DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2010 Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 10-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche’ alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare
l’art. 61, con il quale e’ stabilito che, a decorrere dall’anno 2009,
la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita’ indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e’ ridotta del
30 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007;
Visto l’art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
e, in particolare, il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in
attuazione del comma 2-bis dell’art. 29 del citato decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, venga riconosciuta l’utilita’ degli organismi
collegiali di cui al comma 1, la proroga e’ concessa per un periodo
non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori
obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere
ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza
rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo
l’obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui
sede di servizio coincida con la localita’ sede dell’organismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero della salute, a norma dell’art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto, in particolare, l’art. 1 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha disposto la conferma
dei seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute: a)
il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero della salute, previsto dall’art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144; b) la Commissione per i trapianti allogenici da non
consanguineo di cui all’art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52; c) la
Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui
all’art. 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; d) la Commissione
permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi
delle sostanze alimentari di cui all’art. 21 della legge 30 aprile
1962, n. 283; e) la Commissione tecnica mangimi di cui all’art. 9
della legge 15 febbraio 1963, n. 281; f) il Comitato rappresentanza
degli assistiti di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; g) la Commissione tecnica
nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello
di cui all’art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623; h) il Comitato
per le pari opportunita’ di cui all’art. 41, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; i) la Commissione
medica d’appello di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; 1) la Commissione nazionale per
la formazione continua di cui all’art. 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; m) il Consiglio
superiore di sanita’ di cui all’art. 4 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266; n) la Commissione consultiva per i fitosanitari
di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e
successive modificazioni; o) la Commissione nazionale per la
definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di
cui all’art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112; p) il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie – CCM di cui all’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138; q) il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui
all’art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; r) la
Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni di cui
all’art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; s) la
Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all’art. 27,
comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193; t) la
Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS di cui all’art. 1
della legge 5 giugno 1990, n. 135;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attivita’ sportive di cui all’art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n.
376;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione consultiva per i
biocidi di cui all’art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 174;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per il rilascio
delle licenze per la pubblicita’ sanitaria prevista dall’art. 118 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione unica sui
dispositivi medici, di cui all’art. 57 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria, di cui all’art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Visto l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha istituito la Commissione unica per la
dietetica e la nutrizione, attribuendole i compiti della Commissione
consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e
al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonche’ i compiti
svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da
effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei
nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro
della sanita’ in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
1997;
Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione
interministeriale di’ valutazione in materia di biotecnologie, di cui
all’art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
Visto l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, che ha previsto per tutti gli organismi
suindicati la durata in carica per tre anni, decorrenti dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, quindi fino al 21 luglio 2010,
e che tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato,
ciascuno degli organismi suddetti presenti una relazione
sull’attivita’ svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione
congiunta della sua perdurante utilita’ e della conseguente eventuale
proroga della durata, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute;
Vista la relazione del Ministro della salute del 20 maggio 2010
sull’attivita’ svolta dal Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del Ministero della salute, dalla Commissione
per i trapianti allogenici da non consanguineo, dalla Consulta
tecnica permanente per il sistema trasfusionale, dalla Commissione
tecnica mangimi, dal Comitato rappresentanza degli assistiti, dalla
Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da
allevamento e da macello, dal Comitato per le pari opportunita’,
dalla Commissione medica d’appello, dal Consiglio superiore di
sanita’, dalla Commissione consultiva per i fitosanitari, dalla
Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, dal Centro nazionale per la
prevenzione ed il controllo delle malattie – CCM, dal Comitato
nazionale per la sicurezza alimentare, dalla Commissione consultiva
del farmaco veterinario, dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l’AIDS, dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita’ sportive, dalla
Commissione consultiva per i biocidi, dalla Commissione per il
rilascio delle licenze per la pubblicita’ sanitaria, dalla
Commissione unica sui dispositivi medici, dalla Commissione nazionale
per la ricerca sanitaria, dalla Commissione unica per la dietetica e
la nutrizione, dalla Commissione interministeriale di valutazione in
materia di biotecnologie, per i quali si valuta positivamente la
perdurante utilita’ e se ne propone la proroga;
Visto l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a
tenore del quale: «la partecipazione agli organi collegiali […] e’
onorifica; essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l’importo di euro 30 a seduta
giornaliera»;
Tenuto conto che nella citata relazione del Ministro della salute
e’ dato atto del rispetto, per il 2009, del tetto di spesa previsto
dall’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Preso atto delle specifiche professionalita’ e dei compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi per cui
si chiede la proroga;
Rilevata dunque la necessita’ di provvedere alla conseguente
proroga, per un biennio, dei suindicati organismi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 agosto 2010 concernente indirizzi interpretativi in materia di
riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli
apparati amministrativi;
Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Per le ragioni di cui in premessa, sono prorogati per un
biennio, a decorrere dal 22 luglio 2010, i seguenti organismi
collegiali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, operanti presso il Ministero della salute:
a) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
del Ministero della salute;
b) Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo;
c) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale;
d) Commissione tecnica mangimi;
e) Comitato rappresentanza degli assistiti;
f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali
da allevamento e da macello;
g) Comitato per le pari opportunita’;
h) Commissione medica d’appello;
i) Consiglio superiore di sanita’;
j) Commissione consultiva per i fitosanitari;
k) Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza;
1) Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie – CCM;
m) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
n) Commissione consultiva del farmaco veterinario;
o) Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS;
p) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attivita’ sportive;
q) Commissione consultiva per i biocidi;
r) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita’
sanitaria;
s) Commissione unica sui dispositivi medici;
t) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
u) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione;
v) Commissione interministeriale di valutazione in materia di
biotecnologie.
2. In sede di rinnovo della composizione degli organismi, indicati
al comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 68, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono
nominati in via prioritaria componenti la cui sede di servizio
coincida con quella degli organismi collegiali stessi.
3. In ottemperanza all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, la partecipazione agli organismi di cui al comma 1 e’
onorifica e puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l’importo di euro 30 a seduta
giornaliera.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 20 ottobre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 234

