DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24 Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 22-3-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria per il 2009, ed in
particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato B;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 3 marzo 2004, recante modalita’ di presentazione delle richieste
di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il
lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 19 gennaio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato
ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita’ «decreto».
2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni piu’
favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto.
Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per
il lavoro all’Albo informatico di cui all’articolo 4 del decreto,
nonche’ in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di
cui all’articolo 5 del medesimo decreto.

Art. 2

Modifiche all’articolo 2
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) "contratto di
somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la
fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a
termine, ai sensi dell’articolo 20;»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell’ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente
da un’agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e’ messo a disposizione di un utilizzatore di cui
all’articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione
dello stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d’occupazione": il
trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da
contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata
generale in vigore presso un utilizzatore di cui all’articolo 20,
comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le
pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni
festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in
periodo di allattamento, nonche’ la protezione di bambini e giovani;
la parita’ di trattamento fra uomo e donna, nonche’ altre
disposizioni in materia di non discriminazione;».

Art. 3 Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All’articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche’ di cui all’articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, e’ punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo. 4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale e’ disposta la cancellazione dall’albo.».

Art. 4 Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta la durata della missione»; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore»; c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell’articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.».

Art. 5 Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All’articolo 21, comma 3, del decreto, le parole: «nonche’ la data di inizio e la durata prevedibile dell’attivita’ lavorativa presso l’utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ la data di inizio e la durata prevedibile della missione».

Art. 6

Modifiche all’articolo 22
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All’articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 e’ inserito il
seguente:
«3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato,
ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con
rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente
decreto.».

Art. 7 Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All’articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parita’ di mansioni svolte.»; b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinche’ possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»; c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono soppresse e le parole: «al termine del contratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al termine della sua missione»; d) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: «9-bis. Resta salva la facolta’ per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore.». 2. Resta ferma la previsione di cui all’articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 2 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012, n. 41 Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge….

…30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 89 del 16-4-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 33 e 34; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si prevede l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con i quali e’ stato disposto, anche per i Ministeri: a) un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione dell’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; b) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 74; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l’articolo 7, comma 20, e l’allegata tabella, con il quale e’ stata, tra l’altro, disposta la soppressione del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale e del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle attivita’ ed ai rapporti giuridici dei predetti organismi; Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale si stabilisce che le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 18 luglio 2011; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 30 agosto 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Organizzazione del Ministero 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l’esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall’articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e’ organizzato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’ agroalimentare e della pesca; c) Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

Art. 2 Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l’Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. 2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni comunitarie e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita’ vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attivita’ venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l’attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184, e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell’ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarieta’ nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita’ naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita’ unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 3. Il Dipartimento e’ articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell’Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l’andamento della spesa; rappresentanza dell’amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell’Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell’Unione europea, nonche’ con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell’attivita’ svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all’applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all’attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attivita’ dei medesimi; monitoraggio dell’andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell’Unione europea e agli accordi bilaterali dell’Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l’applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attivita’ concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attivita’ ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione comunitaria concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali; b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell’Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l’imprenditorialita’ agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita’; coordinamento dell’Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche’ interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attivita’ di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l’autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita’ atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell’ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell’alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta’ vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita’ dell’impresa agricola e sulla pluriattivita’ in agricoltura; adempimenti connessi al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sull’agriturismo; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta’ nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita’ naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all’attivita’ agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita’ unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta’ di specie frutticole e di vite; attivita’ in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.

Art. 3

Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel
settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualita’ dei
prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero della salute; cura le relazioni
istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura
l’attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e
il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82; esercita le attivita’ di competenza del Ministero relative al
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto
al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l’attivita’ di
comunicazione e di informazione in materia di qualita’ dei prodotti
agricoli ed agroalimentari, di cui all’articolo 1, primo comma, della
legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di
competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo
dell’educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le
campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca
in ambito nazionale e comunitario; svolge le attivita’ relative alla
partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le
societa’ vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere. Il
Dipartimento e’ articolato in tre uffici di livello dirigenziale
generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale per la promozione della qualita’
agroalimentare: disciplina generale e coordinamento in materia di
tracciabilita’ delle produzioni di cui all’articolo 1, comma 1;
certificazione delle attivita’ agricole ecocompatibili; elaborazione,
attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico
delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche’
della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare come definita all’articolo
1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e
coordinamento in materia di qualita’ dei prodotti agricoli e
agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato
nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura
biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di
attivita’ agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in
materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel
rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento
delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di
distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi
compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di
filiera per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle
unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita
diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione
agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale. La
Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:
disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle
attivita’ di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle
risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti
ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione
del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca
ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualita’ dei prodotti
ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca
(FEP); attivita’ di controllo e vigilanza di tutte le autorita’ di
controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della
politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione
dei dati sulle attivita’ di pesca ai sensi del regolamento (CE) n.
1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009; attivita’ in sede
comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca
e dell’acquacoltura; attivita’ in ambito internazionale concernenti
istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l’ICCAT. Per le
funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle
Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del
Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in 5 uffici
dirigenziali non generali;
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione
unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi;
trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e
gestione del relativo contenzioso; attivita’ di formazione e
aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni
sindacali, supporto tecnico-organizzativo all’attivita’ di
contrattazione collettiva integrativa; mobilita’; politiche del
personale per le pari opportunita’; prevenzione e sicurezza dei
luoghi di lavoro del Ministero; attivita’ di amministrazione e cura
degli affari di carattere generale; coordinamento dell’attuazione
delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d’intesa con gli
altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e
gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero;
coordinamento e gestione delle attivita’ dell’Ufficio relazioni con
il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.;
compiti previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai
quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti,
societa’ e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo
la normativa vigente, nonche’ attivita’ di vigilanza sui consorzi
agrari ai sensi dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; gestione della
attivita’ di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e
delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; problematiche del
lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione
istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e
alla rete Internet; attivita’ di comunicazione e di informazione in
materia di qualita’ dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui
all’articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della
pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero, in raccordo
con la direzione generale per la promozione della qualita’
agroalimentare; educazione alimentare di carattere non sanitario e
campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi
informativi di pubblica utilita’ per i cittadini consumatori anche
con riferimento alla rivista AIOL; attivita’ relative alla
partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e
societa’ vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
attivita’ di coordinamento dei rapporti con gli uffici della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Direzione generale si articola
in 8 uffici dirigenziali non generali.

Art. 4

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

1. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito
denominato: "Ispettorato", ferme restando le competenze del Ministero
dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e
repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il
settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita’ registrata
che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di
controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei
prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i
fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale
tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle
produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento
della propria attivita’, l’Ispettorato opera con organico proprio e
propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della
gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dei
servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla
formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al
relativo contenzioso. L’Ispettorato assume l’acronimo ICQRF.
2. L’Ispettorato si articola, a livello di amministrazione
centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le
denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello
territoriale, in 12 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non
generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento
degli organismi di controllo e di certificazione, procedure
sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e
relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata
delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e
programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche
dell’Ispettorato e relativa attivita’ contrattuale; tenuta della
contabilita’ economico-analitica; procedure di fornitura di beni e
servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni
periferici dell’Ispettorato; coordinamento dell’attivita’ di
esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute
dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza
amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto
tecnico-organizzativo all’attivita’ di contrattazione collettiva
integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita’ del
personale dell’Ispettorato; formazione specifica per il personale
dell’Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4
uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle
frodi agro-alimentari: programmazione delle attivita’ istituzionali;
monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita’ svolti dagli
uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e
vigilanza sull’attivita’ ispettiva svolta dagli uffici territoriali;
vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell’ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita’
registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’attivita’
analitica e sulla qualita’ dei laboratori; attivita’ di studio nelle
materie di competenza dell’Ispettorato; aggiornamento delle metodiche
ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di
uso agrario e forestale; promozione di attivita’ di studio e ricerca
nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri
organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei
comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa
del sistema informativo dell’Ispettorato; analisi di revisione ai
sensi dell’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n.
204, e gestione del laboratorio centrale deputato all’espletamento
delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici
dirigenziali non generali.

Art. 5

Consiglio nazionale dell’agricoltura, dell’alimentazione e della
pesca

1. Il Consiglio nazionale dell’agricoltura, dell’alimentazione e
della pesca di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, e’ soppresso.
2. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte
nell’ambito della struttura del Gabinetto del Ministro, presso cui
viene collocato il dirigente di prima fascia, previsto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2009 quale
vicepresidente del Consiglio nazionale dell’agricoltura,
dell’alimentazione e della pesca.

Art. 6

Organismi operativi

1. Il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze
del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004,
n. 36.
2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari,
istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla
erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore
agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di
ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a
Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende
funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla
regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre,
coordinandosi con l’Ispettorato centrale per il controllo della
qualita’ dei prodotti agroalimentari, nell’attivita’ di prevenzione e
repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento
di tali compiti, il reparto puo’ effettuare accessi e ispezioni
amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti
per l’esercizio delle proprie attivita’ istituzionali.
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di
porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente
dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita’ di
vigilanza e controllo della pesca marittima e dell’acquacoltura e
delle relative filiere.

Art. 7 Altri organismi e istituzioni 1. Nell’ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. 2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, e’ presieduto dal Capo di Gabinetto ed e’ composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’indennita’ spettante ai componenti del nucleo. 3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.

Art. 8 Dotazioni organiche e misure attuative 1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali, adottate ai sensi dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche’ del personale che confluira’ nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. 3. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti e’ fissato in 62 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione. 4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all’articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sara’ ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell’Ispettorato, nell’ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso. 5. Il Ministro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, puo’ inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l’incarico di esperti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 6. In sede di attuazione delle attivita’ di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

Art. 9 Disposizioni finali 1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita’ e l’efficienza. 2. L’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni. 3. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129. 4. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 14 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 247

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012 , n. 61 Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 115 del 18-5-2012

