REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 giugno 2009, n. 143 Regolamento per l’acquisizione di servizi in economia da parte del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 17 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la necessita’ di adottare un Regolamento disciplinante
l’acquisizione di servizi in economia da parte del servizio
consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi
generali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare
l’art. 125 che detta, tra l’altro, disposizioni in materia di
acquisizioni di servizi e forniture in economia;
Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2003» ed in particolare l’art. 4,
comma 5, che disciplina le soglie per l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
Ritenuto opportuno inserire le previsioni regolamentari
concernenti l’acquisizione di servizi in economia da parte del
predetto servizio in un unico documento, in quanto cio’ consente un
migliore coordinamento delle procedure ed una complessiva
semplificazione amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n.
932 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per
l’acquisizione di servizi in economia da parte del servizio
consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi
generali»;
Visto il decreto del direttore centrale del patrimonio e servizi
generali n. 581 del 20 maggio 2009 con cui, ai sensi dell’art. 7,
comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, e’ stata
apportata la correzione dell’errore materiale contenuto nel testo del
«Regolamento per l’acquisizione di servizi in economia da parte del
servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e
servizi generali» approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
24 aprile 2009, n. 932;
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente
della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in
materia di programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale»;
Visto l’art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per l’acquisizione di servizi in
economia del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale
patrimonio e servizi generali» nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0546&tmstp=1264406495697

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009 e n. 3829 del 27 novembre 2009, nonche’ la note del Commissario delegato per l’emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe e del Ministero delle politiche agricole e forestali rispettivamente del 30 e 31 dicembre 2009; Visto, in particolare, l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, recante la «dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del Vertice G8», e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, n. 3684; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacita’ operativa della Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, la struttura stessa e’ stata ricostituita quale Unita’ Tecnica di Missione operante presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che occorre proseguire nell’attuazione del Piano delle opere approvato, in esecuzione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari – Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, Ponte sul Rio Padrongianus», e che il Ministero dello sviluppo economico ha espresso parere favorevole con nota del 31 dicembre 2009; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3823 del 25 novembre 2009 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ la nota del 30 dicembre 2010 del Presidente della regione Veneto; Visto l’art. 15, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, che istituisce il Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile; Considerato che per lo svolgimento della citata funzione e’ necessario istituire un’apposita struttura per le attivita’ di informazione e divulgativo di supporto al Sottosegretario; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727 recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi», e successive modificazioni ed integrazioni, la nota del 17 dicembre 2009 del Commissario delegato – Prefetto di Bari e l’intesa della regione Puglia formulata con nota del 24 dicembre 2009; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3733 del 16 gennaio 2009 recante: «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticita’ nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia» e la nota del 31 dicembre 2009 del Presidente della regione Puglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, con il quale e’ stato prorogato fino al 30 giugno 2009 lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3667 del 17 aprile 2008 e n. 3706 del 2 ottobre 2008, nonche’ la note del 27 novembre 2009 del Commissario delegato, del 21 dicembre 2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Toscana del 18 gennaio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2005, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005 e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005; Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2009 nel corso della quale il Sindaco del comune di Quarto (Napoli), in relazione agli eventi alluvionali del 4 e 5 marzo 2005, ha lamentato la mancata assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, nonche’ le note del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. ABI/23170 del 27 marzo 2009, n. ABI/28038 del 16 aprile 2009 e n. ABI/78843 del 21 dicembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell’11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell’8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 dell’1 agosto 2005, n. 3494 dell’11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009 e n. 3816 del 10 ottobre 2009; Viste le note del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno e del Presidente della Giunta regionale della Campania rispettivamente del 23 settembre 2009 e del 12 gennaio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante dall’attuale situazione internazionale», e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota del 14 gennaio 2010 del Presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il dott. Gianfranco Nappi, Assessore all’Agricoltura e Pesca della Giunta regionale della Campania – Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791/2009, e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative ancora di propria competenza gia’ programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticita’ in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all’elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. 2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti delle unita’ di personale utilizzate per l’attuazione delle finalita’ connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 3. Il Commissario delegato per le attivita’ da porre in essere ai sensi dei commi 1 e 2 e’ autorizzato ad avvalersi, in qualita’ di soggetto attuatore, del Commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, nonche’, ricorrendone le condizioni di necessita’ e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale gia’ operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa. 4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 3 il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d’urgenza e d’imperiosa urgenza previste dall’ordinamento vigente. 5. Al fine di consentire l’espletamento degli adempimenti di competenza correlati al definitivo superamento del contesto di criticita’ di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali e’ autorizzato ad avvalersi delle unita’ di personale di livello dirigenziale di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710/2008. 6. Il Commissario delegato provvede all’espletamento delle iniziative di cui al presente articolo mediante l’utilizzo delle risorse destinate al superamento del contesto di criticita’ in rassegna. 7. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad utilizzare la contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 1. Per il proseguimento delle iniziative previste nel Piano delle opere e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, inerente alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari – Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, Ponte sul Rio Padrongianus», il Coordinatore dell’Unita’ Tecnica di Missione si avvale della somma di euro 20.600.000,00 assegnate alla regione Sardegna a valere sulle risorse del FAS, delibera CIPE n. 35 del 2005 allocate sull’intervento «Museo dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo» e di euro 3.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento «Ponte sul Rio Padrongianus» a valere, per euro 2.000.000, sulle risorse FAS, delibera CIPE n. 84 del 2000, assegnate alla regione Sardegna e allocate sull’intervento «Ponte sul Rio Padrongianus», e per euro 1.000.000 a valere su economie provenienti da interventi con soggetto attuatore ANAS, finanziati con fondi FAS. 2. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione e’ autorizzato a trasferire sulla contabilita’ speciale n. 5261 aperta in favore del Coordinatore dell’Unita’ Tecnica di Missione presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma le risorse finanziarie di cui al comma 1.

