DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 6 Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 8-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, recante «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile ed in particolare l’articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riordino, tra l’altro, del Centro di formazione studi (FORMEZ); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che la Commissione parlamentare, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, non ha reso il parere entro il termine prescritto; Vista la bozza di parere comunque trasmessa dal Presidente della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11 dicembre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il Formez – Centro di Formazione studi, disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, assume la denominazione di «FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A», di seguito denominato «FORMEZ PA». 2. Formez PA e’ un’associazione riconosciuta, con personalita’ giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che rende altresi’ parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilita’ e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove societa’, agli atti di straordinaria amministrazione. 3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita’ montane, possono entrare a far parte dell’associazione di cui al comma 1.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo degli articoli 76, 87, e 117
della Costituzione:
«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica e’ il capo
dello Stato e rappresenta l’unita’ nazionale.
Puo’ inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo’ concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285,
recante «Riordino del Centro di formazione studi (Formez),
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»
abrogato dal presente decreto, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 agosto 1999, n. 192.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
– La legge 4 marzo 2009, n. 15 recante «Delega al
Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
– Si riporta il testo dell’art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario:
«Art. 24. – 1. Al fine di realizzare un sistema
unitario di interventi nel campo della formazione dei
pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro
pubblico, dell’aumento della sua produttivita’, del
miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualita’ dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
dei costi dell’azione pubblica, nonche’ della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il
Governo e’ delegato ad adottare, secondo le modalita’ e i
principi e criteri direttivi di cui all’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu’ decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto
con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia’
presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e
riordino degli organi, in base a principi di efficienza,
efficacia ed economicita’, anche al fine di assicurare un
sistema coordinato e coerente nel settore della formazione
e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della
pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni
locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli
organismi di cui al presente comma in coerenza con la
ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della
lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura
privatistica, operanti nel settore della formazione e
dell’innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione
delle competenze.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attivita’ previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste dalla legislazione vigente».
– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali e Conferenza unificata).
«Art. 8. – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali e’ unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCE.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno».
– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280:
«19. E’ istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’ufficio
di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’ufficio di presidenza».

Art. 2 1. All’associazione Formez PA e’ attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni associate di cui all’articolo 1, possono avvalersi di Formez PA, per le seguenti finalita’: a) settore formazione: 1) predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l’acquisizione di nuove professionalita’, anche mediante l’organizzazione di corsi-concorsi per l’accesso; 2) sperimentare nuove modalita’ formative idonee a valorizzare l’apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche; 3) rendere un supporto per la valutazione della qualita’ dei servizi e delle offerte formative, nonche’ della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall’ente; 4) favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 5) assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attivita’ di coordinamento del sistema formativo pubblico; b) settore servizi e assistenza tecnica: 1) fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attivita’ istituzionali, per la modernizzazione e l’innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio; 2) fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l’attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni; 3) fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l’attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi; 4) sviluppare, anche d’intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi; 5) fornire assistenza tecnica per l’attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai fondi strutturali europei. 2. Formez PA puo’ svolgere ogni altra attivita’ attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1. 3. Nell’espletamento dei suddetti compiti, le attivita’ affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attivita’ istituzionali. 4. Per il perseguimento delle finalita’ istituzionali Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti locali, puo’ istituire o partecipare ad associazioni, societa’ e consorzi a carattere locale o nazionale, nonche’ stipulare convenzioni con istituti, universita’ e soggetti pubblici e privati.

Art. 3 1. Sono organi di Formez PA: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il direttore generale; d) il collegio dei revisori; e) il comitato di indirizzo; f) l’assemblea. 2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale, e’ nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed e’ scelto tra esperti con qualificata professionalita’ ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 3. Il consiglio di amministrazione e’ composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, nonche’ da altri quattro membri di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e due dall’assemblea tra esperti di qualificata professionalita’ nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 4. La composizione del comitato di indirizzo e’ disciplinata dallo statuto. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato del Ministro dell’economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualita’ di presidente. 6. I compiti e le modalita’ di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell’associazione. I compensi relativi sono fissati dall’assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica. Il costo complessivo degli organi nel triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non puo’ superare l’ottanta per cento del costo complessivo sostenuto nel triennio precedente.

Art. 4 l. Il presidente di Formez PA presenta, in sede di approvazione del bilancio, al Dipartimento della funzione pubblica un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell’Istituto, le attivita’ strategiche per il raggiungimento delle finalita’ istituzionali e l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell’arco del triennio. Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonche’ l’eventuale aggiornamento del piano. 2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, acquisito il parere della Conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano e’ realizzato in conformita’ alle risorse individuate nel bilancio di previsione di Formez PA, ivi incluse quelle trasferite dal bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale e’ demandata alla legge finanziaria (tabella C), e quelle derivanti dall’attivita’ di cui al comma 3. 3. In aggiunta alle attivita’ istituzionali ed a quelle previste dal piano, Formez PA puo’ svolgere, con contabilita’ separata e con il vincolo dell’equilibrio della relativa gestione, attivita’, rientranti nell’ambito delle finalita’ indicate all’articolo 2, per conto di soggetti terzi estranei all’associazione.

Art. 5

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto
legislativo resta salva l’autonomia statutaria di Formez PA.

Art. 6 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285. 2. Formez PA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adegua lo statuto ed il regolamento interno ai principi da esso stabiliti; fino a quella data rimangono in vigore le disposizioni vigenti. 3. Sono fatti salvi tutti gli atti in nome Formez precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti e le convenzioni in essere tra le pubbliche amministrazioni ed il «Formez», si considerano stipulati con Formez PA. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=010G0025&tmstp=1265707952320

ECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 7 Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE,relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 32 del 9-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, ed in particolare l’articolo 1, comma 3, e l’Allegato B; Vista la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita’ e campo di applicazione 1. Il presente decreto detta disposizioni sui pedaggi e i diritti di utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, secondo le definizioni di cui all’articolo 2.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
S.O., cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1.-2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.».