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, e in particolare l’articolo 24, relativo
all’ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo
114, terzo comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante
disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento
transitorio di Roma Capitale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2011;
Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 19 gennaio 2012;
Visti i pareri della Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale, di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, reso nella seduta del 29 marzo 2012, e delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario
della Camera dei deputati, reso il 29 marzo 2012, e del Senato della
Repubblica, reso il 29 marzo 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del
Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri
dell’interno, per i beni e le attivita’ culturali, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. In sede di prima applicazione, fino all’istituzione della citta’
metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo
disciplina, ai sensi dell’articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5
maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il
conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere
dall’istituzione della citta’ metropolitana di Roma capitale, in
attuazione dell’articolo 24, comma 9, della legge delega, le
disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla
citta’ metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con
riferimento alle funzioni di governo di area vasta.
2. Ferme restando le funzioni amministrative gia’ attribuite
dall’articolo 24, comma 3, della legge delega, nonche’ quanto
previsto dall’articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge
regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono
essere conferite a quest’ultima ulteriori funzioni amministrative
nell’ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro,
che la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
– Si riporta il testo degli articoli 118 e 119 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano
conferite a Province, Citta’ metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta’ metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta’.».
«Art. 119.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita’ fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta’
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta’ sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta’ metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti».
– La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119
della Costituzione) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 maggio 2009, n. 103.
– Si riporta il testo dell’art. 24 della citata legge
n. 42 del 2009:
«Art. 24.(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell’ art. 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione
della disciplina delle citta’ metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e’ un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L’ordinamento di Roma capitale e’ diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e’ chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche’
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta’ del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita’;
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell’ art. 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e’
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell’ art. 117, sesto
comma, della Costituzione nonche’ in conformita’ al
principio di funzionalita’ rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L’Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’ art.
6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu’ decreti legislativi, adottati ai
sensi dell’ art. 2, sentiti la regione Lazio, la provincia
di Roma e il comune di Roma, e’ disciplinato l’ordinamento
transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita’ per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e’ disciplinato
lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all’attuazione dell’ art. 119, sesto comma, della
Costituzione, stabilisce i principi generali per
l’attribuzione alla citta’ di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu’
funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale, in
conformita’ a quanto previsto dall’ art. 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell’attuazione della disciplina delle
citta’ metropolitane e a decorrere dall’istituzione della
citta’ metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di
cui al presente articolo si intendono riferite alla citta’
metropolitana di Roma capitale.
10. Per la citta’ metropolitana di Roma capitale si
applica l’art. 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e
c), e del comma 6, lettera d). La citta’ metropolitana di
Roma capitale, oltre alle funzioni della citta’
metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al
presente articolo».
– Si riporta il testo dell’art. 114 della Costituzione
della Repubblica Italiana:
«Art. 114.
La Repubblica e’ costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Citta’ metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e’ la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.».
– Il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156
(Disposizioni recanti attuazione dell’art. 24 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia
di ordinamento transitorio di Roma Capitale) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.
– Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali):
.«Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l’espressione
dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge
non e’ raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l’oggetto e’ posto
all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo’ provvedere senza l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e’ tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».
– Si riporta il testo dell’art. 3 della citata legge n.
42 del 2009:
«Art. 3. (Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale).
1. E’ istituita la Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici
senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente
dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il
presidente della Commissione e’ nominato tra i componenti
della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati d’intesa tra loro.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina del presidente, per l’elezione di
due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l’ufficio di presidenza.
2. L’attivita’ e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell’inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall’istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per meta’ a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta’ a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta’ metropolitane, le province e i
comuni, e’ istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell’ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e’ composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all’art. 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo’ ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui
all’art. 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 5;
c) sulla base dell’attivita’ conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all’ art. 2.
6. Qualora il termine per l’espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo e’
prorogato di centocinquanta giorni.
7. La Commissione e’ sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21».

Note all’art. 1:
– Per il riferimento all’art. 24, commi 3 e 5, della
citata legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle
premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 7, della
citata legge n. 42 del 2009:
«7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4».

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2

Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della
Repubblica

1. In attuazione dell’articolo 24, comma 5, lettera b), della legge
delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e’ determinato il maggior onere derivante per
Roma capitale dall’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di
capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici
che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul
gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del
decreto di cui al presente comma e’ trasmesso alle Camere, ai fini
dell’acquisizione del parere della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo’ comunque essere adottato.
2. L’onere di cui al comma 1 e’ quantificato su proposta elaborata
dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale, che si avvale della collaborazione dell’ISTAT e
dell’Istituto per la finanza e l’economia locale-IFEL, e adottata
dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica.

Note all’art. 2:
– Per il riferimento all’art. 24, comma 5, della citata
legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle premesse.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3

Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma
capitale

1. Ai fini dell’individuazione ed attuazione degli interventi di
sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi
al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti
all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 24, comma 3,
della legge delega, Roma capitale adotta, per l’utilizzazione delle
risorse finanziarie ad essa spettanti in conformita’ ai documenti di
finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi
individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione e’ perseguita
mediante una piu’ stretta cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa
istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le
amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di
riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui
all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e, in quanto applicabile, all’articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3. L’intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 e’
approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti
dall’intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel
programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, con le modalita’ previste dai commi 1 e 1-bis del
medesimo articolo 1.
4. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o
province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonche’
l’ente Roma capitale ove interessato,»;
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni
interessati,», sono inserite le seguenti: «nonche’ con Roma capitale
se competente,»;
c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle
province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonche’
dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;
d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o
province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonche’
dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».
5. Nell’ambito dell’intesa istituzionale di programma, le
amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi
di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo
scopo autorizzate ai sensi dell’articolo 10 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in
materia di perequazione infrastrutturale.
6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, e successive modificazioni.

Note all’art. 3:
– Per il riferimento all’art. 24, comma 3, della citata
legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita’
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche’ degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi’ definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un’unica finalita’ di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita’ di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l’accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu’ amministrazioni dello Stato,
nonche’ di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo’ attuarsi secondo le procedure e le modalita’ previste
dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l’accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L’accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita’ e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita’ di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell’attuazione delle singole attivita’ ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell’art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche’ del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L’accordo di programma quadro e’ vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita’ posti in essere in attuazione
dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell’accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita’, salve restando le esigenze di
concorrenzialita’ e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia’ previsti dall’art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all’attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l’amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche’ eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche’
delle aree industrializzate realizzate a norma dell’art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino
requisiti di piu’ rapida attivazione di investimenti di
disponibilita’ di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell’ambito dei
contratti d’area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall’art. 6, comma 9,
lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».
– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 6. Contratto istituzionale di sviluppo
1. Per le finalita’ di cui all’art. 1, nonche’ allo
scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di
cui al presente decreto e di assicurare la qualita’ della
spesa pubblica, il Ministro delegato, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati, stipula con le Regioni e le
amministrazioni competenti un ”contratto istituzionale di
sviluppo” che destina le risorse del Fondo assegnate dal
CIPE e individua responsabilita’, tempi e modalita’ di
attuazione degli interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita’ di cui
all’art. 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita’ dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta’. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all’intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita’
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita’
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche’ apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita’
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo puo’ prevedere, tra le modalita’ attuative, che le
amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di
organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari
requisiti di competenza e professionalita’.
3. La progettazione, l’approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e’ disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’art. 125
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita’
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita’ approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita’ delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall’art. 30 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la
specialita’ e l’addizionalita’ degli interventi, iscrivono
nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di
cui al primo periodo, attribuendo loro un’autonoma evidenza
contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.
5. L’attuazione degli interventi e’ coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi’, il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell’ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita’ della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita’ dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell’intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l’accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall’Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita’, la coesione e l’unita’ economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita’
procedurali individuate dall’art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400
del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all’esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita’ di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all’autorizzazione e
all’effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate».
– Si riporta il testo dell’art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997:
«Art. 8.Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno».
– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 1 e 2, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita’ produttive), come modificati dal presente
decreto:
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche’ per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L’individuazione e’ operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate, nonche’ l’ente Roma
capitale ove interessato, e inserito, previo parere del
CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l’indicazione dei relativi stanziamenti. Nell’individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita’ di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche’ a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell’approvvigionamento energetico del Paese e per
l’adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell’ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita’ turistica, il Governo,
nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L’inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia’ destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e’ approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita’ e ai fini
dell’armonizzazione con le iniziative gia’ incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita’ pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere».
«2. Il Governo e’ delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu’ decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l’autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell’art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche’ alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell’opera d’intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, nonche’ con Roma
capitale se competente, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione
di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non
puo’ superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
di responsabilita’ patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate nonche’
dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, del compito
di valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l’attivita’ del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche’ della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell’economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate
nonche’ dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta’, da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell’Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell’affidamento a contraente generale,
con riferimento all’art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un’opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e’ distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed e’
qualificato per specifici connotati di capacita’
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l’assunzione
dell’onere relativo all’anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta’ di forme nella realizzazione dell’opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio;
previsione dell’obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell’opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell’obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l’opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita’ degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita’, possa liberamente affidare
a terzi l’esecuzione delle proprie prestazioni con
l’obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita’ di costituire
una societa’ di progetto ai sensi dell’art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia’ indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita’ di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell’art. 37-sexies della legge n.
109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell’opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l’esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita’ potenziale della stessa, della
possibilita’ di corrispondere al concessionario, anche in
corso d’opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell’opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all’opera realizzata, nonche’
della possibilita’ di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell’opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1-bis, della
citata legge n. 443 del 2001:
«1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti
nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia’ destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi».
– Si riporta il testo dell’art. 10 della legge 15
dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della
Repubblica):
«Art. 10. Norme finanziarie.
1. Per l’attuazione del programma di cui all’art. 2, e’
istituito nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma
Capitale, con la dotazione di lire 260 miliardi per il
1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi
per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50
miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento «Intervento straordinario per
la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse
alla sua condizione di capitale d’Italia»; quanto a lire
160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilita’
iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di
previsione del Ministero dell’interno per il 1990; quanto a
lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilita’
iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e
sociale». Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 , come modificato dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 5,
valutato in lire 300 milioni per l’anno 1990, lire 700
milioni per l’anno 1991 e lire 800 milioni per l’anno 1992,
si provvede a carico del fondo di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 9,
comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento «Intervento straordinario per la
realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla
sua condizione di capitale d’Italia».
4. All’onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante
dall’attuazione dell’art. 9, comma 2, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento «Ristrutturazione del Ministero
dell’ambiente».
5. All’onere di lire 70 miliardi derivante
dall’attuazione dell’art. 9, comma 3, si provvede a carico
delle disponibilita’ iscritte in conto residui al capitolo
8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa
per l’anno 1990.
6. All’onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante
dall’attuazione dell’art. 9, comma 4, si provvede mediante
utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento «Intervento straordinario per
la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse
alla sua condizione di capitale d’Italia».
7. All’onere derivante dall’applicazione dell’art. 9,
comma 6, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55
miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
«Interventi sui beni culturali esistenti nella citta’ di
Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge
13 luglio 1989, n. 253, art. 5)».
8. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 9,
comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per
l’anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi
internazionali».
9. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 9,
comma 10, valutato in lire 2 miliardi per l’anno 1990 e
lire 1 miliardo per l’anno 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento «Interventi sui beni culturali esistenti
nella citta’ di Roma (compresa la sanatoria degli effetti
del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, art. 5)».
10. Le somme di cui al presente articolo, non
utilizzate entro l’anno di competenza, possono esserlo
negli anni successivi. Il Ministro del tesoro e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio anche nel conto dei residui».
– Il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 26 novembre 2010 (Disposizioni in materia di
perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’art. 22 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2011, n. 75.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 4

Raccordi istituzionali

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo
Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni
conferite in attuazione dell’articolo 24, comma 3, della legge
delega, e’ istituita un’apposita sessione nell’ambito della
Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di
Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente
della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.
2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le
funzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma
capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il
Sindaco di Roma capitale.

Note all’art. 4:
– Per il riferimento al testo dell’art. 24, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle
premesse.
– Per il riferimento al testo dell’art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, vedasi nelle Note
all’art. 3.
– Si riporta il testo dell’art. 9 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997:
«Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita’ montane.
2. La Conferenza unificata e’ comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita’
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita’ montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all’art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita’ montane, al fine di coordinare
l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita’ di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita’ di cui all’art. 6;
f) e’ consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita’ del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l’attivita’ dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita’ montane.
4. Ferma restando la necessita’ dell’assenso del
Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l’assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita’ montane e’ assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali. L’assenso e’ espresso di regola all’unanimita’ dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l’assenso e’ espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita’ montane.
6. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, in
particolare, e’ sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all’ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche’ delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio’
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita’ di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l’informazione e le iniziative per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
;
c) le attivita’ relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu’ comuni o province da
celebrare in ambito nazionale».

