MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 135 Regolamento recante modalita’ di svolgimento del concorso interno, di cui all’articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l’accesso alla qualifica…

….iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l’articolo 97, disciplinante l’accesso al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 27 aprile 2006, recante
«Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 luglio 2007, n. 148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita’ di conferimento
e le modalita’ d’uso dei segni di benemerenza e delle insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato che, a norma dell’articolo 97, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di
svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei collaboratori e
dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell’articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per
titoli di servizio ed esami, per l’accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell’articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e’ emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato
secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente in materia. Il
decreto, in conformita’ a quanto stabilito dal presente regolamento,
indica le modalita’ di svolgimento del concorso, i requisiti di
ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalita’ di
comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame,
le modalita’ di presentazione dei titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria nonche’ eventuali particolari modalita’
di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Il concorso e’ riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui all’articolo 97,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un
colloquio.
2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato e,
congiuntamente o disgiuntamente, di diritto costituzionale e
amministrativo.
3. La seconda prova scritta verte su: elementi di economia
aziendale e, congiuntamente o disgiuntamente, elementi di
contabilita’ di Stato.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, sulle seguenti materie:
a) elementi di economia politica;
b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario;
c) elementi di statistica metodologica;
d) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile;
e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della
domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso;
f) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu’ diffuse.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 3

Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall’amministrazione e di durata non
inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o
periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell’interno 5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio – punti 0,80;
diploma di benemerenza con medaglia – punti 0,50;
encomio – punti 0,25;
elogio – punti 0,15;
c) anzianita’ di effettivo servizio, esclusa l’anzianita’
richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti
1,00 per ogni anno, fino a ad un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno in altre
amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di adozione
del bando di indizione del concorso.
3. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo’ essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio e’ effettuata dopo le
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e’ nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, nel rispetto dell’equilibrio di genere. Essa e’
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e’ composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non
appartenente all’Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e’
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di
lingua straniera e di informatica, il giudizio e’ espresso dalla
commissione con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un
appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove scritte e nel colloquio. L’amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell’ordine, in caso
di parita’ nella graduatoria di merito, ai sensi dell’articolo 97,
comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della
qualifica, dell’anzianita’ di qualifica, dell’anzianita’ di servizio
e della maggiore eta’.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e’ approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e’
pubblicato secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente in
materia.

Art. 6

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1847

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECRETO 29 agosto 2014, n. 159 Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie

…e scientifiche, nonche’ per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E FINANZE,

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l’articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 5, della legge 22
dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i
Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, per i beni culturali
e ambientali, dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 7 novembre 1995, n. 593 recante «Regolamento recante
norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione
del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e
scientifiche, nonche’ per la produzione, il doppiaggio e la
sottolineatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive
destinati ai mezzi di comunicazione di massa»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare
l’articolo 12, comma 20;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 24 luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 1° agosto 2014, riscontrata con nota n. 7889 dell’11 agosto
2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1995,
n. 593 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la parola «divulgazione» e,
all’articolo 1, comma 2, dopo la parola «divulgate» sono inserite le
seguenti: «, anche su supporto digitale,»;
b) all’articolo 2, comma 1, le parole «le date del 31 marzo e del
30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «il 31 marzo»;
c) all’articolo 3, comma 2 le parole «, sentita la Commissione
nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero di cui
all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401», sono soppresse;
d) all’articolo 4, comma 2, le parole «, sentita la Commissione
nazionale per la promozione della cultura italiana,», sono soppresse;
e) all’articolo 4, comma 4, le parole «due mesi dalle date» sono
sostituite dalle seguenti «trenta giorni dalla data»;
f) all’articolo 4, comma 5, il primo periodo e, al secondo
periodo, le parole «nonche’ del parere della commissione» sono
soppressi e, al secondo periodo, dopo la parola «generali» sono
inserite le seguenti: «, di cui al comma 2»;
g) all’articolo 5, comma 2, e’ aggiunto in fine il seguente
periodo: «I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate,
tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data
in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell’avvenuta
concessione»;
h) all’articolo 6, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «La
relazione di cui al comma 1 e’ inviata al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze,
al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, al
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.».