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010

Modalita’ di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18-1-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato delle Comunita’ europee (trattato CE), per porre rimedio alle difficolta’ provocate all’economia reale dalla crisi finanziaria mondiale; Vista la comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione europea, del 7 aprile 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica; Vista la comunicazione n. 2009/C261/02 della Commissione europea, del 31 ottobre 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica; Vista la comunicazione n. 2009/C 303/04 della Commissione europea, del 15 dicembre 2009, recante modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica; Vista la comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 2010; Visto l’art. 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (trattato FUE); Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita’ di applicazione dell’art. 93 del trattato CE; Considerata la necessita’ di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell’economia nazionale generata dalle difficolta’ economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal quadro temporaneo dell’Unione; Vista la necessita’ di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell’occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno; Ritenuta la necessita’ che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE; Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella riunione del 16 dicembre 2010; Adotta la seguente direttiva: Art. 1 Oggetto 1. La presente direttiva e’ rivolta alle pubbliche amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre 2010, recante quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria. 2. Fino al 31 dicembre 2011, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, le amministrazioni di cui al comma 1 seguono le indicazioni della presente direttiva e le disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 107 del trattato FUE a seguito della notifica di cui all’art. 9. 3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono attivita’ economica, rilevante ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all’art. 2, paragrafo 1, n. 7) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. 4. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella comunicazione di cui al comma 1, sono da considerarsi in difficolta’: a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della comunicazione n. 2004/C 244/02 della Commissione europea, del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta’ e successive modificazioni; b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all’art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 2

Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, possono concedere
gli aiuti di cui al presente decreto, alle imprese di qualsiasi
settore di attivita’, alle condizioni e salve le specifiche
esclusioni previste nel decreto medesimo. Nei provvedimenti di
concessione di detti aiuti e’ fatto esplicito riferimento alla
presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi dell’art. 107 del trattato FUE a seguito
della notifica di cui all’art. 9.
2. Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le
imprese beneficiarie non rientrano fra quelle che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato e’ tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. Tale verifica e’
effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via
telematica.