Art. 3 1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3823 del 25 novembre 2009, le parole «Il Direttore Centrale Nuove Costruzioni della Societa’ ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «Il Condirettore Generale Tecnico della Societa’ ANAS». 2. Al fine di assicurare l’attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, per consentire alle societa’ provinciali della regione Campania, incaricate del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’indifferibile e tempestivo adempimento dei compiti ad esse attribuite dal citato decreto-legge, i cassieri delle province della regione Campania sono autorizzati a concedere anticipazioni di cassa, entro il limite previsto dalla normativa vigente, alle predette societa’ provinciali da estinguersi entro il 31 dicembre 2010. 3. In relazione alle definitive esigenze di ordine finanziario degli interventi previsti dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 4, e’ disposta un ulteriore trasferimento al Fondo per la protezione civile di euro 11,629 milioni, per le seguenti finalita’: quanto a euro 4.789.000,00 per l’organizzazione del Grande evento G8; quanto a euro 3.840.000,00 per il completamento delle iniziative nell’isola La Maddalena; quanto a euro 3.000.000,00 quale reintegro dell’anticipazione disposta dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 20 novembre 2009, n. 3821, per l’emergenza rifiuti Campania.

Art. 4 1. Al fine di dare continuita’ alle attivita’ poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, all’art. 1, comma 1, della medesima ordinanza le parole: «Il Segretario regionale all’ambiente e ai lavori pubblici della regione Veneto» sono sostituite dalle seguenti parole: «L’ing. Roberto Casarin».