Art. 2

1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione, le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio dell’anno
successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 agosto 2014

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Mogherini

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca
Giannini

Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo
Franceschini

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne – prev. n. 2773

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176 Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di
seguito: «t.u.b.») e, in particolare l’articolo 111, comma 5, in base
al quale il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca
d’Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo,
disciplinando, tra l’altro,
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei
finanziamenti;
b) limiti all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al
volume di attivita’ e alle condizioni economiche applicate;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga
prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
d) le informazioni da fornire alla clientela;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d’Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri,
pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Beneficiari e caratteristiche dell’attivita’

1. Rientra nell’attivita’ di microcredito disciplinata dal presente
titolo l’attivita’ di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o
lo sviluppo di un’attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa,
organizzata in forma individuale, di associazione, di societa’ di
persone, di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata o di
societa’ cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone
fisiche nel mercato del lavoro.
2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da piu’
di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di
dipendenti superiore alle 5 unita’;
c) societa’ di persone, societa’ a responsabilita’ limitata
semplificata, o societa’ cooperative con un numero di dipendenti non
soci superiore alle 10 unita’;
d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche
disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti
dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della
medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a
100.000 Euro.

Art. 2

Finalita’ dei finanziamenti

1. La concessione di finanziamenti e’ finalizzata, anche
alternativamente:
a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie
alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla
rivendita, o di servizi strumentali all’attivita’ svolta, compreso il
pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle
spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I
finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di
microleasing finanziario;
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la
qualita’ professionale e le capacita’ tecniche e gestionali del
lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i
finanziamenti concessi alle societa’ di persone e alle societa’
cooperative possono essere destinati anche a consentire la
partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura
universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento
nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del
finanziamento.
2. L’operatore verifica l’effettiva destinazione dei finanziamenti
alle finalita’ di cui al comma 1 anche richiedendo apposita
attestazione al soggetto finanziato.

Art. 3

Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

1. L’operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e
durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del
progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento
dello svolgimento dell’attivita’;
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa,
sotto il profilo della gestione contabile, della gestione
finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull’uso delle tecnologie piu’ avanzate per
innalzare la produttivita’ dell’attivita’;
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di
vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e
amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili
sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalita’
indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla
definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticita’
dell’implementazione del progetto finanziato.
2. In deroga al comma 1, l’operatore di microcredito puo’ affidare,
con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel
presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali
attivita’. Il contratto prevede, tra l’altro, l’obbligo di riferire
periodicamente all’operatore l’andamento delle attivita’ svolte e i
risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Art. 4

Ammontare massimo, caratteristiche
dei finanziamenti e canali distributivi

1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e
non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun
beneficiario. Il limite puo’ essere aumentato di euro 10.000, qualora
il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata
subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal
raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e
verificati dall’operatore di microcredito.
2. L’operatore di microcredito puo’ concedere allo stesso soggetto
un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito
residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal
comma 1, di 35.000 euro.
3. Il rimborso dei finanziamenti e’ regolato sulla base di un piano
con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del
pagamento delle rate puo’ essere posposta per giustificate ragioni
connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
4. La durata massima del finanziamento non puo’ essere superiore a
sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalita’
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata e’
coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non
superiore a dieci anni.
5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i
contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei
contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli
operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei
soggetti indicati all’articolo 3, comma 2.

Art. 5

Beneficiari e finalita’ dei finanziamenti

1. Rientra nell’attivita’ disciplinata dal presente capo
l’attivita’ di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di
inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si
trovino in una delle seguenti condizioni di particolare
vulnerabilita’ economica o sociale:
a) stato di disoccupazione;
b) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non
dipendenti dalla propria volonta’;
c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o
di un componente il nucleo familiare;
d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese
non derogabili per il nucleo familiare.
2. I finanziamenti sono destinati all’acquisto di beni o servizi
necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto
finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di
locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria
abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe
per l’accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di
trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l’accesso
all’istruzione scolastica.
3. L’operatore verifica, anche richiedendo apposite prove
documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
nonche’ l’effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalita’
di cui al comma 2.
4. L’esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo
finanziatore non puo’ in alcun momento eccedere il limite di 10.000
euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno
una durata massima di cinque anni.
5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la
destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalita’
di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti
finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono
in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la
gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi
durante l’intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi
possono essere prestati direttamente dall’operatore di microcredito
ovvero dai soggetti, indicati all’articolo 3, comma 2.
6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi,
commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi
ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non puo’ superare il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente
pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai
fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma
tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull’usura della Banca d’Italia. Le clausole non conformi a quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La nullita’ della clausola
non comporta la nullita’ del contratto e si applica in tal caso il
tasso massimo individuato dal presente comma.
7. L’ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente
articolo non puo’ superare il 49% dell’ammontare di tutti i
finanziamenti concessi.