Art. 2 Definizioni (articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/38/CE) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita all’allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni o integrazioni, ed illustrata con le relative cartine che si riferiscono alle sezioni corrispondenti menzionate nel dispositivo e/o nell’allegato II di detta decisione; b) «costi di costruzione»: i costi legati alla costruzione, compresi eventualmente i costi di finanziamento, di infrastrutture nuove o miglioramenti di infrastrutture nuove (comprese consistenti riparazioni strutturali), o di infrastrutture o miglioramenti delle infrastrutture (comprese consistenti riparazioni strutturali), ultimati non piu’ di trenta anni prima del 10 giugno 2008 laddove siano gia’ istituiti sistemi di pedaggio al 10 giugno 2008, o ultimati non piu’ di trenta anni prima dell’istituzione di un nuovo sistema di pedaggio introdotto dopo il 10 giugno 2008; possono essere presi in considerazione come costi di costruzione anche i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture ultimati anteriormente a tali termini, laddove: 1) sia istituito un sistema di pedaggio che prevede il recupero di detti costi mediante un contratto stipulato con un operatore di un sistema di pedaggio o altri atti giuridici di effetto equivalente entrato in vigore anteriormente al 10 giugno 2008; 2) sia possibile dimostrare che i motivi della costruzione delle infrastrutture in questione sono da ricondurre al fatto che queste hanno una durata di vita predeterminata superiore a 30 anni; 3) in ogni caso la percentuale dei costi di costruzione da prendere in considerazione non deve eccedere la durata di vita predeterminata dei componenti delle infrastrutture restante al 10 giugno 2008 o, se successiva, alla data di introduzione del nuovo sistema di pedaggio; 4) i costi concernenti infrastrutture o miglioramenti di infrastrutture possono includere tutte le spese specifiche per le infrastrutture destinate a ridurre il disturbo connesso al rumore o a migliorare la sicurezza stradale e i pagamenti effettivi da parte del gestore dell’infrastruttura corrispondenti ad elementi ambientali obiettivi, quali la protezione contro la contaminazione del terreno; c) «costi di finanziamento»: gli interessi sui prestiti e/o la remunerazione dell’eventuale capitale apportato dagli azionisti; d) «consistenti riparazioni strutturali»: le riparazioni strutturali ad eccezione di quelle che, al momento, non recano piu’ alcun beneficio agli utenti della strada, ad esempio laddove i lavori di riparazione sono stati sostituiti da un ulteriore rifacimento del manto stradale o da altri lavori di costruzione; e) «pedaggio»: il pagamento di una somma determinata per un autoveicolo che effettua un tragitto ben definito su una delle infrastrutture di cui all’articolo 3, comma 1, basata sulla distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo; f) «pedaggio medio ponderato»: gli importi totali percepiti attraverso i pedaggi in un determinato periodo divisi per i chilometri per autoveicolo in una determinata rete oggetto del pedaggio durante tale periodo, dove gli importi percepiti e i chilometri per autoveicolo sono calcolati per gli autoveicoli ai quali si applicano i pedaggi; g) «diritti di utenza»: il pagamento di una somma determinata che da’ il diritto all’utilizzo da parte di un autoveicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all’articolo 3, comma 1; h) «autoveicolo»: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito o usato esclusivamente per il trasporto su strada di merci e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate; i) «autoveicolo della categoria Euro 0, Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, EEV»: un autoveicolo conforme ai limiti di emissione indicati nell’allegato I; l) «tipo di autoveicolo»: categoria nella quale un autoveicolo e’ classificato sulla base del numero di assi, delle sue dimensioni o del suo peso o altri criteri di classificazione dell’autoveicolo in base al danno arrecato alla strada, secondo il sistema di classificazione di cui all’allegato II, a condizione che il sistema di classificazione seguito sia basato su caratteristiche dell’autoveicolo ricavabili dai documenti dell’autoveicolo o dall’aspetto dello stesso; m) «contratto di concessione»: la concessione di lavori pubblici o la concessione di servizi ai sensi dell’articolo 3, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; n) «pedaggio in concessione»: il pedaggio applicato da un concessionario ai sensi di un contratto di concessione.

Note all’art. 2:
– La decisione 1692/96/CE e’ pubblicata nella G.UC.E. 9
settembre 1996, n. L 228.
– L’art. 3, commi 11 e 12, del decreto legislativo n.
163 del 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, S.O., cosi’ recita:
«11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformita’ al presente codice, l’esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita’, e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche’ la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o
in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita’
al presente codice.
12. La "concessione di servizi" e’ un contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformita’ all’art. 30.».