Capo II

Beni storici, ambientali e fluviali

Art. 5

Conferenza delle Soprintendenze

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni
storici e artistici, e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni
culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di
coordinamento delle attivita’ di valorizzazione della Sovraintendenza
ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e
periferici del Ministero per i beni e le attivita’ culturali aventi
competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.
2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione
di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici
caratterizzanti l’immagine di Roma capitale. L’individuazione dei
beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza
avviene mediante uno o piu’ accordi da stipulare ai sensi
dell’articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dei beni
culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al
rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi
eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici
interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente
comma.
3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio,
la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi
competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma
capitale. La partecipazione alla Conferenza e’ gratuita e non sono
corrisposti indennita’ o rimborsi spese.
4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio
di leale collaborazione, ai sensi dell’articolo 112 del codice dei
beni culturali e del paesaggio:
a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione,
nonche’ elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi
di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive
competenze;
c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni
di appartenenza pubblica, nonche’ forme di collaborazione per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e
valorizzazione degli stessi;
d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del
patrimonio mondiale dell’UNESCO presenti nel territorio di Roma
capitale.
5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono
disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali stipulano accordi per
definire ulteriori modalita’ acceleratorie e di semplificazione dei
lavori della Conferenza.
6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di
interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la
Sovraintendenza capitolina partecipa all’accordo previsto
dall’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
7. Le attivita’ di cui al presente articolo sono svolte nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 112, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
«4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche’ per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi’
l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta’ privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d’intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti».
– Si riporta il testo degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente
puo’ indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e’ sempre indetta quando
l’amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo’
essere altresi’ indetta quando nello stesso termine e’
intervenuto il dissenso di una o piu’ amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e’ consentito
all’amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo’ essere convocata anche
per l’esame contestuale di interessi coinvolti in piu’
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita’ o risultati. In tal caso, la conferenza e’
indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico
prevalente. L’indizione della conferenza puo’ essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attivita’ del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu’ amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e’
convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione competente per l’adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e’ convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e’ convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e’ convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita’ stabiliti dalle medesime amministrazioni».
«14-bis. Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi puo’ essere convocata per
progetti di particolare complessita’ e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita’, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita’, si pronunciano, per quanto riguarda
l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza,
l’autorita’ competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita’ esamina le
principali alternative, compresa l’alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilita’,
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita’, con riferimento alle opere interregionali, e’
sottoposto alla disciplina di cui all’art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni».
«14-ter. Lavori della conferenza di servizi.
01. La prima riunione della conferenza di servizi e’
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita’ dell’istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo’ svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo’ essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un’autorita’ preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita’ produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita’ competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita’ culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita’. Agli stessi e’ inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell’art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l’adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita’ sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita’ ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l’adozione del relativo
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e’ prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita’ di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo’ far eseguire anche da altri
organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita’ tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita’
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della
conferenza di servizi e’ stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia’
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell’art. 14-quater, nonche’ quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita’.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta’ dell’amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo’
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’, alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta’
dell’amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all’esame del
provvedimento.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e’ pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
«14-quater. Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi.
1. Il dissenso di uno o piu’ rappresentanti delle
amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita’, regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita’, deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo’ riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all’art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche’ dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita’, la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell’art.
120 della Costituzione, e’ rimessa dall’amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una
regionale o tra piu’ amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu’ enti locali. Se
l’intesa non e’ raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo’ essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e’ espresso da
una Regione o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri
delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall’art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
«14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto.
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all’esito della procedura di cui all’art. 37-quater della
legge n. 109 del 1994, ovvero le societa’ di progetto di
cui all’art. 37-quinquies della medesima legge».
– Si riporta il testo dell’art. 96 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 96. Procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico.
1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico si articola in due fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica.
L’esecuzione della fase successiva dell’indagine e’
subordinata all’emersione di elementi archeologicamente
significativi all’esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti
lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione
preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una
sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione
definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della
relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro oppure smontaggio – rimontaggio e musealizzazione
in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo’ essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l’integrale mantenimento in sito.
3. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente
articolo il responsabile del procedimento puo’
motivatamente ridurre, d’intesa con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche’ i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia’ comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico
nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela
eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, relativamente a singoli
rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla
lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area
interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico e’ condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
presente articolo, il direttore regionale competente per
territorio del Ministero per i beni e le attivita’
culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell’art.
95, stipula un apposito accordo con l’amministrazione
appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di
collaborazione con il responsabile del procedimento e con
gli uffici dell’amministrazione procedente. Nell’accordo le
amministrazioni possono graduare la complessita’ della
procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell’entita’ dei lavori da eseguire, anche
riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo
disciplina altresi’ le forme di documentazione e di
divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante
l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di
forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale
dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni
finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle
indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico per le opere di loro
competenza sulla base di quanto disposto dall’art. 95 e dai
commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalita’ di cui all’art. 95 e dei commi che
precedono del presente articolo le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle competenze
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione».

Capo II

Beni storici, ambientali e fluviali

Art. 6

Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma
capitale, previa definizione dell’accordo con il Ministero per i beni
e le attivita’ culturali di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge delega e secondo le modalita’ operative di esercizio
congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui
all’articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso
alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale
appartenenti allo Stato, con le modalita’ e nei limiti stabiliti dal
presente decreto.
2. L’attivita’ di valorizzazione e’ svolta in conformita’ alla
normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto,
si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e
artistico di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
4. Resta ferma la facolta’ del Ministero per i beni e le attivita’
culturali e di Roma capitale di stipulare uno o piu’ accordi di
valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica, ai sensi dell’articolo 112, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal
presente articolo i compiti e le attivita’ connessi con la tutela e
la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel
territorio della citta’ di Roma, amministrati dal Fondo edifici di
culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Note all’art. 6:
– Per il riferimento all’art. 24, comma 3, della citata
legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 10. Beni culturali.
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche’ ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche’ di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche’ di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
3. Sono altresi’ beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall’art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell’arte, della
scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell’identita’ e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta’;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche’ al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita’ o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche’ i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita’ e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita’ e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche’ le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni».
– Per il riferimento al testo dell’art. 112, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, vedasi nelle
Note all’art. 5.
– La legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129,
S.O.

Capo II

Beni storici, ambientali e fluviali

Art. 7

Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali

1. Fermo restando il potere statale d’indirizzo e coordinamento,
sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti
l’individuazione, sulla base di criteri di cui all’articolo 78, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate
nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.
2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:
a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione
del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle
analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la
qualita’ del paesaggio, nonche’ dagli Osservatori istituiti in ogni
regione e presso Roma capitale con le medesime finalita’, ai sensi
dell’articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le
attivita’ di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei
relativi interventi, ai sensi dell’articolo 133 del codice dei beni
culturali e del paesaggio;
c) alle attivita’ di formazione e di educazione al fine di
diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma
capitale;
d) alle attivita’ di vigilanza sui beni paesaggistici del
territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e
del paesaggio.

Note all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’art. 78, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59) :
«2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono
individuate, sulla base di criteri stabiliti d’intesa con
la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non
collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene
affidata a regioni o enti locali.».
– Si riporta il testo dell’art. 133 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 133. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.
1. Il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le
politiche per la conservazione e la valorizzazione del
paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e
delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la
qualita’ del paesaggio, istituito con decreto del Ministro,
nonche’ dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le
medesime finalita’.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi’, per
la definizione di indirizzi e criteri riguardanti
l’attivita’ di pianificazione territoriale, nonche’ la
gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare
la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli
aspetti e caratteri del paesaggio indicati all’art. 131,
comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti
indirizzi e criteri considerano anche finalita’ di sviluppo
territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la
loro attivita’ di pianificazione agli indirizzi e ai
criteri di cui al comma 2 e, nell’immediato, adeguano gli
strumenti vigenti».

Capo III

Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore
produttivo e turistico

Art. 8

Funzioni in materia di fiere

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui
all’articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale,
promosse sul territorio di Roma capitale.

Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 40 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 40. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto
legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate,
dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche
di rilievo internazionale;
f) l’attivita’ regolamentare in materia di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di
commercio dei pubblici esercizi, d’intesa con le regioni.
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 19, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.».

Capo III

Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore
produttivo e turistico

Art. 9

Funzioni in materia di turismo

1. Per la promozione turistica all’estero Roma capitale opera in
coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di
cui all’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».
3. All’articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento
contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene,
altresi’, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal
Sindaco di Roma capitale d’intesa con il Ministro con delega al
turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni,
sentite le associazioni di cui al comma 2.».

Note all’art. 9:
– Si riporta il testo dell’art. 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382):
« Art. 58. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del
riconoscimento, della revoca, della determinazione del
territorio relativo, della classificazione delle stazioni
di cura, soggiorno e turismo, nonche’ della determinazione
delle localita’ di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per
agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche
straniere, sentite le regioni;
3) la istituzione e gestione di uffici di
rappresentanza, di informazione e di promozione all’estero,
nonche’ gli uffici turistici stranieri e di frontiera;
4) la vigilanza sull’organo centrale del Club alpino
italiano e dell’Automobil club d’Italia e sull’Ente
nazionale italiano per il turismo.».
– Si riporta il testo dell’art. 56 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonche’ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprieta’, contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 56. Conferenza nazionale del turismo
1. La Conferenza nazionale del turismo e’ indetta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato almeno ogni due anni ed e’ organizzata d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco
di Roma capitale, i rappresentanti dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle
province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni
comunita’ enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE,
dell’ISTAT e delle altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici,
dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni
pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti
nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e
animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la
definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le
linee guida del piano strategico nazionale.
3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano
strategico nazionale contiene, altresi’, una sezione per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma
capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco
di Roma capitale d’intesa con il Ministro con delega al
turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle
Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare
l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento
alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali
riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le
istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti
conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Conferenza si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita’ del turismo, con le risorse allo scopo
trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233.».

Capo IV

Protezione civile

Art. 10

Funzioni in materia di protezione civile

1. A Roma capitale, nell’ambito del proprio territorio e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono
conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di
ordinanze per l’attuazione di interventi di emergenza in relazione
agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma
dall’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Note all’art. 10:
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze.
1. Ai fini dell’attivita’ di protezione civile gli
eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l’attivita’
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attivita’
dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano
l’intervento coordinato di piu’ enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamita’ naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensita’ ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari.».
– Si riporta il testo dell’art. 14 della citata legge
n. 225 del 1992:
«Art. 14. Competenze del prefetto.
1. Il prefetto, anche sulla base del programma
provinciale di previsione e prevenzione, predispone il
piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio
della provincia e ne cura l’attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile,
il presidente della giunta regionale e la direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell’interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli
con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad
assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull’attuazione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza di cui al comma 1 dell’art. 5, opera,
quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5.
4. Per l’organizzazione in via permanente e
l’attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale
della struttura della prefettura, nonche’ di enti e di
altre istituzioni tenuti al concorso.».

Capo V

Disposizioni in materia di organizzazione

Art. 11

Organizzazione e personale

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformita’
allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalita’
ed economicita’ di gestione e secondo principi di professionalita’ e
responsabilita’. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare
l’ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad
organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in
materia.
2. La potesta’ regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel
rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche’ delle altre disposizioni vigenti in materia di
organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli
ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e
decentrata integrativa.
3. La Giunta capitolina, nell’esercizio dell’autonomia normativa,
finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla
definizione della dotazione organica in ragione dell’acquisizione e
dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto
della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti
locali.

Note all’art. 11:
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il
Ministero dell’economia e delle finanze le modalita’ e l’entita’ del
proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco
trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma
capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e’
determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti
comuni.
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di
stabilita’ interno non sono computate le risorse trasferite dal
bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse,
relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in
attuazione dell’articolo 24 della legge delega e del presente
decreto. Non sono altresi’ computate le spese relative all’esercizio
delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto,
previa individuazione, nella legge di stabilita’, della copertura
degli eventuali effetti finanziari.
3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell’articolo 119,
quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalita’ da
definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze.
4. Per l’esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei
programmi di cui all’articolo 3 del presente decreto, Roma capitale
puo’ istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere,
un’ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta’
di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.
5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si
applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli
investimenti compresi nei programmi di cui all’articolo 3 del
presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle
opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite
dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.

