DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2010

Approvazione della convenzione, stipulata in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l’estero (denominata Rai Italia).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 16-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

e

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive
modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono
che la societa’ concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da
stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi
televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della
lingua e della cultura italiana nel mondo;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante «Disposizioni sulla
societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e
successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in
particolare, l’art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive
modificazioni;
Visto il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e
successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 11 in base al
quale restano ferme le competenze in materia di servizi di media
audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti, altresi’, gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici» che prevedono,
rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo nonche’ la disciplina della Rai –
Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi
del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
Visto l’art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni,
e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all’art. 20,
terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri.
Il pagamento dei corrispettivi e’ effettuato nell’anno successivo
alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997
recante «Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno
1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana
S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi
destinati a stazioni estere;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l’art. 1, comma 1248, che ha
prorogato fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni in
data 3 agosto 2007 recante «Approvazione della convenzione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana
S.p.a., per l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale per
l’estero (detta Rai International)», stipulata il 26 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007
recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato
tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione
italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008 con il quale l’on. Paolo Bonaiuti e’ stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state
delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi
compresa l’attuazione delle relative politiche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2009 ed, in particolare, l’art. 1, comma 1, con cui «all’on. Paolo
Romani e’ delegata, fermi restando la responsabilita’ politica e i
poteri di indirizzo politico del Ministro, ai sensi dell’art. 95
della Costituzione, la trattazione degli affari, che ai sensi delle
norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei
dirigenti, nell’ambito delle materie di competenza del Dipartimento
delle comunicazioni. In particolare le materie relative ai settori
delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione
elettronica, delle reti multimediali, dell’informatica, della
telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle
tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni»
nonche’ l’art. 2, comma 1, con cui e’, altresi’, «delegata,
nell’ambito delle competenze di cui all’art. 1, la firma dei relativi
atti e provvedimenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 con
cui al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo
economico on. Paolo Romani e’ stato attribuito il titolo di Vice
Ministro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010 con
cui e’ stata «confermata la delega di funzioni conferita al Vice
Ministro presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo
Romani con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2009, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2009»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
dicembre 2009 concernente l’approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2010;
Ritenuta la necessita’ di stipulare a decorrere dal 1° gennaio
2010, con durata pari a quella prevista dall’art. 49, comma 1,
dell’anzidetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e
successive modificazioni, l’annessa convenzione, le cui condizioni e
modalita’ delle prestazioni sono, comunque, rinegoziate ogni
triennio;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI –
Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a.
per l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l’estero
(detta RAI Italia), stipulata in data 5 luglio 2010;
Considerato che, ai sensi del comma 2, del citato art. 6, entro due
mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri comunica alla RAI – Radiotelevisione italiana
S.p.a. le condizioni economiche alle quali intende continuare a
fruire delle prestazioni di cui alla convenzione medesima per l’anno
successivo in relazione alle disponibilita’ di bilancio sull’apposito
capitolo di spesa;
Considerato che l’anzidetta convenzione prevede all’art. 6, comma
1, un corrispettivo annuo definito, per l’anno 2010, nella misura di
euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) compresa l’IVA di legge;
Accertata la necessaria disponibilita’ finanziaria sull’apposito
capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l’anno 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni in premessa, e’ approvata, ai sensi degli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive
modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 5 luglio
2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana
S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l’offerta televisiva,
radiofonica e multimediale per l’estero (denominata RAI Italia).
2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti
con decreti dirigenziali.
Il presente decreto e’ trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all’Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 ottobre 2010

p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
Bonaiuti

Il Ministro
degli affari esteri
Frattini

Il Ministro
dell’economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010, Ministeri
istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.
19, foglio n. 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2009

