DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123 Riforma dei controlli di regolarita’ amministrativa e contabile e potenziamento dell’attivita’ di analisi e valutazione della spesa

a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 3-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento
di attuazione della predetta legge di contabilita’;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente
l’individuazione delle unita’ previsionali di base del bilancio dello
Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante
unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a
norma dell’articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione
pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni dei
dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche’ disposizioni in materia di
organizzazione e di personale, a norma dell’articolo 7, comma 3 della
legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita’ e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in
particolare gli articoli 14, 16, 17, 39, 40, 41, 42 e 49;
Considerato che l’articolo 39 della suddetta legge n. 196 del 2009
prevede e disciplina, anche su basi innovative, lo svolgimento delle
attivita’ di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni
centrali dello Stato, indicandone modalita’, finalita’ ed obiettivi;
Visto l’articolo 40 della suddetta legge n. 196 del 2009, il quale
prevede un’apposita delega per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato;
Considerato che l’articolo 41 della richiamata legge n. 196 del
2009 stabilisce la predisposizione di un rapporto triennale sulla
spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, che tiene conto
delle attivita’ svolte nell’ambito dei nuclei di valutazione della
spesa di cui al citato articolo 39;
Considerato che l’articolo 42, comma 1, lettera d), della citata
legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, prevede, tra gli altri, quale
principio direttivo, la previsione di un sistema di controlli
preventivi sulla legittimita’ contabile e amministrativa
dell’obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e consolidati;
Ritenuto di dover dare attuazione all’articolo 49 della stessa
legge n. 196 del 2009, che dispone la delega al Governo per il
potenziamento dell’attivita’ di analisi e valutazione della spesa
anche mediante il potenziamento delle strutture e degli strumenti di
controllo e monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e per la riforma del controllo di regolarita’
amministrativa e contabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), e all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del predetto articolo 49, al
riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli
successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonche’ la
revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con
previsione di programmi annuali basati sulla complessita’ degli atti,
sulla loro rilevanza, ai fini della finanza pubblica e sull’efficacia
dell’esercizio del controllo;
Ritenuto, inoltre, di dover determinare i principi e le misure per
il potenziamento delle attivita’ di analisi e valutazione della spesa
relativa alle amministrazioni centrali dello Stato, svolto ai sensi
degli articoli 39 e 41 della medesima legge, e la loro graduale
estensione alle altre pubbliche amministrazioni;
Visto l’articolo 7, comma 1, lettera o), della legge 7 aprile 2011,
n. 39, con il quale e’ stato portato a 18 mesi il termine di un anno
originariamente previsto dall’articolo 49 della legge 196 del 2009,
per l’esercizio delle deleghe oggetto del presente decreto
legislativo;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti,
espresso nell’adunanza del 16 giugno 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. In attuazione dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le disposizioni del presente decreto recano la disciplina del
controllo di regolarita’ amministrativa e contabile, di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge, e
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
nonche’ disposizioni volte al rafforzamento ed alla graduale
estensione a tutte le amministrazioni pubbliche delle attivita’ di
analisi e valutazione della spesa.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell’ambito delle sue competenze, adotta i provvedimenti necessari
per assicurare l’adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine di
garantire la proficuita’, la correttezza e la regolarita’ delle
gestioni. In particolare:
a) valuta e verifica la regolarita’ dei sistemi contabili;
b) svolge l’analisi dei programmi e concorre, con le
amministrazioni interessate, alla revisione delle procedure di spesa
e dell’allocazione delle risorse in bilancio nell’ambito dei nuclei
di analisi e valutazione di cui all’articolo 4, comma 4;
c) svolge un costante monitoraggio della programmazione e della
corretta applicazione delle disposizioni sul contenimento della
spesa, valutando gli oneri delle funzioni e dei servizi
istituzionali, nonche’ dei programmi e dei progetti presentati dalle
amministrazioni.

Art. 2
Principi del controllo
di regolarita’ amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarita’ amministrativa e contabile di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello
Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi
pubblici.
2. Il controllo di cui al comma 1 e’ svolto dagli organi
appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi
comparti della pubblica amministrazione e, in particolare,
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici
centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica,
nonche’ dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e
organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimita’ e
proficuita’ della spesa.
3. L’Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di
vigilanza e coordinamento sulle attivita’ di controllo svolte dagli
uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali. Per ogni
esercizio finanziario l’Ispettorato generale di finanza presenta una
relazione sull’attivita’ svolta al Ragioniere generale dello Stato,
che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro
dell’economia e delle finanze. La relazione e’ trasmessa dal Ministro
dell’economia e delle finanze alla Corte dei conti.
4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di
controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi
dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
5. Il controllo di regolarita’ amministrativa e contabile e’ volto
a garantire la legittimita’ contabile e amministrativa, al fine di
assicurare la trasparenza, la regolarita’ e la correttezza
dell’azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o
successiva rispetto al momento in cui l’atto di spesa spiega i suoi
effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente
decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell’esito positivo del
controllo preventivo di regolarita’ amministrativa e contabile,
l’atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione.
7. Il procedimento di controllo e’ svolto nei termini e secondo le
modalita’ previste dal presente decreto.
8. I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo
di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche
per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo
a garantirne la conformita’ agli originali, secondo la vigente
normativa di riferimento.

