ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 269 del 18-11-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note del 28 agosto 2009 della Fondazione dell’Universita’ degli studi dell’Aquila, dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del 13 ottobre 2009 della Direzione lavori pubblici servizio idrico integrato gestione integrata dei bacini idrografici difesa del suolo e della costa della regione Abruzzo; Vista la richiesta dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport con cui si chiede di dare attuazione all’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77; Viste le richieste in data 8, 20 e 23 ottobre 2009 del sindaco dell’Aquila; Viste le note del 15 ottobre 2009 dell’ordine degli ingegneri della provincia dell’Aquila, del 22 ottobre 2009 del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, del 23 ottobre 2009 dell’Associazione regionale comuni d’Abruzzo nonche’ di alcuni dei comuni interessati dagli eventi sismici; Vista la nota della Guardia di finanza – Comando regionale Abruzzo del 16 ottobre 2009, con la quale e’ stata rappresentata la necessita’ di procedere con urgenza ai lavori di ripristino dell’agibilita’ della caserma «Tito Giorgi», danneggiata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e la nota in pari data del provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna; Vista la nota del 12 ottobre 2009 del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna; Viste le note del 19 e del 22 ottobre 2009 di Fintecna S.p.a.; Viste le note della Societa’ autostrade per l’Italia S.p.a.; Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, per consentire la piu’ sollecita sistemazione delle persone fisiche le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito dei comuni di residenza o dei comuni limitrofi; Visto l’art. 2, comma 10, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che il commissario delegato procede al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite; Visto l’art. 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l’assegnazione degli alloggi e’ effettuata dal sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti dal sisma individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente; Visto l’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e seguenti modificazioni, con cui si dispone che sulla base delle direttive del commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 un contributo per l’autonoma sistemazione, ove non sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 e seguenti modificazioni, con cui e’ disciplinata la locazione temporanea degli immobili resi disponibili da privati in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformita’ alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non disporre di un’altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, con assegnazione delle singole unita’ abitative ai beneficiari secondo determinati criteri di priorita’; Visto l’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, con cui si dispone che il commissario delegato provvede alla realizzazione, in termini di somma urgenza e con i poteri e le procedure di cui all’art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, di Moduli abitativi provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e’ stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009, con cui sono adottati i criteri per l’assegnazione dei Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un’immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L’Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810 del 21 settembre 2009, con cui sono disposti provvedimenti funzionali alla requisizione di immobili di proprieta’ privata per l’alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto, al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa riscontrata prima dell’arrivo della stagione invernale; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3811 del 28 settembre 2009, con cui sono previste espresse deroghe alla normativa vigente per la tempestiva realizzazione di Moduli abitativi provvisori (MAP), sempre al fine di assicurare un’immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nelle more della ricostruzione e della riparazione degli edifici distrutti o danneggiati; Visto l’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, con cui si dispone che i sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli abitativi provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento e che tale assegnazione determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonche’ del diritto a beneficiare dell’ospitalita’ gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato; Visto l’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009, con cui si dispone che il sindaco del comune dell’Aquila e’ autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili, al fine di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita’ immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari privi di una abitazione, che presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea, nelle more della riparazione o ricostruzione della propria abitazione, da assegnare secondo criteri di priorita’ previamente definiti dallo stesso sindaco con proprio provvedimento; Considerato che il complesso delle iniziative adottate e’ teso ad assicurare la sistemazione alloggiativa delle popolazioni sfollate con una pluralita’ di soluzioni che tengano conto delle disponibilita’ presenti sul territorio e, nei limiti del possibile, delle situazioni individuali coinvolte, nell’attesa del completamento del processo di ricostruzione o riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009; Ritenuto che, ferme restando la validita’ delle assegnazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque la necessita’ di assicurare l’obbiettivo della massima occupazione degli spazi disponibili nella concreta applicazione dei criteri di sistemazione delle popolazioni sfollate presso le varie soluzioni abitative reperite con le modalita’ sopra indicate, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume apposite iniziative affinche’, nell’assegnazione delle tipologie abitative e nella dislocazione sul territorio dei soggetti interessati, si tenga conto anche delle situazioni individuali o dei nuclei familiari o di coabitazione caratterizzate da elementi di specifica gravita’ ed eccezionalita’ che possono giustificare la rimodulazione dell’ordine di priorita’ nell’assegnazione delle soluzioni alloggiative, della loro tipologia e delle relative dimensioni; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. In vista della riapertura dell’anno accademico dell’Universita’ degli studi dell’Aquila, il presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, provvede ad assicurare i servizi di mobilita’ anche agli studenti iscritti per l’anno accademico 2009-2010 che non risiedono nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39/2009, attraverso apposite corse dedicate, le cui localita’ di partenza saranno individuate sulla base delle necessita’ rappresentate dalla stessa Universita’ degli studi dell’Aquila. 2. L’Universita’ degli studi dell’Aquila provvede all’istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1. 3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati dal commissario delegato di cui al medesimo comma mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,10 a chilometro. 4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, e’ riconosciuto agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la sede della facolta’, secondo modalita’ e criteri stabiliti da successivo regolamento attuativo predisposto dall’Universita’ degli studi dell’Aquila d’intesa con il commissario delegato di cui al comma 1. 5. Agli oneri necessari all’attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni, si provvede a valere sulle risorse che saranno assegnate al commissario delegato cui al comma 1, a fronte dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione
civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative
e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per fronteggiare
la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009,
hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande,
fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118,
comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 3.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze inerenti agli
interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per
evitare situazioni di maggiori danni ed eliminare situazioni di
pericolo al patrimonio culturale, nonche’ per il recupero dei beni
culturali danneggiati dal sisma, comprese le attivita’ progettuali
propedeutiche ai lavori di recupero, il vice commissario delegato di
cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 puo’ avvalersi di Abruzzo
Engineering S.c.p.a. sulla base di apposita convenzione nel limite
massimo di € 300.000,00 con oneri posti a carico dell’art. 7,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Allo scopo di assicurare alle popolazioni colpite dal sisma un
luogo per la celebrazione delle funzioni religiose, il vice
commissario delegato, di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, d’intesa con
il Presidente della regione Abruzzo – commissario delegato ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 24 giugno 2009,
e in deroga a quanto ivi previsto, e’ autorizzato ad eseguire gli
interventi urgenti volti al ripristino delle chiese individuate dalle
diocesi della regione Abruzzo, nell’ambito del progetto «Una chiesa
per Natale», nato dall’accordo tra il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, la CEI ed il Dipartimento della protezione
civile.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il vice
commissario delegato puo’ avvalersi dei poteri in deroga di cui
all’art. 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile
2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il vice commissario provvede all’attuazione degli interventi di
cui al comma 2, nel limite di euro 12.000.000,00, a valere sulle
risorse di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n.
77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all’art. 14,
comma 1, dello stesso decreto-legge.

