MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 20 luglio 2011, n. 188 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 16-11-2011

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell’ambiente;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina
mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino sono
trasferite al Ministero dell’ambiente;
Visto l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
con il quale e’ stata soppressa la Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti;
Visto l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
con il quale, per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione
e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento nonche’ alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, e’ stata istituita, presso il competente
Servizio del Ministero dell’ambiente, la Segreteria tecnica per le
aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l’articolo
8, comma 8, con il quale e’ venuto meno il concerto con il Ministro
della marina mercantile previsto dall’articolo 18, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le
regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
nuovo codice della nautica da diporto;
Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre
2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar
Mediterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga
l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
l’articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la
tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la
Segreteria tecnica per le aree marine protette;
Visto l’articolo 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n.
244, con il quale e’ stata modificata la composizione della
Commissione di riserva di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre
1982, n. 979 e all’articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in
data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1998 con il quale e’ stata
istituita l’area marina protetta «Penisola del Sinis – Isola di Mal
di Ventre»;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1999 con il quale si e’
provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1999 recante il testo coordinato
dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2003 con il quale si e’
provveduto a modificare il citato decreto 6 settembre 1999 per
l’aggiornamento dell’area marina protetta;
Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime
vincolistico di cui al decreto ministeriale del 17 luglio 2003
istitutivo dell’area marina protetta «Penisola del Sinis – Isola di
Mal di Ventre», avanzata in data 8 novembre 2004 dal Comune di
Cabras, in qualita’ di Ente gestore, ai sensi dell’articolo 9 del
citato decreto 6 settembre 1999;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di
legittimita’ su atti della Corte dei Conti, nell’adunanza del 18
maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree
marine protette, le deroghe ai divieti di cui all’articolo 19, comma
3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
debbano essere inserite nell’apposito regolamento previsto dal comma
5 del medesimo articolo di legge;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione,
procedere all’aggiornamento dell’area marina protetta mediante la
predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema
di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Penisola del
Sinis – Isola di Mal di Ventre», da adottarsi contestualmente, al
fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede
istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;
Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento
di disciplina dell’area marina protetta «Penisola del Sinis – Isola
di Mal di Ventre», espressi dal Comune di Cabras con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 33 del 29 aprile 2008, dalla Provincia di
Oristano, nella seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza
Unificata, e dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella medesima
seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata;
Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine, e l’adozione delle relative misure di salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto istitutivo e di
regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Penisola del
Sinis – Isola di Mal di Ventre», espressi nella seduta del 13
novembre 2008 dalla Conferenza Unificata;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di aggiornamento dell’area marina protetta
«Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 408/2009 espresso dalla
Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19
febbraio 2009;
Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7673 con la quale
viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la
comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento
di disciplina e organizzazione dell’area marina protetta «Penisola
del Sinis – Isola di Mal di Ventre»;

Decreta:

Art. 1

E’ adottato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’
consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Penisola del
Sinis – Isola di Mal di Ventre».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 luglio 2011

Il Ministro: Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 14, foglio n. 308

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 215 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni…

…internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ disposizioni urgenti per l’amministrazione della difesa

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 29-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973
(2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche’ degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti
antipirateria;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche’ disposizioni per l’Amministrazione
della difesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e per la cooperazione
internazionale e l’integrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unita’ navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n.
9, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell’Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all’articolo
4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
10. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle
attivita’ di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
11. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della
partecipazione di personale militare all’operazione militare
dell’Unione europea denominata Atalanta e all’operazione della NATO
denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui
all’articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga
dell’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in
Afghanistan, di cui all’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
13. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di
personale militare alla missione militare dell’Unione europea
denominata EUTM Somalia, di cui all’articolo 4, comma 16, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell’Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa
e nell’Oceano indiano occidentale.
14. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al
presente decreto.
15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita’ della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e’
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita’ generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita’ e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto,
entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in
Libano, euro 185.360 nei Balcani.
16. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l’impiego di personale
militare in attivita’ di assistenza, supporto e formazione in Libia,
in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011),
adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.
Per l’impiego di personale militare nel periodo dal 1° ottobre 2011
al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 19, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l’articolo 6, commi 1,
2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.
17. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica
del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan
(UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.
18. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a cedere, a titolo
gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della
Repubblica di Gibuti. Per la finalita’ di cui al presente comma e’
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2012, la spesa di euro 430.000.
19. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
20. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 4, comma 21,
del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
21. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 4, comma
22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
22. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della
partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all’articolo 4, comma 23, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
23. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all’articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
24. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
25. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita’ di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all’articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
26. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 4,
comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
27. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 4, comma 28, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
28. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all’articolo
4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
29. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.