Art. 3
Organi di controllo

1. Il controllo di regolarita’ amministrativa e contabile sugli
atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche e’
svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti
presso ciascuna amministrazione centrale, dall’Ufficio centrale di
ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito
di competenza.
2. Agli effetti del presente decreto, gli Uffici centrali del
bilancio, l’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello
Stato sono definiti uffici di controllo, che costituiscono il sistema
delle ragionerie.
3. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello
Stato sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali
del bilancio e dall’Ufficio centrale di ragioneria presso
l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
4. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche
dello Stato sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie
territoriali dello Stato, secondo la rispettiva competenza.
5. Gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche organizzate
su base interprovinciale o interregionale sono sottoposti all’ufficio
di controllo territorialmente competente rispetto alla sede
dell’ufficio che ha adottato l’atto. Per particolari e motivate
esigenze, con determina del Ragioniere generale dello Stato puo’
essere stabilita una diversa competenza territoriale.
6. Il controllo sui decreti interministeriali e’ svolto dagli
Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di
previsione della spesa sui quali il decreto produce effetti
finanziari.
7. Il controllo di regolarita’ amministrativa e contabile sugli
atti adottati dagli enti ed organismi pubblici e’ svolto dai collegi
dei revisori dei conti e sindacali, ai sensi degli articoli 19, e
seguenti.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DIRETTIVI

Art. 4
Analisi e valutazione della spesa

1. L’analisi e valutazione della spesa e’ l’attivita’ sistematica
di analisi della programmazione e della gestione delle risorse
finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa,
finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia
della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica. Essa viene attuata mediante
l’elaborazione e l’affinamento di metodologie per la definizione dei
fabbisogni di spesa, per la verifica e il monitoraggio dell’efficacia
delle misure volte al miglioramento della capacita’ di controllo
della stessa, in termini di quantita’ e di qualita’, nonche’ la
formulazione di proposte dirette a migliorare il rapporto
costo-efficacia dell’azione amministrativa. Le attivita’ di cui al
precedente periodo sono realizzate avvalendosi anche di metodologie
provenienti dall’analisi economica e statistica.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato svolgono le attivita’ di
analisi e valutazione della spesa con le modalita’ di cui ai commi 4
e 5.
3. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma
2, nell’ambito della propria autonomia, svolgono attivita’ di analisi
della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, al fine
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore
efficienza ed efficacia della spesa pubblica.
4. L’analisi e la valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali dello Stato si svolge nell’ambito dei nuclei di analisi e
valutazione istituiti ai sensi dell’articolo 39 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Ciascun nucleo e’ costituito da rappresentanti
del Ministero interessato e del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne
cura il coordinamento. Ai nuclei partecipa anche un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica.
5. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale del bilancio – supporta il programma di lavoro
dei nuclei di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali e propone strumenti e misure per rafforzare il monitoraggio
della spesa e la valutazione delle politiche pubbliche, anche tramite
il rapporto triennale sulla valutazione e analisi della spesa delle
amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 41 della
legge del 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5
Atti sottoposti al controllo preventivo

1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarita’
amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti
finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti
in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello
Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti
atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita’ della Corte
dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di
cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi
titolo;
d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del
personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque
livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e
contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni
centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da
parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal
bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione
dell’entrata e della spesa, nonche’ del conto del patrimonio.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono inviati all’ufficio
di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti. La
documentazione che accompagna l’atto viene inviata al competente
ufficio di controllo, per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
Gli eventuali rilievi degli uffici di controllo sono trasmessi
all’amministrazione che ha emanato l’atto.
Le controdeduzioni dell’amministrazione sono parimenti trasmesse
all’ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti,
unitamente all’atto corredato dalla relativa documentazione. La Corte
si pronuncia nei termini di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 e all’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
che decorrono dal momento in cui l’atto le viene trasmesso, completo
di documentazione, dall’ufficio di controllo competente.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono particolari
misure di sicurezza, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti unicamente al
controllo contabile di cui all’articolo 6, fatto salvo, in ogni caso,
il controllo della Corte dei conti.

Art. 6
Controllo contabile

1. L’ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle
somme relative agli atti di spesa di cui all’articolo 5, con
conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme
ad essa riferite.
2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilita’ del
31 dicembre dell’esercizio finanziario cui si riferisce la spesa,
fatti salvi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di
provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre
dell’anno;
b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio, ovvero
dell’articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in articoli;
c) l’imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di
bilancio o all’esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che
ai residui;
d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a
talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilita’ dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell’articolo 40-bis
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Art. 7
Controllo amministrativo

1. A seguito della registrazione contabile prevista dall’articolo
6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del
pagamento. L’ufficio di controllo procede all’esame degli atti di
spesa sotto il profilo della regolarita’ amministrativa, con
riferimento alla normativa vigente.
2. L’ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le
osservazioni nei termini indicati dall’articolo 8.
3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli
atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo
che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al
provvedimento, sotto la responsabilita’ del dirigente titolare della
spesa ai sensi dell’articolo 10.

Titolo II

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE SUGLI ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI

Capo I

Controllo preventivo

Art. 8
Termini del controllo

1. Gli atti di cui all’articolo 5, contestualmente alla loro
adozione, sono inviati all’ufficio di controllo che, entro trenta
giorni dal ricevimento, provvede all’apposizione del visto di
regolarita’ amministrativa e contabile. Per i provvedimenti di cui
all’articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l’ufficio di controllo si
pronuncia entro sessanta giorni. Per gli accordi in materia di
contrattazione integrativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
e), restano fermi i termini previsti dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
2. Fatte salve le norme in materia di controllo da parte della
Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, trascorso il termine di cui al comma 1 senza che
l’ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto
ulteriore documentazione, l’atto e’ efficace e viene restituito
munito di visto.
3. In presenza di osservazioni o di richiesta di chiarimenti, i
termini per l’espletamento del controllo di cui al comma 1 sono
interrotti fino al momento in cui l’ufficio di controllo riceve i
documenti o i chiarimenti richiesti.
4. Il controllo degli atti di cui all’articolo 5, comma 2, lettere
b), c) e d), puo’ essere espletato secondo un programma annuale
approvato dal Ragioniere generale dello Stato, basato sulla
complessita’ degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza
pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo.

Art. 9
Documentazione giustificativa

1. Gli atti sottoposti al controllo sono corredati da titoli,
documenti, certificazioni previste da specifiche norme e da ogni
altro atto o documento giustificativo degli stessi.
2. La documentazione di cui al comma 1 e’ allegata in originale.
Nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile
della spesa, in cui ricorra l’imprescindibile esigenza di conservare
gli originali presso l’ufficio emittente, e’ possibile allegare
copie, munite della certificazione di conformita’ all’originale.
Espletato il controllo, gli atti e la relativa documentazione sono
restituiti all’amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
dematerializzazione degli atti e dei flussi informativi tra le
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle
disposizioni in materia di Codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.