Art. 3 Pedaggi e diritti d’utenza (articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/38/CE) 1. L’introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai successivi commi; pedaggi e diritti di utenza possono essere applicati anche a strade che non fanno parte della rete stradale transeuropea, quali strade parallele ovvero in diretta concorrenza con alcune parti di tale rete, nonche’ ad altri tipi di veicoli a motore diversi da quelli definiti all’articolo 2, lettera h), nel rispetto dei principi di non discriminazione e di libera concorrenza. 2. Pedaggi e diritti di utenza possono essere introdotti, ovvero mantenuti, soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea qualora cio’ si renda necessario in relazione all’introduzione di un nuovo sistema di pedaggio, ovvero in ragione dell’isolamento o del basso livello di congestione e inquinamento dei tratti esentati; le esenzioni in tal modo stabilite non debbono determinare alcuna discriminazione nei confronti del traffico internazionale. 3. Fino al 31 dicembre 2011, possono essere introdotti, ovvero mantenuti, pedaggi e diritti di utenza limitatamente agli autoveicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato di almeno 12 tonnellate; qualora, in tale periodo, l’applicazione di pedaggi e diritti di utenza venga estesa agli autoveicoli al di sotto di tale limite di peso, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto. 4. Pedaggi e diritti di utenza si applicano a tutti gli autoveicoli, cosi’ come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), a partire dal 1° gennaio 2012; gli autoveicoli di peso inferiore a 12 tonnellate possono tuttavia essere esentati dall’applicazione di pedaggi e diritti di utenza qualora essa determini rilevanti conseguenze negative sulla libera circolazione del traffico, sull’ambiente, sui livelli di inquinamento acustico, sulla congestione del traffico o sulla salute, ovvero comporti costi amministrativi superiori del 30 per cento alle entrate addizionali generate. 5. Per l’utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere imposti cumulativamente per una determinata categoria di autoveicoli pedaggi e diritti d’utenza; tuttavia possono essere applicati anche pedaggi per l’utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su reti in cui sono riscossi diritti d’utenza. 6. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall’obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per gli autoveicoli esentati dall’obbligo di installare e utilizzare l’apparecchio di controllo a norma del regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nei seguenti casi: a) autoveicoli del Ministero della difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle Forze dell’ordine, nonche’ agli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale; b) autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via del territorio nazionale e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita’ principale non e’ il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e previo accordo con la Commissione europea. 7. Agli utenti abituali possono essere concessi sconti o riduzioni sui pedaggi a condizione che: a) siano soddisfatte le prescrizioni di cui al comma 10; b) sconti o riduzioni siano inseriti in una struttura tariffaria lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parita’ e non comportino costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi piu’ elevati; c) l’importo dello sconto, o delle riduzioni, non superi, sulla rete stradale transeuropea, il 13 per cento del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o la riduzione non e’ applicabile. Tutti i piani di sconto o riduzione relativi alla rete stradale transeuropea devono essere comunicati alla Commissione europea che ne verifica la conformita’ e li approva secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 4-quater, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE. 8. I dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei diritti d’utenza non devono comportare maggiori oneri per gli utenti non abituali della rete stradale; qualora pedaggi e diritti d’utenza siano riscossi esclusivamente mediante sistemi che comportino l’uso di unita’ poste a bordo degli autoveicoli, si opera in conformita’ di quanto previsto dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’interoperabilita’ dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita’, e dalle relative disposizioni di attuazione. 9. I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi d’infrastruttura; in particolare, i pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione, nonche’ dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi; i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato. 10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di cui al comma 9, le aliquote dei pedaggi riscossi possono essere differenziate, al fine, fra l’altro, di lottare contro i danni ambientali e la congestione, ridurre al minimo i danni alle infrastrutture, ottimizzare l’uso dell’infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale, a condizione che la differenziazione: a) sia proporzionale all’obiettivo perseguito; b) sia trasparente e non discriminatoria, segnatamente riguardo alla cittadinanza del trasportatore, il paese o luogo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell’autoveicolo, oppure l’origine o la destinazione del trasporto; c) non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da pedaggio tali da comportare pedaggi medi ponderati non conformi al comma 9; gli aumenti degli introiti non intenzionali sono controbilanciati mediante modifiche della struttura della differenziazione che devono essere attuate entro due anni dalla fine dell’anno finanziario in cui gli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati; d) rispetti le soglie di massima flessibilita’ fissate al comma 11. 11. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, le aliquote dei pedaggi possono essere differenziate in funzione: a) della categoria di emissione EURO di cui all’allegato I, inclusi i livelli di PM e di NOx, purche’ nessun pedaggio sia superiore del 100 per cento al pedaggio richiesto per autoveicoli equivalenti che ottemperano alle norme di emissione piu’ rigorose, e/o; b) dell’ora, del giorno o della stagione, purche’ nessun pedaggio sia superiore del 100 per cento rispetto al pedaggio imposto durante l’ora, il giorno o la stagione meno costosi; o qualora il periodo meno costoso sia a tariffa zero, la penalita’ per l’ora, il giorno o la stagione piu’ cari non sia superiore del 50 per cento del livello di pedaggio che sarebbe altrimenti applicabile all’autoveicolo in questione. 12. Le aliquote dei pedaggi sono differenziate conformemente alla lettera a), del comma 11 entro il 31 dicembre 2010 o, nel caso di contratti di concessione, quando la concessione e’ rinnovata; puo’ tuttavia derogarsi a tale obbligo, previa notifica alla Commissione, quando: a) cio’ pregiudichi la coerenza dei sistemi di pedaggio sul territorio; b) l’introduzione di tale differenziazione non risulti tecnicamente applicabile allo specifico sistema di pedaggio in questione; c) tale misura comporti la deviazione del traffico degli autoveicoli piu’ inquinanti dalla rete stradale transeuropea, con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica. 13. Fatte salve le condizioni di cui al comma 10, nel caso di progetti specifici di rilevante interesse europeo, le aliquote dei pedaggi possono essere assoggettate ad altre forme di differenziazione, al fine di garantire la redditivita’ commerciale di detti progetti, qualora gli stessi siano esposti alla concorrenza diretta con altri modi di trasporto per autoveicoli; la struttura tariffaria risultante e’ lineare, proporzionata, resa pubblica, disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parita’ e non comporta costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi piu’ elevati; le determinazioni relative all’applicazione della struttura tariffaria sono comunicate alla Commissione europea che ne verifica la congruita’. 14. In casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, e’ possibile applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali che soffrono di una acuta congestione che ostacola la libera circolazione degli autoveicoli, o il cui utilizzo da parte degli autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che: a) gli introiti generati dalla maggiorazione siano investiti in progetti di interesse europeo identificati nell’Allegato II della decisione n. 884/2004/CE, che contribuiscono direttamente a ridurre la congestione o il danno ambientale di cui trattasi e che siano situati nel medesimo corridoio della sezione stradale in cui e’ applicata la maggiorazione; b) la maggiorazione che puo’ essere applicata ai pedaggi differenziati in conformita’ del comma 10 non superi il 15 per cento dei pedaggi medi ponderati calcolati in conformita’ del comma 9, tranne quando gli introiti generati siano investiti in sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse comunitario riguardanti infrastrutture in regioni montane, nel qual caso la maggiorazione non puo’ essere superiore al 25 per cento; c) l’applicazione della maggiorazione non si traduca in un trattamento del traffico commerciale non equo rispetto a quello riservato ad altri utenti della strada; d) siano presentati alla Commissione, prima dell’applicazione maggiorata, piani finanziari per l’infrastruttura interessata della maggiorazione ed un’analisi dei costi e dei benefici per il nuovo progetto di infrastruttura; e) il periodo di applicazione della maggiorazione sia definito e circoscritto anticipatamente e corrisponda, in termini di aumento degli introiti stimati, ai piani finanziari ed all’analisi dei costi e dei benefici presentati; l’applicazione delle disposizioni del presente comma e’ soggetta a verifica di congruita’ da parte della Commissione europea, secondo la procedura prevista dall’articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE; nel caso di nuovi progetti transfrontalieri e’ richiesto, altresi’, l’accordo degli Stati membri interessati. 15. Qualora, in caso di controllo, un conducente non sia in grado di fornire documenti dell’autoveicolo necessari per verificare le informazioni di cui al comma 11, lettera a), e il tipo di autoveicolo, il pedaggio imposto puo’ raggiungere il livello piu’ alto applicabile.

