DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
gennaio 2003, con il quale e’ stata disposta la proroga e la
dichiarazione dello stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2003,
rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle
prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza,
fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell’isola di Stromboli;
Visti i decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei
Ministri e, da ultimo, il decreto del 30 gennaio 2009, con il quale
viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle
isole Eolie fino al 31 dicembre 2009;
Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati
alla risoluzione del contesto emergenziale anche derivanti dagli
effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticita’ del sistema
portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono ancora
in corso di svolgimento;
Ritenuta la permanenza delle condizioni di grave rischio anche
derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione
geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l’emergenza non puo’
ritenersi conclusa;
Ritenuto, altresi’, necessario proseguire nelle attivita’ di
monitoraggio allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumita’
nell’area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere
limitrofe;
Ritenuto pertanto, che ricorrono, nella fattispecie in esame, i
presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della regione Siciliana con nota 11950, del 16
dicembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza nel territorio delle isole Eolie.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 9 Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 6 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette ad assicurare lo sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria, informato al principio del pieno rispetto della dignita’ della persona, provvede all’istituzione dei distretti socio-sanitari montani. 2. In particolare, con l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo agli standards di sicurezza e funzionalita’ e alla adeguata presenza sul territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle branche specialistiche, nonche’ ridurre l’indice di mobilita’ passiva e quello di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell’assistenza domiciliare.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie
si intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese
quelle ad elevata integrazione sanitaria, cioe’ le attivita’
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite ed acquisite.

Art. 3

Distretto socio-sanitario montano

1. Il distretto socio-sanitario montano e’ un’articolazione
territoriale, organizzativa e funzionale dell’azienda unita’
sanitaria locale (ASL), il cui ambito territoriale coincide, di
norma, con quello dei territori delle comunita’ montane ricadenti
nella medesima provincia.
2. Il distretto socio-sanitario montano e’ istituito con apposita
deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere
della commissione consiliare permanente competente in materia di
sanita’.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale
individua, in particolare, le attivita’ e i servizi di competenza del
distretto socio-sanitario montano nell’ambito delle seguenti
funzioni:
a) attuazione locale delle politiche aziendali;
b) organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o
funzionale.
4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresi’
definiti:
a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da
destinare al distretto socio-sanitario montano;
b) un sistema di incentivi economici volti a favorire
l’esercizio dell’attivita’ medico-specialistica in area montana;
c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare
l’integrazione fra il territorio montano e i luoghi dell’eccellenza
sanitaria, anche attraverso strumenti di e-government e telemedicina;
d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in
considerazione dei maggiori costi strutturali.
5. Per la specificita’ ed il ruolo del distretto socio-sanitario
montano, la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli
aspetti di cui ai commi 3 e 4, puo’ derogare a quanto previsto dalla
vigente normativa regionale sull’organizzazione del Servizio
sanitario regionale ed in materia di parametri di riferimento per la
dotazione di professionalita’ qualificate e per il contenimento della
spesa.
6. L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario
montano e’ attribuito dal direttore generale della ASL competente per
territorio, previo parere della Conferenza locale per la sanita’,
secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 7, della legge regionale
16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione
delle aziende unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e
successive modifiche.

Art. 4 Ospedale di montagna 1. Nell’ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano e’ individuato un ospedale di montagna. 2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri, distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in aree comprese nel territorio di una comunita’ montana che presentano le seguenti criticita’: a) svantaggi orografici; b) difficolta’ di collegamento viario; c) disagi socio-economici; d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza del tasso percentuale di popolazione anziana. 3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di eliambulanza.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono
istituiti e qualificati come distretti socio-sanitari montani i
seguenti distretti sanitari:
a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco,
nell’ambito della ASL Roma G;
b) il distretto sanitario RI/5 «Alto Velino», con sede nel
Comune di Amatrice, nell’ambito della ASL Rieti;
c) il 1º distretto sanitario, con sede nel Comune di
Montefiascone, nell’ambito della ASL Viterbo.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono
individuati e qualificati come ospedali di montagna, con riferimento
ai distretti socio-sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti
presidi ospedalieri:
a) l’Ospedale «A. Angelucci» di Subiaco;
b) l’Ospedale «F. Grifoni» di Amatrice;
c) l’Ospedale Civile di Acquapendente.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0566&tmstp=1263024272448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009 Rimozione del sindaco del comune di Casal di Principe e scioglimento del consiglio comunale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 7 del 11-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il dott. Cipriano Cristiano e’ stato eletto alla carica
di sindaco del comune di Casal di Principe (Caserta) nelle
consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007;
Considerata la grave e reiterata inerzia del predetto
amministratore, nonostante le numerose diffide da parte del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania,
nel fronteggiare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree
private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all’art. 192,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata altresi’ la violazione, protrattasi per un lungo
periodo di tempo, dell’art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto che tali comportamenti espongono a concreto grave pericolo la
salute dei cittadini e possono pregiudicare la salute dell’ambiente;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla
rimozione del predetto amministratore;
Visto l’art. 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Visto, altresi’, che ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b),
n. 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del
consiglio comunale;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Cipriano Cristiano, sindaco del comune di Casal di
Principe (Caserta), e’ rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2 Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) e’ sciolto. Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=10A00109&tmstp=1263282838034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 205

Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, concernente l’erezione della Lega navale italiana a ente morale; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse; Vista legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista legge 7 dicembre 2000, n. 383; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della citata legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, con il quale e’ stato approvato il vigente statuto della Lega navale italiana; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e, in particolare, l’articolo 52; Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e, in particolare, l’articolo 43; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 7 maggio 2009; Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Acquisto il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo, e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Natura e finalita’ dell’ente 1. La Lega navale italiana, di seguito denominata: «LNI», eretta a ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, e’ riordinata quale ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita’ di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. E’ sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza. 2. La LNI per il perseguimento dei propri fini istituzionali: a) e’ ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; b) si ispira ai principi dell’associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attivita’ di promozione e utilita’ sociale a norma dell’articolo 2 della stessa legge; c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attivita’ di navigazione, concorrendo all’insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
« 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
– Il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48 (Erezione in
ente morale della Lega navale italiana, e approvazione del
relativo statuto), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 marzo 1907, n. 64.
– La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. In particolare, l’Annesso A
Tabella IV colloca la Lega navale italiana tra gli enti
pubblici non economici preposti a servizi di pubblico
interesse.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale), e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162.
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
– La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e’ pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 17 marzo
1997, n. 63.
– La legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
– Il testo dell’art. 52 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, e’ il seguente:
«Art. 52 (Cultura nautica). – 1. Il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nel
rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni,
puo’ inserire, nell’ambito dei piani formativi scolastici
di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, l’insegnamento della cultura nautica, anche
attraverso l’attivazione di specifici corsi. A tale fine il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora
alla definizione di specifici progetti formativi,
avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione
italiana della vela, delle Amministrazioni locali
interessate, nonche’ attraverso gli istituti tecnici
nautici.» .
– Il testo dell’art. 2, commi 634 e 635 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e’ il
seguente:
634 Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche’ dall’art. 9,
comma lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita’ in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita’ dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione in conformita’ alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
– Il testo dell’art. 26, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. l 12 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e’ il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). – I Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita’, con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’art. l della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche’ delle Autorita’ portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’,
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’
oggetto. L’amministrazione cosi’ individuata succede a
titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell’art. 2 e l’allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.».
– Il testo dell’art. 43 del regolamento di attuazione
dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto, emanato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della
difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e il Ministro per i rapporti con le regioni, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 settembre
2008, n. 222, e’ il seguente:
«Art. 43 (Enti e associazioni nautiche a livello
nazionale). – 1. Gli enti e le associazioni nautiche a
livello nazionale per la gestione delle scuole per il
conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in
conformita’ a quanto previsto con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la
denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per
detti enti non e’ richiesta l’autorizzazione di cui
all’art. 42, comma 2.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e
sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno
frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la
nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell’ente o
dell’associazione fa parte della commissione d’esame, senza
diritto di voto.
4. La Lega navale italiana e’ centro di istruzione per
la nautica da diporto e, in qualita’ di ente pubblico che
svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla
definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche.».
– Si riporta il comma 19 dell’art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
1° dicembre 2005, n. 280, concernente «Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005»:
«19. E’ istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.».
– L’art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ha tra l’altro introdotto modifiche all’art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
– La legge 3 agosto 2009, n. 102, (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge l ° luglio
2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche’
proroga di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali), e’ pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
Note all’art. 1:
– Per il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, si veda
nelle note alle premesse.
– Il testo dell’art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87, e’ il
seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). – 1. Lo stato
giuridico e il trattamento economico d’attivita’ e di fine
servizio del personale dipendente dagli enti pubblici
individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in
conformita’ della presente legge.
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge
gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali
e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici,
le universita’ e gli istituti di istruzione, gli istituti
di educazione, le opere universitarie, le scuole di
ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e
vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di
storia patria e in genere le accademie e gli istituti
culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n.
472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi
nella parte VII della tabella allegata alla presente legge,
gli ordini e i collegi professionali, le camere di
commercio e gli enti di patronato per l’assistenza dei
lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.
3. La tabella allegata alla presente legge contiene
l’elenco degli enti individuali e classificati, sulla base
delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza
pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che
dovessero intervenire per effetto di successive leggi di
riforma.».
– Il testo dell’art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n.
300, e’ il seguente:
«Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). – 1. Sono
considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al
fine di svolgere attivita’ di utilita’ sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalita’ di lucro e nel pieno
rispetto della liberta’ e dignita’ degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione
sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalita’ la tutela esclusiva di interessi
economici degli associati.
3. Non costituiscono altresi’ associazioni di
promozione sociale i circoli privati e le associazioni
comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine,
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarita’ di azioni o quote di natura
patrimoniale.».
– Per il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si
veda nelle note alle premesse.