Art. 10
Effetti delle osservazioni

1. Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui
all’articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta
giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per
conformarsi alle indicazioni ricevute dall’ufficio di controllo.
Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria
responsabilita’, puo’ disporre di dare comunque seguito al
provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di
osservazioni. In tali casi l’ufficio di controllo ne prende atto e
trasmette l’atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa
documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei
conti.
2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza
alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del
medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista
efficacia, e’ improduttivo di effetti contabili e viene restituito,
non vistato, all’amministrazione emittente.
3. E’ esclusa la possibilita’ di disporre l’ulteriore corso del
provvedimento nei seguenti casi:
a) provvedimenti non sorretti da un’obbligazione giuridicamente
perfezionata o che dispongono l’utilizzo di somme destinate ad altre
finalita’;
b) provvedimenti concernenti pagamenti in conto sospeso emessi ai
sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modificazioni, non derivanti da provvedimenti
giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.

Art. 11
Atti sottoposti al controllo successivo
e soggetti obbligati

1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarita’
amministrativa e contabile i seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito
alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari
delegati titolari di contabilita’ ordinaria e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari
di contabilita’ speciale di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonche’
da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un’unica contabilita’
speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale
per la realizzazione di accordi di programma;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di
legge;
e) conti giudiziali.
2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a)
alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al
competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio
finanziario, nonche’ alla conclusione dell’intervento delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota
parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene
effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo
di controllo e’ individuato in sede di accordo di programma o
dall’ordinamento dell’amministrazione che mette a disposizione la
prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del
controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per
i relativi provvedimenti di competenza.
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all’articolo
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, entro dieci giorni dall’insediamento, in
considerazione della complessita’ della gestione e della rilevanza
delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all’ufficio di
controllo copia dell’ordinanza istitutiva della gestione. Su
specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati
trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l’attivita’
contrattuale posta in essere con l’utilizzo delle risorse ricevute e
ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo
controllo del rendiconto.
5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da commissari
delegati o commissari straordinari o funzionari delegati alla
realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono essere stabilite
procedure di controllo di tipo concomitante sui contratti di
particolare rilevanza e complessita’, secondo criteri e modalita’ da
definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo restando
l’obbligo di rendicontazione.
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza
territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche’ tutte le
speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo
successivo.

Art. 12
Programma di controllo

1. Il controllo di regolarita’ amministrativa e contabile dei
rendiconti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), puo’ essere
esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri
definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In
ogni caso, il programma deve ricomprendere i rendiconti assoggettati
annualmente al controllo della Corte dei conti.
2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel
programma di controllo sono restituiti all’amministrazione emittente
con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.

Capo II

Controllo successivo

Art. 13
Contenuto dei rendiconti

1. I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione
finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l’intervento o
le spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei
soggetti beneficiari e della tipologia delle spese sostenute, secondo
lo schema predisposto con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i rendiconti dei commissari
delegati, straordinari o comunque denominati contengono anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinti
in certi, esigibili e di difficile riscossione, nonche’ dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo, con l’indicazione della relativa scadenza.

Art. 14
Procedimento di controllo dei rendiconti

1. I rendiconti amministrativi sono presentati all’ufficio di
controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al
termine dell’esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla
documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia
conforme, nei casi indicati dall’articolo 9, comma 2, secondo
periodo. Per le Prefetture tale termine e’ fissato al quarantesimo
giorno. Sono fatte salve tutte le disposizioni normative di carattere
speciale che prevedono termini diversi o la preventiva trasmissione
dei rendiconti alla competente amministrazione centrale per i
riscontri che ritenga necessari.
2. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, il rendiconto
e’ reso a cura del funzionario delegato in carica alla data prevista
per la sua presentazione, sulla base di specifici passaggi di
consegne. I relativi verbali sono allegati al rendiconto. In caso di
oggettiva impossibilita’, al rendiconto e’ allegata una specifica
dichiarazione del funzionario in carica che ne attesti le ragioni. In
tale ipotesi, ciascun funzionario delegato e’ comunque responsabile
per gli atti di spesa della propria gestione.
3. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa
documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture
di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e,
separatamente, delle somme prelevate in contanti.
4. Gli uffici di controllo, entro l’esercizio finanziario
successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico
di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario
delegato muniti del visto di regolarita’ amministrativo-contabile,
unitamente alla documentazione originale, debitamente obliterata.
5. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita’, gli uffici di
controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario
delegato una nota di osservazione. I funzionari delegati rispondono
ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di
osservazione.
6. Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle
osservazioni dell’ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non
siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono
discaricati. In tali casi, l’ufficio di controllo restituisce i
rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone
contestualmente l’amministrazione che ha disposto l’apertura di
credito.
7. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine
previsto, l’ufficio di controllo diffida il funzionario delegato
inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne
informa l’amministrazione centrale di appartenenza. Decorso senza
esito tale termine, il rendiconto e’ predisposto d’ufficio a cura
dell’amministrazione che ha disposto l’apertura di credito, con oneri
finanziari a carico del funzionario delegato inadempiente.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, l’ufficio di controllo
informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti.
Fatte salve le eventuali responsabilita’ amministrativo-contabili e
disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche
ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico
accessorio collegato alla produttivita’ individuale e della
retribuzione di risultato.

Capo II

Controllo successivo

Art. 15
Relazione sulla realizzazione degli interventi delegati

1. Fermo l’obbligo di presentazione degli atti cui all’articolo 11,
i funzionari delegati, i commissari delegati, i commissari del
Governo o i soggetti, in qualunque altro modo denominati, autorizzati
alla gestione di fondi statali per la realizzazione di specifici
interventi o progetti trasmettono annualmente all’ufficio di
controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministero delegante ed
alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una
relazione sullo stato di attuazione dell’intervento indicando,
qualora esso non sia concluso nei tempi prestabiliti, le ragioni
ostative. Del contenuto della relazione si tiene conto ai fini della
valutazione della performance individuale.
2. La relazione e’ trasmessa all’ufficio di controllo per il
successivo inoltro al Ministero delegante ed anche alla competente
sezione di controllo della Corte dei conti. Di essa si tiene conto
anche ai fini della valutazione della performance individuale.