Note all’art. 3:
L’art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., cosi’ recita:
«Art. 373 (Art. 176 Cod. Str. – Pedaggi). – 1. Al
pagamento del pedaggio, quando esso e’ dovuto, e degli
oneri di accertamento previsti dall’art. 372 sono obbligati
solidalmente sia il conducente che il proprietario del
veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all’ente
proprietario dell’autostrada si applicano le norme del
Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia»
e dell’A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
b) i veicoli dell’Arma dei carabinieri con targa E.I.
muniti di libretto di circolazione del Ministero della
difesa con annotazione di carico all’Arma dei carabinieri;
c) i veicoli con targa C.R.I., nonche’ i veicoli
delle associazioni di volontariato e degli organismi
similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso
nell’espletamento del relativo specifico servizio e
provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione e del
Ministro dei lavori pubblici;
d) i veicoli con targa V.F., nonche’ quelli in
dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) i veicoli con targa G.d.F.;
f) i veicoli con targa C.F.S.;
g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;
h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso
(autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del
servizio o al seguito di autocolonne;
i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di
emergenza e in occasione di pubbliche calamita’, nonche’ i
veicoli civili, con targa italiana o estera, che,
nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente
riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza,
effettuano, a seguito di calamita’ naturali o di eventi
bellici, trasporti di beni di prima necessita’ in soccorso
delle popolazioni colpite, purche’ muniti di specifica
attestazione delle competenti autorita’;
l) i veicoli dei funzionari del Ministero
dell’interno, dell’A.N.A.S., della Direzione generale della
M.C.TC., dell’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici,
autorizzati al servizio di polizia stradale.
3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i
trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per
l’eccezionale usura ed alle spese di cui all’art. 10, comma
10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi
alla tariffa della classe di appartenenza.
4. Durante la permanenza sull’autostrada a pagamento,
il conducente e’ tenuto a conservare accuratamente il
titolo di transito evitando nel modo piu’ assoluto di
piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.».
– Il regolamento (CE) n. 3821/85 e’ pubblicato nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.
– La direttiva 2004/52/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 166.
– La decisione 884/2004/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
7/6/2004 n. L 201.

Art. 4

Determinazione dei pedaggi
(articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/38/CE)

1. I pedaggi sono determinati conformemente all’articolo 3; nella
determinazione dei livelli di pedaggio medi ponderati applicabili
alla rete di infrastrutture o ad una parte chiaramente definita di
detta rete, si tiene conto dei vari costi di cui all’articolo 3,
comma 9; i costi considerati riguardano la rete o parte della rete su
cui gravano i pedaggi e gli autoveicoli soggetti al pedaggio; puo’
stabilirsi di non procedere al recupero di tali costi attraverso la
riscossione dei pedaggi o di recuperarne solo una percentuale.
2. I costi per i nuovi sistemi di pedaggio, diversi da quelli che
comportano pedaggi in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008,
sono calcolati utilizzando un metodo fondato sui principi
fondamentali di calcolo di cui all’allegato III; per i nuovi pedaggi
in concessione istituiti dopo il 10 giugno 2008 il livello piu’ alto
di pedaggio e’ equivalente o inferiore al livello risultante
dall’applicazione di un metodo basato sui principi fondamentali di
calcolo di cui all’allegato III; la valutazione di tale equivalenza
deve essere effettuata in base ad un periodo di riferimento
ragionevolmente lungo, adatto alla natura di un contratto di
concessione; non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma
i sistemi di pedaggio gia’ istituiti al 10 giugno 2008 o per i quali,
a seguito di una procedura di appalto pubblico, siano state ricevute
offerte o risposte ad inviti a negoziare prima del 10 giugno 2008;
l’esenzione si estende a tutto il periodo di applicazione di detti
sistemi a condizione che gli stessi non subiscano modifiche
sostanziali.
3. Almeno quattro mesi prima dell’attuazione di un nuovo sistema di
pedaggio sono comunicate alla Commissione europea, ai fini del parere
di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 6, primo periodo, della
direttiva 1999/62/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva
2006/38/CE, le seguenti informazioni:
a) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che non comportano
pedaggi in concessione:
1) i valori unitari e gli altri parametri necessari per il
calcolo dei vari elementi di costo;
2) informazioni sugli autoveicoli soggetti al loro sistema di
pedaggio e sull’estensione geografica della rete, o parte di essa,
usata per il calcolo di ciascun costo e sulla percentuale dei costi
da recuperare;
b) per quanto concerne i sistemi di pedaggio che comportano
pedaggi in concessione:
1) i contratti di concessione ed eventuali modifiche rilevanti
degli stessi;
2) gli elementi fondamentali su cui il concedente ha sviluppato
il bando relativo alla concessione, come previsto nell’allegato IX B
del decreto legislativo n. 163 del 2006; tali elementi riguardano, in
particolare, i costi stimati, quali definiti all’articolo 3, comma 9,
previsti nell’ambito della concessione, il traffico preventivato
diviso per tipo di autoveicoli, i livelli di pedaggio previsti e
l’estensione geografica della rete cui si applica il contratto di
concessione.
4. Almeno quattro mesi prima della loro attuazione, le nuove
disposizioni in materia di pedaggi applicabili alle strade parallele
su cui il traffico puo’ essere deviato dalla rete stradale
transeuropea e che sono in diretta concorrenza con alcune parti della
rete su cui viene imposto il pedaggio, sono comunicate alla
Commissione europea, ai fini dell’acquisizione del parere di cui
all’articolo 7-bis, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva
1999/62/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2006/38/CE;
tali informazioni riguardano l’estensione geografica della rete
coperta dal pedaggio, gli autoveicoli interessati dal pedaggio e i
livelli di pedaggio previsti, unitamente ad una relazione sul sistema
di determinazione del livello del pedaggio.
5. Qualora si applichino le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 14, ai sistemi di pedaggio gia’ vigenti al 10 giugno 2008, sono
comunicate alla Commissione europea le informazioni che dimostrino
che il pedaggio ponderato medio applicato all’infrastruttura in
questione e’ conforme all’articolo 2, comma 1, lettera b, e
all’articolo 3, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 5