Art. 6

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco previsto all’articolo 111,
comma 1, t.u.b.

1. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111, comma
1, t.u.b., svolgono esclusivamente l’attivita’ di concessione di
finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi
accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari
di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L’iscrizione nell’elenco indicato dall’articolo 111, comma 1,
t.u.b., e’ subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1;
b) forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per
azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’
cooperativa;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il
capitale minimo previsto per la costituzione delle societa’ per
azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti
di onorabilita’ previsti dall’articolo 7;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita’
e professionalita’ previsti dall’articolo 8 ed insussistenza di una
delle cause di sospensione dalla carica previste dall’art. 9 o di una
delle situazioni impeditive previste dall’articolo 10;
f) la presentazione di un programma di attivita’ che indichi le
caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il
profilo delle condizioni economiche, delle finalita’, del target di
clientela, le modalita’ di erogazione e di monitoraggio dei
finanziamenti concessi, nonche’ l’indicazione dei soggetti di cui ci
si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e
consulenza e le modalita’ di controllo dell’operato degli stessi.

Art. 7

Requisiti di onorabilita’ dei partecipanti al capitale

1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito
in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da
azioni o quote con diritto di voto non puo’ esercitare il diritto di
voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall’autorita’ giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attivita’
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile
e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b)
con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il
caso dell’estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1)
e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che si tratti
della prima condanna con sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti.
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente
dall’entita’ della partecipazione posseduta, controlla la societa’ ai
sensi dell’articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto
di voto interessa l’intera partecipazione. Qualora il partecipante
sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono
essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale,
ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti
stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo
e’ effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale a cura della Banca d’Italia.
4. Spetta al presidente dell’assemblea dei soci, in relazione ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell’assemblea e
della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i
soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita’.

Art. 8

Requisiti di onorabilita’ e professionalita’ dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione e direzione

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si
trovano nelle situazioni indicate dall’articolo 7, comma 1, o si
trovano in una delle condizioni di ineleggibilita’ o decadenza
previste dall’articolo 2382 del codice civile.
2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle
condizioni previste dal comma 1 e’ effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d’Italia.
3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione
negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri
di professionalita’ e competenza fra persone che abbiano maturato
un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso
l’esercizio di:
a) attivita’ di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese;
b) attivita’ professionali in materia attinente al settore
creditizio o finanziario;
c) attivita’ d’insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati,
enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il
settore creditizio, finanziario e assicurativo.
4. Il difetto dei requisiti di onorabilita’ o professionalita’
determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l’operatore dichiara la
decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d’Italia.

Art. 9

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera b);
b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva;
c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall’articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da
ultimo sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni e integrazioni;
d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 10

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore
generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti
l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di
amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e
controllo, di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo
113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata
disposta la cancellazione dall’elenco ai sensi dell’articolo 113,
t.u.b.;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione
a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate
nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non
operano se l’interessato dimostra la propria estraneita’ ai fatti che
hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione
dall’elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
L’interessato informa tempestivamente la Banca d’Italia delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli
elementi idonei a dimostrare la propria estraneita’ ai fatti che
hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione.
3. La Banca d’Italia valuta l’idoneita’ degli elementi comunicati
dall’interessato a dimostrare l’estraneita’ dai fatti addebitati. Ai
fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del
fatto che, in relazione alla crisi dell’impresa o alla sua
cancellazione, non siano stati adottati nei confronti
dell’interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa
del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza
anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito
all’esercizio dell’azione di responsabilita’ ai sensi del codice
civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell’articolo 2409
del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte
dell’organo competente.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte
dell’interessato, la Banca d’Italia comunica a quest’ultimo la
propria motivata decisione in merito alla sussistenza
dell’impedimento.
5. L’idoneita’ dell’interessato e’ nuovamente valutata se
sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi
che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo
l’interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca
d’Italia, la quale procede ai sensi del comma 3.
6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni
dall’adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e’ ridotto ad un
anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura
sia stato adottato su istanza dell’imprenditore, di uno degli organi
d’impresa o in conseguenza della segnalazione dell’interessato.

