un
regime di tassazione sul tonnellaggio, l’emendamento
non avrà alcuna conseguenza. I problemi possono sorgere
solo con i paesi che non hanno attuato tale regime
di tassazione sul tonnellaggio. In questo caso è importante,
tuttavia, se il paese ha introdotto esso stesso un
obbligo di fornire registrazioni o non ha ritenuto necessario
imporre tale obbligo sui suoi soggetti di imposta.»
(32) Sulla questione di come giustificare una disparità di trattamento,
in merito all’obbligo di fornire informazioni e
registrazioni, tra società che sono soggette al regime danese
di tassazione sul tonnellaggio e quelle che non lo
sono (ma che sono soggette all’imposta danese sulle società),
le autorità danesi hanno risposto che la dichiarazione
speciale sui redditi, inclusa la non disponibilità di
detrazioni, significa che l’obbligo di fornire informazioni
e registrazioni è meno rilevante per i soggetti alla tassa
sul tonnellaggio.
5. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI
(33) Solo un terzo interessato, l’Associazione degli armatori
danesi, Danmarks Rederiforening, ha reagito alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della comunicazione di
sintesi della decisione di apertura.
(34) Con lettera del 19 luglio 2007 ( 15 ), l’Associazione degli
armatori danesi ricorda che una compagnia di navigazione
danese deve, come in precedenza, agire in condizioni
di piena concorrenza sia sul piano interno, tra
l’attività soggetta alla tassazione sul tonnellaggio e l’attivitÃ
generale, che sul piano esterno, in relazione a societÃ
di gruppi stranieri. La società deve inoltre continuare a
poter fornire le prove dei prezzi praticati.
(35) L’Associazione degli armatori danesi sottolinea che, secondo
la misura notificata, le società non devono fornire
in anticipo le informazioni relative alle transazioni commerciali
con affiliate estere, ma solo quando ne sono
richieste.
(36) Per quanto riguarda la questione se sia legittimo adottare
un trattamento differenziato delle società sotto il profilo
delle procedure amministrative, l’Associazione degli armatori
danesi osserva che la Commissione non può certamente
essere del parere che determinate società debbano
sottostare a oneri amministrativi superflui semplicemente
per trovarsi nelle stesse condizioni, dal punto di
vista della concorrenza, di altre società nei cui confronti
le autorità ritengono necessarie le procedure in questione.
6. COMMENTI DELLA DANIMARCA SULLE OSSERVAZIONI
DEI TERZI
(37) La Danimarca non ha inviato commenti sulle osservazioni
presentate dall’Associazione degli armatori danesi.
7. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
7.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE
(38) Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza
».
(39) Attraverso il regime di tassazione sul tonnellaggio le autoritÃ
danesi concedono un vantaggio, diminuendo la
tassa sulle società che questo settore dovrebbe altrimenti
pagare, attraverso risorse statali, favorendo in tal modo
determinate imprese in quanto la misura è specifica al
settore della navigazione internazionale. Tali sussidi minacciano
di falsare la concorrenza e potrebbero incidere
sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto tali attività di
navigazione si svolgono essenzialmente su un mercato
mondiale.
(40) La Commissione ritiene che la misura notificata non
modifichi la qualifica del regime in quanto aiuto di Stato
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
(41) Si tratta quindi di stabilire se le misure previste modifichino
la valutazione espressa nella decisione della Commissione
del 12 marzo 2002 ( 16 ) sulla compatibilità generale
del regime con il mercato comune.
7.2. Compatibilità della misura
(42) Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse, il che
offre una possibile base per una deroga al divieto generale
degli aiuti di Stato. Nella fattispecie, la Commissione
ritiene che la misura notificata debba essere esaminata
alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
CE.