Art. 5

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, e’ istituita, presso il Dipartimento della protezione
civile, un’apposita Struttura per le attivita’ di informazione e di
carattere divulgativo di supporto al Sottosegretario di cui al
medesimo decreto-legge per il coordinamento e la cura dei rapporti
con gli organi di informazione nonche’ la comunicazione rivolta ai
cittadini, alla collettivita’ e ad altri enti.
2. La struttura di cui al comma 1 e’ coordinata da un’unita’
individuata nell’ambito degli iscritti all’Albo nazionale dei
giornalisti, anche appartenente alla pubblica amministrazione ed e’
composta da due unita’ di personale appartenente alla pubblica
amministrazione, anche in posizione di comando.
3. Per il personale di cui al comma 1 resta fermo il trattamento
economico in godimento. Al coordinatore della struttura e’
riconosciuta un’indennita’ mensile forfettaria pari all’80% del
trattamento economico in godimento con oneri a carico del Fondo della
protezione civile.
4. Con successivo decreto del Sottosegretario di cui all’art. 15,
comma 1, del sopra citato decreto-legge sono individuati i componenti
della Struttura per le attivita’ di informazione e di carattere
divulgativo ed e’ determinato il trattamento economico del
coordinatore della medesima Struttura.
5. La societa’ per azioni di interesse nazionale denominata
«Protezione civile servizi S.p.a.», di cui all’art. 16 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, per l’espletamento delle
attivita’ ivi previste, puo’ essere destinataria di immobili ad uso
governativo da adibire a sede legale.

Art. 6

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai
sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3727, il Prefetto di Bari e’ confermato
nell’incarico di Commissario delegato fino al 30 settembre 2010.
2. Il termine previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n. 3733 e’ prorogato fino
al 31 maggio 2010.

Art. 7 1. L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3667, e’ cosi’ sostituito: «Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Orbetello, gia’ definito con decreto ministeriale 26 novembre 2007, e’ modificato come da planimetria 1:10.000 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». 2. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3667, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario delegato puo’ erogare un indennizzo, nel limite massimo di euro 1.050.000,00, a favore della Orbetello pesca lagunare S.r.l. per il settore della pesca nell’area lagunare surrogandosi nell’azione nei confronti dei soggetti responsabili dell’inquinamento. Il Commissario delegato, altresi’, per l’anno 2010 effettua una valutazione dei danni subiti dal settore della pesca in relazione all’inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore pesca, in relazione al pregiudizio derivante dalla situazione emergenziale. Il Commissario delegato, al fine della valutazione acquisisce ogni elemento utile, debitamente certificato, avvalendosi delle strutture regionali e provinciali. All’erogazione dell’indennizzo di cui al presente comma il Commissario delegato provvede nei limiti delle risorse finanziarie gia’ poste a sua disposizione». 3. All’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e’ aggiunto il seguente comma: 3. «Il Commissario delegato adegua, anche in ampliamento interessante aree a terra contigue alle medesime, previo esproprio delle stesse, le casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento gia’ realizzate in regime commissariale. Puo’ altresi’ refluire nelle medesime strutture i sedimenti derivanti dalle attivita’ di dragaggio e di bonifica effettuate in laguna ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-quater dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84». 4. L’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e’ cosi’ sostituito: «Il Commissario delegato approva i progetti di bonifica e degli impianti di stoccaggio, di trattamento e smaltimento dei sedimenti e dei rifiuti prodotti nelle aree comprese nel perimetro del sito di Orbetello nonche’ dei sedimenti individuati nel successivo comma 3, e ne autorizza l’esecuzione. Gli impianti di trattamento dei sedimenti dovranno essere validati da ISPRA e dall’Istituto superiore di sanita’. Il Commissario autorizza altresi’, con ricorso alle procedure ordinarie, il recupero dei sedimenti trattati, comunque nel rispetto degli standard di qualita’, requisiti e condizioni di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. Le approvazioni e le autorizzazioni sostituiscono quelle dei soggetti indicati dagli articoli 208, ad esclusione del comma 2, e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ nell’art. 5, commi 11-bis e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunti dall’art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’approvazione dei progetti costituisce vincolo per l’esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell’espletamento delle procedure espropriative con i termini di legge ridotti della meta’, nonche’ sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico». 5. Il comma 2 dell’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2008, n. 3667, e’ cosi’ sostituito; «Per i progetti di cui al comma precedente, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza (VINCA) e’ svolta dalle competenti strutture del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di 45 giorni dall’attivazione decorsi i termini di pubblicazione ridotti della meta’, salvo richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi 15 giorni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, formalizza il provvedimento di compatibilita’ ambientale. In caso di mancata espressione dei termini sopra indicati, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri». 6. Il Commissario delegato autorizza, anche previo esproprio delle aree interessate, l’eventuale impiego dei sedimenti dragati per la realizzazione di terreni costieri all’interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11-ter dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 7. Il Commissario delegato puo’ autorizzare il deposito temporaneo in condizioni di sicurezza sia dei sedimenti che delle singole frazioni granulometriche ottenute a seguito di separazione con metodi fisici entro il limite massimo di trenta mesi, senza limitazioni di quantitativi, nel rispetto delle disposizione di cui al comma 11-quinquies dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 8. Il Commissario delegato puo’ derogare, altresi’, sulla base di atto motivato, in aggiunta a quanto disposto all’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3706/2008, anche alle disposizioni contenute nell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il comma 2. 9. Il comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3706 del 2 ottobre 2008 e’ soppresso.