Capo II

Controllo successivo

Art. 16
Controllo dei conti giudiziali

1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e
dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme
dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o
hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche’
coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti,
devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni
centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui
amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai
competenti uffici di controllo.
2. Il conto giudiziale e’ reso entro i due mesi successivi alla
chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento e comunque alla
data della cessazione della gestione.
3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare,
appongono sui singoli conti il visto di regolarita’
amministrativo-contabile e li trasmettono alla Corte dei conti entro
i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella
della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di
osservazione.

Capo II

Controllo successivo

Art. 17
Controlli sull’attivita’ di riscossione

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente
con l’Agenzia delle entrate, attivita’ di verifica sugli agenti della
riscossione, secondo criteri selettivi e linee guida individuati con
direttive impartite d’intesa tra il Ragioniere generale dello Stato e
il Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio delle
verifiche svolte ai sensi del comma 1, puo’ proporre, d’intesa con le
amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per
migliorare l’attivita’ di riscossione.
3. L’agente della riscossione deve allegare al conto giudiziale di
fine anno un documento illustrativo dei residui attivi risultanti
dalle singole contabilita’, con la valutazione del loro grado di
esigibilita’ e delle eventuali cause ostative alla mancata
riscossione. Con le direttive di cui al comma 1, sono fissati
annualmente criteri quantitativi e qualitativi per l’individuazione
delle posizioni da sottoporre alla valutazione di cui al primo
periodo.

Capo II

Controllo successivo

Art. 18
Relazione annuale sull’esito del controllo

1. Gli uffici di controllo, entro il mese di febbraio di ciascun
anno, trasmettono alla amministrazione interessata una relazione
sintetica sulle principali irregolarita’ riscontrate nell’esercizio
del controllo preventivo e successivo relativo all’anno precedente,
con una elencazione dei casi in cui non e’ stato apposto il visto di
regolarita’.
2. La relazione di cui al comma 1 e’ inviata anche alla Corte dei
conti, nonche’ all’Ispettorato generale di finanza.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riferisce
annualmente al Ministro dell’economia e delle finanze in ordine alle
attivita’ di verifica, valutazione e monitoraggio espletate,
nell’ambito della relazione di cui all’articolo 25, comma 1. A tale
fine gli uffici di controllo effettuano un costante monitoraggio
finanziario sugli andamenti delle spese, per singola legge o per
determinate tipologie di spese, secondo le disposizioni e con le
modalita’ indicate dalle leggi vigenti. Le conclusioni del
monitoraggio finanziario di cui al comma precedente sono trasmesse
anche al Ministero competente all’adozione delle misure correttive.
Nella relazione di cui al primo periodo viene dato, in particolare,
conto della complessiva attivita’ di monitoraggio svolta ai sensi
dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
evidenziando, con riferimento a ciascuna clausola di salvaguardia,
l’andamento effettivo degli oneri rispetto alle previsioni di spesa.

Art. 19
Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed
organismi pubblici, escluse le societa’, sono costituiti con la
nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero
mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari.
2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla
costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l’amministrazione
vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni,
un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti.
Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede
il Ministero dell’economia e delle finanze nominando propri
funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni
all’atto di nomina del nuovo collegio.

Titolo III

I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E SINDACALI PRESSO GLI
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Art. 20
Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici, di cui all’articolo 19, vigilano sull’osservanza
delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono
agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente,
compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare,
devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto
consuntivo o bilancio d’esercizio con quelli analitici desunti dalla
contabilita’ generale tenuta nel corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l’esistenza
delle attivita’ e passivita’ e l’attendibilita’ delle valutazioni di
bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l’esattezza e la chiarezza dei dati
contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi
allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in
ordine alla stabilita’ dell’equilibrio di bilancio e, in caso di
disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e
le prospettive di riassorbimento affinche’ venga, nel tempo,
salvaguardato l’equilibrio;
d) vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa
dell’ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
e) verificare l’osservanza delle norme che presiedono la formazione
e l’impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o
bilancio d’esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all’approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo o bilancio d’esercizio da parte
degli organi a cio’ deputati sulla base degli specifici ordinamenti
dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla
consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di
proprieta’ e sui depositi e i titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita’ dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci
preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto
consuntivo o bilancio d’esercizio sono sottoposti, corredati dalla
relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni
prima della data della relativa delibera, all’esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione
da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i
risultati del controllo svolto durante l’esercizio.
4. L’attivita’ dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai
principi della continuita’, del campionamento e della programmazione
dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono
nella gestione e nell’amministrazione attiva degli enti e organismi
pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste
almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono
procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale,
nonche’ delle risultanze dell’esame collegiale dei bilanci preventivi
e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d’esercizio e’
redatto apposito verbale.

Titolo III

I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E SINDACALI PRESSO GLI
ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Art. 21
Indipendenza dei revisori e dei sindaci
presso gli enti ed organismi pubblici

1. Gli organi di controllo devono assicurare l’esercizio delle
funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci
presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di
onorabilita’, professionalita’ e indipendenza previsti dall’articolo
2387 del codice civile.

Art. 22
Vigilanza sulle attivita’ dei collegi
dei revisori dei conti e sindacali

1. I rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze
negli organi di cui all’articolo 21 sono tenuti a trasmettere i
verbali e i documenti contabili al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, anche mediante forme di comunicazione
telematica, secondo la normativa vigente, nonche’ a fornire alla
stessa ogni informazione richiesta.