(43) In particolare, gli aiuti a favore del settore marittimo
devono essere esaminati alla luce degli Orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi
del 2004 ( 17 ) (di seguito «gli orientamenti»).
7.2.1. L’allentamento delle misure di separazione
(44) Come ricordato nella decisione di apertura, una delle
principali condizioni per la compatibilità con il mercato
comune dei regimi di tassazione sul tonnellaggio è l’attuazione
delle misure di separazione che accompagnano
tali regimi. In particolare questa condizione è posta dalla
sezione 3.1, ultimo comma, degli orientamenti, che recita
«quindi nei casi in cui un armatore sia anche attivo in
altri settori commerciali, sarà chiesta la tenuta di una
contabilità trasparente per evitare un effetto diffusivo
dell’aiuto su attività non connesse con i trasporti marittimi
».
(45) Le misure di separazione che costituiscono un elemento
integrante del regime sono intese a garantire che nessun’altra
attività al di fuori del trasporto marittimo, nello
Stato membro interessato, in un altro Stato membro o in
un paese terzo, possa beneficiare indirettamente del regime.
Se il regime di tassazione sul tonnellaggio, in seguito
alla modifica, offrisse la possibilità di beneficiare
della tassa per attività non marittime, la sua compatibilitÃ
verrebbe rimessa in questione.
(46) Una delle principali misure di separazione consiste nel
verificare, sulla base del principio di piena concorrenza,
le transazioni commerciali fra imprese soggette alla tassa
sul tonnellaggio e le loro eventuali affiliate (o la parte
delle imprese in questione soggetta alla normale imposta
sulle società), che possono essere imprese nazionali o
straniere.
(47) In effetti, anche se le autorità danesi ritengono che un
obbligo di comunicazione e documentazione non abbia
valore economico in sé stesso, esso è nei fatti collegato
alle transazioni finanziarie che hanno una natura economica
propria; se la misura di separazione riguardante le
transazioni commerciali non è applicata efficacemente,
settori diversi dal trasporto marittimo, nello Stato membro
in questione o in altri paesi, possono usufruire della
possibilità di evadere l’imposta sulle società effettuando
transazioni commerciali con un’affiliata soggetta al regime
di tassazione sul tonnellaggio dello Stato membro
interessato, senza che ciò sia giustificato da un qualsiasi
obiettivo legittimo di interesse comune.
(48) Inoltre, quando le misure di separazione si dimostrano
inefficaci o è probabile che lo siano, anche parzialmente,
la Commissione ritiene che il regime di tassazione sul
tonnellaggio possa portare ad una possibilità di evasione
fiscale a danno di altri Stati membri o di paesi SEE.
(49) Già per queste ragioni, l’allentamento delle misure di
separazione deve essere considerato in grado di alterare
le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse
comune. Il regime, in queste circostanze, sarebbe incompatibile
con il mercato comune.
7.2.2. La distinzione tra affiliate nazionali ed estere
(50) Inoltre, alla Commissione risulta che le autorità danesi, in
applicazione della misura di separazione basata sul principio
di piena concorrenza, intendono continuare a verificare
le transazioni fra due imprese affiliate, quando una
di esse beneficia della tassa sul tonnellaggio, come hanno
fatto finora, ma solo se entrambe le imprese sono soggetti
di imposta in Danimarca.
(51) Di conseguenza, mentre la verifica delle transazioni infranazionali
con un’impresa soggetta alla tassazione sul
tonnellaggio rimarrebbe sotto il controllo e la responsabilitÃ
delle autorità fiscali danesi, la verifica delle transazioni
transfrontaliere fra un’impresa che beneficia della
tassa sul tonnellaggio in Danimarca e un’affiliata estera
sarebbe compito del paese straniero interessato, il che
porterebbe ad una mancanza di controllo e vigilanza
per quanto riguarda le transazioni finanziarie internazionali.
(52) Ne consegue che la misura notificata modifica il regime
danese della tassazione sul tonnellaggio, approvato dalla
Commissione nel 2002 ( 18 ), in quanto essa esenta le societÃ
soggette alla tassazione sul tonnellaggio dagli obblighi
che erano in vigore nel 2002. Le attività diverse dal
trasporto marittimo esercitate in un altro Stato membro
o in un paese SEE da un’affiliata di un’impresa soggetta
alla tassazione sul tonnellaggio in Danimarca, potrebbero
più facilmente beneficiare della tassa danese sul tonnellaggio
e sfuggire alla normale imposta sulle società nello
Stato membro o nel paese SEE interessato. Questo viene
riconosciuto dalla Danimarca quando afferma che la misura
di separazione in questione verrebbe «in qualche
misura» alleggerita. I principi di non discriminazione e
di parità di trattamento per tutte le società del settore
devono però essere applicati; le autorità danesi presumono
che le frodi e l’evasione fiscale nelle transazioni
commerciali non siano frequenti, tuttavia, anche se così
fosse, i controlli appaiono necessari per assicurare una
prassi accurata nelle transazioni internazionali.
(53) La Commissione ritiene che la misura di separazione
concernente le transazioni intra-gruppo deve proteggere
contro le distorsioni del mercato comune che derivano
anche dai vantaggi per le società affiliate nello Stato
membro interessato e negli altri Stati membri. Altrimenti,
le conseguenze dell’evasione fiscale attraverso una societÃ
soggetta alla tassazione sul tonnellaggio danneggerebbero
gravemente il funzionamento del mercato comune.

