DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2010

Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalita’ elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 182 del 6-8-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo; Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, recante «Norme sui passaporti»; Visto l’art. 4 del decreto del Presidente del Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, recante «Disciplina dell’uso della carta d’identita’ e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio»; Visto l’art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla carta di identita’ delle tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell’art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto l’art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalita’ elettroniche e contenere le funzionalita’ della carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visti gli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e di carte valori; Visto l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69» in cui si prevede che il CNIPA assuma la denominazione di DigitPA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell’art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Viste le disposizioni in tema di ordinamento giudiziario e, in particolare, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge 30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e funzioni al personale di magistratura e al personale dell’amministrazione giudiziaria; Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., recante «Regole tecniche della Carta d’identita’ elettronica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l’on. prof. Renato Brunetta e’ stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’ stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»; Ravvisata l’opportunita’ di rilasciare al personale delle amministrazioni pubbliche statali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un documento di riconoscimento personale connesso con l’esercizio delle funzioni attribuite che consenta anche l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Ravvisata la necessita’ di fissare contenuti e regole tecniche uniformi; Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (di seguito: Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ al personale militare in attivita’ di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.

Art. 2

Caratteristiche di sicurezza

1. Il Modello ATe, in supporto plastico, con le caratteristiche
grafiche di cui al modello riportato nell’allegato A, e’ dotato degli
elementi fisici e logici di sicurezza e delle funzionalita’, di cui
all’allegato B, atti a consentire il controllo di autenticita’ del
documento.

Art. 3

Validita’ e gestione ATe

1. Il Modello ATe e’ valido cinque anni ed e’ rilasciato e gestito
dall’amministrazione di appartenenza del titolare secondo le
procedure di cui all’allegato B.

Art. 4

Produzione

1. Il Modello ATe viene prodotto secondo le modalita’ e le
procedure previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2003, e
successive modificazioni, con criteri di sicurezza definiti
nell’ambito dei parametri tipici della carta valori.
2. Le attivita’ di produzione, rilascio e gestione del Modello ATe
sono definite in un documento progettuale elaborato
dall’amministrazione emittente, sulla base di uno schema-tipo
adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificita’
del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e
con il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il documento progettuale di cui al comma 2 si ritiene approvato
acquisito il parere obbligatorio di DigitPA anche sulla conformita’
dello stesso alla normativa vigente in materia di Carta nazionale dei
servizi e firma digitale e sulla coerenza con le regole tecniche
relative alla Carta d’identita’ elettronica.

Art. 5

Supporti informatici

1. Il Modello ATe viene prodotto utilizzando i supporti informatici
aventi le caratteristiche fisiche e logiche di cui all’allegato B.
2. Le caratteristiche fisiche e logiche dei supporti informatici
assicurano la conformita’ con quanto previsto per l’utilizzo della
Carta nazionale dei servizi e la Carta d’identita’ elettronica in
materia di autenticazione ai servizi erogati in rete e alla firma
digitale.

Art. 6

Particolari dati personali
contenuti nel Modello ATe

1. Per le funzionalita’ di cui all’art. 66, comma 8, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, il Modello ATe puo’ contenere dati
personali, anche biometrici, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando
quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, per quanto concerne i dati
sensibili, e fatto salvo, per il Ministero della difesa e per il
personale del Corpo della guardia di finanza, quanto previsto
dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 7

Pubblicazione documentazione

1. La documentazione dettagliata degli standard tecnologici
utilizzati dal Modello ATe per espletare le funzionalita’ definite
nel documento progettuale di cui all’art. 4, comma 2, e’ pubblicata
sul sito istituzionale di DigitPA.
2. Qualora l’amministrazione emittente ravvisi elementi ritenuti
non idonei alla diffusione nella documentazione di cui al comma 1,
chiede a DigitPA di non pubblicare gli elementi stessi.

Art. 8

Norme transitorie

1. Le tessere di riconoscimento gia’ realizzate o emesse alla data
del presente decreto dal Ministero della giustizia, dal Ministero
della difesa, ivi incluse quelle rilasciate dall’Arma dei
carabinieri, e dal Corpo della guardia di finanza sono valide a tutti
gli effetti di legge fino alla loro naturale scadenza o revoca.
Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e
sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 49