Note all’art. 12:
– Per il riferimento al testo dell’art. 24 della citata
legge delega n. 42 del 2009), vedasi nelle Note alle
premesse.
– Per il testo del quinto comma dell’art. 119 della
Costituzione, vedasi nelle Note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche’ di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 13.Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli
obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria, nonche’
della specifica cornice finanziaria dei settori interessati
relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni
standard nazionali, la legge statale stabilisce le
modalita’ di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita’.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all’art. 14, comma 1, ciascuna
delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di
servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo
erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i
costi e i fabbisogni standard, nonche’ le metodologie di
monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e
dell’appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell’ambito del disegno di
legge di stabilita’ ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche’ un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo comma,
lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, e’ effettuata la ricognizione dei
livelli essenziali delle prestazioni nelle materie
dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico
locale, con riferimento alla spesa in conto capitale,
nonche’ la ricognizione dei livelli adeguati del servizio
di trasporto pubblico locale di cui all’art. 8, comma 1,
lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita’ e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Societa’ per
gli studi di settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con
l’ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione
(CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua
una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni
che le regioni a statuto ordinario effettivamente
garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i
risultati della ricognizione effettuata al Ministro
dell’economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
Trasmette altresi’ tali risultati alla Conferenza di cui
all’art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati
confluiscono nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonche’ in quella di cui all’art. 5 della citata
legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni
effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e
finanza ai fini di consentire l’attuazione dell’art. 20,
comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi
costi standard e obiettivi di servizio.».
– Si riporta il testo dell’art. 4 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011:
«Art. 4. Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche’ i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita’ turistiche o citta’ d’arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita’ in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e’
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche’ interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche’ dei
relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta’ di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta
di soggiorno puo’ sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell’ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, e’ dettata la disciplina generale di attuazione
dell’imposta di soggiorno. In conformita’ con quanto
stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta’ di disporre
ulteriori modalita’ applicative del tributo, nonche’ di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente
articolo.».
– Si riporta il testo dell’art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n . 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dall’art. 13 del presente decreto:
«Art. 14. Patto di stabilita’ interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1-13-ter (Omissis).
13-quater. Il Commissario straordinario invia
annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero
dell’interno contenente la rendicontazione delle attivita’
svolte all’interno della gestione commissariale e
l’illustrazione dei criteri che hanno informato le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
14-15-ter (Omissis).
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita’ di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di
Roma concorda con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita’
e l’entita’ del proprio concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31
ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze,
evidenziando, tra l’altro, l’equilibrio della gestione
ordinaria. L’entita’ del concorso e’ determinata in
coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti
territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni che disciplinano il patto di stabilita’
interno per gli enti locali. Per garantire l’equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo’ adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa’ partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita’ di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa’ quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa’ in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 80 del testo unico degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a
carico del Comune per il funzionamento dei propri organi,
compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti
per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
della citta’, da applicare secondo criteri di gradualita’
in proporzione alla loro classificazione fino all’importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del
66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita’ pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell’ambito di intervento
cui accede, e puo’ essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche’ alle
attivita’ urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia’ assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d’obbligo a far data
dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all’ art.
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell’ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche’
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17-33-quater (Omissis).».

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 13

Rendicontazione della gestione commissariale

1. All’articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 13-ter e’ aggiunto il seguente: «13-quater. Il
Commissario straordinario invia annualmente una relazione al
Parlamento e al Ministero dell’interno contenente la rendicontazione
delle attivita’ svolte all’interno della gestione commissariale e
l’illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di
selezione dei creditori da soddisfare.».
2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei
flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in
attuazione dell’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Note all’art. 13:
– Per il testo dell’art. 14 del citato decreto-legge n.
78 del 2010, come modificato dal presente decreto, vedasi
nelle Note all’art. 12.
– Si riporta il testo dell’art. 78 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
e nel rispetto dei principi indicati dall’art. 119 della
Costituzione, nelle more dell’approvazione della legge di
disciplina dell’ordinamento, anche contabile, di Roma
Capitale ai sensi dell’art. 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e’
nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa’ da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall’indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo’
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all’organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono
nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale
dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell’interno,
collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per
l’intera durata dell’incarico. Per l’espletamento degli
anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita’, oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all’atto della
nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
posti di organico sono indisponibili per la durata
dell’incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall’art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e’ a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa’ da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e’ presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l’approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E’ autorizzata l’apertura di una apposita
contabilita’ speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita’ indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall’indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e’ sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l’attestazione dell’avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra’
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l’intera durata del regime commissariale di cui
al presente articolo non puo’ procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all’art. 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l’applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell’art. 248 e del comma 12 dell’art. 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell’anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale,
ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti
all’anno 2008, purche’ accertate successivamente al 31
dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2007,
per l’adozione della delibera di cui all’art. 193, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l’assestamento del bilancio relativo all’esercizio 2008.
8. Nelle more dell’approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.».

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 14
Disposizioni finali

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie
necessarie all’esercizio delle funzioni amministrative conferite dal
presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le
amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli
organici disponibili e dei fabbisogni dell’amministrazione di Roma
capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o piu’
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono
altresi’ forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di
assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla
contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche,
delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni
che, in conformita’ al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma
capitale.
2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie necessarie all’adempimento delle
funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui
all’articolo 1, comma 2.
3. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio,
Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per
il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio,
con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni
sindacali previste sulla base della normativa vigente.
4. A norma dell’articolo 28, comma 4, della legge delega, dal
presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. L’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l’articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono
abrogati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Cancellieri, Ministro dell’interno

Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Clini, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all’art. 14:
– Si riporta il testo dell’art. 28, comma 4, della
citata legge delega n. 42 del 2009:
«4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti
legislativi di cui all’ art. 2 e all’ art. 23 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
– Si riporta il testo degli articoli 4 e 7 del citato
decreto legislativo n. 156 del 2010, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 4. Sindaco e Giunta capitolina
1. Il Sindaco e’ il responsabile dell’amministrazione
di Roma Capitale, nell’ambito del cui territorio esercita
le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti quale rappresentante della comunita’ locale e
quale ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco di Roma Capitale puo’ essere udito nelle
riunioni del Consiglio dei Ministri all’ordine del giorno
delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni
conferite a Roma Capitale.
3. La Giunta capitolina e’ composta dal Sindaco di Roma
Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di
Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell’Assemblea
capitolina assegnati.
4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, entro il limite
massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta
capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne da’ comunicazione
all’Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla
nomina. Il Sindaco puo’ revocare uno o piu’ Assessori,
dandone motivata comunicazione all’Assemblea.
5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di
fuori dei componenti dell’Assemblea capitolina, fra i
cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita’,
eleggibilita’ e compatibilita’ alla carica di consigliere
dell’Assemblea.
6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di
Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle
funzioni degli organi di governo che non siano riservati
dalla legge all’Assemblea capitolina e che non ricadano
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento.
7. Lo statuto, in relazione all’esercizio delle
funzioni conferite a Roma Capitale con gli appositi decreti
legislativi, stabilisce i criteri per l’adozione da parte
della Giunta di propri regolamenti in merito
all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalita’ ed economicita’
di gestione, secondo i principi di professionalita’ e
responsabilita’.
8. Il voto dell’Assemblea capitolina contrario ad una
proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le
dimissioni degli stessi.
9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
l’Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
dell’Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un
commissario ai sensi dell’art. 141 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento
degli obblighi di legge o di evitare che l’omessa adozione
di atti fondamentali di competenza dell’Assemblea
capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarita’
ed al buon andamento dell’azione amministrativa, il Sindaco
puo’ richiedere che le relative proposte di deliberazione
siano sottoposte all’esame ed al voto dell’Assemblea
capitolina con procedura d’urgenza, secondo le disposizioni
stabilite dallo statuto e dal regolamento dell’Assemblea.»
«Art. 7. Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente
decreto, agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti
si applicano le disposizioni previste con riferimento ai
comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, e da ogni altra disposizione di legge.
2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di Roma
Capitale e del regolamento dell’Assemblea capitolina
continuano altresi’ ad applicarsi le disposizioni dello
statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio
comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni
del presente decreto.
3. Fino alla prima elezione dell’Assemblea capitolina,
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in
sessanta oltre al Sindaco ed il numero degli Assessori
resta fissato nell’ambito del limite massimo previsto
dall’art. 47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
4. (abrogato).
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato
sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012 , n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a),