Attuazione e controlli
(articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2006/38/CE)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con
propri decreti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze per gli aspetti di cui al comma 3, all’attuazione degli
articoli 3 e 4.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il
controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti di
utenza in modo da garantire l’osservanza dei principi di trasparenza
e non discriminazione.
3. I decreti di cui al comma 1 dovranno garantire l’equilibrio
economico finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 7.

Art. 6

Relazione alla Commissione europea
(articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette
entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazione
che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio sull’attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE,
tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell’evoluzione
della densita’ della circolazione, compreso l’uso di autoveicoli di
piu’ di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo
impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive di
sbocchi al mare e periferiche della Comunita’, i livelli di
investimento nel settore e il contributo al raggiungimento degli
obiettivi di una politica dei trasporti sostenibile.

Art. 7

Disposizioni finali e copertura finanziaria

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in conformita’ alle modalita’
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
livello comunitario.
2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=010G0021&tmstp=1265964138380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010 Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Orta di Atella.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 35 del 12-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 luglio 2008, registrato alla
Corte dei conti in data 29 luglio 2008, con il quale. ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di
Atella (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente;
Visto il proprio decreto, in data 1° ottobre 2009, registrato alla
Corte dei conti in data 8 ottobre 2009, con il quale e’ stata
disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto
consiglio comunale per il periodo di sei mesi;
Considerato che il dott. Fulvio Rocco, componente della commissione
straordinaria per la gestione del comune di Orta di Atella, e’ stato
destinato ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario
provvedere alla sua sostituzione;
Vista la proposta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;

Decreta:

Il dott. Umberto Guidato e’ nominato componente della commissione
straordinaria per la gestione del comune di Orta di Atella (Caserta)
in sostituzione del dottor Fulvio Rocco.
Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 1, foglio n. 233

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-12&task=dettaglio&numgu=35&redaz=10A01752&tmstp=1266392473317

