DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2010

Conferimento di un nuovo incarico al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto e delega di funzioni svolte dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 161 del 13-7-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i decreti legislativi 30 1uglio 1999, n..300 e n. 303; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ed in particolare l’articolo 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; Visto l’articolo 7, comma 27, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in cui si prevede che il Presidente del Consiglio oil Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero delta sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attivita’ imprenditoriali, nonche’ il comma 28 che prevede la ricognizione delle risorse; Ritenuto opportuno delegare le funzioni di cui al citato articolo 7, commi 26, 27 e 28, al Ministro per i rapporti con le regioni e, conseguentemente, integrare l’incarico conferitogli; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 1. Al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto e’ conferito l’incarico per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il medesimo Ministro e’ delegato ad esercitare le funzioni di cui 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ivi comprese le connesse iniziative di carattere amministrativo e normativo. 2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 26, del decreto-legge n. 78 del 2010, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attivita’ imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il quale se ne avvale unitamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa ed al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, limitatamente alle funzioni delegate dalpresente decreto. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 10 giugno 2010 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 267

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3883).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 152 del 2-7-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio
2010 e n. 3881 dell’11 giugno 2010;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase
post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alla protezione civile;
Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
26 marzo 2010 e le note del Gabinetto del Ministro del 21 aprile e
del 4 maggio 2010;
Vista la nota del sindaco dell’Aquila del 9 giugno 2010;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. All’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. Per l’accesso al contributo di cui all’art. 1, comma 4
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del
6 giugno 2009, la comunicazione di inizio attivita’ e’ presentata
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010».

Art. 2 1. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3866 del 16 aprile 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010». 2. All’art. 2, comma 1, primo periodo, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010».

Art. 3 1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo svolgimento delle attivita’ di competenza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Soggetto attuatore ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 35 del 2001 ed all’art. 11 del C.C.N.L. del comparto Ministero 2006-2009, a stipulare contratti di diritto privato di durata limitata allo stato d’emergenza, nel limite di cinque unita’ di personale (di cui tre unita’ di personale tecnico specializzato appartenente all’area C – area terza ai sensi del C.C.N.L. comparto Ministeri 2006/2009 – e due unita’ di personale tecnico specializzato appartenente all’area B – area seconda ai sensi del C.C.N.L. comparto Ministeri 2006-2009), individuate attraverso selezione pubblica. 2. Tale contingente di personale puo’ essere integrato, ove ritenuto necessario dal Soggetto attuatore e d’intesa con gli enti o le amministrazioni pubbliche interessate, da altre cinque unita’ di personale posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alle norme in materia di mobilita’. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in euro 229.890,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Gruppo Centralmotor S.p.a.». (Decreto n. 53252).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio
(16.04.2009) e Umbria (16.04.2009) che stabiliscono che il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e’
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al
reddito e posto a carico del FSEPOR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.01.2010,
relativo alla societa’ GRUPPO CENTRALMOTOR SPA, per la quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai
fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lazio (08.03.2010) e
Umbria (05.03.2010), si sono assunte l’impegno all’erogazione della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’ GRUPPO
CENTRALMOTOR SPA, in conformita’ agli accordi siglati presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall’azienda GRUPPO CENTRALMOTOR SPA, in favore dei lavoratori
dipendenti presso le sedi di:

• Terni (TR) – 61 lavoratori;

• Rieti (RI) – (Str Maratta Bassa) – 19 lavoratori;

• Rieti (RI) – (Lungovelino Olivieri) – 14 lavoratori.

per il periodo dal 19.01.2010 al 18.09.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 27.01.2010, per il periodo dal 19.01.2010 al 18.09.2010, in
favore di un numero massimo di 94 lavoratori della societa’ GRUPPO
CENTRALMOTOR SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di:

• Terni (TR) – 61 lavoratori;

• Rieti (RI) – (Str Maratta Bassa) – 19 lavoratori;

• Rieti (RI) – (Lungovelino Olivieri) – 14 lavoratori.

La contrazione dell’orario di lavoro sara’ effettuata fino ad un
massimo del 25%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del
31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione
viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del
sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa.

Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso
alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata

mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al
reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 272.833,12
(duecentosettantaduemilaottocentotrentatre/12).

Matricola INPS Terni: 8002038661

Matricola INPS Rieti: 6900783663

Pagamento diretto: NO

ART. 2 L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, pari ad euro 272.833,12 (duecentosettantaduemilaottocentotrentatre/12), gravera’ sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’
finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi
di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 Sostituzione di un componente della commissone straordinaria per la gestione dell’amministrazione comunale di Taurianova.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 11-8-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2009, registrato alla
Corte dei conti in data 28 aprile 2009, con il quale, ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova
(Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente,
composta dal prefetto dott. Vincenzo D’Antuono, dal viceprefetto
aggiunto dott. Filippo Romano e dal dirigente Area I dott. Giancarlo
Tarantino;

Considerato che il dott. Vincenzo D’Antuono, componente della
commissione straordinaria per la gestione del comune di Taurianova,
non puo’ proseguire nell’incarico e, pertanto, si rende necessario
provvedere alla sua sostituzione;
Vista la proposta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 2010;

Decreta:

Il dott. Giovanni Cirillo, viceprefetto, e’ nominato componente
della commissione straordinaria per la gestione del comune di
Taurianova (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Vincenzo
D’Antuono.

Dato a Roma, addi’ 9 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 8, foglio n. 167

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/