Art. 2 Disposizioni in materia di personale 1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 2. L’indennita’ di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e’ corrisposta: a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni di cui all’articolo 1, comma 11, nella missione in Libia, di cui all’articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in Bosnia-Erzegovina e nella unita’ di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all’articolo 1, commi 22 e 25; b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nelle missioni, di cui all’articolo 1, comma 13; c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all’articolo 1, comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all’articolo 1, comma 17. 3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 11, e al personale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e’ corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e’ attribuito nella misura di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell’ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell’articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo’ avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

Art. 3 Disposizioni in materia penale 1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 4 Disposizioni in materia contabile 1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita’, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore alla meta’ delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 10, comma 1.

Art. 5 Disposizioni per l’Amministrazione della difesa 1. Al fine di consentire l’attuazione dei processi di ristrutturazione ed efficientamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 831: 1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali» 2) dopo il comma 6, e’ aggiunto, il seguente: «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata e’ consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con il grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all’esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione. L’ordine di iscrizione in ruolo e’ stabilito secondo le modalita’ di cui all’articolo 797, commi 2 e 3.»; b) all’articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»; c) dopo l’articolo 833, e’ inserito il seguente: «Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare -1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell’ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell’articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. 2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell’ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare. 3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l’anzianita’ di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita’ di cui all’articolo 797, commi 2 e 3.»; d) all’articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unita’, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»; e) all’articolo 2190: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I contributi a favore dell’Agenzia industrie difesa, di cui all’articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell’anno 2012, euro 5.000.000 nell’anno 2013 ed euro 4.000.000 nell’anno 2014; a decorrere dall’anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unita’ produttive di cui all’articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unita’ produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unita’ che non hanno conseguito la capacita’ di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell’Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unita’ che hanno raggiunto tale capacita’, anche mediante la costituzione di societa’ di servizi.». 2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia industrie difesa e’ autorizzata a prorogare i contratti di cui all’articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa gia’ sostenuta nell’anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.». 3. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell’Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a: a) definire le modalita’ di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalita’ di cui all’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che puo’ essere successivamente rideterminato dal Ministero dell’economia e delle finanze, ove occorra; c) verificare l’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. 4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e’ autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6

Modificazioni dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130

1. All’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al
31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate
che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico pratici
qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in
incarichi operativi.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «previa autorizzazione del Ministro dell’interno
rilasciata all’armatore ai sensi dell’articolo 28 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti:
«previa autorizzazione rilasciata all’armatore, in relazione alla
tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza»;
2) dopo l’ultimo periodo, e’ aggiunto il seguente: «Con le
medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l’imbarco e
lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti
degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a
rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della
difesa, di cui al comma 1.»;
c) al comma 5-ter, le parole: «sono determinate le modalita’
attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al
porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti:
«sono determinate le modalita’ attuative dei commi 5 e 5-bis,
comprese quelle relative all’imbarco e allo sbarco delle armi, al
porto e al trasporto delle stesse».