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 22 giugno 2009, n. 30 Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 26 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l’art. 4, comma 1, lettera l), e l’art. 50 dello statuto della Regione Toscana; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009; Considerato quanto segue: 1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l’istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attivita’ tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente e delle ulteriori attivita’ tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale; 2. L’ARPA Toscana (ARPAT) e’ stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e le competenze; 3. Negli anni successivi all’entrata in vigore della legge regionale n. 66/1995 e’ radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessita’ di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Cio’ ha comportato un notevole incremento dell’attivita’ amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo; 4. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell’ambiente ribadendo un concetto gia’ enunciato dal sesto piano d’azione ambientale europeo 2002 – 2010 «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» (approvato dalla Commissione europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l’art. 6 del trattato istitutivo, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilita’ dello sviluppo, sia a livello comunitario che regionale; 5. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale; 6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali nuove prospettive legate alla protezione ambientale con l’approvazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di azione ambientale) e del piano regionale di azione ambientale 2007 – 2010, nonche’ attraverso il piano sanitario regionale 2008 – 2010; 7. L’ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria «mission» rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non piu’ corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione; 8. Nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 43, collegata alla deliberazione del consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 59 (parere ai sensi dell’art. 11, comma 5, dello statuto. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT». Bilancio preventivo economico annuale 2007 e pluriennale 2007/2009), si ribadiva l’importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge che sostituisse l’attuale legge regionale n. 66/1995 istitutiva dell’ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale ed internazionale; 9. E’ necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l’attivita’ dell’ARPAT, tenendo conto della esperienza passata e delle nuove istanze cosi’ da garantire sempre maggiore qualita’ dei controlli e i piu’ alti standard di qualita’ e sicurezza ambientali; 10. Occorre procedere ad una revisione della disciplina dell’ARPAT che, oltre ad accentuare il ruolo strategico dell’agenzia quale ente strumentale alle attivita’ del sistema complessivo degli enti pubblici competenti in materia di tutela dell’ambiente e della salute, consenta, soprattutto attraverso la rivisitazione del meccanismo di programmazione, di massimizzare la qualita’, l’efficienza e l’efficacia delle attivita’ agenziali; 11. Diviene strategica una nuova definizione delle attivita’ istituzionali che, anziche’ rinviare ad un’elencazione dettagliata, individui le aree di competenza dell’ARPAT, per una piu’ chiara comprensione del ruolo alla stessa affidato; 12. Le complesse interazioni tra societa’ ed ambiente necessitano di approfondimenti cosi’ come di un piu’ alto livello di comprensione a cui ARPAT e’ chiamata a contribuire attraverso le attivita’ di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Cio’ al fine di assicurare un sempre maggior livello di protezione ambientale ed un piu’ esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche conto delle raccomandazioni dell’Agenzia europea per l’ambiente contenute nelle «Linee guida per la collezione ed elaborazione dei dati» (1998), determini le pressioni, gli impatti e lo stato dell’ambiente e contribuisca a chiarirne i legami con le cause determinanti; 13. Occorre rafforzare e rendere centrale le attivita’ di controllo, finalizzate ad ottenere un alto livello di protezione ambientale attraverso il controllo della conformita’ alla vigente normativa ed alle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle autorita’ competenti. Occorre altresi’ consolidare l’attivita’ di supporto tecnico scientifico, nonche’ quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale; 14. E’ necessario uniformarsi a quanto disciplinato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE L. 118/41 del 27 aprile 2001), in cui si definisce «controllo» la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalita’ conoscitive, le finalita’ valutative, inclusi gli autocontrolli, preventive e successive dirette anche all’individuazione di misure d’intervento, nonche’ finalita’ di pubblicita’ e informazione al pubblico; 15. E’ necessario identificare univocamente i settori di attivita’ dell’ARPAT in uno schema di carta dei servizi e delle attivita’ allegato alla legge in modo da poter disporre di uno strumento dinamico per l’aggiornamento dei settori d’intervento dell’agenzia in seguito a variazioni del quadro normativo di riferimento che in campo ambientale e’ sottoposto a frequenti mutamenti e aggiornamenti; 16. E’ necessario definire uno strumento per la programmazione delle attivita’ dell’ARPAT che, partendo dalla loro individuazione puntuale e dai livelli minimi da garantire su tutto il territorio regionale, distingua tra attivita’ obbligatorie e non obbligatorie definendo la tipologia, il livello, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione ove pertinenti e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che tale attivita’ prevede; tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato «carta dei servizi e delle attivita’» e delle ricadute dello stesso sull’intero territorio regionale, esso e’ approvato, aggiornato e modificato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti i soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione; 17. La carta dei servizi e delle attivita’, identificando e definendo le tipologie di attivita’ istituzionali, serve anche a rafforzare l’imparzialita’ e la terzieta’ dell’ARPAT; 18. A seguito del mutamento del quadro istituzionale e del completamento del trasferimento delle funzioni di amministrazione attiva agli enti locali, e’ necessario nella programmazione delle attivita’ dell’ARPAT assicurare un ruolo di impulso agli enti istituzionali titolari delle funzioni pubbliche di protezione ambientale. A tal fine occorre definire un maggiore raccordo tra gli enti pubblici che si avvalgono dell’ARPAT attraverso l’istituzionalizzazione di una apposita conferenza permanente, che si articola a livello regionale e provinciale, in cui vengano recepite le richieste, previste le relative risorse finanziarie e garantita la multi referenzialita’ nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela ambientale; 19. Alla conferenza permanente, sia a livello regionale che provinciale, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle professioni, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste, mentre un ulteriore momento di confronto tra ARPAT e parti sociali e’ assicurato dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994; 20. Poiche’ il ruolo dell’ARPAT si sostanzia nello svolgimento di attivita’ a supporto degli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e della salute, e in considerazione della necessita’, evidenziata dall’autorita’ garante della concorrenza e del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi idonei ad eliminare l’effetto distorsivo derivante dalla commistione tra attivita’ pubblicistica di controllo e attivita’ privatistica di consulenza, le attivita’ rese ai soggetti privati si devono limitare ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi ultimi di avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT; 21. Si riscontra la necessita’ di introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento piu’ esplicito alla relazione tra programmazione regionale e attivita’ dell’ARPAT. Si ritiene in tal senso che il piano regionale di azione ambientale per la sua stessa natura di piano legato a tematiche ambientali ma anche per la sua connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo, sia lo strumento piu’ idoneo a costituire il punto di riferimento su cui orientare le attivita’. D’altra parte, svolgendo 1’ARPAT attivita’ integrate con quelle delle aziende sanitarie locali si ritiene che il piano sanitario regionale possa costituire riferimento per l’insieme degli interventi legati direttamente alla tutela della salute; 22. Il finanziamento dell’ARPAT allo stato attuale appare non completamente correlato alle attivita’ che essa svolge ed e’ chiamata a svolgere dalla Regione e dagli enti locali e si deve quindi procedere alla revisione del sistema dei finanziamenti attraverso criteri e strumenti per l’individuazione del nucleo di attivita’ che, in quanto considerate strategiche, siano finanziate dalla Regione, rimettendo agli altri enti pubblici richiedenti il finanziamento delle restanti attivita’; 23. Laddove previsto dalla normativa vigente, al finanziamento pubblico concorrono anche quote derivanti da forme di compartecipazione a tributi o tariffe per servizi ambientali, oltre che gli oneri posti, sempre dalla normativa statale vigente, a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga»; Si approva la presente legge: Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), gia’ istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente).

Art. 2

Finalita’ dell’ARPAT

1. L’ARPAT concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e
contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e
misurabile dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle
funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli
articoli 5 e 10.

Art. 3 Natura dell’ARPAT 1. L’ARPAT e’ un ente con personalita’ giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell’art. 50 dello statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. L’ARPAT garantisce l’imparzialita’ e la terzieta’ nell’esercizio delle attivita’ ad essa affidate.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) pressioni sull’ambiente: gli effetti delle diverse attivita’
antropiche sull’ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo,
nonche’ gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l’uso di risorse
naturali;
b) stato dell’ambiente: la qualita’ delle componenti delle
matrici ambientali;
c) impatti: qualsiasi alterazione prodotta dalle pressioni
antropiche sugli ecosistemi e sulla salute pubblica;
d) livello dell’attivita’: standard qualitativi e quantitativi
dell’attivita’ medesima;
e) controllo ambientale: e’ il complesso delle attivita’ di cui
all’art. 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo
livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative
vigenti ed altresi’ delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
amministrativi attuativi delle normative medesime;
f) carta dei servizi e delle attivita’, di seguito denominata
«carta», come definita all’art. 13.