Titolo IV

I CONTROLLI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 23
Verifiche sulla regolarita’ amministrativa e contabile

1. I Servizi ispettivi di finanza pubblica svolgono le verifiche
amministrativo-contabili in conformita’ agli obiettivi generali
delineati nelle direttive annuali del Ministro dell’economia e delle
finanze, emanate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L’attivita’ ispettiva e’ diretta a ricondurre a economicita’ e
regolarita’ amministrativo-contabile le gestioni pubbliche, a
verificare la regolare produzione dei servizi, nonche’ a suggerire le
misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle
gestioni finanziarie pubbliche e della qualita’ della spesa.

Art. 24
Modalita’ di svolgimento dei controlli ispettivi

1. I soggetti destinatari dei controlli ispettivi sono tenuti a
consentire l’accesso all’ispettore incaricato e ad esibire allo
stesso e, su sua richiesta, a rilasciargli copia, atti, documenti e
dati, anche rilevati dai sistemi informatici, ritenuti necessari ai
fini della verifica.
2. A seguito della verifica, l’ispettore incaricato predispone la
relazione ispettiva. Le criticita’ eventualmente riscontrate,
unitamente al testo della relazione, sono comunicate ai soggetti
sottoposti a verifica ed alle amministrazioni vigilanti, ai fini
dell’adozione delle opportune misure correttive. I soggetti
ispezionati devono fornire ai Servizi ispettivi di finanza pubblica
le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva
informazione.
3. Nel caso in cui la relazione evidenzi ipotesi di danno erariale,
e’ effettuata una apposita segnalazione alla Procura regionale della
Corte dei conti competente per territorio, ai sensi dell’articolo 6
della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 25
Analisi e valutazione della spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato

1. L’analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali dello Stato e’ svolta secondo un programma di lavoro
triennale concordato nell’ambito dei nuclei di analisi e valutazione
della spesa di cui all’articolo 4, comma 4. Ciascun nucleo predispone
una relazione annuale che illustra le attivita’ svolte e gli esiti
raggiunti. Il programma e la relazione sono trasmessi annualmente ai
Ministri competenti, i quali possono indicare ulteriori ambiti di
interesse e di approfondimento. I risultati conseguiti sono
utilizzati ai fini dell’elaborazione del Rapporto triennale sulla
spesa di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
inviato alle Camere, entro il 30 settembre del triennio di
riferimento, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ai
sensi dell’articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’
alle sezioni riunite della Corte dei conti.
2. Nell’ambito dei nuclei possono essere costituiti appositi gruppi
di lavoro a cui possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni o istituzioni pubbliche nonche’ professori
universitari e altri soggetti con comprovata competenza in materia di
economia e finanza pubblica, senza diritto a compensi o rimborsi
spese di alcun genere, per affrontare tematiche specifiche relative
all’elaborazione e affinamento di metodologie di previsione della
spesa e del fabbisogno associato ai programmi di spesa e di
valutazione dei relativi obiettivi. I nuclei possono effettuare
audizioni di esperti e di esponenti dei settori della societa’ civile
interessati all’attivita’ delle amministrazioni.
3. Nell’ambito dei nuclei e’ svolta la verifica delle attivita’
previste dall’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dall’articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento
all’analisi delle cause di formazione dei debiti pregressi delle
amministrazioni centrali e alle proposte di revisione delle correlate
procedure di spesa. I nuclei collaborano, inoltre, al completamento
della riforma del bilancio dello Stato di cui all’articolo 40 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante la formulazione di proposte
sulla revisione della struttura del bilancio statale. Le proposte di
revisione sono, in particolare, volte ad accrescere la flessibilita’
del bilancio ed a favorire il contenimento della spesa attraverso la
revisione della struttura e del numero dei programmi, degli
stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa
legislazione, anche attraverso l’accorpamento delle autorizzazioni di
spesa. L’attivita’ di revisione dei programmi e della legislazione di
spesa deve prevedere la verifica dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’attualita’ e della congruita’ delle singole autorizzazioni di
spesa nonche’ un puntuale riesame della ripartizione delle spese in
non rimodulabili e rimodulabili, al fine, in particolare, di
attribuire la qualifica di spese rimodulabili alle spese attualmente
considerate non rimodulabili non correlate a diritti soggettivi e
suscettibili di essere ridotte in via amministrativa attraverso
appropriate scelte gestionali. La relazione di cui al comma 1 da’
conto dell’attivita’ svolta dai nuclei ai sensi del presente comma.
4. All’attivita’ di analisi e valutazione della spesa concorrono:
a) gli Uffici centrali del bilancio, attraverso la diretta
partecipazione ai nuclei di cui al comma 1;
b) le Ragionerie territoriali dello Stato, attraverso l’analisi
delle spese statali soggette al loro controllo e il concorso al
monitoraggio del rispetto del patto di stabilita’ interno degli enti
locali presenti nel territorio di propria competenza, secondo ambiti
e modalita’ definiti con determina del Ragioniere generale dello
Stato;
c) i Servizi ispettivi di finanza pubblica, attraverso il
monitoraggio finalizzato alla verifica dell’efficacia delle misure
volte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica al
miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e
delle connesse procedure di spesa. Con determina del Ragioniere
generale dello Stato, possono essere disposte attivita’ di analisi di
particolari tipologie di spese o di specifici comparti di
amministrazioni pubbliche i cui risultati sono presi in
considerazione per l’elaborazione del Rapporto triennale di cui
all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 26

Potenziamento delle strutture e degli strumenti del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento delle
attivita’ di analisi e revisione della spesa

1. Al fine di potenziare l’attivita’ di analisi e valutazione della
spesa, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e’
autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante la stipula
di apposite convenzioni, con universita’ pubbliche e private e con
altri soggetti pubblici. Allo stesso fine, il medesimo dipartimento
e’ autorizzato a promuovere, per il tramite della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, iniziative di formazione sulle
tecniche di analisi economica e statistica e sugli aspetti macro e
micro di analisi della spesa nel settore pubblico.
2. Al fine di potenziare le capacita’ di analisi statistica ed
economica della spesa e per lo svolgimento delle attivita’ connesse
alla realizzazione dei programmi di analisi e valutazione della
spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare fino a sei posizioni
dirigenziali tra quelle esistenti nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato da destinare allo svolgimento di
compiti di studio e ricerca.
3. Per lo svolgimento delle attivita’ di analisi e valutazione
della spesa di cui all’articolo 25 del presente decreto, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo’ avvalersi, ai
sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
di personale in posizione di comando, su richiesta del Ministro
dell’economia e delle finanze.
4. Nell’ambito dei bandi per il reclutamento di funzionari del
Ministero dell’economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una quota dei posti messi a
concorso puo’ essere destinata a profili di tipo economico-statistico
ai fini dello svolgimento dell’attivita’ di analisi e valutazione
della spesa.