Art. 8 1. In conseguenza degli eventi alluvionali che il 3, 4 e 5 marzo 2005 hanno colpito il territorio del comune di Quarto in provincia di Napoli, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a rimborsare al medesimo comune la somma di euro 2.500.000,00 per le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulla quota del Fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 138 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388, annualita’ 2007 e 2008, assegnata alla regione Campania.

Art. 9 1. Al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuita’, delle iniziative ancora necessarie al definitivo ritorno alla normalita’ rispetto al contesto emergenziale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, il Commissario delegato si avvale dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS). Il Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa.

Art. 10 1. Nell’ambito della situazione di emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, ed al fine di consentire l’assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilita’ che si verifichino danni all’incolumita’ pubblica e privata, per quanto di competenza dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, il medesimo Ente e’ autorizzato a costituire, fino al 31 dicembre 2010, una struttura composta da 15 unita’ di personale di cui 5 unita’ da assumere mediante la stipula di contratti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati in euro 540.000,00, ivi comprese le spese di funzionamento e della necessaria attrezzatura, si provvede a carico del bilancio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-26&task=dettaglio&numgu=20&redaz=10A00774&tmstp=1265007381626

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009 e n. 3837 del
30 dicembre 2009;
Visto l’art. 8, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le note dei sindaci di alcuni comuni del cratere del 17
novembre 2009 e del 7 dicembre 2009;
Viste le note della Prefettura – Ufficio territoriale del governo
di L’Aquila del 25 novembre 2009 e del 22 dicembre 2009;
Vista la nota del 23 dicembre 2009 della Confcommercio dell’Aquila;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. I Sindaci dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 39 del 2009 e dei comuni i cui territori sono
ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri operativi misti»
costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile
2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, possono
richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a carico di questi
ultimi, l’esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo
massimo di ulteriori sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di
cui all’art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 1. Al fine di continuare a soddisfare le primarie esigenze di mobilita’ delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e’ prorogata fino al 31 gennaio 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 che non siano rientrati nell’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero dei comuni limitrofi. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 4, comma 13, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009.

Art. 3 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attivita’ di emergenza e di ricostruzione, il personale dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di cinque unita’, direttamente impegnato dai sindaci con apposito ordine di servizio in attivita’ connesse al superamento dell’emergenza ed alla ricostruzione, puo’ essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «regioni-autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 300.000,00, si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4

1. All’art. 10, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 le parole: «del
Fondo della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti parole:
«dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Art. 5

1. Il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di L’Aquila e’ nominato funzionario delegato per la gestione
delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal
predetto corpo, in via di somma urgenza per lo svolgimento delle
attivita’ istituzionali di messa in sicurezza, a tutela della
pubblica e privata incolumita’ nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009.
2. Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili le
somme necessarie, nel limite di 150.000,00 euro, a valere sull’art.
7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6