Art. 5

Attivita’ istituzionali dell’ARPAT

1. Le attivita’ istituzionali sono quelle attivita’
tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle
province, dei comuni, delle comunita’ montane e degli enti parco
regionali nell’interesse della collettivita’ e consistenti in:
a) attivita’ di controllo ambientale, come definite all’art. 7;
b) attivita’ di supporto tecnico-scientifico, come definite
all’art. 8;
c) attivita’ di elaborazione dati, di informazione e conoscenza
ambientale, come definite all’art. 9.
2. L’ARPAT svolge le attivita’ istituzionali di cui al comma 1,
con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
3. La carta di cui all’art. 13, definisce le attivita’
istituzionali, di cui al comma 1, che l’ARPAT e’ tenuta a svolgere
con riferimento alle matrici di cui al comma 2.

Art. 6 Rapporti con altri enti pubblici 1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attivita’ di cui all’art. 5, l’ARPAT collabora con l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’art. 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonche’ con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attivita’ di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.

Art. 7 Attivita’ di controllo ambientale 1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonche’ nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti. 2. Le attivita’ di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.

Art. 8

Attivita’ di supporto tecnico-scientifico

1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera b),
consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di
cui all’art. 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in
materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di
pareri e valutazioni tecniche.

Art. 9 Attivita’ di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale 1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attivita’ istituzionali di cui agli articoli 5 e 10 o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato, ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).

Art. 10

Attivita’ istituzionali connesse alla tutela della salute

1. La carta di cui all’art. 13, definisce altresi’ le attivita’
istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT e’ tenuta
a svolgere e consistenti in attivita’ di controllo ambientale e di
supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture
del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni
in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a
quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito delle direttive regionali di cui all’art. 15, la
giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra
ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello
svolgimento delle attivita’ di cui al presente articolo.

Art. 11

Attivita’ istituzionali obbligatorie e non obbligatorie

1. Costituiscono attivita’ istituzionali obbligatorie:
a) le attivita’ obbligatorie ai sensi della normativa statale e
regionale ovvero degli atti di programmazione regionale;
b) le ulteriori attivita’ di cui agli articoli 5 e 10,
individuate nella carta di cui all’art. 13, come strategiche ed
essenziali ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
2. Costituiscono attivita’ istituzionali non obbligatorie:
a) le attivita’ di cui al comma 1, lettere a) e b), per la
misura eccedente il livello dell’attivita’ obbligatoria;
b) le ulteriori attivita’ di cui agli articoli 5 e 10,
individuate nella carta di cui all’art. 13, come funzionali alla
tutela dell’ambiente e della salute.
3. Per l’espletamento delle attivita’ individuate nella carta di
cui all’art. 13, le amministrazioni pubbliche si avvalgono
dell’ARPAT.

Art. 12

Attivita’ istituzionali rese a soggetti privati

1. Costituiscono altresi’ attivita’ istituzionali le prestazioni
tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti
sulla base della normativa vigente ad avvalersi necessariamente ed
esclusivamente dell’ARPAT.
2. Fatti salvi i casi di cui al comma 1, l’ARPAT non eroga
prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.

Art. 13

Carta dei servizi e delle attivita’

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
approva la carta, predisposta in conformita’ allo schema di cui
all’allegato A e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente di riferimento, nonche’ degli indirizzi e degli obiettivi
contenuti nel piano regionale di azione ambientale di cui alla legge
regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di
azione ambientale) e nel piano sanitario regionale di cui alla legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario
regionale).
2. L’ARPAT elabora e predispone la carta in conformita’ allo
schema di cui all’allegato A e la trasmette alla giunta regionale.
3. La giunta regionale, previa acquisizione del parere della
conferenza permanente di cui all’art. 14, comma 5, lettera b),
formula la proposta di deliberazione al consiglio regionale per
l’approvazione, l’aggiornamento e la modifica della carta.
4. La carta definisce le attivita’ istituzionali dell’ARPAT
nell’ambito di quelle indicate agli articoli 5 e 10, distinguendole
in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell’art. 11, tenendo
conto di quanto previsto all’art. 3, comma 2 e all’art. 38.
5. La carta elenca altresi’ le prestazioni rese a soggetti
privati di cui all’art. 12.
6. Lo schema di cui all’allegato A definisce:
a) gli ambiti delle attivita’ istituzionali di cui all’art. 5,
comma 1, con riferimento alle matrici ambientali di cui al comma 2
del medesimo articolo;
b) i dati e le informazioni che la carta deve riportare per
ciascuna attivita’ con particolare riferimento alla tipologia, al
livello dell’attivita’, al soggetto beneficiario, al costo, agli
eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale fonte normativa od
all’atto di programmazione che tale attivita’ prevede.
7. Lo schema di cui all’allegato A e’ aggiornato e modificato con
deliberazione del consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto
agli articoli 5 e 10.
La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 16 giugno 2009.
(Omissis).