Art. 7 Iniziative di cooperazione allo sviluppo 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell’Afghanistan e del Pakistan e’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla legge n.49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione possono inviare o reclutare in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell’unita’ tecnica di cui all’articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia a Kabul. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione identificano le misure volte ad agevolare l’intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari. 3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche’ il sostegno alla ricostruzione civile, e’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18, nonche’ la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell’ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, con decreto, possono, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita’ di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 8

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a
sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi
in situazione di fragilita’, di conflitto o post-conflitto e per il
contributo all’Unione per il Mediterraneo. Nell’ambito del medesimo
stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto,
puo’ destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le
quali emergano urgenti necessita’ di intervento nel periodo di
vigenza del presente decreto.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario DPA dell’ONU destinato al Middle East
North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la
lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on
Drug and Crime (UNODC).
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della
pace e di diplomazia preventiva, nonche’ ai progetti di cooperazione
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE).
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al sostegno all’esercito nazionale afghano e al fondo del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l’erogazione del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l’erogazione del
contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino,
istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278
del 12 luglio 2001 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e
finalizzato a sostenere le attivita’ rivolte alla formazione e
all’aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da
inserire, presso gli organismi internazionali dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU).
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli
stanziamenti gia’ assegnati per l’anno 2011 per l’attuazione della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza in Africa sub-sahariana,.
9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione
italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della
cooperazione regionale nell’area.
10. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto
rischio.
11. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell’Unione Europea. Al
predetto personale e’ corrisposta un’indennita’, detratta quella
eventualmente concessa dall’organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’ ottanta per
cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in
missioni internazionali, l’indennita’ non puo’ comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice
del medesimo contingente. E’ altresi’ autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per
i viaggi di servizio, ai sensi dell’articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e
per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del
periodo.
12. Nell’ambito delle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell’Ufficio del
NATO Senior Civilian Representative nella regione
occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat,
e’ autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2012, la spesa di euro 48.000.
13. E’ autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva nonche’ per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta
conflittualita’ e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di
cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari,
degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero
poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
14. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l’invio in missione di
personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi.
Al predetto personale e’ corrisposta una indennita’, senza assegno di
rappresentanza, pari all’ottanta per cento di quella determinata ai
sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. E’ altresi’
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese
di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le
medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in
deroga all’articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed e’
acquisito dopo quattro mesi ancorche’ i viaggi siano stati effettuati
precedentemente. E’ altresi’ autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l’invio
in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere
la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario e’
corrisposta una indennita’ pari all’ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni
e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione
delle attivita’ in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di
servizio all’interno dell’Iraq. Per l’espletamento delle sue
attivita’, il predetto funzionario puo’ avvalersi del supporto di due
unita’ da reperire in loco non superiore a quello di applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
15. Al fine di assicurare la funzionalita’ del Comitato Atlantico
Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e
successive modificazioni, e’ assegnato in favore dello stesso un
contributo straordinario di euro 300.000 per l’anno 2012.

Art. 9 Regime degli interventi 1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita’ e l’organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell’ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, i decreti attinenti alla applicazione della legge medesima sono adottati congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione. 2. Per le finalita’ e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri e’ autorizzato, nei casi di necessita’ e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita’ generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali sia umane che materiali. 3. Nell’ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attivita’ e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all’articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e’ corrisposta l’indennita’ di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita’ tecniche, di cui all’articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e’ autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all’articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell’Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all’articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All’effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 7. 5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita’ e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonche’ l’articolo 3, commi 1 e 5, e l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. 6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All’effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto. 7. Per le finalita’, nei limiti temporali e nell’ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri puo’ conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche’ a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita’, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, e all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all’articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche’ in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita’ tra uomo e donna, a persone di nazionalita’ locale, ovvero di nazionalita’ italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita’ richieste. 8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonche’ delle disponibilita’ degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attivita’ svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta’ oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all’articolo 7, loro accreditati, non si applica l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. 10. All’articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».

Art. 10 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l’articolo 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.402.405.458 per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Di Paola, Ministro della difesa

Cancellieri, Ministro dell’interno

Severino, Ministro della giustizia

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l’integrazione

Visto, Il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 gennaio 2012, n. 231 Lavoro subordinato – Indennità di fine rapporto – Ritenute fiscali – Calcolo al netto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 29.1/16.2.2004 il Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, annullava il licenziamento individuale comminato dalla società M. Cnc a N. G., il 15.7.98, adottando le statuizioni conseguenti, e condannava la datrice di lavoro, inoltre, al pagamento, in favore del predetto, della somma di € 26.359,18 oltre accessori di legge per differenze retributive.