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 31-5-2012

Capo I

PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo
comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario", e in particolare l’articolo
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l’articolo 5, comma
3, lettera f) e comma 6;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del
Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica", e in particolare l’articolo 6;
Visto l’articolo 191 del testo unico delle leggi sull’istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di una
universita’ statale in Calabria";
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:"Disciplina del
riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per
interpreti e traduttori", nonche’ il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio 2002, n.
38, recante: "Regolamento recante riordino della disciplina delle
scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15
maggio 1997, n. 127";
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita’
non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l’articolo 3,
comma 3;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto
agli studi universitari";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante: "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare
l’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e’ stata istituita la
tassa regionale per il diritto allo studio;
Visto l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante:
"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
30 aprile 1999, n. 224, recante: "Regolamento recante norme in
materia di dottorato di ricerca";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati";
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";
Visto l’articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
Visto l’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di
contabilita’ e finanza pubblica", e in particolare l’articolo 17,
comma 2;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione";
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante:
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative
statali alla Provincia di Trento in materia di Universita’ degli
studi";
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure
urgenti per la scuola, l’universita’, la ricerca scientifica e
tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale", ed in
particolare l’articolo 4, comma 2;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante:
"Disposizioni urgenti per le universita’ e gli enti di ricerca,
nonche’ in materia di abilitazione all’esercizio di attivita’
professionali";
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante:
"Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto l’articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in
particolare l’articolo 79, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di
contributi universitari", e, in particolare, l’articolo 3, commi 3 e
4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l’individuazione dei
criteri per la graduazione dell’importo dei contributi universitari e
della relativa valutazione della condizione economica, nonche’ la
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari;
Visto l’articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento
recante disciplina in materia di contributi universitari" che
stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti
delle universita’ e degli istituti non statali beneficiari di borse
di studio e di prestiti d’onore, sono determinati ai sensi della
normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334, recante: "Regolamento recante modifica ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in
materia di immigrazione", ed in particolare l’articolo 42 concernente
l’accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio
degli studenti stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, recante: "Disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508";
Visto il decreto del Ministro universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante:
"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei" e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 9 maggio 2001, n. 118 recante: "Standard minimi
dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri
tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e
residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388";
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 novembre 2011;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la
cooperazione internazionale e l’integrazione e per gli affari
regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per universita’, le universita’ e gli istituti universitari
statali e le universita’ non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente,
dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e
dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, attivati dalle universita’ e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ i corsi attivati
dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio
2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea conseguiti presso le universita’;
e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
– Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita’, di personale accademico e reclutamento,
nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario):
"Art. 5 (Delega in materia di interventi per la
qualita’ e l’efficienza del sistema universitario). – 1. Il
Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu’ decreti legislativi finalizzati a riformare il
sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione della qualita’ e dell’efficienza
delle universita’ e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita’; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l’accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita’ uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la
contabilita’, al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
omogeneita’, e di consentire l’individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento
complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l’ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte
II della Costituzione, della normativa di principio in
materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
l’accesso all’istruzione superiore, e contestuale
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle universita’ statali.
2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al
comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
essere quantificati e coperti, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall’ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita’ di ricerca,
nonche’ di sostenibilita’ economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione
periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati
conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca
dalle singole universita’ e dalle loro articolazioni
interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualita’ e dell’efficacia delle proprie attivita’ da parte
delle universita’, anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di
assicurazione della qualita’ degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
le linee guida adottate dai ministri dell’istruzione
superiore dei Paesi aderenti all’Area europea
dell’istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire
incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui
alla lettera b), nell’ambito delle risorse disponibili del
fondo di finanziamento ordinario delle universita’ allo
scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di
rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale,
che assicurano agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell’offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto
ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita’ di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche’ delle modalita’ di
accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi
accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei
ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
anno di attivita’, nel rispetto del limite di spesa di cui
all’articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita’
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita’ italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un
bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita’
finanziaria, in conformita’ alla disciplina adottata ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario
triennale al fine di garantire la sostenibilita’ di tutte
le attivita’ dell’ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui
alla presente legge trovano adeguata compensazione nei
piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei
risultati della programmazione triennale riferiti al
sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita’
finanziaria, i rapporti di consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui all’articolo 1, comma
9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non erogazione
delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita’
di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all’incidenza
complessiva delle spese per l’indebitamento e delle spese
per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi
gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione
vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici
commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l’universita’, cui collegare
l’attribuzione all’universita’ di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai
sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da
utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita
l’ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell’ipotesi in cui l’universita’ non possa
garantire l’assolvimento delle proprie funzioni
indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell’inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a
predisporre, entro un termine non superiore a centottanta
giorni, un piano di rientro da sottoporre all’approvazione
del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio; previsione delle modalita’ di controllo
periodico dell’attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione
del piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina
delle modalita’ di assunzione da parte del Governo, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, della delibera di
commissariamento e di nomina di uno o piu’ commissari, ad
esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione,
distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al
fondo di finanziamento ordinario per le universita’, a
garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall’attuazione della lettera l) del presente
comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell’attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell’ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell’ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l’intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta’ di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita’; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti
di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed
i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza
sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi,
gia’ disponibili a legislazione vigente, per il
conseguimento del pieno successo formativo degli studenti
dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e personale che limitano
l’accesso ed il conseguimento dei piu’ alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu’ ampia liberta’ di
scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il
diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l’attribuzione alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo
integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di
borse di studio, di cui all’articolo 16, comma 4, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le universita’ e le
diverse istituzioni che concorrono al successo formativo
degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e
degli interventi posti in essere dalle predette
istituzioni, nell’ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e
nell’erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e le caratteristiche
peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e, con
riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di
concerto con il Ministro della gioventu’, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, le quali
si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine e’
prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
considerazione della complessita’ della materia trattata
dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nell’impossibilita’ di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi
derivanti, la loro quantificazione e’ effettuata al momento
dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e’ allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della citata legge n.
196 del 2009, che da’ conto della neutralita’ finanziaria
del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da
esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo’
adottare eventuali disposizioni integrative e correttive,
con le medesime modalita’ e nel rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi.".
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
– L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro,
che la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
– Si riporta il testo degli articoli 3, 33, 34, 118 e
119 della Costituzione:
"Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese."
"Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne
e’ l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita’, deve assicurare
ad esse piena liberta’ e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita’ ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."
"Art. 34. La scuola e’ aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e’ obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu’ alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso."
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta’ metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta’ metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta’."
"Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta’
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita’ fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta’
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta’ sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta’ metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".
– La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale
accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per
incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema
universitari). e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
– Il testo vigente dell’articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e’ il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
– Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica):
"Art. 6 (Autonomia delle universita’). – 1. Le
universita’ sono dotate di personalita’ giuridica e, in
attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita’ sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E’ esclusa
l’applicabilita’ di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita’ svolgono attivita’ didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta’ di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell’osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l’attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita’ sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita’ istituzionali, nel rispetto della liberta’ di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche’
dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche’ le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell’articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita’, in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all’istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L’autonomia finanziaria e contabile delle
universita’ si esercita ai sensi dell’articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell’autonomia delle universita’, quanto all’assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell’universita’ a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita’ e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo’ per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all’universita’, indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell’universita’ possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita’ con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo’ ricorrere contro
l’atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita’. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita’ sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero.".
– L’articolo 191 del testo unico delle leggi
sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto
1933, n. 1592 e’ il seguente:
"Art. 191. Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine
l’incremento degli studi superiori e l’assistenza, nelle
sue varie forme, agli studenti delle Universita’ e
degl’Istituti d’istruzione superiore, sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dell’educazione nazionale.".
– La legge 12 marzo 1968, n. 442 (Istituzione di una
universita’ statale in Calabria) e’ stata pubblicata nella
G.U. 22 aprile 1968, n. 103.
– La legge 11 ottobre 1986, n. 697 (Disciplina del
riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole
superiori per interpreti e traduttori) e’ stata pubblicata
nella G.U. 27 ottobre 1986, n. 250.
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38
(Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della
legge 15 maggio 1997, n. 127) e’ stato pubblicato nella
G.U. 22 marzo 2002, n. 69.
– Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 29
luglio 1991, n. 243 (Universita’ non statali legalmente
riconosciute):
"Art. 3. – 1. L’universita’ o l’istituto superiore non
statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di
cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
di seguito denominato «Ministro», il bilancio preventivo
dell’esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell’anno
precedente e una relazione sulla struttura e sul
funzionamento dell’universita’ stessa, con l’indicazione di
dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli
studenti; le facolta’, i corsi di laurea, le scuole, i
corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli
istituti; l’organico del personale docente e non docente;
la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di
biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita’
delle strutture immobiliari adibite alle attivita’
universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione
delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi
studenteschi.
2. Il Ministro puo’ chiedere al rettore
dell’universita’ chiarimenti sui dati forniti entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma
1. Il Ministro puo’ inoltre disporre ispezioni al fine di
accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
presente legge e dichiarati dalle universita’ o istituti
superiori non statali.
3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita’ e’
determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano
conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con
apposito decreto del Ministro. Ogni universita’ riserva una
quota del contributo statale agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme
di esenzione dal pagamento di tasse e contributi
studenteschi.
4. Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente sui
criteri e le procedure adottate nell’erogazione dei
contributi.".
– La legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto
agli studi universitari) e’ stata pubblicata nella G.U. 12
dicembre 1991, n. 291.
– La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e’ stata pubblicata nella G.U. 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.
– Si riporta il testo dell’articolo 3, commi 20, 21, 22
e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte
riguardante il diritto allo studio):
"20. Al fine di incrementare le disponibilita’
finanziarie delle regioni finalizzate all’erogazione di
borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti
universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel
rispetto del principio di solidarieta’ tra le famiglie a
reddito piu’ elevato e quelle a reddito basso, con la
medesima decorrenza e’ istituita la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario, quale tributo proprio
delle regioni e delle province autonome. Per l’iscrizione
ai corsi di studio delle universita’ statali e legalmente
riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli di
studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al
pagamento della tassa per il diritto allo studio
universitario alla regione o alla provincia autonoma nella
quale l’universita’ o l’istituto hanno la sede legale, ad
eccezione dell’universita’ degli studi della Calabria per
la quale la tassa e’ dovuta alla medesima universita’ ai
sensi del comma 2 dell’articolo 26 della legge 2 dicembre
1991, n. 390 . Le universita’ e gli istituti accettano le
immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica
del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del
presente articolo.
21. Le regioni e le province autonome determinano
l’importo della tassa per il diritto allo studio a partire
dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite
massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province
autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30
giugno 1996, l’importo della tassa, la stessa e’ dovuta
nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il
limite massimo della tassa e’ aggiornato sulla base del
tasso di inflazione programmato.
22. Le regioni e le province autonome concedono
l’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque
esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle
borse di studio e dei prestiti d’onore di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 , nonche’ gli studenti risultati
idonei nelle graduatorie per l’ottenimento di tali
benefici.
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario e’ interamente devoluto alla
erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di
cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.".
– Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
"Art. 4 (Dottorato di ricerca). – 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita’,
enti pubblici o soggetti privati, attivita’ di ricerca di
alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, su
conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita’, dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi’ istituiti da consorzi tra universita’ o tra
universita’ ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita’ di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell’accreditamento, nonche’
le modalita’ di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, su
proposta dell’ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi’
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalita’ di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le
modalita’ di conferimento e l’importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche’ le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche’ alle
borse di studio conferite dalle universita’ per attivita’
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all’estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita’ di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita’ possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l’accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l’ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita’ di
merito prevarra’ la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all’amministrazione
universitaria, secondo modalita’ e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita’.
6-bis. E’ consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e’ ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita’ dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici per attivita’
di ricerca non universitaria, e’ determinata con uno o piu’
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita’ possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita’ didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l’attivita’ di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e’ facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da’ luogo a diritti
in ordine all’accesso ai ruoli delle universita’.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e’ abbreviato
con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D».".
– Il decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224
(Regolamento recante norme in materia di dottorato di
ricerca) e’ stato pubblicato nella G.U. 13 luglio 1999, n.
162.
– La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati) e’ stata
pubblicata nella G.U. 4 gennaio 2000, n. 2.
– La legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari)
e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre
2000, n. 274.
– Si riporta il testo dell’articolo 4, commi 99 e 100,
abrogati dal presente decreto, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004):
"Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). – (Omissis).
99. In conformita’ con il principio di cui all’articolo
34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, possono essere concessi prestiti fiduciari per
il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 e’ istituito un Fondo
finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei
prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale
previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Il Fondo puo’ essere utilizzato anche per la
corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli
studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per
il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.".
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 603, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge finanziaria 2007):
" 603. Tutti i collegi universitari gestiti da
fondazioni, enti morali, nonche’ enti ecclesiastici che
abbiano le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 4, primo
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti
ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi
universitari legalmente riconosciuti.".
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e
finanza pubblica):
"Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). – 2. Le
leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di
copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita’ della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e’ effettuata al momento
dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e’ allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da’ conto della neutralita’
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura. ".
– La legge 5 maggio 2009, n. 42 pubblicata nella
Gazzetta ufficiale del 6 maggio 2009 n. 103 reca: "Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione".
– La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2010) e’ pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del 30-12-2009, n. 302, S. O.
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ) e’
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 aprile 1998, n.
90.
– Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) e’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
18 agosto 1998, n. 191 , S. O.
– Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.195 del 23 agosto
2011, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni
legislative ed amministrative statali alla Provincia di
Trento in materia di Universita’ degli studi.".
– Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per
la scuola, l’universita’, la ricerca scientifica e
tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale),
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
n. 268:
"Art. 4 (Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di
situazioni debitorie delle universita’, per il diritto allo
studio nelle universita’ non statali e per interventi di
edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale. Modifica all’articolo 4 della legge
n. 370 del 1999). – (Omissis).
2. Al fine di assicurare l’uniformita’ di trattamento
sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti
alle universita’ e agli istituti universitari non statali
legalmente riconosciuti, e’ autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, da destinare
alle predette istituzioni. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
(Omissis).".
– Il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante:
"Disposizioni urgenti per le universita’ e gli enti di
ricerca nonche’ in materia di abilitazione all’esercizio di
attivita’ professionali", convertito con modificazioni
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e’ pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 110 del 14-5-2003.
– L’articolo 1, comma 5 del decreto legge 16 maggio
2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recita:
"5. Le funzioni del Ministero dell’universita’ e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca".
– Si riporta il testo dell’articolo 38, comma 2, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica), convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). –
(Omissis).
2. Con apposita convenzione stipulata tra l’Istituto
nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita’ attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all’emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
(Omissis)."
– Il testo dell’articolo 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
recita:
"Art. 79. 1. La regione e le province concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta’ e all’esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti nonche’ all’assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita’ interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con l’intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto
all’importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l’intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell’articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione
di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia
e delle finanze, nonche’ con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia.
L’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di
100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei
territori confinanti risultino per un determinato anno di
un importo inferiore a 40 milioni di eurocomplessivi;
d) con le modalita’ di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.".
– Si riporta il testo dell’articolo 3, commi 3 e 4 e
dell’articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante
disciplina in materia di contributi universitari):
"Art. 3. (Omissis).
3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della
relativa valutazione delle condizioni economiche degli
iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell’articolo
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla
determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di
appositi indicatori delle condizioni economiche e
patrimoniali, sono vincolanti per le universita’ dall’anno
accademico 1998-1999.
4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai
contributi di cui al presente articolo, disposti dalle
universita’, sono disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3."
"Art. 6. (Omissis).;
2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli
studenti delle universita’ e degli istituti di cui al comma
1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d’onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
sono determinati ai sensi della normativa vigente in
materia di diritto allo studio".
– Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464
(Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549) e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 5-1-1998 n. 3.
– La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove
universita’) e’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale 23
agosto 1982, n. 231, S. O.
– L’articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione) recita:
"Art. 42 (Accesso degli stranieri alle universita’). –
1. Il comma 5 dell’articolo 46 del d.P.R. n. 394 del 1999
e’ sostituito dal seguente:
«5. Gli studenti stranieri accedono, a parita’ di
trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli
interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non
destinati alla generalita’ degli studenti, quali le borse
di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi, in
conformita’ alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dell’articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che
prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti,
in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli
stessi e tenuto, altresi’, conto del rispetto dei tempi
previsti dall’ordinamento degli studi. La condizione
economica e patrimoniale degli studenti stranieri e’
valutata secondo le modalita’ e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e certificata con apposita documentazione
rilasciata dalle competenti autorita’ del Paese ove i
redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorita’ diplomatiche italiane competenti per
territorio. Tale documentazione e’ resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia
per quei Paesi ove esistono particolari difficolta’ a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale
ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture – Uffici
territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Le regioni possono consentire l’accesso gratuito al
servizio di ristorazione agli studenti stranieri in
condizioni, opportunamente documentate, di particolare
disagio economico.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2005.
– Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei) e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2000.
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2001, n. 118
(Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida
relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338) e’
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2002, n.
117.
– Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509) e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.