Art. 3

Aiuti compatibili di importo limitato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel
limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso
di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, secondo la definizione dell’art. 2, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel periodo
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, di cui al paragrafo 2.2
della comunicazione citata all’art. 1, le amministrazioni assicurano
che:
a) gli aiuti siano in forma di regime;
b) il beneficiario abbia presentato una richiesta completa
nell’ambito del regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010, o, nel
caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti
agricoli, entro il 31 marzo 2011;
c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via
telematica, dall’impresa beneficiaria, una dichiarazione scritta che
attesti che l’impresa beneficiaria stessa non versava in condizioni
di difficolta’ alla data del 30 giugno 2008;
d) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell’art. 5 del regolamento
(CE) n. 800/2008 e ai sensi dell’art. 3, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007;
e) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via
telematica, una dichiarazione scritta dall’impresa beneficiaria che
informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1°
gennaio 2008, nonche’ su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli
aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti
ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente comma
non superi l’importo, calcolato secondo le modalita’ del presente
comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso
alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;
f) l’importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro o di
15.000 euro in caso di aiuti alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo
delle imposte dovute o altro onere;
g) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli non siano fissati in base al prezzo o
al quantitativo dei prodotti commercializzati;
h) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli siano destinati all’intero settore e
non siano limitati a sottocategorie del medesimo settore;
i) gli aiuti alle imprese che operano nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non siano
fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati
da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate.
2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente
articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:
a) pesca;
b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
secondo la definizione dell’art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento
(CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti compatibili di importo
limitato fino a 500.000 euro, qualora l’aiuto sia subordinato alla
condizione di essere parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere
concessi quando consistono in aiuti all’esportazione o in aiuti che
favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Art. 4 Aiuti di Stato sotto forma di garanzie 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, di cui al paragrafo 2.3 della comunicazione della Commissione europea di cui all’art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie e’ quello risultante dall’allegato alla comunicazione di cui all’art. 1, o quello calcolato sulla base del metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505, del 6 luglio 2010; b) per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, detto premio puo’ essere ridotto, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della garanzia, entro il limite del 15%; c) nel caso in cui la durata del prestito sottostante superi i due anni, i premi di sicurezza di cui all’allegato alla comunicazione di cui all’art. 1 possono essere applicati, senza riduzione, per un periodo massimo supplementare di otto anni o, per le imprese di grandi dimensioni, di dieci anni; d) l’importo massimo del prestito non supera: 1) la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale impiegato nelle strutture dell’impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2010; 2) nel caso di imprese create dal 1° gennaio 2010, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attivita’. Nel caso di prestiti per investimenti, le amministrazioni di cui all’art. 1 possono decidere di calcolare l’importo massimo del prestito sulla base del costo annuale medio del lavoro nei 27 Stati membri dell’Unione; e) oggetto della garanzia possono essere: 1) nel caso di piccole e medie imprese, sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio; 2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente i prestiti per gli investimenti; f) la misura della garanzia non supera l’80% del prestito per tutta la durata dello stesso; g) gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2011; h) gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficolta’.

Art. 5

Aiuti di Stato sotto forma di tasso
di interesse agevolato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto
forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato,
di cui al paragrafo 2.4 della comunicazione della Commissione europea
di cui all’art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il
rispetto delle seguenti condizioni:
a) il tasso d’interesse non e’ inferiore a quello overnight
rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale
alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media
del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007
al 30 giugno 2008, piu’ il premio per il rischio di credito
corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato
dalla comunicazione della Commissione europea, del 19 gennaio 2008,
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione;
b) il metodo di calcolo di cui alla lettera a) e’ applicato ai
contratti conclusi entro il 31 dicembre 2011 ed ai pagamenti di
interessi non successivi al 31 dicembre 2013;
c) il tasso agevolato puo’ riferirsi:
1) nel caso di piccole e medie imprese, sia ai prestiti per gli
investimenti, sia a quelli per il capitale di esercizio;
2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente ai
prestiti per gli investimenti;
d) l’aiuto non puo’ essere concesso alle imprese in difficolta’.
2. Fino al 31 dicembre 2013, il Ministero dell’economia e delle
finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo
criteri di facile reperibilita’, il tasso overnight rilevato dalla
Banca centrale europea.