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 265/2010, criteri di scelta delle misure cautelari nel processo penale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 275, comma 3,
del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, promossi dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Belluno con ordinanze del 28 e 30
settembre 2009, dal Tribunale di Torino, sezione per il riesame, con
ordinanza del 28 maggio 2009 e dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Venezia con ordinanza del 4 novembre
2009, rispettivamente iscritte ai nn. 310 e 311 del registro
ordinanze 2009 e ai nn. 14 e 66 del registro ordinanze 2010 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1, 6 e 11,
1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione di C.A. nonche’ gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 e nella camera di
consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
Uditi l’avvocato Sandro De Vecchi per C. A. e l’avvocato dello
Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con due ordinanze di contenuto analogo, depositate il 28 e
il 30 settembre 2009 (r.o. n. 310 e n. 311 del 2009), il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Belluno ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 275,
comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’
in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui, in presenza di
esigenze cautelari, impone di applicare la misura della custodia in
carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai delitti di cui agli artt. 609-quater (ordinanza n. 310 del
2009) e 609-bis del codice penale (ordinanza n. 311 del 2009).
Nei procedimenti principali, il giudice a quo e’ chiamato a
pronunciarsi sulle istanze formulate dai difensori di persone
indagate, rispettivamente, per il delitto di atti sessuali con
minorenne aggravati continuati (artt. 81, 609-ter e 609-quater cod.
pen.) e per il delitto di violenza sessuale aggravata continuata
(artt. 81, 61, numeri 1, 5, e 11, e 609-bis cod. pen.): istanze volte
ad ottenere la revoca o la sostituzione con altra di minore gravita’
(la sola sostituzione, nel caso dell’ordinanza r.o. n. 311 del 2009)
della misura della custodia cautelare in carcere, cui l’indagato si
trova sottoposto. Ad avviso del rimettente, mentre l’istanza di
revoca non sarebbe accoglibile, stante la persistenza delle esigenze
cautelari, queste ultime potrebbero essere fronteggiate con una
misura meno gravosa di quella in atto e, in particolare – nel caso
dell’ordinanza r.o. n. 311 del 2009 – con la misura degli arresti
domiciliari.
All’accoglimento delle istanze di sostituzione osterebbe,
nondimeno, il vigente testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
che, a seguito della modifica operata dall’art. 2 del decreto-legge
n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2009, non consente di applicare una misura diversa dalla custodia
cautelare in carcere alla persona nei cui confronti sono
riconoscibili gravi indizi di colpevolezza per un’ampia serie di
reati, tra cui quelli previsti dagli artt. 609-bis e 609-quater cod.
pen., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari.
In accoglimento delle eccezioni dei difensori, il rimettente
ritiene, peraltro, di dover sollevare questione di legittimita’
costituzionale della citata disposizione.
Al riguardo, il giudice a quo rileva come molti dei delitti
richiamati nel comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., pur nella loro
indubbia gravita’, siano comunque meno gravi di altri reati non
richiamati, sulla base del raffronto delle relative pene edittali
(cosi’, ad esempio, i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis cod.
pen., inclusi nell’elenco, sono puniti meno severamente della
cessione di sostanze stupefacenti o della rapina aggravata, viceversa
esclusi). Risulterebbe, dunque, evidente come la scelta legislativa
di imporre, in presenza di esigenze cautelari, la misura «estrema»
della custodia in carcere non dipenda da una valutazione
«quantitativa» della gravita’ dei delitti, ma da una valutazione di
tipo essenzialmente «qualitativo».
Anteriormente alla novella del 2009, la norma impugnata sanciva
la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in
carcere esclusivamente in rapporto al delitto di associazione di tipo
mafioso e ai delitti posti in essere con metodi o per finalita’
mafiose. Per tale verso, la disposizione rispondeva – secondo il
giudice a quo – alla ratio di sollevare il giudice penale dall’onere
di motivare la scelta della misura carceraria in particolari
situazioni di pressione ambientale, determinate dalla presenza
dell’associazione di stampo mafioso, e soprattutto per questa ragione
aveva superato il vaglio della Corte costituzionale, sotto il profilo
del rispetto dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, stante
il coefficiente di pericolosita’ per le condizioni di base della
convivenza e della sicurezza collettiva connaturato agli illeciti di
quel genere (ordinanza n. 450 del 1995).
La medesima ratio sarebbe ravvisabile anche in rapporto ad altre
fattispecie criminose attualmente richiamate dall’art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., quali, segnatamente, i delitti di tipo associativo
di cui all’art. 416, sesto comma, cod. pen. e all’art. 74 del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); non,
invece, in relazione ai reati sessuali cui il legislatore del 2009 ha
esteso la presunzione, trattandosi di delitti che, pur nella loro
«gravita’ e odiosita’», presentano «una meno spiccata
caratterizzazione pubblicistica», essendo offensivi di un bene
giuridico prettamente individuale (la liberta’ sessuale).
Sotto tale profilo, la norma novellata si porrebbe dunque in
contrasto con l’art. 3 Cost., avendo introdotto, con riferimento ai
reati in questione, un trattamento, da un lato, ingiustificatamente
identico a quello previsto per i delitti gia’ in precedenza elencati
dallo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, dall’altro,
ingiustificatamente piu’ severo di quello stabilito per altri reati.
Risulterebbero violati, di conseguenza, anche gli artt. 13, primo
comma, e 27, secondo comma, Cost., giacche’, ove venga a cadere la
«giustificazione cautelare della detenzione», l’indagato o imputato
si troverebbe a subire una immotivata compressione della propria
liberta’ personale e un trattamento riservato al colpevole, prima
della sentenza di condanna.
2. – Con ordinanza depositata il 28 maggio 2009 (r.o. n. 14 del
2010), il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, Cost.,
questione di legittimita’ costituzionale del medesimo art. 275, comma
3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di applicare gli
arresti domiciliari o, comunque, misure cautelari diverse e meno
afflittive della custodia in carcere in relazione ai delitti previsti
dagli artt. 600-bis [primo comma] e 609-bis cod. pen.
Il Tribunale rimettente e’ investito dell’appello avverso
l’ordinanza del 13 febbraio 2009, con la quale il Giudice per le
indagini preliminari del medesimo Tribunale ha respinto l’istanza di
sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia
cautelare in carcere, applicata ad una persona indagata, tra l’altro,
per i delitti di induzione alla prostituzione minorile (art. 600-bis,
primo comma, cod. pen.) e di violenza sessuale aggravata dalle
condizioni di minorata difesa della vittima (artt. 609-bis e 61,
numero 5, cod. pen.).
In via preliminare, il giudice a quo esclude che possa
accogliersi la richiesta di revoca della misura cautelare formulata
dal difensore in udienza, giacche’ – a prescindere dalla limitazione
dell’istanza iniziale alla sola sostituzione della misura – le
esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione delle condotte
criminose, non sarebbero comunque venute integralmente meno.
Nondimeno, l’assenza di elementi circa l’esistenza di altre relazioni
con ragazze minorenni, l’effetto deterrente connesso al tempo
trascorso in carcere e le particolari contingenze in cui i delitti
sarebbero maturati giustificherebbero una valutazione di idoneita’ di
misure meno gravose a fronteggiare il pericolo di ricaduta nel reato:
onde sussisterebbero le condizioni per sostituire, in accoglimento
dell’appello, la misura in atto con quella degli arresti domiciliari.
Tale operazione risulterebbe, tuttavia, preclusa dalla norma
impugnata, la quale, nel testo vigente, stabilisce – a fianco di una
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari («salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari»), non rilevante nella specie – una presunzione
assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in
carcere, applicabile in rapporto ad un’ampia serie di reati, tra cui
quelli che interessano.
Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione non si
sottrarrebbe a dubbi di legittimita’ costituzionale.
Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che,
alla luce di una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la
disposizione impugnata, in quanto norma processuale, deve ritenersi
applicabile – in base al principio tempus regit actum – anche alle
misure cautelari da adottare per fatti delittuosi commessi, come nel
caso di specie, anteriormente all’entrata in vigore della legge
novellatrice.
Con riguardo, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo rileva come la disciplina delle misure cautelari personali sia
ispirata ai principi di proporzione, adeguatezza e graduazione,
espressamente enunciati dall’art. 2, numero 59, della legge di
delegazione 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura
penale), la quale prevede, altresi’, l’adeguamento del nuovo codice
di rito ai principi della Costituzione e alla normativa convenzionale
internazionale. Nell’ambito di tale normativa verrebbe in particolare
rilievo l’art. 5, paragrafi 1, lettera c), e 4, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la
legge 4 agosto 1955, n. 848: disposizione la cui inosservanza
porrebbe la norma interna in contrasto con l’art. 117, primo comma,
Cost., che impone al legislatore ordinario di rispettare i vincoli
derivanti dagli «obblighi internazionali».
In applicazione dei ricordati principi di proporzionalita’,
adeguatezza e graduazione, nel sistema del codice di procedura
penale, una volta accertata l’esistenza di gravi indizi di
colpevolezza e la sussistenza di esigenze cautelari, il giudice e’
chiamato ad operare – motivandola – la scelta della misura.
Nell’ipotesi, poi, in cui venga applicata la misura «massima» della
custodia in carcere, egli e’ tenuto ad esporre, a pena di nullita’,
le «concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui
all’art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure» (art.
292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen.).
La norma impugnata derogherebbe chiaramente a tali principi, che
pure trovano riconoscimento negli artt. 13 e 27 Cost., discendendo –
secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
299 del 2005 – «direttamente dalla natura servente che la
Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto alle
finalita’ del processo, da un lato, ed alle esigenze di tutela della
collettivita’, dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento
tra interessi, il temporaneo sacrificio della liberta’ personale di
chi non e’ stato ancora giudicato colpevole in via definitiva». Nella
giurisprudenza costituzionale risulterebbe, in effetti, costante
l’affermazione per cui, in ossequio al favor libertatis che ispira
l’art. 13 Cost., deve essere comunque scelta la soluzione che
comporta il minore sacrificio della liberta’ personale: principio del
quale proporzionalita’ e adeguatezza rappresentano un corollario.
E’ ben vero che, secondo un orientamento altrettanto costante
della giurisprudenza costituzionale, «mentre la sussistenza in
concreto di una o piu’ delle esigenze cautelari prefigurate dalla
legge (l’an della cautela) comporta, per definizione, l’accertamento,
di volta in volta, della loro effettiva ricorrenza, non puo’ invece
ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare
sempre e comunque al giudice l’apprezzamento del tipo di misura in
concreto ritenuta come necessaria (il quomodo della tutela), ben
potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal
legislatore». La scelta legislativa dovrebbe essere, tuttavia,
operata pur sempre nel «rispetto del limite della ragionevolezza e
del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti».
Nell’ipotesi in esame, per converso, risulterebbe leso proprio il
canone della ragionevolezza, sotto il duplice profilo della
disparita’ di trattamento rispetto agli altri casi di sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, e della
disparita’ di trattamento «interna» tra le varie forme di
manifestazione concreta delle fattispecie criminose considerate.
Le ipotesi nelle quali la Corte costituzionale ha ritenuto non
irragionevole l’imposizione da parte del legislatore della misura
cautelare piu’ rigorosa presenterebbero, infatti, particolarita’ atte
a rendere chiara e ben delimitata la ragione della prevalenza sui
principi di graduazione e di adeguatezza. Tali, in specie, i casi
della pregressa evasione, che impedisce l’applicazione della misura
degli arresti domiciliari (artt. 276, comma 1-ter, e 284, comma
5-bis, cod. proc. pen., vagliati, rispettivamente, dalle ordinanze n.
40 del 2002 e n. 130 del 2003), o dell’essere il soggetto gravemente
indiziato di un reato aggravato dalle finalita’ di associazioni di
tipo mafioso (ordinanza n. 450 del 1995).
Altrettanto non potrebbe dirsi, invece, per le fattispecie in
esame. Risulterebbero difatti evidenti le differenze che
intercorrono, ad esempio, tra i reati sessuali in discorso e quello
di cui all’art. 416-bis cod. pen. L’appartenenza ad una associazione
mafiosa e’ un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica
un vincolo «totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato
da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di
«diffusivita’» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per
comune sentire, primari beni individuali e collettivi. Sarebbe, di
conseguenza, pienamente giustificabile la presunzione legislativa di
adeguatezza della sola misura cautelare carceraria, la quale
risulterebbe indispensabile per neutralizzare la pericolosita’ del
soggetto, determinandone il forzoso distacco dal sodalizio.
I delitti sessuali che vengono in rilievo costituiscono, di
contro, reati di evento, a carattere non necessariamente permanente,
che abbracciano un’ampia gamma di condotte, tra loro estremamente
diversificate, in quanto frutto di vari contesti ambientali e