Art. 2 Soci l. Possono far parte della LNI, in qualita’ di soci, i cittadini di specchiata onorabilita’ e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all’estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell’Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto.

Art. 3

Organizzazione centrale

1. Sono organi centrali della Lega navale italiana:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo nazionale;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il collegio dei probiviri.

Art. 4 Strutture periferiche 1. Costituiscono strutture periferiche della LNI le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, nonche’ le modalita’ stabilite nello statuto. 2. Le sezioni e le delegazioni della LNI hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilita’ finanziarie. 3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da: a) quote annuali dei propri iscritti; b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati; c) contributi disposti dai competenti organi centrali della LNI; d) corrispettivi per l’attivita’ didattica svolta.

Art. 5 Compiti e composizione degli organi centrali 1. L’assemblea generale dei soci e’ l’organo di vertice della LNI. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita’ dell’ente. E’ composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all’articolo 6, senza diritto di voto. 2. Il presidente nazionale e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina. Ha la rappresentanza legale dell’Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E’ coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attivita’ di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall’Assemblea, nonche’ di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attivita’ d’indirizzo e attivita’ di gestione. 3. Il consiglio direttivo nazionale e’ nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attivita’ svolte dall’ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E’ composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalita’ stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parita’ di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. 4. Il collegio dei revisori dei conti e’ nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell’organizzazione centrale della LNI. E’ costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita’. 5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, e’ nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonche’ in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni. 7. Lo statuto di cui all’articolo 6 definisce altresi’ le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 8. Ai costi del personale che opera alle dipendenze della LNI si provvede con le entrate di cui all’articolo 7. Nessun onere e’ posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.

Note all’art. 5:
– Il testo dell’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell’amministrazione statale). – 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
– La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il
controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici),
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n.
31.
– Per il testo dell’art. 2, comma 634 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si veda
nelle note alle premesse.
– L’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, e convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concerne,
tra l’altro, disposizioni in materia di riduzione degli
assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici non economici, inclusi quelli cui
all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
– Per la legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle
note alle premesse.

Art. 6 Statuto e relativo regolamento di esecuzione l. L’organizzazione e il funzionamento della LNI sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ al presente regolamento. Lo statuto e’ deliberato dall’assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Lo statuto definisce, tra l’altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’ e semplificazione: a) i compiti ed il funzionamento degli organi di cui all’articolo 3 e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonche’ gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese; b) l’organizzazione della presidenza nazionale e del personale che opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico; c) le categorie dei soci; d) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di istituto nonche’ la costituzione, lo scioglimento, l’organizzazione e le modalita’ di funzionamento delle articolazioni territoriali della LNI; e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della LNI nei confronti delle articolazioni territoriali, nonche’ le modalita’ di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche; f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita’ e’ attribuita agli organi centrali. 3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.

Note all’art. 6:
– Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note
alle premesse.
– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
– Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
veda nelle note alle premesse.

Art. 7

Entrate

1. Le entrate della LNI sono costituite da:
a) quote annuali dei soci;
b) rendite patrimoniali;
c) corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalita’ e lasciti previa accettazione
deliberata dal consiglio direttivo nazionale;
e) eventuali contributi pubblici;
f) entrate eventuali e diverse.
2. Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilita’
finanziarie di esercizio dell’organizzazione centrale della LNI per
il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di
previsione.

Art. 8 Amministrazione e contabilita’ 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche’ la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita’ adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e’ redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e li integra e completa in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della LNI.

Note all’art. 8:
– Il testo dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97
(Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e’ il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). – 2 Gli enti
destinatari, in ragione dell’assetto dimensionale ed
organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato
in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, l’amministrazione
e la contabilita’ nelle materie non specificatamente
disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilita’, deliberato
dall’organo di vertice, e’ trasmesso all’amministrazione
vigilante ed al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Art. 8 Amministrazione e contabilita’ 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche’ la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita’ adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e’ redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e li integra e completa in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della LNI.

Note all’art. 8:
– Il testo dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97
(Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilita’ degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e’ il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). – 2 Gli enti
destinatari, in ragione dell’assetto dimensionale ed
organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato
in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, l’amministrazione
e la contabilita’ nelle materie non specificatamente
disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilita’, deliberato
dall’organo di vertice, e’ trasmesso all’amministrazione
vigilante ed al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ adottato lo statuto di cui all’articolo 6. 2. Lo statuto della LNI approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, citato in premessa, resta in vigore sino all’adozione dello statuto di cui all’articolo 6. 3. Gli organi della LNI in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, con esclusione dei rappresentanti delle sezioni, per i quali si procede a nuova elezione in sede di adozione del nuovo statuto a norma del comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 192

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=010G0006&tmstp=1263890662895