DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 2013, n. 36 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha
approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975,
n. 902, di adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Visto l’articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013, con il quale e’
stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 130.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2013, finalizzato a consentire il
trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del bene
denominato "Castello di Udine";
Sentita la Commissione paritetica prevista dall’articolo 65 dello
Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri per i beni e le attivita’ culturali e dell’economia e
delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. E’ trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il
bene denominato: "Castello di Udine", come individuato nell’allegato
A).
2. La Regione e’ autorizzata a trasferire al Comune di Udine il
bene di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna del bene.

Art. 2

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell’Agenzia del demanio, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’atto di
consegna di cui all’articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il
bene di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna del bene e’ sottoscritto congiuntamente
dal competente Ufficio dell’Agenzia del demanio e dalla Regione e
costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura
catastale del bene medesimo in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e’ sottoscritto
dalla Regione e dal Comune di Udine e costituisce titolo per il
trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene
medesimo in favore del Comune di Udine.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la
sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2
da parte del Comune di Udine.

Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprieta’ del bene di cui all’articolo 1,
comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e
pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova
alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna l’ente al quale e’ trasferito
il bene di cui all’articolo 1, comma 1, subentra nella proprieta’,
nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai
vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso
competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene
trasferito.

Art. 4

Conservazione, fruizione e valorizzazione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene l’ente al quale e’
trasferito il bene di cui all’articolo 1, comma 1, si impegna ad
assicurare e sostenere la conservazione del bene e a favorirne la
pubblica fruizione e valorizzazione in conformita’ alla normativa di
tutela.

Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita’ ed adempimenti necessari
per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e
tributo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a
130.000 euro annui a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante
utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 298,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 52 Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15/03/10 n.89

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, concernente regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare l’articolo 3, comma 2, nel quale si prevede che alla
riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni
ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo
linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei
criteri previsti dallo stesso regolamento n. 89 del 2009;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita’;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli;
Visto l’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto l’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie;
Visto l’articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita’
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante
indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attivita’ e gli insegnamenti compresi
nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del
medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 settembre 2011;
Sentito il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, nell’adunanza del 14 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 27
ottobre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 3 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell’11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per
gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l’organizzazione dei percorsi
delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti.
2. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a
partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico
di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, nell’ambito del quale propone insegnamenti ed
attivita’ specifiche.
3. Le istituzioni scolastiche che richiedono l’attivazione della
sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed
attrezzature ginnico-sportive adeguati.

Art. 2

Finalita’ della sezione ad indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo e’ volta all’approfondimento
delle scienze motorie e sportive e di una o piu’ discipline sportive
all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare,
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze
matematiche, fisiche e naturali nonche’ dell’economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilita’ ed a
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra
le diverse forme del sapere, l’attivita’ motoria e sportiva e la
cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative.
2. Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune
misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari
opportunita’ di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in
condizione di criticita’ formativa e in condizione di disabilita’ nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo,
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il
sistema dei licei di cui all’allegato A al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo e’
integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad
indirizzo sportivo.
4. I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli
obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad
indirizzo sportivo sono riportati nell’allegato A al presente
decreto.

Art. 3

Configurazione dell’indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di
flessibilita’ didattica e organizzativa previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di
adeguare il percorso liceale, nel quale essa e’ strutturalmente
inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi
compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai
fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa
all’istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. L’orario annuale delle attivita’ e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e’ di n. 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore
medie settimanali.
3. Al superamento dell’esame di Stato e’ rilasciato il diploma di
liceo scientifico, con l’indicazione di "sezione ad indirizzo
sportivo". Il diploma e’ inoltre integrato con la certificazione
delle competenze acquisite dallo studente.
4. Il diploma consente l’accesso all’universita’ ed agli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi
II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti
gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.
5. In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto
della programmazione regionale dell’offerta formativa, e tenuto conto
della valutazione effettuata dall’ufficio scolastico regionale, le
sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere
istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo
restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di
cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
evitando comunque che l’attivazione di tali sezioni possa determinare
esuberi di personale in una o piu’ classi di concorso.
6. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo
possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente
assegnate lo consentano e sempreche’ cio’ non determini la creazione
di situazioni di esubero di personale.

Art. 4

Strumenti e misure operative

1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita’
istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, e’ prevista la
realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati.
In particolare:
a) nell’ambito del sistema delle scuole statali, i competenti
Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i
Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di
rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti
associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di
linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Ministro con
delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla
stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica;
b) nell’ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori
stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni
scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da
essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi
alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a);
c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali
sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che
collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita’
statali o private, ovvero con province, comuni, citta’ metropolitane,
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che
intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi legati alla formazione e all’attivita’ sportiva. Dalla
stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 5

Regioni a statuto speciale e
province autonome di Trento e di Bolzano

1. All’attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede
in conformita’ ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonche’ alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche
ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore
annuali.

Art. 6

Verifiche periodiche

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia
scolastica procede ad una verifica periodica dell’efficacia delle
attivita’ della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento
con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato
dall’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, per
un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca si avvale di un
apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul
territorio nazionale l’assetto organizzativo-didattico-disciplinare
della sezione ad indirizzo sportivo, nonche’ le esperienze realizzate
dalle scuole in campo didattico-sportivo ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
le professionalita’ cosi’ formate, l’impiantistica specifica degli
istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio.
Dall’istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a
decorrere dall’anno scolastico successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. All’attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Grilli, Ministro dell’economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute
e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 68 Regolamento recante modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, che ha modificato l’articolo 119, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
costituzione delle commissioni mediche locali e nomina dei relativi
presidenti ed autorizza il Governo ad apportare le conseguenti
modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 gennaio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella
seduta del 24 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e
del 21 febbraio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, della salute e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le commissioni mediche locali sono costituite con
provvedimento del presidente della regione o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell’Azienda sanitaria
locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
2. La commissione e’ composta da un presidente, due membri
effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle
amministrazioni e corpi di cui all’articolo 119, comma 2, del codice,
tutti in attivita’ di servizio, designati dalle amministrazioni
competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione,
effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il presidente della commissione medica locale e’ nominato,
con provvedimento del presidente della regione o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei
servizi di cui al comma 1.
4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri
effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e
psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni
anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna
vertebrale, la composizione della commissione medica locale e’
integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione, nonche’ da un dipendente della Direzione generale
della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei
profili per i quali e’ richiesta la laurea in ingegneria. Qualora
l’accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da
problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della
commissione puo’ essere integrata rispettivamente da un medico
specialista diabetologo o alcologo.»;
b) ai commi 7 e 8, la parola: «unita’» e’ sostituita dalla
seguente: «azienda»;
c) al comma 11, le parole: «Direzione generale della M.C.T.C.»
sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della
motorizzazione»;
d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 8,
del codice, i certificati»;
e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a
quello della sanita’» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e
alla regione competente» e le parole: «dall’articolo 1, comma 2, del
codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 1, comma 4,
del codice»;
f) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «di norma» sono
sostituite dalla seguente: «almeno», le parole: «e di una» sono
sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi
quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti: «, e comunque in
numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di
adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»;
nel secondo periodo, le parole: «da parte del Ministero dei
trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
«della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
g) al comma 17, le parole: «Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri della sanita’ e del tesoro»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentiti il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano».

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le commissioni mediche locali costituite prima dell’entrata in
vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione
delle nuove commissioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 5, foglio n. 309

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 3 agosto 2013, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove
disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del
lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale,
e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.