relazioni interpersonali, talora meramente contingenti. In questa
prospettiva, se rientra nella discrezionalita’ del legislatore la
scelta di inasprire la repressione di fatti avvertiti come
particolarmente riprovevoli, quali quelli che aggrediscono la
liberta’ sessuale, risulterebbe, di contro, censurabile
l’indissolubile collegamento a tali fatti di una presunzione di
pericolosita’ dell’autore.
Non consentendo di tener conto delle possibili varianti, la norma
impugnata determinerebbe, dunque, la totale equiparazione nel
trattamento cautelare di situazioni diverse sul piano oggettivo e
soggettivo. Essa genererebbe, in pari tempo, rischi di confusione fra
trattamento cautelare, improntato al principio del sacrificio minimo
della liberta’ personale, e trattamento punitivo, avente connotazioni
piu’ propriamente retributive, con possibile attribuzione alla
cautela di una funzione di anticipazione della pena, in contrasto con
l’art. 27 Cost.
Ne’ varrebbe far leva, in senso contrario, sulla prevista
esclusione della presunzione di adeguatezza della sola custodia
cautelare in carcere nelle ipotesi attenuate contemplate dalle stesse
norme incriminatrici dei reati sessuali, trattandosi di ipotesi
«comunque estremamente circoscritte, secondo l’interpretazione ormai
consolidata di esse».
3. – Il novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e’
sottoposto a scrutinio di legittimita’ costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 13 Cost., anche dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Venezia con ordinanza depositata il 4
novembre 2009 (r.o. n. 66 del 2010), nella parte in cui non consente
la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con
gli arresti domiciliari in relazione al delitto previsto dall’art.
609-quater, primo comma, numero 1), cod. pen.
Il giudice a quo premette di essere investito dell’istanza di
revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere, applicata ad una persona indagata per il delitto continuato
di cui all’articolo ora citato, avendo indotto ad atti sessuali un
minore di atti quattordici; fatto commesso nei giorni 10 e 11
dicembre 2008.
Ad avviso del rimettente, non sussisterebbero le condizioni per
la revoca della misura, permanendo le esigenze cautelari di cui
all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che, tuttavia –
tenuto conto dell’«evoluzione migliorativa» del quadro sulla cui base
era stata disposta la custodia in carcere – potrebbero essere
adeguatamente soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti
domiciliari.
Anche in questo caso, l’accoglimento dell’istanza di sostituzione
risulterebbe, peraltro, impedito dal nuovo testo dell’art. 275, comma
3, cod. proc. pen., che, per la sua natura processuale, dovrebbe
ritenersi applicabile, in forza del principio tempus regit actum,
anche in relazione ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata
in vigore.
La nuova disciplina si porrebbe, tuttavia, in contrasto con gli
artt. 3 e 13 Cost. Essa metterebbe, difatti, in «crisi» i principi di
adeguatezza e graduazione che, in via generale, regolano l’esercizio
del potere cautelare, rovesciando la logica del «minore sacrificio
necessario» sottostante alla formulazione originaria dell’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale e’ conferito
ordinariamente al giudice della cautela il potere-dovere di
distinguere i diversi fatti riconducibili alla medesima figura di
reato e la differente intensita’ delle esigenze di tutela, ai fini
della scelta della misura meglio rispondente al caso concreto.
E’ ben vero che la Corte costituzionale ha reputato ragionevoli,
e dunque costituzionalmente compatibili, interventi normativi che, in
deroga ai suddetti principi, hanno introdotto presunzioni del tipo
considerato nel sistema delle misure cautelari, riconoscendo che
«spetta al legislatore individuare il punto di equilibrio tra le
diverse esigenze della minore restrizione possibile della liberta’
personale e della effettiva garanzia degli interessi di rilievo
costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti
cautelari nel processo penale» (ordinanza n. 450 del 1995). Cio’ e’
avvenuto, tuttavia, con riferimento ad iniziative ben delimitate,
volte a fronteggiare «emergenze» a carattere straordinario: quali,
segnatamente, quelle di contrasto della criminalita’ di tipo mafioso,
la quale, per la complessita’ della sua struttura e i durevoli
vincoli «di appartenenza, radicamento e progettuali» che la
connotano, esprime un elevato coefficiente di pericolosita’ per i
valori fondamentali della convivenza civile e dell’ordine
democratico.
Mai, peraltro, la giurisprudenza costituzionale avrebbe
autorizzato il legislatore a trasformare la regola dell’«adeguatezza»
e della «graduazione» in eccezione, precludendo, in base ad ampie
generalizzazioni, la possibilita’ di un trattamento individualizzante
rispetto al grado delle esigenze cautelari e sancendo, in via
astratta, l’irrilevanza di qualsiasi forma di evoluzione migliorativa
delle medesime.
L’estensione della presunzione legale assoluta di adeguatezza
della sola custodia cautelare in carcere al «troppo ampio e mutevole»
catalogo di delitti oggi richiamati dalla norma censurata sarebbe
avvenuta, in effetti, secondo logiche diverse e del tutto
incompatibili rispetto a quelle passate positivamente al vaglio del
Giudice delle leggi.
Con particolare riguardo alla tutela penale della liberta’
sessuale, si sarebbe infatti al cospetto di fenomeni di devianza
individuale che si manifestano attraverso condotte della piu’ diversa
gravita’, spesso conseguenti a patologie, le quali possono, in un non
trascurabile numero di casi, risultare contenibili, sul piano
cautelare, con misure diverse dalla custodia in carcere: donde un
insopprimibile bisogno di differenziare, sulla base di un
apprezzamento in concreto, i vari fatti riconducibili al paradigma
legale astratto.
E’ del resto costante, nella giurisprudenza costituzionale,
l’affermazione per cui, in ossequio al favor libertatis che ispira
l’art. 13 Cost., la discrezionalita’ legislativa nella disciplina
della materia considerata deve orientarsi verso scelte che implichino
il «minore sacrificio necessario». Con la conseguenza che ove la
compressione dei principi di «adeguatezza» e «graduazione» non trovi
coerente ragione giustificatrice nel corretto bilanciamento dei
valori costituzionali coinvolti, essa costituirebbe lesione dell’art.
3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza, attraverso un uso
distorto della discrezionalita’ legislativa.
E’ quanto si sarebbe appunto verificato con la norma censurata,
la quale, tramite la ricordata presunzione assoluta, avrebbe
ingiustamente parificato situazioni uguali, bensi’, quanto a
requisiti legali di fattispecie, ma diverse quanto a specifici
connotati di fatto: realizzando, cosi’, un inaccettabile «eccesso di
mezzi» rispetto al fine della prevenzione di nuovi delitti.
4. – E’ intervenuto, in tutti i giudizi di costituzionalita’, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
siano dichiarate manifestamente infondate.
La difesa dello Stato osserva come la Corte costituzionale,
proprio nell’ordinanza n. 450 del 1995, invocata dagli stessi giudici
rimettenti, abbia precisato che mentre non puo’ prescindersi da un
accertamento, in concreto, dell’effettiva sussistenza delle esigenze
cautelari prefigurate dalla legge, al contrario, la scelta del tipo
di misura cautelare non impone di riservare al giudice analogo potere
di apprezzamento, «ben potendo essere effettuata in termini generali
dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del
corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti».
Nella specie, la scelta legislativa di imporre, in presenza di
esigenze cautelari, la custodia in carcere non potrebbe essere
ritenuta irragionevole solo perche’ i reati sessuali presenterebbero
una meno spiccata caratterizzazione pubblicistica rispetto ai delitti
associativi di stampo mafioso, trattandosi di reati che comunque
offendono il bene fondamentale, di rilevanza costituzionale, della
liberta’ personale.
Le fattispecie criminose in questione costituiscono, inoltre,
reati di evento, dei quali non potrebbe essere apoditticamente
sostenuta la minore gravita’ rispetto ai delitti associativi, che
sono pur sempre dei reati di pericolo.
La norma denunciata non violerebbe neppure l’art. 13, primo
comma, Cost., essendo stato rispettato il principio della riserva di
legge in materia di provvedimenti restrittivi della liberta’
personale; ne’ l’art. 27, secondo comma, Cost., stante l’estraneita’
della presunzione di non colpevolezza all’assetto e alla
conformazione delle misure restrittive della liberta’ personale che
operano sul piano cautelare, del tutto distinto rispetto a quello
concernente la condanna e l’irrogazione della pena, cosi’ come
puntualizzato dalla citata ordinanza n. 450 del 1995.
Insussistente sarebbe, infine, la violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost. denunciata dal Tribunale di Torino, tenuto conto del
fatto che, pure in presenza di disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo volte a salvaguardare i diritti
dei detenuti, la Corte di Strasburgo non si e’ mai espressa nel senso
dell’incompatibilita’ con tali disposizioni di una norma nazionale
quale quella denunciata.
5. – Nel giudizio relativo all’ordinanza r.o. n. 310 del 2009 si
e’ costituito C. A., persona sottoposta alle indagini nel
procedimento a quo, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata
costituzionalmente illegittima, nella parte in cui include i reati «a
sfondo sessuale» tra quelli per i quali e’ obbligatoriamente prevista
la custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza e
di esigenze cautelari.
Il difensore della parte privata rileva come, tramite
l’estensione ai reati sessuali della disciplina anteriormente
prevista per i soli delitti di associazione mafiosa o a questa
collegati, il legislatore del 2009 abbia inteso rispondere, con un
«segnale forte», ad un «diffuso quanto generico "bisogno di
giustizia"», suscitato da vicende concrete che hanno avuto ampia
risonanza nei mass media.
Il legislatore non avrebbe, tuttavia, tenuto conto del diverso
spirito della norma originaria, dando vita ad una disciplina di piu’
che dubbia compatibilita’ costituzionale, secondo quanto rilevato dal
Consiglio superiore della magistratura gia’ in sede di espressione
del parere sul decreto-legge n. 11 del 2009. In rapporto ai reati
sessuali non sarebbe, infatti, ravvisabile la ragione giustificativa
che ha indotto la Corte costituzionale a disattendere le censure
mosse, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di
ragionevolezza, alla presunzione di adeguatezza della sola custodia
cautelare in carcere sancita in rapporto i delitti di criminalita’
organizzata di tipo mafioso.
Sarebbe, in effetti, evidente la disparita’ di trattamento fra
colui che si trova indagato per un reato a sfondo sessuale, il quale,
in presenza di esigenze cautelari, viene obbligatoriamente sottoposto
a custodia carceraria, senza possibilita’ di attenuazione della
stessa, e chi, indagato per reati diversi – magari ben piu’ gravi,
non soltanto dal punto di vista della pena edittale, ma anche per la
sicurezza collettiva (quale, ad esempio, la cessione di sostanze
stupefacenti a minori) – puo’ invece fruire di misure meno gravose.
Conformemente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la norma
censurata violerebbe, dunque, tanto l’art. 3 Cost., per equiparazione
nel trattamento cautelare di situazioni oggettivamente e
soggettivamente diverse, sia in astratto che in concreto; quanto gli
artt. 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., giacche’
l’automatismo applicativo della custodia in carcere per i reati in
questione renderebbe inoperanti i criteri di adeguatezza e
proporzionalita’, da cui deriva la necessita’ che sia sempre affidata
al giudice la determinazione della misura piu’ consona al caso
concreto, trasformando indebitamente lo strumento cautelare in una
anticipazione della pena.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Belluno, il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, e il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia dubitano della
legittimita’ costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di
procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti
persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare misure
cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla
persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluni
reati, oggetto dei procedimenti a quibus: vale a dire per i delitti
di violenza sessuale (art. 609-bis del codice penale: ordinanze r.o.
n. 311 del 2009 e n. 14 del 2010), atti sessuali con minorenne (art.
609-quater del medesimo codice: ordinanze n. 310 del 2009 e n. 66 del
2010, la seconda delle quali riferisce, peraltro, piu’ specificamente
la censura alla fattispecie degli atti sessuali con minore di anni
quattordici, prevista dal numero 1 del primo comma di detto
articolo), induzione o sfruttamento della prostituzione minorile
(art. 600-bis, primo comma, cod. pen.: ordinanza r.o. n. 14 del
2010).
Ad avviso dei giudici rimettenti, la norma censurata violerebbe
l’art. 3 della Costituzione sotto plurimi profili.
In primo luogo – secondo il Giudice veneziano – per la
irrazionale deroga da essa apportata ai principi di adeguatezza,
proporzionalita’ e graduazione, che regolano, in via generale,
l’esercizio del potere cautelare: deroga che non risulterebbe
sorretta, quanto ai delitti a sfondo sessuale, da ragioni
giustificatrici analoghe a quelle che hanno indotto questa Corte a
ritenere costituzionalmente legittimo lo speciale regime cautelare in
discussione rispetto alla criminalita’ di tipo mafioso, cui esso era
in precedenza circoscritto.
In secondo luogo – a parere del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Belluno – per la ingiustificata
equiparazione dei reati considerati, i quali, pur nella loro gravita’
e «odiosita’», offendono un bene individuale, ai delitti di stampo
mafioso, che mettono invece in pericolo le condizioni di base della
convivenza e della sicurezza collettiva.
In terzo luogo – tanto secondo il Giudice bellunese che secondo
il Tribunale di Torino – per la sottoposizione di detti reati ad un
trattamento cautelare ingiustificatamente piu’ severo di quello
stabilito per altre fattispecie criminose, cui la disciplina
censurata non e’ estesa, ancorche’ punite con pene piu’ gravi.
Da ultimo – a parere dei Giudici per le indagini preliminari
bellunese e veneziano – per l’irragionevole equiparazione, sul piano
cautelare, delle varie condotte integrative dei delitti cui attengono