(54) Di conseguenza, la Commissione ritiene che lo Stato
membro che ha introdotto un regime di tassazione sul
tonnellaggio debba trattare le transazioni intra-gruppo
transfrontaliere (transazioni transfrontaliere che potrebbero
favorire società affiliate in qualsiasi altro Stato membro
o Stato SEE) come se queste transazioni favorissero
tali società sul suo proprio territorio. In altri termini, uno
Stato membro, ai fini dell’attuazione della misura di separazione
concernente le transazioni intra-gruppo, deve
applicare alle transazioni di una società soggetta alla tassazione
sul tonnellaggio con una affiliata estera, gli stessi
standard che esso applica alle transazioni con una societÃ
nazionale non soggetta alla tassazione sul tonnellaggio.
(55) Secondo i principi di non discriminazione e parità di
trattamento, lo Stato membro della tassa sul tonnellaggio
deve imporre lo stesso obbligo di fornire informazioni e
registrazioni, secondo la misura di separazione in questione,
sulle transazioni infranazionali (il che può essere a
detrimento di questo Stato membro) e alle transazioni
transfrontaliere (il che può essere a detrimento degli altri
Stati membri o di Stati SEE). Queste informazioni sono
effettivamente essenziali per controllare il trasferimento
dei prezzi all’interno di un gruppo di società.
(56) Allentando le verifiche che le autorità danesi devono
effettuare sulle transazioni tra una società soggetta al
regime danese di tassazione sul tonnellaggio e una delle
sue affiliate estere, la Danimarca disattende i principi di
non discriminazione e di parità di trattamento. Così facendo,
la Danimarca trasferisce almeno parte dell’onere di
accertare il rispetto degli obiettivi del sistema e di eventuali
possibili distorsioni del mercato comune all’altro
Stato membro e allo Stato SEE dove la società affiliata
non soggetta alla tassa sul tonnellaggio, interessata dalla
transazione, viene tassata.
(57) Pertanto, la Commissione conclude che la misura notificata
porterà ad un indebolimento della misura di separazione
rispetto ad un altro Stato membro o ad uno
Stato SEE.
(58) Inoltre, la Commissione ritiene non giustificata la disparitÃ
di trattamento, per quanto riguarda l’obbligo di fornire
informazioni e registrazioni, fra le imprese beneficiarie
che hanno solo affiliate nazionali non ammissibili
alla tassa sul tonnellaggio e quelle che hanno solo affiliate
estere. La misura creerebbe in tal modo una distorsione
non giustificata di concorrenza tra società che hanno
affiliate estere e quelle che non ne hanno.
(59) Di conseguenza, gli effetti della misura notificata sono
tali che alterano le condizioni degli scambi in misura
contraria all’interesse comune, ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non soddisfano
al requisito di cui alla sezione 3.1, ultimo comma, degli
orientamenti. Pertanto, la misura in questione deve essere
dichiarata incompatibile con il mercato comune ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE.
7.3. Conclusioni
(60) In conclusione, la Commissione ritiene che la misura
notificata porti a distorsioni contrarie all’interesse comune
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato CE rendendo quindi il regime danese di tassazione
sul tonnellaggio incompatibile con il mercato
comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato
CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura notificata consistente nell’abrogare per gli armatori
soggetti alla tassa danese sul tonnellaggio l’obbligo, imposto
altrimenti a tutte le altre società, di fornire alle autorità fiscali
danesi informazioni commerciali su tutte le transazioni commerciali
concluse con affiliate estere, sulla base della legge n.
408 del 1 o giugno 2005, è incompatibile con il mercato comune.
A detta misura non può pertanto essere data esecuzione.
Articolo 2
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca
informa la Commissione circa i provvedimenti presi per
conformarvisi.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0001:0007:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009 Proroga dello stato d’emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella localita’ di Mestre – comune di Venezia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 283 del 4-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 febbraio 2003, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 1° marzo
2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e
della mobilita’ nella localita’ di Mestre – comune di Venezia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2009, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato
prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota in data 2 novembre 2009 del Presidente della regione
Veneto con la quale viene rappresentata l’esigenza, al fine di
completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al
superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di
un’ulteriore proroga dello stato d’emergenza socio – economico –
ambientale della viabilita’ di Mestre per garantire l’attuale
contesto derogatorio dell’ordinamento giuridico vigente in materia
ambientale ed urbanistica;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di consentire il completamento
delle opere di viabilita’ complementare e di mitigazione acustica
relative Passante autostradale di Mestre;
Considerato, altresi’, che sono tuttora in corso le iniziative
necessarie alla realizzazione di due nuovi caselli autostradali in
localita’ Martellago-Scorze’ e Dolo-Pianiga connessi alla viabilita’
di Mestre;
Ravvisata pertanto la necessita’ di consentire l’espletamento di
tutte le iniziative di carattere straordinario e derogatorio
finalizzate al completamento del sistema viario a servizio della
sopra descritta area;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d’emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, e’
prorogato, fino al 30 novembre 2010, lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella
localita’ di Mestre – comune di Venezia.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-04&task=dettaglio&numgu=283&redaz=09A14523&tmstp=1260200851768

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2009, n. 2 Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige
numero straordinario 14/I-II/Bis del 30 marzo 2009)

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0608&tmstp=1260347504103

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2009

Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, personale dei Vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 288 del 11-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto l’art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l’anno 2009, che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente; Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. Viste le note del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco in data 7 marzo 2009, n. 1661, del Ministero della difesa – Ufficio legislativo in data 27 luglio 2009, n. 33615, in merito alle assunzioni del personale dell’Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in data 13 marzo 2009, n. 97010, del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 agosto 2009, n. 6326, del Comando generale della guardia di finanza in data 28 luglio 2009, n. 251917, con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2008 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell’asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. 2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2009 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-11&task=dettaglio&numgu=288&redaz=09A14645&tmstp=1260778842210