Art. 27
Condivisione di banche dati per le attivita’ di analisi
e valutazione della spesa

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) assicurano lo scambio dei dati utili all’analisi e
valutazione della spesa e trovano soluzioni per semplificare gli
adempimenti richiesti alle amministrazioni centrali in materia di
misurazione delle performance, nonche’ per migliorare la
disponibilita’ di informazioni quantitative sugli obiettivi e sui
risultati conseguiti con la spesa.
2. Gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello
Stato rendono disponibili, per via telematica, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, i dati utili alla realizzazione dell’attivita’
di analisi e valutazione della spesa provenienti dalle banche dati,
indagini e sistemi informativi dell’amministrazione. Facilitano
inoltre l’accesso a tali informazioni e ad altri dati provenienti dal
SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della
normativa vigente in materia di segreto statistico, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Con riferimento alle attivita’ di cui all’articolo 25, comma 1,
le amministrazioni centrali implementano, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, i sistemi informativi
esistenti al fine di garantire il monitoraggio della spesa in termini
di realizzazione fisica, la misurazione del numero e delle
caratteristiche dei beneficiari dei servizi erogati, nonche’ della
qualita’ dei servizi e dei risultati conseguiti con gli interventi,
anche qualora si tratti di interventi e servizi la cui realizzazione
e’ affidata ad altre amministrazioni e imprese pubbliche.
4. I dati di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono nell’apposita
sezione della banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 39, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In caso di ritardata o mancata trasmissione dei dati senza
motivata giustificazione, su comunicazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, l’amministrazione competente procede
nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione della loro
retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo
del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della
gravita’ del ritardo o del mancato invio delle informazioni
richieste.

Art. 28
Graduale estensione del programma di analisi e valutazione della
spesa alle altre amministrazioni pubbliche

1. Le altre amministrazioni pubbliche sottoposte alla vigilanza dei
Ministeri avviano progressivamente, inizialmente in via sperimentale,
in collaborazione con le amministrazioni vigilanti, le attivita’ per
la realizzazione di analisi e valutazione della spesa collegate al
programma triennale di cui all’articolo 25, comma 1, del presente
decreto.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano in via
diretta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i
quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica.

Titolo V

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 29
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) l’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
b) l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) l’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
d) l’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286;
e) l’articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
f) l’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97.

Titolo V

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 30
Norma finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 giugno 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanita’ penitenziaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 20-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto l’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso
nella seduta del 28 ottobre 2010;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista
dall’articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3
del 1948;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell’economia e delle finanze, della salute, e per la pubblica
amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 56 della
legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna) e in attuazione dell’articolo 2, comma 283, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le modalita’, i criteri e le procedure per il
trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni
sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle
attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita’
penitenziaria.

Art. 2 Trasferimento delle funzioni sanitarie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell’ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita’ terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica dei detenuti di cui all’articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche’ per il collocamento, disposto dall’autorita’ giudiziaria, nelle comunita’ terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all’articolo 4, comma 5 del presente decreto. 2. La Regione assicura l’espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

Art. 3

Modalita’ ed esercizio delle funzioni e organizzazione

1. La Regione nell’ambito della propria autonomia statutaria
disciplina con propri provvedimenti l’esercizio delle funzioni
trasferite e le relative modalita’ organizzative, gli obiettivi e gli
interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della
salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari
nonche’ dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai
principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato A del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita’ e
criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie
e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita’
penitenziaria).
2. La Regione, inoltre, nell’ottica del superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia disciplina
con le modalita’ indicate al comma 1, gli interventi da attuare in
coerenza con le linee guida di cui all’allegato C del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale medico, infermieristico e tecnico di ruolo che
esercita funzioni sanitarie nel territorio della Regione con
contratti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e’ trasferito alle Aziende
sanitarie locali con effetto dalla medesima data. Il personale viene
inquadrato – nel Servizio sanitario locale e con atti
dell’Amministrazione regionale – nelle categorie e nei profili
individuati da apposite tabelle redatte, entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
dell’Amministrazione statale competente e dell’Amministrazione
regionale, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e della relativa tabella di
cui all’allegato B. Tali tabelle definiscono il trattamento giuridico
ed economico sulla base di criteri di equiparazione che tengano conto
della categoria e del profilo professionale di appartenenza, nonche’
dell’anzianita’ di servizio e dei titoli posseduti; sono, altresi’,
considerati ai fini dell’inquadramento i titoli posseduti, qualora
corrispondenti alle funzioni svolte da non meno di 3 anni, nel
rispetto di quanto stabilito dall’articolo 52, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I contratti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre
1970, n. 740, ancora in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data,
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia
alle Aziende sanitarie locali della regione nei cui territori sono
ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di
riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla
citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza; i rapporti
con scadenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono prorogati dalla medesima data di dodici mesi.
3. In fase di prima applicazione al fine di garantire la
continuita’ dell’assistenza sanitaria di natura psicologica prestata
ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie locali nel cui
territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i
servizi minorili di riferimento possono stipulare con il Ministero
della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non
superiore a dodici mesi, redatte secondo convenzioni conformi allo
schema tipo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti
convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo
80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
4. L’elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro
trasferiti ai sensi del presente articolo e’ annesso ad apposito
decreto direttoriale del direttore generale del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e del direttore generale del
personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero
della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unita’ da
trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto e’
indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo, nell’allegata
Tabella A.
5. Con apposite convenzioni da stipulare entro 60 giorni dalla data
di decorrenza dell’efficacia del presente decreto, tra il direttore
generale dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio e il
Provveditore regionale per l’amministrazione penitenziaria e il
direttore del Centro per la giustizia minorile, in conformita’ allo
schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e’ individuato il personale medico cui affidare
le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della
Polizia penitenziaria.