le censure dei rimettenti (violenza sessuale e atti sessuali con
minorenne), le quali potrebbero risultare, in concreto, marcatamente
differenziate tra loro sul piano oggettivo e soggettivo.
I giudici a quibus denunciano altresi’, concordemente, la
violazione dell’art. 13 Cost., rilevando come la norma impugnata
venga ad imporre un sacrificio della liberta’ personale dell’indagato
o dell’imputato superiore a quello minimo che, nelle circostanze
concrete, puo’ risultare necessario e sufficiente al fine di
soddisfare le esigenze cautelari.
Risulterebbe leso, ancora – secondo il Giudice bellunese e il
Tribunale di Torino – l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto la
previsione normativa sottoposta a scrutinio finirebbe per attribuire
al trattamento cautelare una funzione di anticipazione della pena,
contrastante con la presunzione di non colpevolezza.
Il solo Tribunale di Torino prospetta, infine, la violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., per asserito contrasto della norma
censurata con l’art. 5, paragrafi 1, lettera c), e 4, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali.
2. – Le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe,
relative alla medesima norma, sicche’ i giudizi vanno riuniti per
essere definiti con unica decisione.
3. – In via preliminare, va osservato che si presenta del tutto
plausibile la soluzione interpretativa sulla cui base anche il
Tribunale di Torino e il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Venezia affermano la rilevanza delle questioni nei
procedimenti a quibus, benche’ questi abbiano ad oggetto imputazioni
di fatti commessi prima della vigenza della norma censurata.
La giurisprudenza di legittimita’ risulta, infatti, concorde nel
ritenere che il nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
introdotto dalla novella del 2009, sia destinato a trovare
applicazione – in forza del principio tempus regit actum, che
disciplina la successione delle norme processuali – anche nei
procedimenti in corso, relativi appunto a fatti commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della novella suddetta:
cio’, quantomeno allorche’ si discuta, come nei casi di specie, di
istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere, precedentemente applicata, con altra misura meno gravosa
(oscillazioni giurisprudenziali si riscontrano solo in rapporto
all’ipotesi inversa).
4. – Nel merito, la questione e’ fondata in riferimento agli
artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei limiti di
seguito specificati.
5. – La disposizione oggetto di scrutinio trova collocazione
nell’ambito della disciplina codicistica delle misure cautelari
personali, in particolare di quelle coercitive (artt. 272-286-bis),
tutte consistenti nella privazione – in varie qualita’, modalita’ e
tempi – della liberta’ personale dell’indagato o dell’imputato
durante il procedimento e prima comunque del giudizio definitivo
sulla sua responsabilita’.
In ragione di questi caratteri, i limiti di legittimita’
costituzionale di dette misure, a fronte del principio di
inviolabilita’ della liberta’ personale (art. 13, primo comma,
Cost.), sono espressi – oltre che dalla riserva di legge, che esige
la tipizzazione dei casi e dei modi, nonche’ dei tempi di limitazione
di tale liberta’, e dalla riserva di giurisdizione, che esige sempre
un atto motivato del giudice (art. 13, secondo e quinto comma, Cost.)
– anche e soprattutto, per quanto qui rileva, dalla presunzione di
non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), in forza della
quale l’imputato non e’ considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
L’antinomia tra tale presunzione e l’espressa previsione, da
parte della stessa Carta costituzionale, di una detenzione ante
iudicium (art. 13, quinto comma) e’, in effetti, solo apparente:
giacche’ e’ proprio la prima a segnare, in negativo, i confini di
ammissibilita’ della seconda. Affinche’ le restrizioni della liberta’
personale dell’indagato o imputato nel corso del procedimento siano
compatibili con la presunzione di non colpevolezza e’ necessario che
esse assumano connotazioni nitidamente differenziate da quelle della
pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della
responsabilita’: e cio’, ancorche’ si tratti di misure – nella loro
specie piu’ gravi – ad essa corrispondenti sul piano del contenuto
afflittivo. Il principio enunciato dall’art. 27, secondo comma, Cost.
rappresenta, in altre parole, uno sbarramento insuperabile ad ogni
ipotesi di assimilazione della coercizione processuale penale alla
coercizione propria del diritto penale sostanziale, malgrado gli
elementi che le accomunano.
Da cio’ consegue – come questa Corte ebbe a rilevare sin dalla
sentenza n. 64 del 1970 – che l’applicazione delle misure cautelari
non puo’ essere legittimata in alcun caso esclusivamente da un
giudizio anticipato di colpevolezza, ne’ corrispondere – direttamente
o indirettamente – a finalita’ proprie della sanzione penale, ne’,
ancora e correlativamente, restare indifferente ad un preciso scopo
(cosiddetto "vuoto dei fini"). Il legislatore ordinario e’ infatti
tenuto, nella tipizzazione dei casi e dei modi di privazione della
liberta’, ad individuare – soprattutto all’interno del procedimento e
talora anche all’esterno (sentenza n. 1 del 1980) – esigenze diverse
da quelle di anticipazione della pena e che debbano essere
soddisfatte – entro tempi predeterminati (art. 13, quinto comma,
Cost.) – durante il corso del procedimento stesso, tali da
giustificare, nel bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, il
temporaneo sacrificio della liberta’ personale di chi non e’ stato
ancora giudicato colpevole in via definitiva.
Ulteriore indefettibile corollario dei principi costituzionali di
riferimento e’ che la disciplina della materia debba essere ispirata
al criterio del «minore sacrificio necessario» (sentenza n. 299 del
2005): la compressione della liberta’ personale dell’indagato o
dell’imputato va contenuta, cioe’, entro i limiti minimi
indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel
caso concreto.
Sul versante della «qualita’» delle misure, ne consegue che il
ricorso alle forme di restrizione piu’ intense – e particolarmente a
quella «massima» della custodia carceraria – deve ritenersi
consentito solo quando le esigenze processuali o extraprocessuali,
cui il trattamento cautelare e’ servente, non possano essere
soddisfatte tramite misure di minore incisivita’. Questo principio e’
stato affermato in termini netti anche dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, secondo la quale, in riferimento alla previsione
dell’art. 5, paragrafo 3, della Convenzione, la carcerazione
preventiva «deve apparire come la soluzione estrema che si giustifica
solamente allorche’ tutte le altre opzioni disponibili si rivelino
insufficienti» (sentenze 2 luglio 2009, Vafiadis contro Grecia, e 8
novembre 2007, Lelievre contro Belgio).
Il criterio del «minore sacrificio necessario» impegna, dunque,
in linea di massima, il legislatore, da una parte, a strutturare il
sistema cautelare secondo il modello della «pluralita’ graduata»,
predisponendo una gamma alternativa di misure, connotate da
differenti gradi di incidenza sulla liberta’ personale; dall’altra, a
prefigurare meccanismi «individualizzati» di selezione del
trattamento cautelare, parametrati sulle esigenze configurabili nelle
singole fattispecie concrete.
6. – Il complesso di indicazioni costituzionali dianzi
evidenziate trova puntuale eco nella disciplina dettata dal codice di
procedura penale, in attuazione della direttiva n. 59 della legge di
delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.
Nella cornice di tale disciplina, la gravita’ in astratto dei
reati oggetto del procedimento rileva, difatti – in linea di
principio – solo come limite generale di applicazione delle misure
cautelari (art. 280, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) o come quantum del
limite temporale massimo di durata (ai fini della cosiddetta
scarcerazione automatica: art. 303 cod. proc. pen.), non come
criterio di scelta sul «se» e sulla «specie» della misura.
Un giudizio di gravita’ puo’ essere legittimato, in determinate
prospettive, solo sul fatto concreto oggetto del procedimento (ad
esempio, artt. 274, comma 1, lettera c, e 275, comma 2, cod. proc.
pen.) e in via generale e’ richiesto, come condizione di applicazione
delle misure, sugli indizi a carico: e’ la cosiddetta gravita’
indiziaria prevista dall’art. 273, comma 1, dello stesso codice.
Si tratta, peraltro, di condizione necessaria, ma non
sufficiente, dovendo la gravita’ indiziaria sempre accompagnarsi ad
esigenze cautelari, specificamente individuate dalla legge, legate
alla tutela dell’acquisizione o della genuinita’ della prova, al
pericolo di fuga dell’imputato ovvero al rischio di commissione di
gravi reati o di reati della stessa specie di quello per cui si
procede (art. 274 cod. proc. pen.).
In accordo con il modello sopra indicato, viene altresi’
tipizzato un «ventaglio» di misure, di gravita’ crescente in
relazione all’incidenza sulla liberta’ personale: divieto di espatrio
(art. 281), obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art.
282), allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis), divieto e
obbligo di dimora (variamente modulabile quanto ai tempi e ai limiti
territoriali: art. 283), arresti domiciliari (variamente modulabili
anche in luoghi diversi dall’abitazione propria del soggetto, vale a
dire in altri luoghi privati o in luoghi pubblici di cura o di
assistenza: art. 284), custodia cautelare in carcere (art. 285).
Di particolare rilievo, ai presenti fini, sono poi i criteri di
scelta delle misure nel novero di quelle tipizzate. Il primo e
fondamentale e’ quello di adeguatezza (art. 275, comma 1), secondo il
quale, «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della
specifica idoneita’ di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto». A questo
precetto fa riscontro uno specifico obbligo di motivazione sul punto,
sancito a pena di nullita’ (art. 292, comma 2, lettera c, cod. proc.
pen.).
E’ di tutta evidenza come proprio nel criterio di adeguatezza,
correlato alla «gamma» graduata delle misure, trovi espressione il
principio – implicato dal quadro costituzionale di riferimento – del
«minore sacrificio necessario»: entro il «ventaglio» delle
alternative prefigurate dalla legge, il giudice deve infatti
prescegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente
idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso concreto, in modo da
ridurre al minimo indispensabile la lesivita’ determinata dalla
coercizione endoprocedimentale.
A completamento e specificazione del criterio in parola e’, poi,
previsto che la piu’ gravosa delle misure cautelari personali
coercitive, vale a dire la custodia cautelare carceraria, «puo’
essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata»
(art. 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.). Su cio’ il
giudice che la applica e’ tenuto a dare, a pena di nullita’, una
motivazione appropriata, mediante «l’esposizione delle concrete e
specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274
non possono essere soddisfatte con altre misure» (art. 292, comma 2,
lettera c-bis, cod. proc. pen.). Si tratta della natura cosiddetta
residuale-eccezionale, o di extrema ratio, di questa misura.
E’ inoltre enunciato il criterio di proporzionalita’, secondo il
quale «ogni misura deve essere proporzionata all’entita’ del fatto e
alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata» (art.
275, comma 2, cod. proc. pen.).
7. – Tratto saliente complessivo del regime ora ricordato –
conforme al quadro costituzionale di riferimento – e’ quello di non
prevedere automatismi ne’ presunzioni. Esso esige, invece, che le
condizioni e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare
restrittiva della liberta’ personale siano apprezzati e motivati dal
giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei
ricordati principi di adeguatezza, proporzionalita’ e minor
sacrificio, cosi’ da realizzare una piena «individualizzazione» della
coercizione cautelare.
Da tali coordinate si discosta in modo vistoso – assumendo, con
cio’, carattere derogatorio ed eccezionale – la disciplina
attualmente espressa dal secondo e dal terzo periodo del comma 3
dell’art. 275 cod. proc. pen., non presente nel testo originario del
codice, ma in esso inserita via via, con lo strumento della
decretazione d’urgenza, in un primo tempo tramite l’aggiunta del solo
secondo periodo al citato art. 275, comma 3, sulla spinta di una
situazione apprezzata come «emergenziale», legata segnatamente alla
rilevata recrudescenza del fenomeno della criminalita’ mafiosa e di
altri gravi o gravissimi reati (art. 5, comma 1, del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta
alla criminalita’ organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell’attivita’ amministrativa», convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e art. 1, comma 1, del decreto-legge 9
settembre 1991, n. 292, recante «Disposizioni in materia di custodia
cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di
criminalita’ organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati
per la copertura di uffici giudiziari non richiesti», convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356); successivamente
(attraverso l’art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 332, recante
«Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione
dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa») con un
contenimento di questa speciale disciplina, mediante una drastica
riduzione dei reati a essa assoggettati a quelli di cui all’art.
416-bis cod. pen. ovvero commessi avvalendosi delle condizioni
previste da detto articolo o per agevolare le associazioni ivi
indicate; infine, nuovamente e notevolmente ampliando il novero dei
reati stessi, con le addizioni recate al vigente secondo periodo e
con quelle ulteriori incluse nel nuovo terzo periodo del comma 3
dell’art. 275 (mediante gli interventi parimenti emergenziali
dell’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).
In base alla disciplina in questione, nei procedimenti per taluni
delitti, analiticamente elencati, ove ricorra la condizione della
gravita’ indiziaria, il giudice dispone senz’altro l’applicazione
della misura cautelare della custodia carceraria, «salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari».
Per comune opinione, la previsione ora ricordata racchiude una
duplice presunzione. La prima, a carattere relativo, attiene alle
esigenze cautelari, che il giudice deve considerare sussistenti,