Art. 14 Conferenza permanente 1. Per la programmazione e la verifica delle attivita’ dell’ARPAT, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti di cui all’art. 5, comma 1, e’ istituita un’apposita conferenza permanente che si articola a livello regionale e provinciale. 2. La conferenza permanente di livello regionale e’ composta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, e dagli assessori all’ambiente e alla sanita’, nonche’ dai presidenti delle province o loro delegati. 3. Alla conferenza permanente di livello regionale partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAT e il dirigente regionale responsabile della competente struttura. 4. Alla conferenza permanente di livello regionale sono altresi’ invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, un rappresentante della commissione istituita ai sensi dell’art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita’ professionali intellettuali), delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste per le determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), nonche’ per le altre determinazioni individuate dalla giunta regionale ai sensi del comma 6. 5. La conferenza permanente di livello regionale: a) formula proposte per l’approvazione delle direttive regionali annuali di cui all’art. 15, sulla base delle richieste degli enti partecipanti alle conferenze provinciali di cui al comma 7 e delle risorse dagli stessi rese disponibili; b) esprime il parere sulla carta di cui all’art. 13; c) esprime il parere sulla proposta di piano annuale delle attivita’ elaborata dal direttore generale dell’ARPAT; d) esprime il parere sul bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, nonche’ sul bilancio di esercizio dell’ARPAT; e) acquisisce i dati relativi alla verifica ed alla rendicontazione dei risultati economici e di attivita’ dell’ARPAT; f) formula valutazioni e proposte in merito all’attivita’ dell’ARPAT. 6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina con proprio atto le modalita’ di funzionamento della conferenza permanente. 7. La conferenza permanente di livello provinciale, costituita da provincia, comuni, comunita’ montane e enti parco regionali, promuove tra gli enti stessi intese volte a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e c) devono essere inviate alla conferenza permanente di livello regionale rispettivamente di norma entro il 20 settembre ed il 10 dicembre di ogni anno. 8. Alla conferenza permanente di livello provinciale di cui al comma 7, partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il dirigente della struttura periferica di livello provinciale dell’ARPAT. 9. Alla conferenza permanente di livello provinciale sono altresi’ invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste limitatamente agli argomenti di cui al comma 5, lettere a) e b).

Art. 15

Direttive regionali annuali

1. La Giunta regionale approva entro il 10 ottobre di ogni anno
apposite direttive individuando in particolare:
a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui
agli articoli 5 e 10, nell’ambito della conferenza permanente di cui
all’art. 14;
b) gli indirizzi per l’elaborazione del piano annuale delle
attivita’ di cui all’art. 16;
c) i criteri per l’integrazione tra ARPAT e le strutture del
servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita’ di cui
all’art. 10;
2. Le direttive di cui al comma 1, sono approvate, tenuto conto
delle proposte della conferenza permanente di livello regionale di
cui all’art. 14, comma 5, lettera a), nel rispetto degli indirizzi e
degli obiettivi concernenti l’attivita’ dell’ARPAT contenuti nel
piano regionale di azione ambientale e nel piano sanitario regionale.

Art. 16 Piano annuale delle attivita’ dell’ARPAT 1. Il piano annuale delle attivita’ definisce, sulla base della carta di cui all’art. 13 e nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all’art. 15, le attivita’ istituzionali che l’ARPAT e’ tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonche’ le linee di intervento relative al biennio successivo. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla giunta regionale la proposta di piano annuale delle attivita’ e il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all’art. 15 e previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all’art. 14, comma 5, lettera c). 4. Nel corso dell’anno di riferimento il piano annuale delle attivita’ puo’ essere integrato con apposita deliberazione della giunta regionale, su proposta dell’ARPAT, sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano annuale puo’ prevedere ulteriori attivita’, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’art. 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attivita’ gia’ programmate. 5. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.

Art. 17 Finanziamento pubblico delle attivita’ dell’ARPAT 1. Le attivita’ istituzionali obbligatorie di cui all’art. 11, comma 1, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’art. 30, comma 1, lettera a). 2. Le attivita’ istituzionali non obbligatorie di cui all’art. 11, comma 2, sono finanziate con il contributo integrativo annuale della Regione e degli altri enti di cui all’art. 30, comma 1, lettera b). Tale contributo integrativo e’ posto a carico di ciascun ente in relazione alle attivita’ richieste. 3. Le eventuali ulteriori attivita’ di cui all’art. 16, comma 4, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’art. 30, comma 1, lettera c). 4. 1 contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituite anche dagli oneri a copertura dei costi delle attivita’ svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all’art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

Art. 18 Oneri economici a carico dei privati 1. I costi delle attivita’ istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’art. 12 sono a totale carico del soggetto privato richiedente. 2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarita’ nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un’attivita’, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l’inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attivita’ di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all’art. 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attivita’ medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attivita’ di controllo e’ definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell’ARPAT. 3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, i costi delle attivita’ rese da ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati, in attuazione del principio della precauzione di cui all’art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attivita’ di cui all’art. 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori.

Art. 19 Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) 1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attivita’ di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA). 2. Il SIRA e’ parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia, si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale. 3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall’ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di societa’ dell’informazione e di sistema informativo regionale. La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).

Art. 20

Articolazione organizzativa dell’ARPAT

1. L’ARPAT e’ articolata in una struttura centrale di livello
regionale, in strutture periferiche di livello sovraprovinciale e in
almeno una struttura periferica in ciascuna provincia.
2. Per la disciplina della propria organizzazione interna,
l’ARPAT adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, un apposito regolamento, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo, e lo trasmette alla giunta regionale
per l’approvazione.
3. Nel rispetto delle direttive regionali di cui all’art. 15, il
regolamento di cui al comma 2 individua:
a) le attivita’ da espletare a livello sovraprovinciale al fine
di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualita’ delle
prestazioni dell’ARPAT, con particolare riferimento alle attivita’ di
laboratorio e a quelle di controllo sulle grandi opere e sugli
impianti che determinano significative pressioni sull’ambiente;
b) il relativo bacino di riferimento, tenendo conto del sistema
regionale integrato dei laboratori di sanita’ pubblica e
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e
Lazio.
4. Il regolamento assicura altresi’ funzioni e strumenti per
garantire:
a) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio
regionale delle attivita’ delle strutture periferiche di livello
provinciale e sovraprovinciale, anche tenendo conto di quanto
previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA);
b) l’efficacia e la qualita’ delle prestazioni di controllo di
cui all’art. 7.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0600&tmstp=1266393355569