Art. 5

Trasferimento di attrezzature, arredi e beni strumentali e
concessione in uso dei beni
immobili

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti
alle attivita’ sanitarie di cui all’articolo 2, di proprieta’ del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati
con apposito inventario compilato d’intesa tra il Ministero della
giustizia e la regione entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i
servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di
un verbale di consegna. Tali beni entrano a far parte del patrimonio
delle Aziende sanitarie locali – ove sono ubicati gli Istituti
penitenziari e i Servizi minorili di riferimento – di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
sono sottoposti al regime giuridico previsto dal predetto articolo 5.
2. I locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie di cui
all’articolo 2, individuati con apposito inventario compilato
d’intesa tra il Ministero della giustizia e la regione entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
concessi in uso a titolo gratuito, per l’utilizzo da parte delle
Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono
ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla
base di apposite convenzioni stipulate in conformita’ allo schema
tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.
3. Gli inventari di cui al comma 2 includono anche i locali gia’
utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le
attivita’ connesse alle patologie da dipendenza.

Art. 6 Trasferimento risorse finanziarie 1. Ai fini dell’esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita’ del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite della regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7 Rapporti di collaborazione 1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 18 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fazio, Ministro della salute Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 settembre 2011, n. 32981 Giudizio – Dibattimento – Dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria – Lettura ex articolo 512 Cpp – Formazione della prova al di fuori del contraddittorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Con sentenza del 19.07.2010 la Corte di Appello di Milano confermava quella resa dal Tribunale della stessa sede il 19 giugno 2009 e con essa la condanna di (…) alla pena di mesi due di arresto ed euro 25000,00 di ammenda, perché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 512 c.p.p. dappoiché resisi i medesimi irreperibili.

2. Ricorre per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato, personalmente, illustrando quattro motivi di doglianza.

2.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente difetto di motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’acquisizione ed all’utilizzo in dibattimento dei verbali di sommarie informazioni testimoniali ex art. 512 c.p.p. e per aver ritenuto sufficienti le ricerche dei testimoni e la dichiarazione della loro irreperibilità.

Denuncia, in particolare, il ricorrente che la dichiarazione di irreperibilità dei testi risulta eseguita in assenza di apprezzabile attività di ricerca ed in assenza di un minimo di diligenza da parte del P.M., sul quale incombeva l’onere della prova e che non ha provveduto alla loro citazione.

Di qui, secondo avviso difensivo, l’inutilizzabilità della disciplina di cui all’art. 512 c.p.p. ed in particolare delle dichiarazioni rese alla polizia dai testimoni a carico, i cui esiti risultanze risultano essere pressocchè l’unico sostegno probatorio della condanna.

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia il ricorrente difetto di motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’acquisizione di dichiarazioni testimoniali rese in violazione dell’art. 195 co. 4 c.p., in particolare deducendo che:

– i giudicanti hanno posto a sostegno probatorio della condanna la testimonianza indiretta resa dall’agente (…);

– palese la violazione dell’art. 351 c.p.p., giacché un agente di polizia ha deposto sul contenuto di dichiarazioni assunte da testimoni;

– non possono valere le argomentazioni della Corte territoriale secondo cui dette testimonianze non avrebbero assunto "pregnanza significativa".

2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, in particolare osservando che:

– il quadro probatorio delineatosi nel processo si sostanzia nelle dichiarazioni testimoniali dell’operatore di P.S. (…) e sulle s.i.t. rilasciate dagli operai rumeni agli operanti la sera stessa del loro controllo, le prime in violazione dell’art. 512 c.p.p.;

– palese la fragilità probatoria dell’accusa, tenuto conto che tutto si risolve in dichiarazioni de relato, fatte a tre anni di distanza dai fatti, chiamando in causa testi ormai scomparsi dalla scena e dichiarati irreperibili;

– del pari senza argomentazioni logiche risulta svalutato il contratto di subappalto esibito dall’imputato a riprova che, i lavori da eseguire presso la banca nelle cui vicinanze vennero controllati gli operai rumeni, erano stati affidati ad altra impresa (la intestata a soggetto di nazionalità rumena) la qua altresì assunto l’impegno delle assunzioni della mano d’opera necessaria, non certamente casualmente indirizzatasi poi, in concreto, verso connazionali;

2.4 Col quarto ed ultimo motivo di ricorso denuncia infine il ricorrente violazione dell’art. 2 c.p.p., là dove è stata dichiarata e aveva inapplicabile la norma in relazione all’avvenuto ingresso della Romania nell’Unione europea.

Pur richiamando il ricorrente la nota sentenza di questa Corte a ss.uu. 2451/2007, si sostiene con tale motivo la tesi della sua inapplicabilità alla fattispecie, tenuto conto che sostanzialmente è venuto meno la possibilità di offesa al bene giuridico originariamente tutelato e con essa il disvalore sociale della condotta.

3. Giudica la Corte fondato il primo motivo di impugnazione nei termini che si passa ad esporre.

3.1 Giova sottolineare che, nel caso in esame, il giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato contestato si fonda sulle dichiarazioni di cinque operai rumeni, la cui presenza è stata legittimamente accertata dagli operatori di P.S. nei pressi del luogo ove gli stessi avrebbero dovuto prestare la loro manovalanza alle dipendenze dell’imputato, titolare di impresa edile.

Detti operai hanno infatti dichiarato agli operatori di P.S. che erano stati assunti dal ricorrente a certe condizioni, per svolgere mansioni di operai e dette dichiarazioni, in loro assenza, sono state acquisite al processo ai sensi dell’art. 512 c.p.p., eppertanto non nel contraddittorio dibattimentale dappoiché dai giudicanti ritenuto ciò impossibile in seguito all’irreperibilità dei testimoni. Tale il quadro fattuale e processuale sul quale il Collegio è chiamato a decidere.