quante volte non consti la prova della loro mancanza (prova di tipo
negativo, dunque, che deve necessariamente proiettarsi su ciascuna
delle fattispecie identificate dall’art. 274 cod. proc. pen.). La
seconda, a carattere assoluto, concerne la scelta della misura: ove
la presunzione relativa non risulti vinta, subentra un apprezzamento
legale, vincolante e incontrovertibile, di adeguatezza della sola
custodia carceraria a fronteggiare le esigenze presupposte, con
conseguente esclusione di ogni soluzione «intermedia» tra questa e lo
stato di piena liberta’ dell’imputato.
Il modello ora evidenziato si traduce, sul piano pratico, in una
marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti
applicativi della custodia cautelare in carcere. Secondo un indirizzo
consolidato della giurisprudenza di legittimita’, difatti, in
presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati
considerati, il giudice assolve il suddetto obbligo dando
semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la
presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere
specificamente motivare sul punto; mentre solo nel caso in cui
l’indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno
contrario, egli sara’ tenuto a giustificare la ritenuta inidoneita’
degli stessi a superare la presunzione. Non vi sara’ luogo, in ogni
caso, ad esporre quanto ordinariamente richiesto dalla seconda parte
delle lettere c) e c-bis) dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen.,
rimanendo irrilevante, a fronte dell’apprezzamento legale,
l’eventuale convinzione del giudice che le esigenze cautelari possano
essere concretamente soddisfatte tramite una misura cautelare meno
incisiva di quella «massima».
Tali marcati profili di scostamento rispetto al regime ordinario
avevano indotto il legislatore – nell’ambito di un piu’ generale
disegno di recupero delle garanzie in materia di misure cautelari – a
delimitare in senso restrittivo il campo di applicazione della
disciplina derogatoria, costituente un vero e proprio regime
cautelare speciale di natura eccezionale. Riferito, ai suoi esordi,
ad una nutrita e disparata serie di figure criminose, il regime
speciale era stato infatti circoscritto – a partire dal 1995, come
dianzi ricordato – ai soli procedimenti per delitti di mafia in senso
stretto (art. 5, comma 1, della citata legge n. 332 del 1995).
In tali limiti, la previsione aveva superato il vaglio tanto di
questa Corte che della Corte europea dei diritti dell’uomo. Entrambe
le Corti avevano, infatti, in vario modo valorizzato la specificita’
dei predetti delitti, la cui connotazione strutturale astratta (come
reati associativi e, dunque, permanenti entro un contesto di
criminalita’ organizzata, o come reati a tale contesto comunque
collegati) valeva a rendere «ragionevoli» – nei relativi procedimenti
– le presunzioni in questione, e segnatamente quella di adeguatezza
della sola custodia carceraria, trattandosi, in sostanza, della
misura piu’ idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso
al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed associazione.
In particolare, con l’ordinanza n. 450 del 1995, questa Corte
aveva escluso che la presunzione in parola violasse gli artt. 3, 13,
primo comma, e 27, secondo comma, Cost., rilevando che se la verifica
della sussistenza delle esigenze cautelari («l’an della cautela») non
puo’ prescindere da un accertamento in concreto, l’individuazione
della misura da applicare («il quomodo») non comporta
indefettibilmente l’affidamento al giudice di analogo potere di
apprezzamento, potendo la scelta essere effettuata anche in termini
generali dal legislatore, purche’ «nel rispetto del limite della
ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali
coinvolti» (in senso analogo, sul punto, ordinanze n. 130 del 2003 e
n. 40 del 2002). Nella specie, deponeva nel senso della
ragionevolezza della soluzione adottata «la delimitazione della norma
all’area dei delitti di criminalita’ organizzata di tipo mafioso»,
tenuto conto del «coefficiente di pericolosita’ per le condizioni di
base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti
di quel genere e’ connaturato».
A sua volta, la Corte di Strasburgo – pronunciando su un ricorso
volto a denunciare l’irragionevole durata della custodia cautelare in
carcere applicata ad un indagato per il delitto di cui all’art.
416-bis cod. pen. e la conseguente violazione dell’art. 5, paragrafo
3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo – non aveva mancato di rilevare come una presunzione quale
quella prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. potesse, in
effetti, «impedire al giudice di adattare la misura cautelare alle
esigenze del caso concreto» e, dunque, «apparire eccessivamente
rigida». Nondimeno, secondo la Corte europea, la disciplina in esame
rimaneva giustificabile alla luce «della natura specifica del
fenomeno della criminalita’ organizzata e soprattutto di quella di
stampo mafioso», e segnatamente in considerazione del fatto che la
carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in
questione «tende a tagliare i legami esistenti tra le persone
interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di
minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le
strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel
frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).
8. – E’ su questo quadro che si innesta l’ulteriore intervento
novellistico che da’ origine agli odierni quesiti di
costituzionalita’, operato con il decreto-legge n. 11 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009.
Compiendo un «salto di qualita’» a ritroso, rispetto alla novella
del 1995, l’art. 2, comma 1, lettere a) e a-bis), del citato
provvedimento d’urgenza riespande l’ambito di applicazione della
disciplina eccezionale ai procedimenti aventi ad oggetto numerosi
altri reati, individuati in parte mediante diretto richiamo agli
articoli di legge che descrivono le relative fattispecie e per il
resto tramite rinvio «mediato» alle norme processuali di cui all’art.
51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.; reati tra i quali si
annoverano quelli considerati dalle ordinanze di rimessione, e cioe’
l’induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art.
600-bis, primo comma, cod. pen.); la violenza sessuale (art. 609-bis
cod. pen.), salvo che ricorra l’attenuante di cui al terzo comma
(«casi di minore gravita’»); gli atti sessuali con minorenne (art.
609-quater cod. pen.), salvo che ricorra l’attenuante di cui al
quarto comma («casi di minore gravita’»).
E’ agevole constatare come le estensioni operate –
successivamente implementate da modifiche legislative che non hanno
interessato direttamente la norma impugnata (ad esempio, art. 12,
comma 4-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero», aggiunto dalla legge 15
luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica») – riguardino fattispecie penali in larga misura eterogenee
fra loro (fatta eccezione per i delitti "a sfondo sessuale"), e cioe’
poste a tutela di differenti beni giuridici, assai diversamente
strutturate e con trattamenti sanzionatori anche notevolmente
differenti (si pensi all’omicidio volontario, al sequestro di persona
a scopo di estorsione, all’associazione finalizzata al contrabbando
di tabacchi lavorati esteri, ai delitti commessi con finalita’ di
terrorismo o di eversione) e accomunate unicamente dall’essere i
relativi procedimenti assoggettati al regime cautelare speciale in
questione.
9. – Tutte le ordinanze di rimessione censurano la norma
impugnata limitatamente al fatto che non consente di applicare una
misura cautelare meno afflittiva nei procedimenti a quibus, aventi ad
oggetto i delitti sessuali dianzi citati. E’, dunque, sottoposta allo
scrutinio di costituzionalita’ esclusivamente la presunzione assoluta
di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria, mentre resta
fuori del devoluto la presunzione relativa di sussistenza delle
esigenze cautelari: dandosi per scontata questa sussistenza, cio’ che
rileva, secondo i rimettenti, e determina l’illegittimita’
costituzionale e’ la lesione del principio del «minore sacrificio
necessario».
10. – La lesione denunciata e’ effettivamente riscontrabile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le presunzioni
assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della
persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e
irrazionali, cioe’ se non rispondono a dati di esperienza
generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque
accidit». In particolare, l’irragionevolezza della presunzione
assoluta si coglie tutte le volte in cui sia «agevole» formulare
ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a
base della presunzione stessa (sentenza n. 139 del 2010).
Per questo verso, alle figure criminose che interessano non puo’
estendersi la ratio gia’ ritenuta, sia da questa Corte che dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, idonea a giustificare la deroga
alla disciplina ordinaria quanto ai procedimenti relativi a delitti
di mafia in senso stretto: vale a dire che dalla struttura stessa
della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – connesse
alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso
implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma
fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete
di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice
– deriva, nella generalita’ dei casi concreti ad essa riferibili e
secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una
esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la
custodia in carcere (non essendo le misure «minori» sufficienti a
troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di
appartenenza, neutralizzandone la pericolosita’).
Con riguardo ai delitti sessuali in considerazione non e’
consentito pervenire ad analoga conclusione. La regola di esperienza,
in questo caso, e’ ben diversa: ed e’ che i fatti concreti,
riferibili alle fattispecie in questione (pur a prescindere dalle
ipotesi attenuate e considerando quelle ordinarie) non solo
presentano disvalori nettamente differenziabili, ma anche e
soprattutto possono proporre esigenze cautelari suscettibili di
essere soddisfatte con diverse misure.
Per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti che integrano i delitti
in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente
individuali, e tali, per le loro connotazioni, da non postulare
esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima
misura.
Altrettanto puo’ dirsi per quei fatti che si manifestano
all’interno di specifici contesti (ad esempio, quello familiare o
scolastico o di particolari comunita’), in relazione ai quali le
esigenze cautelari possono trovare risposta in misure diverse dalla
custodia carceraria e che gia’ il legislatore ha previsto, proprio in
via specifica, costituite dall’esclusione coatta in vario modo e
misura dal contesto medesimo: gli arresti domiciliari in luogo
diverso dalla abitazione del soggetto (art. 284 cod. proc. pen.),
eventualmente accompagnati anche da particolari strumenti di
controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico: art.
275-bis), l’obbligo o il divieto di dimora o anche solo di accesso in
determinati luoghi (art. 283), l’allontanamento dalla casa familiare
(art. 282-bis, ove al comma 6 sono specificamente evocati anche i
casi in cui si proceda per taluno dei delitti a sfondo sessuale qui
in esame).
A riprova conclusiva della molteplicita’ e varieta’ dei fatti
punibili per i titoli in esame si puo’ notare che il delitto di
violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) gia’ in astratto comprende
– pur tenendo conto della sottrazione al regime cautelare speciale
delle ipotesi attenuate – condotte nettamente differenti quanto a
modalita’ lesive del bene protetto, quali quelle corrispondenti alle
previgenti fattispecie criminose della violenza carnale e degli atti
di libidine violenti. Cio’ rende anche piu’ debole la «base
statistica» della presunzione assoluta considerata.
11. – La ragionevolezza della soluzione normativa scrutinata non
potrebbe essere rinvenuta neppure, per altro verso, nella gravita’
astratta del reato, considerata sia in rapporto alla misura della
pena, sia – come mostra invece di ritenere l’Avvocatura generale
dello Stato – in rapporto alla natura (e, in particolare, all’elevato
rango) dell’interesse tutelato. Questi parametri giocano un ruolo di
rilievo, ma neppure esaustivo, in sede di giudizio di colpevolezza,
particolarmente per la determinazione della sanzione, ma risultano,
di per se’, inidonei a fungere da elementi preclusivi ai fini della
verifica della sussistenza di esigenze cautelari e – per quanto qui
rileva – del loro grado, che condiziona l’identificazione delle
misure idonee a soddisfarle.
D’altra parte, l’interesse tutelato penalmente e’, nella
generalita’ dei casi, un interesse primario, dotato di diretto o
indiretto aggancio costituzionale, invocando il quale si potrebbe
allargare indefinitamente il novero dei reati sottratti in modo
assoluto al principio di adeguatezza, fino a travolgere la valenza di
quest’ultimo facendo leva sull’incensurabilita’ della
discrezionalita’ legislativa.
Ove dovesse aversi riguardo, poi, alla misura edittale della
pena, la scelta del legislatore non potrebbe che apparire palesemente
scompensata e arbitraria. Procedimenti relativi a gravissimi delitti
– puniti con pene piu’ severe di quelli che qui vengono in rilievo
(taluni addirittura con l’ergastolo) – restano, infatti, sottratti al
regime cautelare speciale: basti pensare alla strage (art. 422 cod.
pen.), alla devastazione o saccheggio (art. 419 cod. pen.), alla
rapina e all’estorsione aggravate (artt. 628, terzo comma, e 629,
secondo comma, cod. pen.), alla produzione, traffico e detenzione
illeciti di stupefacenti, anche con riguardo all’ipotesi aggravata di
cessione a minorenni (artt. 73 e 80, comma 1, lettera a, del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309).
12. – Tanto meno, infine, la presunzione in esame potrebbe
rinvenire la sua fonte di legittimazione nell’esigenza di contrastare
situazioni causa di allarme sociale, determinate dalla asserita
crescita numerica di taluni delitti.
Proprio questa, per contro, e’ la convinzione che traspare dai
lavori parlamentari relativi alla novella del 2009 e che ha portato
ad attribuire carattere «emergenziale» all’esigenza di precludere
l’applicazione di misure cautelari «attenuate» nei confronti degli
indiziati di delitti di tipo sessuale.
La norma oggetto di scrutinio si colloca, infatti, nel corpo
delle disposizioni – racchiuse nel capo I del decreto-legge n. 11 del