Note all’art. 1:
– Per i riferimenti alla legge n. 508 del 1999, si veda
nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’articolo 3 del citato
decreto n. 270 del 2004:
"Art. 3. Titoli e corsi di studio:
1. Le universita’ rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita’ rilasciano altresi’ il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita’.
4. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo
studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L’acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e’ preordinata all’inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate
attivita’ professionali regolamentate, nell’osservanza
delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di
quelle di cui all’articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l’esercizio di attivita’ di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita’ per funzioni
richieste nell’esercizio di particolari attivita’
professionali e puo’ essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell’Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita’ possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita’
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.".
– L’articolo 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, recita:
"Art. 3 (Titoli e corsi). – 1. Le istituzioni
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al
termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito
al termine del corso di diploma accademico di secondo
livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito
al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca
conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca
nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al
termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello
stesso livello, nell’ambito della stessa scuola, hanno
identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha
l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi
e tecniche artistiche, nonche’ l’acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha
l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze
professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di
fornire allo studente competenze professionali elevate in
ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro
di cui all’articolo 5.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l’obiettivo
di fornire le competenze necessarie per la programmazione e
la realizzazione di attivita’ di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale e’ equiparato al dottorato
di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad
esigenze culturali di approfondimento in determinati
settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo,
anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti nell’ordinamento italiano
secondo la disciplina di diritto comunitario ed
internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli
di cui al presente articolo non sono ammessi candidati
privatisti.".
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38
(Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della
legge 15 maggio 1997, n. 127) e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 2

Finalita’ e principi

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini
nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire
ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i
gradi piu’ alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un
sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu’ ampia
partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono
attuazione del titolo V della parte II della Costituzione,
individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio,
nonche’ i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da
garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i
requisiti di eleggibilita’ per l’accesso a tali prestazioni.
3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture
residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di
valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i
collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il successivo accreditamento degli
stessi.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le universita’ e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la
diversificazione, l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dei propri
strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell’Unione
europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti
in materia di diritto allo studio.
5. Le finalita’ di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l’accesso e la
frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con
disabilita’;
c) l’individuazione degli strumenti e dei servizi volti a
facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno
negli studi;
d) la realizzazione di interventi per la mobilita’ territoriale
degli studenti verso le sedi universitarie piu’ idonee a soddisfarne
aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di
valorizzazione e informazione delle opportunita’ offerte, in
particolare dall’Unione europea, per favorire
l’internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e
ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le
istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.

Note all’art. 2:
– Per il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione
si veda nelle note alle premesse.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 3

Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle universita’ e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. All’attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto
si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al
quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali, le universita’, le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che
offrono servizi di diritto allo studio.
2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di
determinazione dei LEP, al fine di garantirne l’uniformita’ e
l’esigibilita’ su tutto il territorio nazionale, le regioni
esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio,
disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di
tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita’ di
bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di
cui all’articolo 6.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.
4. Le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri
bilanci:
a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento
e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli
studi;
b) promuovono le attivita’ di servizio di orientamento e tutorato
delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 7, comma
1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
c) agevolano la frequenza ai corsi, nonche’ lo studio
individuale, anche mediante l’apertura in ore serali e nei giorni
festivi di biblioteche, laboratori e sale studio;
d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attivita’ culturali,
sportive e ricreative, mediante l’istituzione di servizi e strutture
collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e
cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attivita’
di servizio svolte da quest’ultime;
e) curano l’informazione circa le possibilita’ offerte per lo
studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi
dell’Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilita’
degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto
allo studio;
f) promuovono interscambi di studenti con universita’ italiane e
straniere, anche nell’ambito di programmi europei e internazionali,
in conformita’ alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento
di corsi e titoli;
g) sostengono le attivita’ formative autogestite dagli studenti
nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del
tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite
disposizioni legislative.
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita’ e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio,
disciplinano le modalita’ per la concessione di prestiti d’onore agli
studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla
concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla
corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita’ e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti
di eleggibilita’ per il conseguimento della borsa di studio di cui
all’articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato,
nonche’ agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale
a ciclo unico, un prestito d’onore aggiuntivo alla borsa di studio a
condizioni agevolate in misura massima pari all’importo della borsa,
disciplinandone le modalita’ agevolate di restituzione.
7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di
perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere
al prestito d’onore, con le modalita’ di cui alle disposizioni del
presente articolo.

Note all’art. 3:
– Il testo dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto
legge n. 212 del 2002, recita:
"Art. 7 (Attivita’ di servizio per gli studenti
universitari). – 1. Per potenziare i servizi di
orientamento e tutorato e per favorire la formazione
culturale degli studenti e promuovere il diritto allo
studio a decorrere dall’anno accademico 2002-2003, le
universita’ promuovono, sostengono e pubblicizzano le
attivita’ di servizio agli studenti iscritti ai propri
corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e
dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in
conformita’ con gli indirizzi di cui all’articolo 25, comma
2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli
indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi dell’articolo 4 della medesima
legge, quali, in particolare, le attivita’ di orientamento
e tutorato e le iniziative culturali.
(Omissis).".

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 4

Destinatari

1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo
studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore
nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale
l’universita’ o l’istituzione di alta formazione artistica, musicale
e coreutica.
2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di
eleggibilita’ di cui all’articolo 8.
3. Nell’erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai
destinatari di cui al comma 2 e’ garantita la parita’ di trattamento,
indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza.
4. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici
usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente
decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 5

Liberta’ di scelta

1. In attuazione del principio di sussidiarieta’, e’ garantita ai
destinatari di cui all’articolo 4 la piu’ ampia liberta’ di scelta
nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo
studio, secondo modalita’ organizzative definite dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita’ e dalle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per
gli interventi di rispettiva competenza.
2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 gli
strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di
voucher.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 6

Strumenti e servizi per il conseguimento
del successo formativo

1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno
successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore
sono:
a) servizi abitativi;
b) servizi di ristorazione;
c) servizi di orientamento e tutorato;
d) attivita’ a tempo parziale;
e) trasporti;
f) assistenza sanitaria;
g) accesso alla cultura;
h) servizi per la mobilita’ internazionale;
i) materiale didattico;
l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, dalle universita’, dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
in possesso dei requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8, il
conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 e’
garantito attraverso l’erogazione della borsa di studio, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 7

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

1. Al fine di garantire l’erogazione dei LEP in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, la determinazione dell’importo
standard della borsa di studio tiene in considerazione le
differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli
studi universitari. La concessione delle borse di studio e’
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita’
di cui all’articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello
stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L’importo standard della borsa di studio e’ determinato, in modo
distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla
rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi
delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle
voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di
testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e’
compresa la spesa per l’acquisto di personal computer ed altri
strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla
sede di studio, con riferimento alle tariffe piu’ economiche degli
abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e’
computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine
due volte l’anno con riferimento alle tariffe piu’ economiche del
trasporto pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede,
la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri,
dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la
spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la
spesa per un pasto giornaliero;
d) la voce alloggio e’ riferita allo studente fuori sede e
comprende la spesa per l’affitto in stanza doppia o residenza
universitaria e per le relative spese accessorie (condominio,
riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei
canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi
comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale
effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la
citta’ sede dell’ateneo per il completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra’ stimata in valore standard, con riferimento a
studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento
superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita’
di cui all’articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e’ attribuita per concorso agli studenti che
si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che
risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei
requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8, indipendentemente
dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. La borsa di studio e’ destinata anche agli iscritti ai corsi di
istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza,
attivati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie
militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria
sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente
sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell’assistenza
sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede
l’universita’ o istituzione di alta formazione artistica, musicale e
coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle vigenti procedure
che disciplinano la mobilita’ sanitaria.
7. L’importo della borsa di studio e’ determinato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base
di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo integrativo
statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e’
aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi’ definiti i requisiti di eleggibilita’ per l’accesso alle
borse di studio di cui all’articolo 8.
8. In attesa dell’adozione del decreto di cui al comma 7 e per i
primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l’importo della borsa di studio e’ determinato in
misura diversificata in relazione alla condizione economica e
abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo
le modalita’ di cui al comma 7.

Note all’art. 7:
– Il testo dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 464 del 1997 e’ il seguente:
"2. I provvedimenti, conseguenti all’attuazione delle
prescrizioni recate dall’articolo 2 e quelli indicati nelle
tabelle A e B annesse al presente decreto, sono adottati,
su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con
decreto del Ministro della difesa".