Autorizzazione ad assumere, per le esigenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed altre n. 6 Amministrazioni, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 22-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto l’art. 66, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008,
il quale prevede, per l’anno 2009, che le amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’
cessate nell’anno precedente;
Visto l’art. 1, comma 526, della predetta legge n. 296 del 27
dicembre 2006, cosi’ come modificato dal decreto legge n. 112 del
2008 che rinvia alle amministrazioni di cui al precedente comma 523
del medesimo articolo;
Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 27
dicembre 2006, cosi’ come modificato dal decreto legge n. 112 del
2008 che individua quali destinatari della norma: le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli
enti pubblici di cui all’art. 70 del d.lgs. n.165 del 2001;
Visto l’art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante
procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure
selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del
personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma,
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 3, commi da 90 a 94, che
amplia la platea dei destinatari della stabilizzazione;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con
modificazioni ed integrazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 3, ed in
particolare l’art. 6-bis che reca reclutamento di ufficiali in
servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, previo espletamento di
procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui
all’art. 66, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto legge n.
112 del 2008, concernenti rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato» che prevede che il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero della salute sono tenuti a
presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi
dell’art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, anche ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’art.
74, del decreto legge 112 del 2008;
Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto legge n. 112
del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione;
Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’,
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le
finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni
dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla
normativa vigente;
Visto il comma 17 del citato articolo art. 17, del decreto legge n.
78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3,
5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Viste le note delle Amministrazioni ed Enti con le quali chiedono
l’autorizzazione alla stabilizzazione di personale, ai sensi
dell’art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno
precedente, da cui devono essere decurtati gli importi relativi alle
unita’ cessate per mobilita’, e dei relativi oneri;
Considerato che l’onere previsto per le assunzioni non supera le
risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;
Ritenuto di accogliere l’urgenza rappresentata di assunzione a
tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale,
salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla legge;
Tenuto Conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’
di posti in dotazione organica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto
2008, n. 133, sono autorizzate le assunzioni, mediante procedure di
stabilizzazione, di cui alla Tabella allegata al presente decreto, di
cui costituisce parte integrante, e nel limite delle unita’ di
personale e delle risorse finanziarie indicate per ciascuna
amministrazione. Sono, altresi’, autorizzate, come indicato nella
medesima Tabella, le assunzioni di n. 67 unita’ di personale
nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legge
23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni ed
integrazioni, in legge 23 aprile 2009, da effettuare previo
espletamento di procedure concorsuali.
2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti
previsti dall’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
3. Rimane fermo, per le amministrazioni destinatarie, il blocco
delle assunzioni previsto dall’art. 17, comma 7, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78 come richiamato nelle premesse del presente
decreto.
4. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere
effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Sara’ cura delle
amministrazioni verificare il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva
del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche
amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello
stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. Le stesse amministrazioni
sono responsabili degli accertamenti effettuati e della regolarita’
delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano.
5. Per le assunzioni di cui al comma 1 le amministrazioni sono
tenute, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le
necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a
regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure
di stabilizzazione dovranno altresi’ fornire dimostrazione del
rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
6. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero Istruzione
universita’ e Ricerca, del Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali (ex Salute), del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero infrastrutture e trasporti (settore
infrastrutture), del Ministero dell’interno – Vigili del fuoco, del
Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri e del bilancio
dell’Ente nazionale dell’aviazione civile.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 17, foglio n. 284

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230

Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, concernente l’ordinamento del personale dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono
che l’accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente
tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel
limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per
titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al
comma 1, lettera b, dei sopra citati articoli;
Visti gli articoli 8, 35 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono
l’adozione di un apposito regolamento recante le modalita’ di
svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto di esame, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 recante norme
per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo
dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato ed, in
particolare, l’articolo 5 del predetto decreto ministeriale che
disciplina lo svolgimento delle prove preselettive;
Considerato che la disposizione di cui all’articolo 5, non
indicando al comma 1, il numero minimo di candidati necessari per
l’attivazione della prova preselettiva, ha comportato, in alcune
circostanze, la necessita’ di svolgere la medesima prova pur in
presenza di un numero esiguo di partecipanti;
Ritenuto di dover individuare un criterio piu’ restrittivo per
l’attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire, in
concreto, la semplificazione della procedura concorsuale onde
favorirne la rapida conclusione;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 luglio
2010, in relazione al quale e’ stato riformulato l’articolo 1, al
fine di meglio specificare «la soglia minima oltre la quale deve
comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere dal
rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n.
400, che ha espresso il nulla osta in data 17 novembre 2010;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Modifica al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 2002, n. 109,
recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla
qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia
di Stato».
Art. 1

1. L’articolo 5, comma 1, primo periodo del decreto del Ministro
dell’interno 16 maggio 2002, n. 109, e’ sostituito dal seguente:
«1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una
prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle
successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si
effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 20,foglio n. 364.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2010, n. 231

Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attivita’ culturali aventi durata superiore a novanta giorni

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare
l’articolo 2, modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti
salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da
disposizioni di legge;
Tenuto conto altresi’ che ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della
legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o
autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini
stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non
superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono
nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990; n. 241;
Ritenuto di dover procedere all’individuazione dei termini dei
procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita’
culturali;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere
superiori a novanta giorni;
Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei
singoli procedimenti amministrativi per i quali e’ stabilito un
termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa
di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio, i cui termini
siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella
tabella di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente
regolamento.

Art. 2

Abrogazioni

1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, ed al decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495,
recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, relativamente all’individuazione dei termini dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali di cui all’alleato 1.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 novembre 2010

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Bondi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 361

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/