2009 – volte ad un generale inasprimento del regime cautelare,
repressivo e penitenziario dei delitti in questione: inasprimento
che, nell’idea dei compilatori, rappresenterebbe la necessaria
risposta alla preoccupazione diffusasi nell’opinione pubblica, di
fronte alla – percepita – ingravescenza di tale deplorevole forma di
criminalita’ (esplicita, al riguardo, la relazione al disegno di
legge di conversione A.C. 2232).
La eliminazione o riduzione dell’allarme sociale cagionato dal
reato del quale l’imputato e’ accusato, o dal diffondersi di reati
dello stesso tipo, o dalla situazione generale nel campo della
criminalita’ piu’ odiosa o piu’ pericolosa, non puo’ essere peraltro
annoverata tra le finalita’ della custodia preventiva e non puo’
essere considerata una sua funzione. La funzione di rimuovere
l’allarme sociale cagionato dal reato (e meglio che allarme sociale
si direbbe qui pericolo sociale e danno sociale) e’ una funzione
istituzionale della pena perche’ presuppone, ovviamente, la certezza
circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme e la
reazione della societa’.
Non e’ dubitabile, in effetti, che il legislatore possa e debba
rendersi interprete dell’acuirsi del sentimento di riprovazione
sociale verso determinate forme di criminalita’, avvertite dalla
generalita’ dei cittadini come particolarmente odiose e pericolose,
quali indiscutibilmente sono quelle considerate. Ma a tale fine deve
servirsi degli strumenti appropriati, costituiti dalla comminatoria
di pene adeguate, da infliggere all’esito di processi rapidi a chi
sia stato riconosciuto responsabile di quei reati; non gia’ da una
indebita anticipazione di queste prima di un giudizio di
colpevolezza.
Nella specie, per converso, la totale vanificazione del principio
di adeguatezza, in difetto di una ratio correlata alla struttura
delle fattispecie criminose di riferimento, cumulandosi alla
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta
chiaramente lo «statuto custodiale» – in conformita’ alle evidenziate
risultanze dei lavori parlamentari – verso finalita’ «metacautelari»,
che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente
alla sanzione penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di
responsabilita’.
13. – Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve
dunque concludere che la norma impugnata viola, in parte qua, sia
l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti
relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di
mafia nonche’ per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime
cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi
punitivi considerati; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale
referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari
privative della liberta’ personale; sia, infine, l’art. 27, secondo
comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale
tratti funzionali tipici della pena.
Al fine di attingere, quanto meno ad un livello minimo e tenuto
conto dei limiti delle questioni devolute allo scrutinio di questa
Corte, la compatibilita’ costituzionale della norma censurata non e’
peraltro necessario rimuovere integralmente la presunzione di cui
discute.
Cio’ che rende costituzionalmente inaccettabile la presunzione
stessa e’ per certo il suo carattere assoluto, che si risolve in una
indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore
sacrificio necessario», anche quando sussistano – come nei casi
oggetto dei procedimenti a quibus, secondo quanto riferiscono i
giudici rimettenti – specifici elementi da cui desumere, in positivo,
la sufficienza di misure diverse e meno rigorose della custodia in
carcere.
La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza di
quest’ultima – atta a realizzare una semplificazione del procedimento
probatorio suggerita da taluni aspetti ricorrenti del fenomeno
criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi probatori
di segno contrario – non eccede, per contro, i limiti di
compatibilita’ con i parametri evocati, rimanendo per tale verso non
censurabile l’apprezzamento legislativo, in rapporto alle
caratteristiche dei reati in questione, della ordinaria
configurabilita’ di esigenze cautelari nel grado piu’ intenso (per
una conclusione analoga, con riguardo alla fattispecie da essa
esaminata, sentenza n. 139 del 2010). In tale modo, si evita comunque
l’irrazionale equiparazione dei procedimenti relativi a tali reati a
quelli concernenti la criminalita’ di tipo mafioso e si lascia spazio
alla differenziazione delle varie fattispecie concrete riconducibili
ai paradigmi punitivi astratti.
I reati in questione restano assoggettati ad un regime cautelare
speciale, tuttavia attenuato dalla natura relativa – e quindi
superabile – della presunzione di adeguatezza della custodia
carceraria e, percio’, non incompatibile con il quadro costituzionale
di riferimento.
L’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. va
dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e’ applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva,
altresi’, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
14. – La censura formulata dal Tribunale di Torino in relazione
all’art. 117, primo comma, Cost. resta assorbita.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 275, comma 3,
secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come
modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, e’ applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva,
altresi’, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Frigo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 281, disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 6,
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita’ europee), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, promosso dal
Tribunale di Roma, nei procedimenti riuniti vertenti tra la C. S. C.
Computer Sciences Corporation Italia s.r.l. e l’INPS ed altra, con
ordinanza del 9 ottobre 2008, iscritta al n. 271 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione della C. S. C. Computer Sciences
Corporation Italia s.r.l., dell’INPS. ed altra nonche’ l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo;
Uditi gli avvocati Michel Martone per la C. S. C. Computer
Sciences Corporation Italia s.r.l., Antonino Sgroi per l’I.N.P.S. ed
altra e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con
ordinanza del 9 ottobre 2008, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
(Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’
europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101; nonche’, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104,
primo comma, Cost., questione di legittimita’ costituzionale del
combinato disposto dei commi 3 e 6 del medesimo art. 1, come
risultante dopo la citata legge di conversione.
2. – Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare
sulla tempestiva opposizione proposta da C. S. C. Italia s.r.l.
avverso una cartella di pagamento, notificatale da Equitalia Esatri
s.p.a., in qualita’ di agente per la riscossione dei tributi, con la
quale le era stato intimato il versamento della complessiva somma di
euro 938.836,32 – iscritta a ruolo dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) – a titolo di restituzione di sgravi
contributivi, dei quali la stessa societa’ aveva beneficiato per n.
121 contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo compreso
tra il gennaio del 1997 e il maggio del 2001.
La restituzione era stata chiesta sulla base di una decisione
adottata dalla Commissione delle Comunita’ europee l’11 maggio 1999,
con la quale i menzionati benefici contributivi erano stati
considerati aiuti di Stato non compatibili con il mercato comune, in
assenza delle condizioni stabilite nella medesima pronuncia.
3. – L’opponente, nel quadro di una serie di eccezioni e difese,
aveva sostenuto la legittimita’ delle agevolazioni contributive
godute sulla base della normativa al tempo vigente in materia di
contratti di formazione e lavoro, ed aveva chiesto la sospensione
dell’efficacia esecutiva del ruolo.
4. – L’INPS, in proprio e per conto della societa’ di
cartolarizzazione S. C. C. I., si era costituita tempestivamente,
ponendo in evidenza la legittimita’ della pretesa azionata, stante
l’accertata incompatibilita’ con il mercato comune delle agevolazioni
contributive; la sussistenza, in capo all’opponente, dell’onere di
provare che i contratti di formazione e lavoro stipulati
rispondessero ai requisiti individuati dalla menzionata decisione
della Commissione come necessari per riconoscerne la compatibilita’
con il detto mercato comune; l’infondatezza delle altre eccezioni
sollevate e dell’istanza di sospensione, peraltro in contrasto con
l’efficacia diretta e vincolante degli ordini della Comunita’.
Si era altresi’ costituita tardivamente in giudizio Equitalia
Esatri s.p.a., in qualita’ di agente per la riscossione dei tributi,
eccependo la tardivita’ dell’opposizione ai sensi dell’art. 617
codice di procedura civile, nonche’ la propria carenza di
legittimazione passiva sulle questioni relative al merito
dell’opposizione e l’infondatezza delle domande proposte nei propri
confronti.
5. – Il giudice a quo prosegue, esponendo che in udienza
l’opponente aveva insistito per la sospensione dell’efficacia
esecutiva del ruolo, segnalando l’esistenza di pericoli irreparabili
per la vita della societa’ qualora la pretesa azionata fosse stata
posta in esecuzione, avuto riguardo alle condizioni economiche della
societa’ stessa.
Pertanto egli, con ordinanza del 28 dicembre 2007, aveva sospeso
l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento, ravvisando i gravi
motivi di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998,
n. 337).
6. – Il rimettente aggiunge che il 9 aprile 2008 e’ stato
pubblicato il d.l. n. 59, poi convertito, a seguito del quale egli ha
anticipato l’udienza al 17 giugno 2008, «al fine di assicurare il
rispetto dei termini di cui al comma 3° della norma sopra citata». In
tale udienza egli ha sospeso nuovamente l’efficacia esecutiva della
cartella, avendo ravvisato «i presupposti di cui all’art. 1, comma
1°, del sopra citato d. l. 59/2008», nel frattempo convertito e, in
particolare, un evidente errore nel calcolo dell’intera somma da
recuperare e la sussistenza del «pericolo di un pregiudizio imminente
e irreparabile», per l’ingente ammontare della somma richiesta, per
le costanti perdite di bilancio registrate dalla societa’ negli
ultimi anni, per l’impossibilita’ di ottenere il documento unico di
regolarita’ contributiva (DURC) e di pretendere il pagamento di
crediti scaduti nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Il giudicante rileva ancora che, in corso di causa, l’INPS, pur
ribadendo le proprie eccezioni e difese, ha dato atto di aver
provveduto allo sgravio parziale dell’importo azionato con la
cartella e, pertanto, di voler ridurre la propria domanda al
pagamento della somma residua di euro 285.271,00, relativa ai
benefici contributivi goduti dalla societa’ per 41 lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro. L’opponente, dal canto suo, ha
dato atto di aver ricevuto il parziale provvedimento di sgravio,
insistendo per il totale annullamento della cartella esattoriale.
7. – In questo quadro il giudice a quo, richiamata la normativa
sui contratti di formazione e lavoro, nonche’ il contenuto della
decisione adottata l’11 maggio 1999 dalla Commissione delle Comunita’
europee, riferisce che tale decisione era stata impugnata dallo Stato
italiano, il cui ricorso, pero’, e’ stato rigettato dalla Corte di
giustizia delle Comunita’ europee con sentenza del 7 marzo 2002.
La stessa Corte, adita dalla Commissione, ha dichiarato che
l’Italia, non avendo assunto nei termini assegnati tutte le misure
necessarie per recuperare le somme presso i beneficiari, e’ venuta
meno agli obblighi che le incombevano per effetto della medesima
pronuncia. Pertanto «lo Stato italiano – e per esso l’INPS – avrebbe
dovuto procedere a richiedere ai soggetti beneficiari delle
agevolazioni contributive sopra citate il pagamento dei contributi
dovuti in relazione a quei contratti di formazione e lavoro stipulati
in assenza delle condizioni legittimanti indicate dalla decisione
della Commissione europea dell’11.5.1999».
Cio’ posto, il rimettente osserva che, nella materia oggetto del
giudizio, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per poter
beneficiare degli sgravi contributivi ricade, per costante
giurisprudenza, sulla parte che ha ottenuto tali sgravi. Nel caso di
specie, dunque, l’onere probatorio spetta all’opponente, che, al fine
di fornire la detta prova, «ha prodotto copiosa documentazione di
natura contabile (tra cui il libro matricola e diversi prospetti
dell’incremento occupazionale realizzato nel periodo di riferimento)
ed ha invocato l’ammissione di prova per testi su molte delle
circostanze indicate in ricorso».
Il rimettente, al fine di verificare la fondatezza di quanto
sostiene la societa’ C. S. C., ritiene indispensabile disporre di
ufficio una consulenza contabile che, in applicazione dei criteri
stabiliti dalla Commissione europea con la menzionata decisione, e
previo esame della documentazione esibita e di quella ritenuta
necessaria per un corretto espletamento dell’incarico: 1) verifichi
la sussistenza delle condizioni per procedere al recupero dei
contributi in relazione a ciascuno dei 41 contratti di formazione e
lavoro, oggetto di (residua) contestazione tra le parti; 2) in caso
di risposta negativa (anche solo in parte) a tale quesito, determini
l’ammontare dei contributi eventualmente da recuperare, anche in
relazione alla regola cosiddetta de minimis; 3) determini l’ammontare
delle spese sostenute dall’opponente per la formazione del personale
assunto con i contratti di formazione e lavoro, per i quali
risultassero illegittime le esenzioni contributive godute, dei
relativi oneri fiscali e delle spese per le cosiddette marche
settimanali.
Il giudice a quo richiama il dettato dell’art. 1 del d.l. n. 59
del 2008 (nel testo risultante dalla legge di conversione) e rileva
che la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella di
pagamento e’ stata concessa, nel mutato contesto normativo, con
ordinanza depositata l’11 luglio 2008. Pertanto, in applicazione del
comma 3 della norma ora citata, il giudice deve decidere la causa nel
termine complessivo di 90 giorni dalla data della sospensione. In
difetto, la legge prevede le seguenti conseguenze: 1) l’ordinanza di
sospensione «perde efficacia»; 2) il presidente di sezione riferisce
al presidente del tribunale circa il mancato rispetto del suddetto
termine da parte del giudice, «per le determinazioni di competenza».