Art. 4. 1. In deroga all’art. 1, commi 161,163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza e’ compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonche’ all’attivita’ di interpello. Sono altresi’ sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie.

Art. 5.

1. Tenuto conto che per effetto degli eventi sismici del 6 aprile
2009 la Fondazione dell’Universita’ degli studi dell’Aquila,
beneficiaria di un finanziamento pari a euro 500.000,00 finalizzato
alla realizzazione di un progetto di una vasca idraulica per la
modellazione fisica di problematiche relative alla difesa del suolo,
si trova nelle condizioni di non poter rispettare i termini stabiliti
dalla determinazione dirigenziale del 19 giugno 2008 della regione
Abruzzo, il termine del 31 dicembre 2009 stabilito dalla delibera
CIPE 22 marzo 2006, n. 3, e dall’Accordo di programma quadro n. 12,
quinto atto integrativo, sottoscritto in data 23 novembre 2007 tra il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la regione Abruzzo e’
differito al 31 dicembre 2010, con effetti anche per gli atti
conseguenti.

Art. 6. 1. Per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, predispongono i piani di impiego dei fondi disponibili secondo quanto stabilito dall’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinando – in modo da garantirne la redditivita’ – il 7% degli stessi fondi ad investimenti immobiliari in via indiretta, in conformita’ a quanto previsto dall’art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali investimenti sono effettuati per finalita’ di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, anche in modo da garantire l’attuazione delle misure di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

Art. 7.