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 8

Requisiti di eleggibilita’ per l’accesso ai LEP

1. Con il decreto di cui all’articolo 7, comma 7, sono definiti i
requisiti di eleggibilita’ per l’accesso alle borse di studio con
riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica
degli studenti.
2. I requisiti di merito per l’accesso ai LEP sono definiti anche
tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per
gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe.
Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla
durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori
mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende
iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio
nazionale sono individuate sulla base dell’Indicatore della
situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto
della situazione economica del territorio in cui ha sede
l’universita’ o l’istituzione di alta formazione artistica, musicale
e coreutica. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto,
sono previste modalita’ integrative di selezione quali l’Indicatore
della situazione economica all’estero e l’Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all’articolo 6, comma 1, ed
eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale,
l’entita’ e le modalita’ delle erogazioni, nonche’ i requisiti di
eleggibilita’ sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita’ e dagli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di
rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le
condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7,
restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l’uniformita’ di
trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle
universita’ sono realizzati in modo da garantire che lo studente con
disabilita’ possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della
propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono
anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con
disabilita’ che hanno gia’ affrontato e risolto problemi simili a
quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

Note all’art. 8:
– Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 270
del 2004, si veda nelle note alle premesse.
– L’articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999 e’ il
seguente:
"Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). – 1. Le Accademie di belle arti, l’Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche’, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33
della Costituzione riconosce il diritto di darsi
ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale.
Le predette istituzioni sono disciplinate dalla
presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle
altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all’articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all’articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita’ di produzione. Sono dotate di
personalita’ giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche’ corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche’ di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all’articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e’ prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all’articolo 1 e’ regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell’ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Limitatamente alla
copertura dei posti in organico che si rendono disponibili
si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste
dall’articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell’ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l’esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all’articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e’ inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e’ altresi’
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu’ regolamenti emanati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita’ delle sedi;
c) le modalita’ di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche’ le
modalita’ di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l’adozione degli statuti di
autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita’ per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l’istituzione e
l’attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell’attivita’ delle istituzioni di
cui all’articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita’ culturali e
tecniche dell’alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche’ definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche’ dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita’ formative;
c) programmazione dell’offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita’ e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all’articolo
1, della facolta’ di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita’ di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche’ istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche’ delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell’ambito della graduale statizzazione si terra’
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell’esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita’ didattiche seguite dagli studenti, nonche’
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta’ di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta’ di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita’ formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all’articolo 1;
i) facolta’ di costituire, sulla base della
contiguita’ territoriale, nonche’ della complementarieta’ e
integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all’articolo 1 nonche’ strutture delle universita’. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l’attivita’
dell’Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e’ revocato con decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e’ affidata ai
regolamenti stessi.".
– Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.
– Per i riferimenti al decreto legislativo n. 109 del
1988, si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformita’ di
trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma
dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390) e’ stato
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 9

Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello
universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

1. Ai fini della graduazione dell’importo dei contributi dovuti per
la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita’
statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la
condizione economica degli iscritti secondo le modalita’ previste
dall’articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di
costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le universita’ esonerano totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che
presentino i requisiti di eleggibilita’ per il conseguimento della
borsa di studio e gli studenti con disabilita’, con riconoscimento di
handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o con un’invalidita’ pari o superiore al sessantasei
per cento.
3. Le Istituzioni e le universita’ esonerano totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri
beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano
nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli
accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo,
l’esonero e’ condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte
del Ministero degli affari esteri, nonche’ al rispetto dei requisiti
di merito di cui all’articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati
dall’universita’ o dall’istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di
infermita’ gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati
totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale
periodo.
5. Le universita’ esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro
carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due
anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati
iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita’.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi
4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione
degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio
non e’ revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di
interruzione non e’ preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le universita’ statali possono prevedere
autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio e
tenuto conto della condizione economica dello studente, la
concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari, con riferimento a:
a) studenti con disabilita’ con invalidita’ inferiore al
sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai
rispettivi ordinamenti con regolarita’ nella acquisizione dei crediti
previsti nel piano di studi;
c) studenti che svolgano una documentata attivita’ lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea
magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di
ricerca, nonche’ ai corsi accademici di primo e di secondo livello le
universita’ e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai
sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei
contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il
conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al
momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso e’
effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali
graduatorie.
9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita’ per il
conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno
successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di
iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle
graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.
10. Le universita’ non statali legalmente riconosciute riservano
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota
del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,
n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di
tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori
esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse universita’ tenendo
conto dei criteri di cui al comma 7.
11. Le Istituzioni e le universita’ comunicano annualmente, entro
il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti
universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o
parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari,
secondo le diverse tipologie di esonero, nonche’ la distribuzione
degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
12. Al fine di garantire alle universita’ non statali legalmente
riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad
esse derivano dall’applicazione del presente decreto, nel riparto dei
contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro
definisce specifici incentivi che tengano conto dell’impegno degli
atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare
riferimento all’incremento del numero degli esoneri totali, rispetto
all’anno accademico 2000 – 2001, dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di
eleggibilita’ per il conseguimento della borsa di studio di cui
all’articolo 8.

Note all’art. 9:
– L’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del
1992 e’ il seguente:
"1. E’ persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che e’ causa di difficolta’ di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.".
– Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda
nelle note alle premesse.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 10

Controllo della veridicita’ delle dichiarazioni

1. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, procedono al controllo della
veridicita’ della situazione familiare dichiarata dallo studente,
confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai
beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema
informativo dell’Agenzia delle entrate. A tale fine, alle
universita’, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, e’ data facolta’ di
accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema
di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL)
dell’Agenzia delle entrate.
2. Gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto,
inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all’Amministrazione
finanziaria e possono richiedere alla stessa l’effettuazione di
controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di
appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti
nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente
normativa, ai massimi controlli.
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle
disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non
veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di
fruire dei relativi interventi, e’ soggetto ad una sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo
triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi
indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni
per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ delle norme penali per i
fatti costituenti reato.

Note all’art. 10:
– Per il testo dell’articolo 38, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
– Il testo dell’articolo 38, comma 3, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, recita:
"3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell’indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e’ irrogata dall’ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita’ vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l’istituto
nazionale della previdenza sociale e l’agenzia delle
entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell’isee, anche di natura
patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto
abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al
comma 1. In caso di discordanza rilevata, l’inps comunica
gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la
prestazione, nonche’ il valore isee ricalcolato sulla base
degli elementi acquisiti dall’agenzia delle entrate. L’ente
erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto
fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della
prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior
reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e’
immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il
soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. in assenza
di osservazioni da parte dell’interessato o in caso di
mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e’ irrogata
in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al
primo periodo.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 11

Attivita’ a tempo parziale degli studenti

1. Le universita’, le istituzioni per l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto
allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti
previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme
di collaborazione degli studenti ad attivita’ connesse ai servizi,
resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con
esclusione di quelle inerenti alle attivita’ di docenza, allo
svolgimento degli esami, nonche’ all’assunzione di responsabilita’
amministrative.
2. L’assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita’ e
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla
base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione
economica.
3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di
cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il
limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun
modo un rapporto di lavoro subordinato e non da’ luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario,
che puo’ variare in relazione al tipo di attivita’ svolta, e’
determinato dalle universita’ e dalle istituzioni per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla
copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200
ore per ciascun anno accademico;
c) precedenza, a parita’ di curriculum formativo, accordata agli
studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 12

Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di
modelli innovativi

1. Il Ministero, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche
con l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie
disponibilita’ di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita’, le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo
formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e
interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell’ambito
della propria autonomia statutaria.
2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella
gestione degli interventi per la qualita’ e l’efficienza del sistema
universitario, il Ministro puo’ stipulare protocolli ed intese
sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari,
il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la
Conferenza dei rettori delle universita’ italiane, anche con
l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie
disponibilita’ di bilancio. Nell’ambito di tali sperimentazioni e’
comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’articolo 7.
3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a
verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i
soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui
risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati
dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario
delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee
correttive da attivare.
4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul
sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti
attuatori del diritto allo studio.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 13

Tipologie di strutture residenziali destinate
agli studenti universitari

1. I soggetti indicati all’articolo 3 collaborano al potenziamento
dell’offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il
soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli
anche se privi di mezzi, nonche’ di promuovere l’attrattivita’ del
sistema universitario, e favoriscono altresi’ la programmazione
integrata della disponibilita’ di alloggi pubblici e privati, anche
mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi
universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all’articolo
1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Una struttura ricettiva e’ qualificata come "struttura
residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi
e servizi ed e’ in grado di garantire agli studenti le condizioni di
permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza
dei corsi, favorendone l’integrazione sociale e culturale nello
specifico contesto.
3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base
alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalita’
organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le
strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo
svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione,
stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche
tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7,
si differenziano in:
a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi
polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con
servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e
ricreative;
b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi
polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali,
anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano
ottemperate entrambe le esigenze di individualita’ e di socialita’. A
tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo
e ricreativo, ritenute piu’ idonee per la specificita’ di ciascuna
struttura.
5. Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il
rapporto che intercorre tra il gestore e l’utilizzatore e’
disciplinato da un contratto di ospitalita’ di carattere alberghiero
redatto in forma scritta e secondo le modalita’ definite dal decreto
di cui al comma 7. La disposizione non si applica alle strutture
afferenti a universita’ non statali legalmente riconosciute.
6. Le strutture residenziali universitarie realizzate con i
contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere
trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano
nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, fermo restando il
finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.
7. Con decreto adottato dal Ministro, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio
nazionale degli studenti universitari sono definiti gli elementi
richiamati dai commi 3, 4 e 5.

Note all’art. 13:
– Per il testo dell’articolo 1, comma 603, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note alle premesse.
– Per i riferimenti alla legge 14 novembre 2000, n.
338, si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri
del 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa)
e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto
2009.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 14

Utenti

1. Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli
studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate
di presenza su base annua. E’ facolta’ del gestore destinare
eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla
didattica e alla ricerca e attivita’ culturali e ricreative delle
medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura
stessa.
2. Al fine di favorire l’integrazione delle diverse figure del
mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, e’
consentito l’utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti,
assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell’attivita’
didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilita’ di una
contribuzione alle spese differenziata.
3. Per un utilizzo piu’ efficiente delle strutture residenziali
universitarie e’ data facolta’ al gestore di destinare posti in
alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in
particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la
prevalenza di cui al comma 1.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 15

Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti

1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a
carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o
stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che
perseguono la valorizzazione del merito e l’interculturalita’ della
preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un
progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di
integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente
riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di
lucro.
2. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell’ambito
delle proprie finalita’ istituzionali, sostengono gli studenti
meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’ammissione
presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso,
costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della
predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi
a carico del Fondo per il merito.
3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono
di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacita’ e
meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello;
b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario;
d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari;
e) partecipanti a programmi di mobilita’ e scambio di studenti
universitari, in ambito nazionale e internazionale.

Note all’art. 15:
– Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 4, della
citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 4 (Fondo per il merito). – (Omissis).
4. L’ammissione, a seguito del relativo bando di
concorso, presso i collegi universitari legalmente
riconosciuti e presso i collegi di cui all’articolo 1,
comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini
della predisposizione delle graduatorie per la concessione
dei contributi di cui al comma 3.
(Omissis).".

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 16

Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari

1. Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai
collegi universitari che ne avanzano richiesta nel termine di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli
previsti per l’accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14
novembre 2000, n. 338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in
maniera sistematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del
possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative
necessarie per la sua realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali
ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali,
con connessi servizi alberghieri, di attivita’ formative, culturali e
ricreative, concepite con alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti
italiani, provenienti da piu’ regioni sul territorio nazionale, e
stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi
dell’Unione europea, anche in una prospettiva di sviluppo
interculturale.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, sono indicate le modalita’ di dimostrazione dei requisiti
di cui al comma 2, lettere a), b), c), e le modalita’ di verifica
della permanenza dei requisiti medesimi nonche’ di revoca del
riconoscimento all’esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio universitario di
merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari
legalmente riconosciuti.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 17

Disciplina dell’accreditamento
dei collegi universitari di merito

1. Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la
dimostrazione dei requisiti per l’accreditamento dei collegi
universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita’ di verifica
della permanenza dei requisiti medesimi nonche’ di revoca
dell’accreditamento all’esito negativo della predetta verifica.
2. L’accreditamento e’ concesso con decreto del Ministro, su
domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e’
consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell’accreditamento di cui al comma 2, il
collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere
requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e
funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere
corredata della documentazione che attesti e dimostri:
a) l’esclusiva finalita’ di gestione di collegi universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo;
d) la rilevanza internazionale dell’istituzione, non solo in
termini di ospitalita’ ma anche nelle attivita’ che favoriscono la
mobilita’ internazionale degli studenti iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in
presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell’accreditamento.
5. L’accreditamento del collegio universitario di merito e’
condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi’ definite
modalita’ e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i
collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a carattere
residenziale, attivate presso le universita’ allo scopo di offrire
servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono
riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta
dell’ANVUR.