2. Con ricorso in data 8.4.2004, la società M. snc, proponeva appello avverso la sentenza suddetta.

Con l’atto di gravame l’appellante proponeva vari motivi .

Deduceva che la sentenza appellata era illogica nella parte in cui riteneva provato, dalle assunte testimonianze e dando corso alla valutazione equitativa di cui all’art. 432 c.p.c., che il N. avesse lavorato alle dipendenze della M. s.n.c. dal lunedì al venerdì, con orario 7.30 18.30, con un’ora di pausa pranzo, nonché il sabato fino alle 14.30.

Lamentava inoltre che vi erano varie incongruenze ed errori in cui era incorso il tribunale in sede di quantificazione delle differenze retributive riconosciute al N.. Le risultanze contabili fomite dal C.T.U. erano state trasfuse in sentenza senza apportarvi le modifiche correttive ed integrative imposte da incontestabili dati documentali e fattuali già acquisiti agli atti di causa. Ciò riguardava, in particolare, un assegno già versato in corso di causa al N., i contributi previdenziali e le ritenute fiscali addebitate due volte, il doppio addebito di rivalutazione ed interessi legali.

Costituitosi, N. G. invocava il rigetto dell’appello, siccome infondato e a sua volta proponeva appello incidentale per il pagamento di ulteriori importi.

3. La corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 17.11.2005 21.9.2006 accoglieva parzialmente l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, eliminava dalla somma di cui alla condanna quella di € 2.005.36;confermava nel resto la sentenza impugnata; compensava tra le parti le spese del grado di giudizio.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con tre motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Deduce infatti che nella sentenza si fanno decorrere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla medesima sorte capitale da una data diversa rispetto a quella indicata nella motivazione e spostata in avanti nel tempo di più anni.

Con il secondo motivo la società denuncia ancora nullità della sentenza per omessa motivazione. In appello la società aveva rilevato che nelle retribuzioni spettanti al lavoratore licenziato non dovevano conteggiarsi contributi previdenziali e le ritenute fiscali. Nella sentenza impugnata il giudice d’appello non ha esaminato la questione.

Con il terzo motivo la società denuncia l’insufficienza della motivazione in ordine a fatto controverso decisivo per il giudizio. Secondo la società il generico richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla convergenza delle varie testimonianze è inidoneo a fondare la pronuncia adottata.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato.

È pacifico in causa – come del resto ammette lo stesso controricorrente nel suo controricorso – che il giudice di primo grado nel liquidare a favore del lavoratore la somma di euro 26.359.18 abbia fatto decorrere interessi e rivalutazione monetaria sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal 22 luglio 1998 all’effettivo soddisfo.

Di ciò si è doluta la società appellante che ha lamentato un doppio addebito di rivalutazione interessi in quanto il consulente tecnico aveva già computato interessi e rivalutazione fino al 27 novembre 2003. La corte d’appello in sostanza ritiene fondata la censura perché espressamente afferma che rivalutazione monetaria ed interessi decorrono non già dal 22 luglio 1998, ma dalla 27 novembre 2003. Di ciò è consapevole anche il contro ricorrente che parimenti ritiene che da questa ultima data decorrano interessi e rivalutazione monetaria. Però la sentenza della corte d’appello in questa parte conferma la sentenza di primo grado e quindi conferma anche l’erronea decorrenza interessi e rivalutazione monetaria dal 22 luglio 1998.

Né può ritenersi – come deduce il controricorrente – che si tratti di un mero errore materiale, sussistendo effettivamente, come dedotto dalla società ricorrente un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

In breve interessi e rivalutazione monetaria decorrono non già dalla 27 luglio 1998, ma dal 27 novembre 2003.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Da una parte deve considerarsi che correttamente la corte d’appello ha ribadito quanto già affermato da questa corte (Cass., sez. lav., 18 aprile 2003, n. 6337), secondo cui l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il tir, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo, a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.

A questo corretto principio di diritto la società ricorrente nel suo secondo motivo oppone in sostanza che il primo giudice non vi si sarebbe attenuto giacché avrebbe considerato le retribuzioni percepite dal lavoratore al netto e non al lordo.