Ad avviso del giudicante, la sospensione a tempo dell’efficacia
esecutiva della cartella di pagamento sarebbe in contrasto, in primo
luogo, con l’art. 24, secondo comma, Cost.
Infatti, tale sospensione sarebbe essenziale per un concreto e
pieno esercizio del diritto di difesa, «nella misura in cui consente
alla medesima parte – nella specie gravata del relativo onere
probatorio – di richiedere l’espletamento di ogni attivita’
istruttoria necessaria al fine di provare la fondatezza dei propri
assunti, senza dover temere che la fisiologica durata del processo
conseguente allo svolgimento di tale attivita’ si ripercuota
negativamente sulla propria situazione patrimoniale (anche in forza
della quale la stessa ha ottenuto, come premesso, la sospensione
dell’esecutivita’ della cartella di pagamento opposta)». In altre
parole, in forza del meccanismo in esame, il diritto di difesa della
parte, che ha ottenuto la sospensione dell’esecutivita’ della
cartella, risulta di fatto tutelato al massimo per novanta giorni,
decorsi i quali, a prescindere dalla (ovvia) persistenza dei
requisiti richiesti, il provvedimento di sospensione perde comunque
effetto, consentendo all’Istituto di agire in via esecutiva.
Ne’ si potrebbe giungere a diversa conclusione valorizzando la
circostanza che la norma censurata consente al giudice, «sulla base
dei presupposti di cui ai commi 1 e 2», di confermare anche
parzialmente la sospensione gia’ concessa, fissando un termine di
efficacia non superiore a sessanta giorni.
Invero, a prescindere dal rilievo che questo ulteriore termine
non sarebbe idoneo a consentire la conclusione dell’istruttoria
richiesta ne’ il completamento della consulenza, e’ la previsione di
un termine finale di efficacia entro il quale il processo deve essere
concluso (pena la ripresa dell’esecutivita’ provvisoria della
cartella) a porsi in contrasto con il diritto costituzionale ad una
piena ed effettiva difesa.
8. – Secondo il giudice a quo, la sospensione a tempo
contrasterebbe anche con il disposto dell’art. 111, secondo comma,
Cost., in quanto attribuisce all’INPS una posizione di indubbio
quanto ingiustificato vantaggio nei confronti della controparte.
Infatti l’Istituto, trascorso un breve lasso di tempo a decorrere
dall’emissione della sospensiva, puo’ agire esecutivamente in forza
di un titolo in relazione al quale il giudice ha gia’ posto in luce
sia un evidente errore nel calcolo di una parte rilevante della somma
da recuperare, sia un concreto pericolo di un pregiudizio imminente e
irreparabile derivante alla parte opponente dalla minacciata
esecuzione forzata. Nel caso di specie, il concreto pericolo di tale
pregiudizio imminente e irreparabile – che non e’, per sua natura, un
pericolo a tempo – rende palese lo squilibrio tra le posizioni
processuali assunte dalle parti in causa: mentre l’INPS. si e’
limitato a richiedere alla societa’ opponente il pagamento di tutti i
contributi non versati in relazione ai 121 contratti di formazione e
lavoro – salvo poi procedere, su invito del giudice ed all’interno
del giudizio di opposizione, ad effettuare una verifica circa la
fondatezza di tale pretesa e a procedere allo sgravio parziale – la
societa’ opponente ha dovuto proporre opposizione avverso una
cartella di pagamento contenente una pretesa vistosamente errata in
eccesso e dovrebbe anche riuscire, dopo aver ottenuto la sospensione
dell’efficacia esecutiva della stessa, a provare la fondatezza delle
proprie difese in relazione alla residua somma in contestazione nel
termine massimo di 90 giorni, come se il periculum in mora, gia’
riconosciuto dal giudice, avesse perduto ogni rilevanza una volta
scaduto il termine sopra indicato.
Ad avviso del rimettente, la disposizione in esame, nella parte
in cui introduce la suddetta sospensione a tempo, contrasterebbe,
inoltre, con l’art. 117, primo comma, Cost., per violazione
dell’obbligo internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle liberta’ fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848, il cui art. 6, primo comma, nel
prescrivere il diritto di ogni persona ad un giusto processo dinanzi
ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere
legislativo di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia
allo scopo d’influire sulla singola causa o su di una determinata
categoria di controversie; tale disposizione della CEDU, infatti,
costituirebbe fonte interposta, secondo l’interpretazione fornita
dalla Corte europea di Strasburgo sul punto, nel senso che la parita’
delle parti dinanzi al giudice implica la necessita’ che il potere
legislativo non si intrometta nell’amministrazione della giustizia
allo scopo d’influire sulla risoluzione della controversia o di una
determinata categoria di controversie. Al riguardo, l’ordinanza di
rimessione richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione e
della stessa Corte europea.
Il giudice a quo ritiene che le esigenze manifestate dal
legislatore nell’emanare la disposizione censurata, dirette a
consentire all’INPS un sollecito recupero degli aiuti di Stato non
dovuti, non possano integrare le «imperiose ragioni d’interesse
generale» richieste dalla Corte europea come condizione per superare
il generale divieto di ingerenza. Lo Stato italiano – e per esso
l’INPS – avrebbe dovuto celermente richiedere ai soggetti beneficiari
delle agevolazioni sopra citate il pagamento dei contributi dovuti in
relazione non a tutti i contratti di formazione e lavoro stipulati,
bensi’ soltanto a quei contratti posti in essere in assenza delle
condizioni legittimanti indicate dalla medesima decisione; ne’ la
dichiarazione di inadempienza dell’Italia, contenuta nella sentenza
della Corte di giustizia del 1° aprile 2004, potrebbe costituire
un’imperiosa ragione di interesse generale per procedere
esecutivamente nei confronti dei predetti beneficiari: il ritardo
accumulato dallo Stato nel procedere ai recuperi dovuti non potrebbe
incidere negativamente sul diritto di difesa di una delle parti e sul
principio della loro parita’ davanti al giudice, e cio’ sarebbe ancor
piu’ valido quando, come nel caso in esame, la norma introdotta sia a
favore della parte che tale ritardo ha accumulato.
9. – Quanto alla disposizione dettata dal comma 6 della norma
censurata, che prevede il dovere per il presidente di sezione di
vigilare «sul rispetto dei termini di cui al comma 3» e di riferire
«con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del
tribunale o della Corte d’appello per le determinazioni di
competenza», il rimettente ritiene che essa sia lesiva dei principi
di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma Cost.
Infatti, il legislatore avrebbe cosi’ introdotto «un
inammissibile strumento di pressione sul giudice che, avendo
riscontrato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1° della
stessa norma, abbia disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva
della cartella opposta, e cio’ al solo fine di ottenere una piu’
celere definizione di una determinata categoria di processi in cui e’
direttamente (per il tramite dell’INPS) parte in causa ed all’interno
dei quali – lo si e’ detto piu’ volte ma giova ricordarlo – l’onere
della prova grava sulla controparte».
Risulterebbe lesiva dei menzionati parametri costituzionali anche
l’assoluta genericita’ del riferimento alle «determinazioni di
competenza», che il capo dell’ufficio dovrebbe adottare in caso di
mancato rispetto dei termini in questione, in quanto sarebbe
adombrato il «fantasma» dell’attivazione di un non meglio precisato
procedimento disciplinare, a carico del magistrato giudicante che
abbia concesso la sospensione dell’esecutivita’ della cartella di
pagamento opposta e che non sia stato poi in grado di definire il
processo nei successivi 90 giorni, senza tuttavia alcun esplicito
riferimento alla vigente normativa sugli illeciti disciplinari.
Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli
illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della
procedura per la loro applicabilita’, nonche’ modifica della
disciplina in tema di incompatibilita’, dispensa dal servizio e
trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettera f) della legge 25 giugno 2005, n. 150), nell’art. 2,
prevede tra gli illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni
«[…]il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi all’esercizio delle funzioni[…]», quale, ad
esempio, il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per il
deposito della motivazione delle sentenze o delle ordinanze, mentre
il termine introdotto con la norma impugnata, piu’ che riferirsi al
compimento di un atto, andrebbe piuttosto ad incidere sulla gestione
ordinaria dei tempi del processo e sulla facolta’ del giudice, fino
ad ora insindacabile, di valutare in quale momento la causa sia
effettivamente matura per la decisione. Tra l’altro, tale controllo
risulterebbe formale soltanto in apparenza, essendo invece idoneo a
sconfinare nel merito delle scelte del giudice in ordine sia alla
valutazione delle istanze istruttorie che alla fondatezza, o meno,
delle opposte istanze ed eccezioni.
Pertanto, a parere del tribunale rimettente, in un ipotetico
procedimento disciplinare, il giudice cui sia stato contestato di non
aver rispettato il suddetto termine si dovrebbe difendere allegando i
contenuti delle proprie ordinanze, con cio’ sottoponendosi a
valutazione l’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale.
10. – La societa’ opponente nel giudizio a quo si e’ costituita
nel giudizio costituzionale e, dopo aver riassunto lo svolgimento
della causa innanzi al Tribunale di Roma, ha chiesto che la questione
sia dichiarata fondata, sottolineando la violazione del diritto di
difesa di cui all’art. 24 Cost. e segnalando come, nel caso di
specie, il limite temporale di sospensione dell’esecutivita’ di
novanta giorni risulti insufficiente, in quanto e’ decisivo
verificare la condizione dell’incremento netto dell’occupazione,
richiamata dall’art. 3, lettera a), della decisione della Commissione
europea in data 11 maggio 1999 quale requisito di legittimita’ delle
agevolazioni contributive fruite, per il cui accertamento e’ in corso
la consulenza tecnica. La parte privata sottolinea l’inadeguatezza
dei termini imposti dalla norma impugnata ed il fatto che, nonostante
una verifica giurisdizionale dei presupposti della sospensione del
ruolo, decorso il termine di legge, l’istituto previdenziale potrebbe
procedere immediatamente al recupero delle agevolazioni, a
prescindere dalla durata del giudizio.
11. – Anche l’INPS si e’ costituito nel giudizio di legittimita’
costituzionale ed ha richiamato alcuni aspetti del procedimento
davanti al Tribunale di Roma, segnalando come il giudice rimettente
avesse gia’ sospeso una prima volta la provvisoria esecutivita’ della
cartella e ritenuto la causa matura per la decisione. Soltanto dopo
la promulgazione della normativa ora censurata, il giudice rimettente
aveva ritenuto di dovere esperire un’istruzione probatoria,
concedendo, nelle more, una seconda sospensione dell’efficacia
esecutiva della cartella, con decreto dell’8 luglio 2008.
Pertanto, il giudice non avrebbe rispettato i termini di legge
fissati per il celere andamento processuale delle cause di lavoro e
previdenza. Per quello che concerne l’altra disposizione sottoposta a
censura, la stessa non riguarda ne’ il giudice rimettente, ne’ il
processo di cui lo stesso e’ assegnatario, ma vede come destinatario
il presidente della sezione, al quale sono demandati compiti
organizzativi in relazione alla scansione temporale prescritta per la
procedura del recupero degli aiuti di stato.
12. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto nel
giudizio di legittimita’ costituzionale ed ha posto in evidenza le
analogie che, a suo avviso, sussisterebbero tra la questione qui in
esame ed altra questione, gia’ sottoposta alla Corte, e decisa con
sentenza n. 8 del 1982, relativa alla disposizione di cui all’art. 5,
quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle
procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
costruzioni industriali), norma ora abrogata dall’art. 256 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Secondo la difesa dello Stato, la Corte avrebbe gia’ ritenuto
conforme alla Costituzione la previsione di un termine finale di
efficacia della sospensiva disposta, a tutela delle particolari
ragioni di pubblico interesse. Anche nel caso in esame, le
motivazioni di interesse pubblico, ben evidenziate nella relazione
governativa al disegno di legge di conversione del decreto, sarebbero
da individuare nel fatto che la Commissione europea ha gia’
annunciato l’imminente ricorso alla Corte di giustizia delle
Comunita’ europee, ai sensi dell’art. 228 del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea, e successive modificazioni. «Senza un
immediato intervento legislativo che eviti tale ricorso, l’Italia
rischia, per ciascuna delle tre procedure di infrazione indicate, la
condanna al pagamento di una somma forfettaria minima di 9.920.000
euro, oltre ad una penalita’ di mora compresa tra 22.000 e 700.000
euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione della seconda
sentenza». Nell’atto di intervento e’ richiamato, inoltre, quanto la
Corte ha gia’ affermato in ordine alla necessita’ per lo Stato di
procedere tempestivamente al recupero di aiuti dichiarati illegittimi
(ordinanza n. 36 del 2009) e si insiste per la dichiarazione di
infondatezza della questione di legittimita’ del comma 3, in
riferimento a tutti i parametri evocati.
In particolare, del tutto incoerente sarebbe il richiamo all’art.
111, secondo comma, Cost., relativamente al principio di parita’
delle parti nel processo: la previsione legislativa non esclude
affatto che si possa procedere con una c.t.u., la quale puo’ essere
espletata in tempi brevi (e del resto, nel caso di specie, la causa
era pendente dal 2007); inoltre, anche dopo la ripresa di
esecutivita’ della cartella per il decorso del termine, l’emanazione
del dispositivo di una sentenza di merito che accolga il ricorso
sarebbe idonea a ripristinare immediatamente l’effetto sospensivo
dell’atto di riscossione.
Anche la questione sollevata in riferimento alla disposizione di
cui al comma 6 sarebbe manifestamente infondata, in quanto essa si
limita a stabilire un monitoraggio in ordine al rispetto dei termini
previsti dalla norma, affidandolo alla responsabilita’ del presidente
del tribunale.
13. – La societa’ opponente nel giudizio principale, in
prossimita’ dell’udienza di discussione, ha depositato una memoria
che, pero’, risulta fuori termine (art. 10, primo comma, delle
vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale).