Capo IV

SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 18

Sistema di finanziamento

1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per
il pieno successo formativo di cui all’articolo 7, comma 2, a tutti
gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che
presentino i requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8 e’
coperto con le seguenti modalita’:
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio, appositamente istituito a decorrere dall’anno finanziario
2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono
le risorse previste a legislazione vigente dall’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e
di cui all’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario
delle regioni;
b) dal gettito derivante dall’importo della tassa regionale per
il diritto allo studio istituita, ai sensi dell’articolo 3, commi 20,
21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno
il 40 per cento dell’assegnazione relativa al fondo integrativo
statale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L’impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto
previsto al comma 1, lettera c), e’ valutato attraverso
l’assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo
integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il
finanziamento ordinario alle universita’ statali che hanno sede nel
rispettivo contesto territoriale.
4. Con il decreto di cui all’articolo 7, comma 7, sono definiti i
criteri e le modalita’ di riparto del fondo integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1,
lettera a), e’ incrementata della somma di 500.000 euro,
conseguentemente e’ ridotta di pari importo l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
e successive modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell’uso delle risorse
disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse
di cui all’articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che
limitano l’accesso e il conseguimento dei piu’ alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata
attribuiti alle regioni, in attuazione dell’articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di
risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia’ concordate in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. L’importo della tassa per il diritto allo studio e’ disciplinato
dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 e’
sostituito dal seguente:
"21. Le regioni e le province autonome rideterminano l’importo
della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La
misura minima della fascia piu’ bassa della tassa e’ fissata in 120
euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica
non superiore al livello minimo dell’indicatore di situazione
economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita’
per l’accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della
tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che
presentano un indicatore di situazione economica equivalente
rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello
minimo previsto dai requisiti di eleggibilita’ per l’accesso ai LEP
del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il
diritto allo studio e’ fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le
province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun
anno, l’importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e’ dovuta
nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della
tassa e’ aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.".
9. L’erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal
presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei
livelli essenziali delle prestazioni, e’ finanziata dalle risorse
proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, delle universita’ e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Nell’ambito della propria autonomia, le universita’ e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari
all’erogazione degli interventi di cui al presente decreto.

Note all’art. 18:
– Il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche’ di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario) e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale
12 maggio 2011, n. 109.
– Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 11
febbraio 1992, n. 147 (Modifiche ed integrazioni alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli
studi universitari):
"Art. 1. – 1. Gli interventi previsti per gli anni 1991
e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi
universitari", sono attuati con le medesime modalita’ e
procedure anche per gli anni successivi.
2. All’onere derivante dalla presente legge, pari a
lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per i medesimi anni, all’uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo
studio". A decorrere dall’esercizio finanziario 1995, si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.".
– L’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’
2012) , recita:
"27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione
delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e’ incrementata di 150
milioni di euro per l’anno 2012.".
– Per il testo dell’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23
della legge n. 549 del 1995, si veda nelle note alle
premesse.
– Il testo dell’articolo 4, comma 1, della legge 19
ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita’ e di ricerca scientifica e tecnologica) e’ il
seguente:
" 1. E’ autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
80 miliardi per l’anno 1999, di lire 81 miliardi per l’anno
2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall’anno 2001, per
l’istituzione nello stato di previsione del Ministero
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
di un fondo integrativo per l’incentivazione dell’impegno
didattico dei professori e dei ricercatori universitari,
per obiettivi di adeguamento quantitativo e di
miglioramento qualitativo dell’offerta formativa, con
riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle
diverse sedi e nelle strutture didattiche, all’orientamento
e al tutorato , e per progetti sperimentali e innovativi
sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante
programmazione concordata con il Ministero dell’istruzione,
dell’universia’ e della ricerca. Il fondo e’ ripartito tra
gli atenei secondo criteri determinati con decreto del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove
costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni
professionali dei professori e dei ricercatori universitari
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
I contributi erogati alle universita’ ai sensi del presente
articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all’articolo
24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
– Per il testo dell’articolo 4, commi 99 e 100,
abrogati dal presente decreto, della legge n. 350 del 2003,
si veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’articolo 16 della citata
legge n. 42 del 2009:
"Art. 16 (Interventi di cui al quinto comma
dell’articolo 119 della Costituzione). – 1. I decreti
legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento
all’attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione delle modalita’ in base alle quali gli
interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto
comma dell’articolo 119 della Costituzione sono finanziati
con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i
finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali, secondo il metodo della programmazione
pluriennale. I finanziamenti dell’Unione europea non
possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello
Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio
dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in
appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai
comuni, alle province, alle citta’ metropolitane e alle
regioni;
c) considerazione delle specifiche realta’
territoriali, con particolare riguardo alla realta’
socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti
della persona, alla collocazione geografica degli enti,
alla loro prossimita’ al confine con altri Stati o con
regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle
isole minori, all’esigenza di tutela del patrimonio storico
e artistico ai fini della promozione dello sviluppo
economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere
lo sviluppo economico, la coesione delle aree
sottoutilizzate del Paese e la solidarieta’ sociale, a
rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona; l’azione
per la rimozione degli squilibri strutturali di natura
economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate
si attua attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici finanziati con risorse pluriennali,
vincolate nella destinazione;
e) definizione delle modalita’ per cui gli obiettivi
e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo
Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i
provvedimenti annuali che determinano la manovra
finanziaria. L’entita’ delle risorse e’ determinata dai
medesimi provvedimenti.
1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a
tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i
requisiti di cui all’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione".
– Il testo dell’articolo 14, comma 2, del citato
decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ il seguente:
"2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e’ abrogato e al comma 296, secondo
periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
"e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base
al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in
misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e
modalita’ stabiliti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita’ interno e della minore incidenza
percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonche’ dell’adozione di misure
di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di
azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno
precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e’ comunque emanato, entro i successivi trenta
giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo
un criterio proporzionale. In sede di attuazione
dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in
materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo
del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi
della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal
Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per
l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno
2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero
dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011
e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le
predette riduzioni a province e comuni sono ripartite
secondo criteri e modalita’ stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali e recepiti con decreto
annuale del Ministro dell’interno, secondo principi che
tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
il rispetto del patto di stabilita’ interno, della minore
incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di
adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro
il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del
Ministro dell’interno e’ comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei
trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n.
42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto
di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono
periodo del presente comma.".

Capo IV

SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 19

Disponibilita’ finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di
previsione del Ministero per l’anno 2012 e per gli esercizi
successivi.

Capo V

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 20

Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario

1. Con decreto del Ministro e’ istituito presso la Direzione
generale per l’universita’, lo studente e il diritto allo studio
universitario, l’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio
universitario con il compito di:
a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per
l’attuazione del diritto allo studio, nonche’ per il monitoraggio
dell’attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati
dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a
cura dei soggetti erogatori;
b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso
incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le universita’ e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui
criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla
valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonche’ sui
risultati ottenuti;
c) presentare al Ministro proposte per migliorare l’attuazione
del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei
livelli essenziali delle prestazioni.
2. L’Osservatorio e’ un organismo coordinato, nelle sue attivita’,
dalla direzione generale per l’universita’, lo studente e il diritto
allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero,
del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministro per la
cooperazione internazionale e l’integrazione, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale
degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle
universita’ italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei
dirigenti dell’universita’, dei collegi di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore.
3. I membri dell’Osservatorio sono nominati con decreto del
Ministro e restano in carica tre anni.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno l’Osservatorio presenta al
Ministro una relazione annuale sull’attuazione del diritto allo
studio a livello nazionale.
5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni
di presenza e rimborsi spese.
6. Alle attivita’ dell’Osservatorio di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Note all’art. 20:
– Per il testo dell’articolo 4, comma 4, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si vedano le note all’articolo 15.

Capo V

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 21

Rapporto al Parlamento

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto
sull’attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati
trasmessi all’Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita’ e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di rispettiva
competenza.

Capo V

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 22

Banca dati delle amministrazioni pubbliche

1. I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto
sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni.

Note all’art. 22:
– L’articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009,
recita:
"Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
– 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche’ per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita’ al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita’ da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l’ISTAT e il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche’ tutte le informazioni
necessarie all’attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita’ di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze e’ individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l’espletamento
delle attivita’ di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall’articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita’ definiti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti l’ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L’acquisizione dei dati potra’ essere effettuata anche
attraverso l’interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d’Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell’economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l’anno 2010, 11 milioni di euro per l’anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita’ di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.".

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Norme finali

1. Per l’Universita’ della Calabria sono fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12
marzo 1968, n. 442.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari
legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente
decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da
considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e
17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l’obbligo di adeguarsi agli
standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 16, comma 3.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a
decorrere dall’anno accademico 2012/2013.
4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo
quanto disposto dall’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, che, nell’abrogare l’articolo 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico
del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime
prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto
legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982, n.
590, nonche’ nelle leggi provinciali delle province autonome di
Trento e di Bolzano.

Note all’art. 23:
– Per i riferimenti alla legge n. 442 del 1968, si veda
nelle note alle premesse.
– Il testo dell’articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2010), recita:
"109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita’ con quanto disposto dall’articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ i
rapporti giuridici gia’ definiti.".
– Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative
ed amministrative statali alla Provincia di Trento in
materia di Universita’ degli studi) e’ pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011.
– La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove
universita’), e’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 231
del 23 agosto 1982, S. O.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati, in particolare:
a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell’articolo
21;
b) l’articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l’integrazione

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all’art. 24:
– Si riporta il testo vigente dell’articolo 21 della
citata legge n. 390 del 1991:
"Art. 21 (Beni immobili e mobili). – 1. Alle regioni e’
concesso l’uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello
Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi
esistente, destinati esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi ai beni di cui al comma 1, nonche’ ogni eventuale
tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni e’ concesso l’uso dei beni immobili
delle universita’ e del materiale mobile in essi esistente,
destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini
istituzionali gia’ propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita’ dell’uso
ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una
stima del valore dei beni effettuata dall’ufficio tecnico
erariale, con apposita convenzione tra regione e
universita’ da stipularsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L’uso puo’ essere
gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti
dalla proprieta’ dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la
destinazione di cui al presente articolo, i beni devono
essere riconsegnati all’universita’ o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati
esclusivamente alle finalita’ di cui ai commi 1 e 3, l’uso
di parte degli stessi connesso alla realizzazione del
diritto agli studi universitari e’ disciplinato con
apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed
universita’.
7. Le regioni subentrano alle universita’ e alle opere
universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei
rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi
all’uso dei beni immobili e mobili destinati alla
realizzazione dei fini istituzionali gia’ propri delle
opere universitarie.
8. All’accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6
provvede, per ciascuna regione sede di universita’, una
commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze
paritetiche della regione, del comune, dell’universita’,
del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel
termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione
giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le universita’ hanno facolta’ di
concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella
presente legge, altri immobili mediante apposite
convenzioni. L’uso puo’ essere gratuito ove la regione si
assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o
all’universita’ dalla proprieta’ dei beni. ".
– Per il testo dell’articolo 4, commi 99 e 100,
abrogati dal presente decreto, della citata legge n. 350
del 2003, si veda nelle note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.