La deduzione è però generica ed imprecisa e comunque difetta di autosufficienza perché non riporta i dati della consulenza contabile da cui emergerebbe l’errore commesso dal consulente d’ufficio.

La censura è anche formulata in modo irrituale perché denunciando vizio di motivazione ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.

4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile mancando la formulazione del quesito ex art. 432 c.p.c. al fine di ritenere provato lo svolgimento del lavoro straordinario.

5. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al primo motivo e va rigettato nel resto. L’impugnala sentenza va cassata limitatamente al motivo accolto e potendo la causa essere decisa nel merito va dichiarato che interessi e rivalutazione monetaria decorrono non già dalla 27 luglio 1998, ma dal 27 novembre 2003.

L’accoglimento solo parziale del ricorso consente l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che interessi e rivalutazione monetaria decorrono dal 27 novembre 2003 e non già dalla 27 luglio 1998. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 230 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive..

…97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 7-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo
all’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento
CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare
l’articolo 1;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita’ dei documenti contabili delle succursali, stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dello sviluppo economico, dell’interno e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Normativa contabile

1. All’articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al
patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i
libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e
seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili
internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli
amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio
destinato, da allegare al bilancio d’esercizio dell’istituto di
pagamento.».
2. All’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter».
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le
societa’ di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le
seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell’albo di cui
all’articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del
1998;»;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli
istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli
istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo
n. 385 del 1993»;
c) all’articolo 4, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Le societa’ di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali,
successivamente alla redazione di un bilancio in conformita’ ai
principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per
l’applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta’ di
continuare a redigere il bilancio in conformita’ ai principi
contabili internazionali.»;
d) all’articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e
6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e
6-bis»;
e) all’articolo 8, dopo il comma 1 e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei
patrimoni destinati costituiti ai sensi dell’articolo 114-novies,
comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti
in conformita’ ai principi contabili internazionali.»;
f) all’articolo 9, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I poteri della Banca d’Italia di cui agli articoli 5, comma 1,
e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,
per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2,
per i patrimoni destinati di cui all’articolo 8, comma 1-bis, nonche’
per le societa’ finanziarie iscritte nell’albo di cui all’articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le
facolta’ di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi
contabili internazionali.».

Art. 2 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 1. All’articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all’emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l’esercizio di tale attivita’ e’ subordinato al rilascio dell’autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 114-novies.». 2. All’articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «addebitare» e’ sostituita dalla seguente: «richiedere»; b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu’ frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.».

Art. 3

Deroga alle disposizioni sull’identificazione dell’ordinante

1. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi
relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, il
regolamento medesimo non trova applicazione nel caso di trasferimenti
di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario
che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia
soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento
del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure
di esecuzione;
b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in
grado, mediante un numero unico d’identificazione, di risalire,
attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi
effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un
accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;
c) l’importo della transazione non superi 1000 euro.
2. Con le istruzioni di cui all’articolo 61, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, possono essere identificate le
fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui
al comma 1.

Art. 4 Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All’articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «a) sia adottata la forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia; e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;». 2. All’articolo 114-novies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. La Banca d’Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita’ imprenditoriali quando: a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita’ degli esponenti aziendali; b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita’ accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalita’ e agli effetti stabiliti dall’articolo 114-terdecies; c) siano individuati uno o piu’ soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita’ e professionalita’.». 3. L’articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Se lo svolgimento delle altre attivita’ imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita’ finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia puo’ imporre la costituzione di una societa’ che svolga esclusivamente l’attivita’ di prestazione dei servizi di pagamento.». 4. All’articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.». 5. L’articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente: «Art. 114-undecies Rinvio 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche’ nel Titolo VI. 2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attivita’ imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi’ gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7. 3. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.». 6. L’articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente: «Art. 114-duodecies Conti di pagamento e forme di tutela 1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. 2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, in attivita’ che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di pagamento o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento. 3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.». 7. All’articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente: «7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.». 8. All’articolo 114-quaterdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attivita’ o della struttura territoriale, nonche’ il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche’, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico Cancellieri, Ministro dell’interno Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.