1. Nell’ottica di perequazione dei trattamenti economici
riconosciuti al personale del Dipartimento della protezione civile ed
al personale delle forze armate, incaricato delle attivita’ di
responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, nell’ambito
degli interventi infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del
6 aprile 2009 nonche’ di collaborazione con tali figure, rispetto ai
trattamenti economici riconosciuti al restante personale impiegato
nella gestione emergenziale, l’incentivo di cui all’art. 92, comma 5,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previsto per le
citate figure, e’ sostituito dai trattamenti economici straordinari
in godimento, ai sensi degli art. 22 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 e 1
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 2009, n. 3827. Restano ferme le disposizioni di cui all’art.
13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
ottobre 2009, n. 3817, per i compensi dovuti agli incaricati dei
collaudi tecnico-amministrativi.
2. Al personale incaricato delle operazioni di collaudo statico
delle strutture temporanee, realizzate dal Dipartimento della
protezione civile per il superamento dell’emergenza conseguente agli
eventi sismici di cui al comma 1, e’ riconosciuto il compenso in
misura forfettaria pari allo 0,1 per cento del valore delle opere da
ciascuno collaudate, anche in deroga alle disposizioni di cui
all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 ottobre 2009, n. 3817, dopo le parole «i compensi da
attribuire» e’ aggiunto il seguente periodo: «, anche in deroga
all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 7 1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell’Aquila danneggiati dall’evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuita’ delle attivita’ di competenza degli Uffici del comune dell’Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 e’ autorizzato ad assegnare al medesimo ente locale le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di un apposito edificio. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 140.000, euro annui, a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 8 1. All’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente comma: «8-bis. Per soddisfare le domande di indennizzo di cui al comma 1 istruite positivamente entro il 31 dicembre 2009, il commissario delegato e’ autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme da questi ritenute ammissibili, nei limiti dell’importo massimo complessivo di 80 milioni di euro, di cui e’ stata accertata la relativa disponibilita’, a valere sulle risorse di cui al comma 8».

Art. 9 1. All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, dopo le parole: «del 6 giugno 2009» sono inserite le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009» e dopo le parole: «il termine di scadenza» e’ aggiunta la seguente parola: «rispettivamente».

Art. 10 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell’Aquila con apposito ordine di servizio in attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza, e’ prorogata fino al 31 gennaio 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia ed al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura dell’Aquila direttamente impegnato in attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza, e’ prorogata fino al 31 gennaio 2010 la corresponsione dell’indennita’ mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di posizione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. 2. Ai relativi oneri si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11

1. All’art. 15, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, sono soppresse
le seguenti parole: «delle singole unita’ immobiliari e» e, alla fine
del primo periodo, e’ aggiunto il seguente periodo: «I lavori di
riparazione delle singole unita’ immobiliari classificate con esito B
o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla relativa
comunicazione del contributo definitivo, ovvero, in caso di unita’
immobiliari ubicate in edifici condominiali parimenti oggetto di
domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non
oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per
le parti comuni, e non oltre sette giorni dalla concessione del
contributo definitivo per la singola unita’ immobiliare, se
successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro i tempi
sopra indicati.».
2. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, all’ultimo periodo, dopo le
parole: «il contributo si intende concesso a titolo definitivo» sono
aggiunte le seguenti parole: «e la comunicazione del medesimo
contributo si intende effettuata senza ulteriori formalita’».
3. All’art. 12 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 e’ aggiunto il seguente comma:
«2. La mancata presentazione delle domande di contributo entro i
termini previsti dal comma 1 comporta l’automatica decadenza dal
contributo di autonoma sistemazione o dalle sistemazioni alloggiative
alberghiere o assimilate».
4. Le comunicazioni di contributo definitivo relative al comune
dell’Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione
nell’albo pretorio e sul sito internet istituzionale; la
pubblicazione nell’albo pretorio vale quale avvenuta notifica, a
tutti gli effetti di legge.

Art. 12 1. L’inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, notificato al comune dal direttore dei lavori e dal committente, deve avvenire entro trenta giorni dalla concessione del contributo.

Art. 13 1. Al fine di dare attuazione all’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il capo del Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a nominare un’apposita commissione, che opera a titolo gratuito, composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente. 2. La commissione di cui al comma 1, definisce gli obiettivi ed i criteri per l’individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-29&task=dettaglio&numgu=23&redaz=10A00846&tmstp=1265008577851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Tivoli e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 5-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tivoli
(Roma);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 dicembre
2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Tivoli (Roma) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Mario De Meo e’ nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=10A01363&tmstp=1265704030469