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
dubita, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 111, secondo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimita’
costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita’ europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101; nonche’ della legittimita’ costituzionale del
combinato disposto dei commi 3 e 6 del medesimo art. 1, in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.
Il rimettente espone di essere chiamato a decidere
sull’opposizione proposta dalla societa’ C. S. C. – Computer Sciences
Corporation – Italia s.r.l. avverso una cartella di pagamento, ad
essa notificata da Equitalia Esatri s.p.a., in qualita’ di agente per
la riscossione, su iscrizione a ruolo operata dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), in proprio e quale mandatario della
Societa’ di cartolarizzazione dei Crediti Inps (S. C. C. I.), s.p.a.,
per il recupero della somma complessiva di euro 938.836,62, a titolo
di restituzione degli sgravi contributivi dei quali la societa’ aveva
beneficiato per 121 contratti di formazione e lavoro, stipulati tra
il gennaio 1997 e il maggio 2001.
L’azione di recupero era stata intrapresa in forza di decisione
della Commissione delle Comunita’ europee in data 11 maggio 1999,
confermata, a seguito di ricorso dello Stato italiano, dalla Corte di
giustizia delle Comunita’ europee, con sentenza del 7 marzo 2002, cui
era seguita altra sentenza della medesima Corte di giustizia (in data
1° aprile 2004), la quale aveva dichiarato che l’Italia, non avendo
adottato nei termini assegnati tutte le misure necessarie per
recuperare le somme presso i beneficiari, era «venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti ai sensi…della detta decisione».
In effetti, con la citata pronuncia la Commissione delle
Comunita’ europee aveva affermato l’illegittimita’ delle agevolazioni
contributive previste dalla normativa italiana, in quanto
configuranti «aiuti di Stato» incompatibili con le regole del mercato
comune, qualora non fossero state conformi alle condizioni nella
pronuncia stessa indicate.
2. – Il giudice a quo riferisce, per quanto qui rileva (e
rinviando, per il resto, alle circostanze esposte in narrativa), che
l’opponente, tra l’altro, aveva dedotto, e chiesto di provare, la
conformita’ delle agevolazioni ottenute alle prescrizioni della
citata decisione; che egli aveva sospeso l’efficacia esecutiva della
cartella; che in corso di causa l’INPS aveva provveduto allo sgravio
parziale delle pretese azionate con la detta cartella, riducendo
l’importo richiesto ad euro 285.271,00; che, nelle more della
controversia, e’ sopravvenuto il d.l. n. 59 del 2008 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008), il cui art. 1, comma 3,
ha previsto un termine di novanta giorni, eventualmente prorogabile
per altri sessanta, alla cui scadenza il provvedimento di sospensione
(rinnovato dal giudicante in base alle nuove disposizioni) perde
efficacia; che tale sospensione «a tempo» sarebbe in contrasto sia
con l’art. 24, secondo comma, sia con l’art. 111, secondo comma, sia
con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto del tutto inadeguata
rispetto ai tempi necessari per l’espletamento di una completa
attivita’ istruttoria, tanto piu’ considerando che l’onere di provare
la sussistenza dei requisiti per beneficiare degli sgravi
contributivi in questione ricade sulla parte che in concreto ne abbia
goduto.
Il rimettente censura poi il comma 6, in combinato disposto con
il comma 3 della menzionata disposizione, richiamandosi agli artt.
101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost. e ravvisando nella
norma stessa una violazione del principio d’indipendenza del giudice.
3. – La questione relativa all’art. 1, comma 3, terzo periodo,
del d.l. n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 101 del 2008, e’ fondata.
4. – Si deve premettere che la decisione della Commissione
europea adottata l’11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti
concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, non
statui’ l’assoluta incompatibilita’ di tali aiuti con il mercato e
con l’accordo SEE. Come risulta dalla parte dispositiva essa, con
l’art. 1, stabili’ che gli aiuti medesimi, concessi a decorrere dal
novembre 1975, per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di
formazione e lavoro previsti dall’apposita normativa, sono
compatibili con l’ordinamento comunitario a condizione che
riguardino: a) la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa
beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un
impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito
dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione; b)
l’assunzione di lavoratori che incontrano difficolta’ specifiche ad
inserirsi o a reinserirsi nel mercato di lavoro, chiarendo che, ai
fini della citata decisione, per tali «s’intendono i giovani con meno
di 25 anni, i lavoratori fino a 29 anni compresi, i disoccupati di
lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno».
Con l’art. 2, poi, dispose che gli aiuti «concessi dall’Italia in
virtu’ dell’art. 15 della legge n. 197/97 per la trasformazione di
contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato
sono compatibili col mercato comune e con l’accordo SEE purche’
rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro
come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti
all’occupazione», con la precisazione che «il numero dei dipendenti
delle imprese e’ calcolato al netto dei posti che beneficiano della
trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo
determinato o che non garantiscono una certa stabilita’
dell’impiego».
Pertanto, come la decisione rende palese, soltanto gli aiuti che
non si conformano alle dette condizioni sono incompatibili con il
mercato comune e, percio’, impongono l’adozione dei provvedimenti
necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti medesimi. Il
recupero, la cui finalita’ consiste nel ripristinare la situazione
esistente sul mercato prima della concessione dell’aiuto, deve aver
luogo in base alle procedure di diritto interno (decisione citata,
parte dispositiva, art. 3, comma 2). La relativa azione postula la
verifica dei singoli contratti e, qualora insorgano contrasti circa
la rispondenza di essi alle condizioni ora indicate, nasce una
controversia che deve essere risolta nelle competenti sedi
giurisdizionali.
In Italia la norma applicabile e’ l’art. 24 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28
settembre 1998, n. 337), e successive modificazioni, il cui comma 5
prevede che contro l’iscrizione a ruolo operata dall’ente
previdenziale il contribuente puo’ proporre opposizione al giudice
del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della
cartella di pagamento, mentre il comma 6 aggiunge che «il giudizio di
opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della
pretesa contributiva e’ regolato dagli articoli 442 e seguenti del
codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il
giudice del lavoro puo’ sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi
motivi».
Con riguardo al citato art. 24 questa Corte, con ordinanza n. 111
del 2007, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale relativa a tale norma, sollevata in
riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., ha chiarito che «da
un lato, non e’ irragionevole la scelta del legislatore di consentire
ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilita’
derivante dal procedimento che ne governa l’attivita’, di formare
unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall’altro lato, e’
rispettosa dei diritti di difesa e dei principi del giusto processo
la possibilita’, concessa al preteso debitore di promuovere, entro un
termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione
nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie
alla possibilita’ di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva
del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione
dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non gia’
formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione».
In proposito, e’ il caso di sottolineare fin d’ora che soltanto
nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale il destinatario
di questa ha la possibilita’ di far accertare l’inesistenza, o la
minore entita’, del proprio debito. Di qui la centralita’ di tale
momento processuale, del quale la tutela cautelare esperibile con la
sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo costituisce profilo
essenziale.
5. – In questo quadro e’ sopravvenuto il d.l. n. 59 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008. Si tratta
di una normativa a carattere speciale, e quindi derogatoria rispetto
a quella generale contemplata dal menzionato art. 24. Essa (come si
legge nel preambolo del decreto) e’ stata dettata dalla
«straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni al fine
di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita’ europee e da procedure di infrazione
pendenti nei confronti dello Stato italiano».
In particolare, l’art. 1, sotto la rubrica «Disposizioni in
materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di
giustizia civile», condiziona la possibilita’ per il giudice di
concedere la sospensione dell’efficacia del titolo di pagamento alle
seguenti specifiche condizioni, che devono ricorrere cumulativamente:
a) la sussistenza di gravi motivi d’illegittimita’ della decisione di
recupero, ovvero un evidente errore nella individuazione del soggetto
tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato o un evidente errore nel
calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b)
pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Il comma 2 disciplina l’ipotesi, estranea alla fattispecie in
esame, in cui la sospensione dell’efficacia del titolo si fondi su
motivi attinenti alla illegittimita’ della decisione di recupero.
Il comma 3, qui censurato, cosi’ dispone:«Fuori dei casi in cui
e’ stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia,
con il provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione, il
giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni. La causa e’ decisa nei successivi sessanta giorni.
Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione
del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia
salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne
disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di
cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a
sessanta giorni».
Il termine di trenta giorni per fissare l’udienza di trattazione,
e quello successivo di sessanta giorni per la decisione, hanno
carattere ordinatorio (art. 152, secondo comma, cod. proc. civ.) e
finalita’ accelerativa. Il legislatore, in sostanza, intende
garantire alla categoria di controversie in esame una sorta di corsia
preferenziale, in guisa da consentire l’esecuzione immediata ed
effettiva della decisione della Commissione.
Si tratta di un’esigenza reale e meritevole di tutela, che pero’
deve essere bilanciata con il diritto inviolabile di difesa
assicurato alla parte in ogni stato e grado del procedimento (art.
24, secondo comma, Cost.).
La norma censurata non realizza tale bilanciamento e, dunque, si
pone in contrasto con il citato parametro costituzionale.
Essa, infatti, prevede la perdita di efficacia del provvedimento
che ha sospeso l’efficacia del titolo di pagamento, allo scadere del
termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento
stesso, con possibilita’ di conferma, ad istanza di parte, per
ulteriori sessanta giorni, col decorso dei quali la perdita di
efficacia comunque si realizza. Si e’ in presenza, dunque, di un
effetto legale che consegue al mero decorso del tempo, prescindendo
da ogni verifica sulla persistenza (o magari l’aggravamento) delle
circostanze che avevano condotto al provvedimento di sospensione,
rispetto alle quali il giudice resta privato di ogni potere
valutativo. E cio’ con la previsione di un termine che, pur se
prorogato, e’ in ogni caso contenuto nella durata massima di
centocinquanta giorni.
Al riguardo si deve osservare che il potere di sospensione
dell’efficacia del titolo di pagamento, attribuito al giudice
dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 59 del 2008, rientra nell’ambito
della tutela cautelare, della quale condivide la ratio ispiratrice,
ravvisabile nell’esigenza di evitare che la durata del processo si
risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere
riconosciute le proprie ragioni (sentenze n. 26 del 2010, n. 144 del
2008 e n. 253 del 1994). La detta sospensione, come le altre misure
cautelari a contenuto anticipatorio o conservativo, ha funzione
strumentale all’effettivita’ della stessa tutela giurisdizionale,
sicche’ il vulnus prodotto dalla sua efficacia contenuta nei
ristretti termini sopra indicati incide inevitabilmente sulla detta
effettivita’ e, quindi, sul diritto fondamentale garantito dall’art.
24, secondo comma, Cost. «in ogni stato e grado del procedimento».
Infatti, se e’ fuor di dubbio che il legislatore gode di ampia
discrezionalita’ nella conformazione degli istituti processuali
(giurisprudenza costante di questa Corte), e’ pur vero che il diritto
di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito dalla
Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da
assicurarne il carattere effettivo.
Pertanto, qualora per l’esercizio di esso, anche e tanto piu’
sotto il profilo della tutela cautelare, siano stabiliti termini
cosi’ ristretti da non realizzare tale risultato, il precetto
costituzionale e’ violato. La congruita’ di un termine in materia
processuale, se da un lato va valutata in relazione alle esigenze di
celerita’ cui il processo stesso deve ispirarsi, dall’altro deve
tener conto anche dell’interesse del soggetto che ha l’onere di
compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti.
In casi come quello in esame, in cui adempiere all’onere
probatorio, ricadente sulla parte che ha promosso il giudizio,
richiede di regola l’espletamento di un’attivita’ istruttoria anche
complessa, il termine di soli centocinquanta giorni (complessivi) per
la conservazione dell’efficacia del provvedimento di sospensione si
rivela non congruo, sulla base delle considerazioni dianzi svolte.
Il richiamo, compiuto dalla difesa dello Stato, alla sentenza di
questa Corte n. 8 del 1982 non e’ pertinente.
La Corte, con tale sentenza, dichiaro’ non fondata la questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, penultimo comma, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per
l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni
industriali), «nella parte in cui limita a sei mesi la durata
dell’efficacia delle ordinanze dei TT. AA. RR. che sospendano la
esecuzione dell’atto impugnato» (disposizione poi abrogata). La Corte
ritenne che il detto termine, decorrente dalla data dell’ordinanza
che aveva sospeso l’efficacia dell’atto amministrativo impugnato,
fosse «congruo e ragionevole in relazione alla durata normale di un
processo amministrativo, tenuto anche conto delle particolari ragioni
di pubblico interesse che sono insite nelle materie che formano
oggetto della disciplina di cui alla legge n. 1 del 1978».
Orbene, come risulta da detta motivazione, il giudizio di
congruita’ fu espresso con riferimento al processo amministrativo
che, soprattutto nell’epoca in cui la decisione fu adottata e con
riguardo al settore dei lavori pubblici, era un processo sull’atto e
non sul rapporto, si esauriva di regola in un’udienza e lasciava
margini molto ridotti all’attivita’ istruttoria.
Ben diverso e’ il giudizio di cognizione davanti al giudice
ordinario, nel cui schema va ricondotta anche l’opposizione alla
cartella di pagamento, che postula l’esame dell’intero rapporto e,
pur con la maggior concentrazione garantita dall’adozione del rito
del lavoro, richiede di regola lo svolgimento di attivita’
istruttorie che possono rivelarsi anche molto complesse.
Le due situazioni poste a confronto dalla difesa pubblica,
dunque, non sono omogenee.
6. – La norma censurata, inoltre, si pone in contrasto con l’art.
111, secondo comma, Cost.
In primo luogo, essa rende asimmetrica la posizione delle parti,
con conseguente lesione del principio costituzionale di parita’, in
quanto la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione del
titolo, collegata al mero decorso di un breve arco di tempo, consente
all’ente, che ha proceduto ad iscrivere a ruolo il presunto credito,
di azionarlo in via esecutiva pur in presenza delle condizioni che
avevano condotto il giudice a disporre la sospensione stessa, cosi’
attribuendogli una ingiustificata posizione di vantaggio.
In secondo luogo, il principio di durata ragionevole del
processo, ribadito dall’art. 111, secondo comma, Cost., in coerenza
con l’art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), se e’
diretto a disporre che il processo stesso non si protragga oltre
certi limiti temporali, assicura anche che esso duri per il tempo
necessario a consentire un adeguato spiegamento del contraddittorio e
l’esercizio del diritto di difesa, di cui il diritto di avvalersi di
una sufficiente tutela cautelare e’ componente essenziale. Infatti,
anche questo aspetto e’ compreso nel canone della ragionevole durata
affermato dal suddetto parametro. Pertanto, l’automatica cessazione
del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo,
in assenza di qualsiasi verifica circa la permanenza delle ragioni
che ne avevano determinato l’adozione, si risolve in un deficit di
garanzie che rende la norma censurata non conforme al modello
costituzionale.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere
dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 3,
terzo periodo, del d.l. n. 59 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008, nella parte in cui
stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione,
adottato o confermato dal giudice.
Ogni altro profilo resta assorbito.
7. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1,
comma 6 (in combinato disposto con il comma 3), della normativa ora
citata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo
comma, Cost., e’ inammissibile per difetto di rilevanza.
La norma denunziata dispone quanto segue. «Il presidente di
sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei
termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale,
rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d’appello
per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in
sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal
presidente del tribunale».
Si tratta di una disposizione diretta ad agevolare le funzioni di
vigilanza affidate al dirigente dell’ufficio, anche attraverso
l’attivita’ di collaborazione semidirettiva svolta dai presidenti di
sezione. La norma non riguarda il thema decidendi sul quale il
giudicante e’ chiamato a pronunciare, concernente la sussistenza o
meno del credito azionato con il titolo di pagamento contro il quale
e’ stata proposta opposizione, con le statuizioni consequenziali.
Pertanto, il giudice a quo non deve applicarla.
Ne deriva l’inammissibilita’ della questione (ex plurimis:
ordinanze n. 64 del 2010; n. 122 e n. 50 del 2009; n. 419 del 2008).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1,
comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
(Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’
europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del
provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice.
b) Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 del medesimo
art. 1 del d.l. n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 101 del 2008.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2010 Determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 – Anno 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale; Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto e all’accisa sulle benzine e con l’aumento dell’aliquota regionale all’IRPEF; Visto l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l’istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all’I.V.A.; Visto altresi’ il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all’I.V.A. e’ rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanita’ (ora Ministero della salute); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009, con il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e’ provveduto a fissare per il 2008 la compartecipazione regionale all’I.V.A. nella misura del 44,72 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2006, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE; Considerata la necessiti di procedere alla ripartizione della compartecipazione all’IVA per l’anno 2008, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote cosi’ come previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000; Visto l’art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni; Visto l’accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticita’, rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all’anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio; Visti i commi 319 e 320 dell’art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell’Accordo di cui al punto precedente ed e’ stata, altresi’, prevista la possibilita’ di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell’allegato A) al medesimo decreto; Visti i correttivi apportati dai Presidenti delle Regioni con l’accordo raggiunto in data 12 novembre 2009, notificato al Ministero dell’economia e delle finanze con nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 4261/C2FIN del 13 novembre 2009; Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2004, 2005 e 2006, consumi la cui media e’ utilizzata come indicatore di base imponibile per l’attribuzione della compartecipazione regionale all’I.V.A.; Vista l’intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute; Decreta: Art. 1 Quota di compartecipazione all’I.V.A. Le quote di compartecipazione all’I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell’art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l’anno 2008 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 Quota di concorso alla solidarieta’ interregionale Le quote di concorso alla solidarieta’ interregionale, di cui al comma 4, lettera b), dell’art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l’anno 2008 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di
cui al comma 4, lettera c), dell’art. 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, per l’anno 2008 sono stabilite per ciascuna
regione, sulla base dei criteri previsti dall’art. 7, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C),
facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Somme da ripartire alle Regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del
comma 4, lettera d), dell’art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, sono stabilite nell’ammontare complessivo di euro
47.924.905.254 per l’anno 2008 e sono ripartite nelle misure indicate
nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Erogazioni alle Regioni

Il Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, in
conformita’ ai correttivi decisi dalla Conferenza dei Presidenti,
eroga a ciascuna Regione le somme di cui all’allegata tabella E),
facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo
ammontare di euro 47.924.905.254.
Il presente decreto sara’ inviato agli Organi di controllo in base
alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 291

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/