1. Il termine di scadenza della presentazione delle domande di
contributo, di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, e’ prorogato di
ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
2. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento di tutti gli
interventi di riparazione dell’edificio e delle singole unita’
immobiliari, previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009 ed
allo scopo di evitare l’ eventuale duplicazione delle lavorazioni o
il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della
contemporaneita’ di lavori inerenti alle singole unita’ immobiliari e
alle strutture, alle parti comuni ed agli impianti funzionali alla
piena agibilita’ ed abitabilita’ dell’edificio, il progettista, il
direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati
dall’amministratore del condominio, coordinano i progettisti, i
direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori
sulle singole unita’ immobiliari.
3. In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura
senza soluzione di continuita’, si procede con interventi unitari di
rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla
diversita’ di classificazione di agibilita’ attribuita alle singole
parti. Qualora l’aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa
1000 mq di impronta a terra) in relazione alle caratteristiche
costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potra’
suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le
caratteristiche costruttive (unita’ strutturale) e di danno, ma
comunque superiori a 300 mq.
4. Al fine di procedere ai lavori di cui al comma 3 i proprietari
delle singole unita’ immobiliari si costituiscono in consorzio
obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo
per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La
costituzione del consorzio e’ valida con la partecipazione dei
proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili
complessive dell’aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso
non abitativo. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 3 il
consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito e
delibera con la maggioranza stabilita all’art. 2, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del
6 giugno 2009 e all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
5. Sia la progettazione che la direzione lavori che il controllo
della sicurezza debbono essere unitari e dunque affidati, per le
singole competenze, ad uno stesso professionista. Nel caso in cui
l’aggregato sia partizionato ai sensi del comma 1, comunque sara’
designato un professionista che coordina l’opera di quelli che
agiscono su ogni partizione.
6. Atteso che le spese per la riparazione del danno sono finanziate
con gli importi stabiliti nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3778, n. 3779 e n. 3790 e negli indirizzi
emanati dal commissario delegato, in relazione agli esiti di
agibilita’ dei singoli edifici, gli interventi di rafforzamento o
miglioramento sismico sono finanziati fino ad un importo massimo
complessivo per l’intero aggregato pari alla somma degli importi
spettanti a ciascuno degli edifici. Nel caso di edifici con esiti
differenti, tra cui ci siano edifici con esito E, gli importi dei
contributi relativi ad edifici con esito B, C possono essere
maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere
equiparati a quelli di edifici con esito B, ma senza la citata
maggiorazione del 50%. Tale somma deve essere utilizzata per le parti
strutturali dell’aggregato viste nella loro interezza secondo le
necessita’ indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato
indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.
7. La tipologia di intervento, miglioramento sismico o
rafforzamento locale, e’ determinata con riferimento a quello
richiesto dal peggiore degli esiti di agibilita’ tra gli edifici
facenti parte dell’aggregato, o, della partizione di cui al comma 5.
8. Al rappresentante legale del consorzio si applicano le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed
all’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, nonche’ le disposizioni di cui
all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del
3 settembre 2009. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla
garanzia dello Stato ai sensi dell’art. 3, comma 6, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009
ed ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
9. L’importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo
proprietario e’ diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi
strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore
della proprieta’ individuale, del contributo o del finanziamento
concesso al rappresentante legale del consorzio.

Art. 8. 1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nelle aree colpite dal terremoto, al comma 3 dell’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 le parole: «nel limite di 20 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, nel limite di 30.600.000,00 milioni di euro,».

Art. 9.

1. All’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 le parole: «esiti B, C, F»
sono sostituite dalle seguenti parole: «esiti B, C, E, F».

Art. 10.

1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di
ripristino dell’agibilita’ della caserma della Guardia di finanza
«Tito Giorgi» il provveditore interregionale alle opere pubbliche per
il Lazio, Abruzzo e Sardegna e’ autorizzato a provvedere con i poteri
e le modalita’ di cui all’art. 9, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3817.
2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi
previsti al comma 1, valutati in € 5.000.000,00, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all’art. 14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulla contabilita’
speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la
Tesoreria provinciale dello Stato dell’Aquila.

Art. 11.

1. Dal 1° settembre 2009 in relazione alle opere connesse alla
immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal
sisma del 6 aprile 2009, ed in particolare, ai lavori connessi alla
realizzazione del progetto C.A.S.E. nelle aree del comune
dell’Aquila, le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei
lavori sono tenute all’iscrizione e all’obbligo del versamento dei
previsti accantonamenti, alla Cassa edile della provincia
dell’Aquila-Edilcassa Abruzzo, in luogo di quelle di provenienza.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 prescindono dalla durata
dell’appalto, e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90
giorni.

Art. 12.

1. All’art. 20 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti commi:
«2. Al termine del periodo di locazione temporanea di cui all’art.
5, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3789 del 9 luglio 2009, qualora i locatari non acquistino a
condizioni di mercato le unita’ abitative loro assegnate, ovvero non
assumano a loro carico il relativo canone di locazione a condizioni
di mercato o, comunque, non rendano libero l’immobile e, in ogni
caso, alla scadenza della durata del fondo comune di investimento di
tipo chiuso di cui al comma 1, e’ garantita a Fintecna S.p.a. la
possibilita’ di smobilizzare il proprio investimento.
3. In relazione al finanziamento bancario – destinato a concorrere
alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per fronteggiare
il valore patrimoniale del fondo di cui al comma 1 – nessuna garanzia
di “solidarieta” e’ posta a carico di Fintecna S.p.a.
nella sua qualita’ di sottoscrittore del fondo medesimo».