3.2 Ciò premesso, giova richiamare il principio affermato dalla CEDU, il 13.10.2002, in procedimento Bracci co Italia, secondo il quale viola l’art. 6 par. 3 e 4 lett d) c. eur. dir. uomo fondare la condanna esclusivamente su dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da una persona successivamente divenuta irreperibile e che l’imputato non abbia potuto esaminare o far esaminare in alcuna fase del procedimento.

E’ noto che nel nostro ordinamento positivo l’evocato principio trova la sua consacrazione costituzionale nell’art. 111 Cost., ai commi 2, 3 ed, in particolare, 4. La stessa suprema carta peraltro introduce al comma 5 la possibilità che la prova si formi anche al di fuori del contraddittorio, limitando tale evenienza processuale al consenso dell’imputato ovvero alla accertata impossibilità oggettiva di acquisirla in contraddittorio, ovvero ancora per effetto di provata attività illecita incidente sulla genuinità degli esiti del contraddittorio.

A tali principi costituzionali si ispira la disciplina positiva dell’art. 512 c.p.p., regolatore della presente fattispecie, in forza del quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, il giudice, a richiesta di parte, dispone la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, né e divenuta impossibile la ripetizione.

3.3 I punti di diritto, pertanto, posti difensivamente e sul quale la Corte è chiamata ad esprimere la sua valutazione di legittimità è se, nel caso di specie, era o meno prevedibile che i cinque testimoni, cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, si sottraessero all’esame dibattimentale e comunque agli accertamenti processuali successivi alla loro identificazione di polizia e se, siffatta imprevedibilità, comunque ritenuta dai giudicanti, sia stata adeguatamente motivata.

Sono note infatti, al riguardo, le lezioni interpretative di questa Corte di legittimità, la quale, quanto al primo punto, ha reiteratamente stabilito il principio secondo cui, in tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto, a norma dell’art. 111 Cost., comma 5 (Cass., Sez. VI, 08/01/2003, n. 8384) mentre, il relazione al secondo punto, ha sostenuto che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. IV, 08/11/2007, n. 842).

3.4 Orbene, annota la Corte che, per un verso, si appalesa oggettivamente elevato il pericolo di procurata irreperibilità da parte di soggetti extracomunitrari sprovvisti di permesso di soggiorno all’esito della loro identificazione e delle dichiarazioni testimoniali rese in tale occasione e che, per altro verso, nella sentenza impugnata, risulta del tutto omessa la motivazione in ordine alla ritenuta imprevedibilità della impossibilità a ripetere in dibattimento le testimonianze di accusa, connessa, tale imprevedibile impossibilità, alla semplice considerazione che i testi non sono stati rinvenuti nel domicilio indicato in atti e che risultava impossibile reperire quello attuale. Nulla, viceversa, dicono i giudicanti di merito quanto al necessario requisito della imprevedibilità di tale sopravvenuta impossibilità, requisito necessario per derogare al fondamentale principio della formazione in contraddittorio della prova di accusa.

4. Al fine di colmare, in piena libertà di giudizio, tale lacuna, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Ogni altra questione proposta dalla difesa istante rimane assorbita dall’accoglimento appena motivato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare
l’articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall’articolo 46,
comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche’ i
commi 33 e 90;
Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;
Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
Visto l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
come sostituito dall’articolo 33, comma 1, della legge 4 novembre
2010, n. 183, nonche’ l’articolo 14 del citato decreto legislativo
124 del 2004;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 luglio 2011;
Acquisita l’intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione

1. L’apprendistato e’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato e’ definito secondo le seguenti
tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 2 Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato e’ rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
 b) divieto di retribuzione a cottimo;
 c) possibilita’ di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e’ finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita’ di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilita’ di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilita’ del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche’ nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilita’ di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilita’ di forme e modalita’ per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilita’ per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facolta’ di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l’invalidita’ e vecchiaia; d) maternita’; e) assegno familiare. 3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo’ assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo’ superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di
attivita’, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di eta’. La durata del contratto e’ determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non
puo’ in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa,
a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale e’ rimessa alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative per la
determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle
modalita’ di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni.

Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere puo’ essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta’. 2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’eta’ dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche’ la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo’ comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilita’ della azienda, e’ integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’eta’, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. 4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralita’, le modalita’ per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita’ in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 5

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per attivita’ di ricerca,
per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica
superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui
all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008, nonche’ per il praticantato per l’accesso
alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i
soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto
di apprendistato di alta formazione puo’ essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di eta’.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita’ di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione e’ rimessa alle Regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le
universita’, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni
formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come
oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione
dell’apprendistato di alta formazione o ricerca e’ rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle
loro associazioni con le Universita’, gli istituti tecnici e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma
che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. 2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e’ di competenza del datore di lavoro. 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. 4. Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalita’ definite dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia
tale da impedire la realizzazione delle finalita’ di cui agli
articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro e’ tenuto a versare la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito
di attivita’ di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di
esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera’ un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al
datore di lavoro per adempiere.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive
attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a),
b), c) e d), il datore di lavoro e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come
sostituito dall’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e’ la Direzione del lavoro
territorialmente competente.
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale e’ possibile assumere in apprendistato i lavoratori in
mobilita’. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in
materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio
1966, n. 604, nonche’ il regime contributivo agevolato di cui
all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si
intendono esclusivamente quelli definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di
apprendistato gia’ in essere, con l’entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli
21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’articolo 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente
decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in
via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della
offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4, comma 3, trovano
immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonche’
l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di
attivita’ pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto,
e’ definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica
dell’apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza
e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con
esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente
articolo.
10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu’ Regioni possono fare
riferimento al percorso formativo della Regione dove e’ ubicata la
sede legale e possono altresi’ accentrare le comunicazioni di cui
all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 nel servizio informatico dove e’ ubicata la sede legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/