Art. 6

Aiuti di Stato per la produzione di «prodotti verdi»

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese,
consistenti nella riduzione del tasso d’interesse su prestiti
pubblici o privati, per investimenti destinati al finanziamento di
progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un
adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora
in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale o di
prodotti che comportino il superamento di tali standard, di cui al
paragrafo 2.5 della comunicazione della Commissione europea di cui
all’art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano che
l’investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2011 e che la
produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell’entrata
in vigore degli standard di cui sopra. L’aiuto puo’ essere concesso
per l’avvio di nuovi progetti ed anche per progetti esistenti,
qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della
mutata situazione economica.
2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi
materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti
corrispondenti a capacita’ di produzione di piu’ del 3% su mercati di
prodotto in cui, nell’arco dei cinque anni precedenti all’inizio
dell’investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo
apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in
dati di valore, si e’ tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo
medio del prodotto interno lordo dello Spazio economico europeo
nell’arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.
3. La riduzione del tasso di interesse, calcolato in base al metodo
di cui all’art. 5, e’ fissata al 15%, per le imprese di grandi
dimensioni, ed al 25%, per le piccole e medie imprese. Il tasso
d’interesse agevolato puo’ essere applicato per un periodo massimo di
due anni a partire dalla concessione del prestito.
4. Gli aiuti non possono essere concesso alle imprese in
difficolta’.

Art. 7

Cumulo

1. I massimali d’aiuto fissati nella comunicazione della
Commissione europea di cui all’art. 1 si applicano indipendentemente
dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con
fondi nazionali o sia cofinanziato dall’Unione.
2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono
essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese
attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
con gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20
dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili.
3. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere
cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di
finanziamento dell’Unione, a condizione che siano rispettate le
intensita’ massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o
regolamenti di esenzione per categoria.
4. In caso di cofinanziamento con i fondi strutturali ed altri
strumenti di finanziamento comunitari, devono essere rispettate le
norme ad essi applicabili.

Art. 8 Monitoraggio e relazioni 1. Le amministrazioni di cui all’art. 1 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie: a) entro il 31 luglio 2011, una relazione sulle misure adottate in base alla presente direttiva che includa una valutazione di efficacia delle misure adottate; b) entro il 31 marzo 2012, l’elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, accompagnato da una dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state applicate in conformita’ alle disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni della Commissione europea di cui all’art. 1. 2. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea, entro il 15 settembre 2011, una relazione complessiva sulle misure adottate ai sensi della presente direttiva. Resta fermo l’obbligo, per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all’art. 21 del regolamento (CE) n. 659/1999. 3. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni di cui all’art. 1 conservano, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell’art. 1. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest’ultimo. 4. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all’art. 1 designano un responsabile unico e ne comunicano tempestivamente il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 5. I responsabili degli uffici competenti vigilano sull’osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.

Art. 9 Disposizioni finali 1. La concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva e’ effettuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui all’art. 8 della presente direttiva, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 3. Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni di cui all’art. 1. 4. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica la presente direttiva alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE, ai fini dell’adozione delle decisioni di autorizzazione di cui all’art. 1. L’efficacia della presente direttiva e’ subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea. 5. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle pubbliche amministrazioni le decisioni di autorizzazione di cui all’art. 1, che vincolano le stesse al rispetto delle disposizioni in esse contenute. La presente direttiva sara’ trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2010 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 86

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Tocco da Casauria e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tocco da Casauria (Pescara); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 novembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Tocco da Casauria (Pescara) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Ida De Cesaris e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2010 Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 24 del 31-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n.1611, nonche’ l’art. 1 della legge 16
novembre 1939, n. 1889, e l’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.103;
Considerata l’opportunita’ di autorizzare l’Avvocatura dello Stato
ad assumere la rappresentanza e la difesa dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;
Di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

L’Avvocatura dello Stato e’ autorizzata ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sicilia nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita’
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e
speciali.

Il presente decreto sara’ sottoposto alle procedure di controllo
previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2010, Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20,
foglio n. 185

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