Art. 13.

1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di
mobilita’ delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, come modificata dall’art.
27, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3797 del 30 luglio 2009, e’ prorogata al 31 dicembre 2009 nel
limite dei 10 milioni di euro di cui al comma 13 del medesimo art. 4.
2. Al comma 2 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «28
aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2009, fermo
restando il limite di spesa di cui al comma 13,».
3. Al comma 3 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, la parola:
«Telepass» e’ sostituita dalle seguenti: «apparati Telepass».
4. Al comma 4 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «31
ottobre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 14. 1. Per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del comune di L’Aquila, il capo Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e’ autorizzato a stipulare apposita convenzione con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. 2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e’ autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede a valere sulle di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite sulla contabilita’ speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato dell’Aquila.

Art. 15.

1. Ai fini della piu’ proficua realizzazione degli interventi di
cui all’art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni
di cui all’art. 11 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145 del 19 aprile 2000 possono trovare applicazione, qualora ne
derivi un vantaggio sia economico che temporale per
l’Amministrazione, anche con riferimento a contratti diversi
stipulati nell’ambito del medesimo quadro progettuale generale e
concernenti la fornitura di beni aventi la medesima funzione.

Art. 16.

1. Al comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole «di
limitate porzioni di murature portanti» sono aggiunte le seguenti
parole «o di singoli elementi strutturali in cemento armato».
2. Al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «con
miglioramento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna
unita’ abitativa,» sono aggiunte le seguenti parole: «con eventuale
rafforzamento o miglioramento sismico dell’edificio,».
3. Al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 dopo e’ aggiunto
infine il seguente periodo: «Gli eventuali interventi di
rafforzamento o miglioramento sismico dell’edificio seguono le
indicazioni riportate negli indirizzi richiamati nelle ordinanze di
protezione civile che disciplinano la riparazione o ricostruzione
degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.».
4. Al comma 2 dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «e
adeguamento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna
unita’ abitativa» sono aggiunte le seguenti parole: «, con eventuale
rafforzamento o miglioramento sismico dell’edificio».

Art. 17.

1. Fermo restando quanto gia’ in tal senso disposto, il commissario
delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009 assume le misure necessarie ad assicurare
il piu’ efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente
realizzate e delle relative localizzazioni, per i nuclei familiari o
di coabitazione interessati anche tenendo conto della loro
composizione.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il sindaco
dell’Aquila provvede con proprio provvedimento ad istituire una
commissione composta da rappresentanti del medesimo comune, del
Dipartimento nazionale della protezione civile, della prefettura
dell’Aquila e dell’azienda sanitaria competente, per l’esame di
situazioni di particolare gravita’ ed eccezionalita’, nelle quali
rilevino condizioni di particolare disagio sociale, sanitario od
economico e per le conseguenti determinazioni. La commissione opera
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2009
Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-18&task=dettaglio&numgu=269&redaz=09A13845&tmstp=1258615553873

Regolamento (CE) n. 1105/2009 della Commissione, del 18 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0001:0002:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 271 del 20-11-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2009, in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Vista la nota del 29 ottobre 2009 del presidente della Regione autonoma della Sardegna – Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale si rappresenta la necessita’ di una proroga dello stato di emergenza in considerazione che la programmazione delle risorse finanziarie e’ tutt’ora in corso; Considerato che il complesso delle attivita’ gia’ programmate per il superamento del contesto emergenziale in argomento richiede ulteriori tempi di attuazione; Considerata, inoltre, l’esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e’ prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=09A13749&tmstp=1258790585125

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2009, n. 109 Legge regionale n. 27/2007, art. 28.

Regolamento recante i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Veneza Giulia n. 17 del 29 aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all’articolo 28, il quale: 1) al comma 1, prevede che le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge regionale, possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa’ cooperative), al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonche’ iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica e all’incremento dell’occupazione e che tali fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da societa’ per azioni o da associazioni; 2) al comma 2, stabilisce che le associazioni sopra citate, qualora non posseggano la personalita’ giuridica, devono essere riconosciute dall’Amministrazione regionale; 3) al comma 4, dispone che con regolamento regionale sono disciplinati: a) i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che intendono costituire i fondi mutualistici e per l’approvazione dei relativi statuti, nonche’ per l’approvazione degli statuti delle societa’ e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi; b) i criteri e le modalita’ per la vigilanza sulle societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici; Ritenuto di procedere all’emanazione dell’allegato Regolamento recante i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27; Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 815; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all’articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0480&tmstp=1259566637266