Art. 11

Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti

1. L’attivita’ disciplinata dal titolo II puo’ essere esercitata
senza iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 111, comma 1,
t.u.b., dai seguenti soggetti:
a) associazioni e fondazioni aventi personalita’ giuridica;
b) societa’ di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886,
n. 3818;
c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla
trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;
d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991,
n. 381.
2. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere
l’attivita’ di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte di chi e’ responsabile della gestione dei
requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 8, comma 1;
b) previsione nell’atto costitutivo o nello statuto
dell’esercizio dell’attivita’ di microcredito a titolo esclusivo o
congiuntamente all’esercizio di un’attivita’ che abbia obiettivi di
inclusione sociale e finanziaria;
c) previsione nell’atto costitutivo o nello statuto di un organo
di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di
onorabilita’ previsti all’articolo 8, comma 1, e per cui non
ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2399 del codice
civile.
3. Non e’ ammessa la concessione di finanziamenti per l’acquisto di
beni o servizi del soggetto finanziatore.
4. All’attivita’ di finanziamento svolta si applica l’articolo 5,
ad eccezione dei commi 6 e 7.
5. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi,
commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti
concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero
recupero delle spese sostenute; non puo’ in ogni caso superare il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente
pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai
fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma
tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull’usura della Banca d’Italia. Le clausole non conformi a quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La nullita’ della clausola
non comporta la nullita’ del contratto e si applica in tal caso il
tasso massimo individuato dal presente comma.

Art. 12

Obblighi informativi

1. Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all’articolo
11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da
un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni
necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in
merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite
gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in
forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo
effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca
d’Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche
del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente puo’
andare incontro in caso di mancato pagamento.
2. Il finanziamento, nonche’ le forme e le modalita’ con cui
l’operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi
indicati all’articolo 3, comma 1, ovvero all’articolo 5, comma 5,
sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.

Art. 13

Altre disposizioni relative al microcredito

1. Non rientrano nell’attivita’ di microcredito:
a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di
garanzie personali;
b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di
delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.
2. E’ precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di
consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una
percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso.
3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 14

Limiti all’indebitamento

1. Gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111,
comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento
per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Art. 15

Gestione dell’elenco e organismo
per la gestione dell’elenco

1. La Banca d’Italia disciplina modalita’, termini e procedure con
riferimento a:
a) l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo
111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza
dell’esponente aziendale in caso di inerzia dell’operatore del micro
credito;
b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di
microcredito con riferimento, tra l’altro, ai finanziamenti concessi
e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.
2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca
d’Italia devono intendersi all’Organismo previsto dall’articolo 113,
t.u.b., quando questo – una volta costituito – abbia iniziato ad
operare.

Art. 16

Operatori di finanza mutualistica e solidale

1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti,
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111, comma 1, t.u.b., e
costituiti in forma di cooperativa a mutualita’ prevalente, il cui
statuto preveda che:
a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano
esclusivamente soci;
b) l’assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di
deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale,
l’ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;
d) la societa’ non abbia scopo di lucro e non possano essere
distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione
dell’anno di riferimento;
e) per ogni finanziamento sia condotta un’istruttoria socio
ambientale alla quale e’ attribuito lo stesso valore di quella
economica ai fini dell’erogazione.
2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono:
a) in deroga all’articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di
cui all’articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al
titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e
per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale
applicato a tali finanziamenti non puo’ eccedere la somma dei costi
di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale
in misura non superiore al tasso d’inflazione;
b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e
II.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 17 ottobre 2014

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti, articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1 (Raccolta 2015) Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta’ e dell’area di Taranto

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di applicare la
disciplina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese, alle imprese che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione
dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;
Considerato che la continuita’ del funzionamento produttivo degli
stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una
priorita’ di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai
rilevanti profili di protezione dell’ambiente e della salute;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni per l’attuazione di interventi di bonifica, nonche’ di
riqualificazione e rilancio della citta’ e dell’area di Taranto,
anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di
valorizzazione culturale e turistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rafforzamento della disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi

1. All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347»,
dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231».
2. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 347, e’
inserito il seguente: «2-ter. L’istanza per l’ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e’ presentata dal commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 puo’ essere nominato
commissario straordinario della procedura di amministrazione
straordinaria.».
3. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole:
«operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 2, secondo
periodo,».
4. All’articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater e’
sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei
principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell’articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo
periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario
individua l’affittuario o l’acquirente, a trattativa privata, tra i
soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuita’ nel
medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
continuita’ produttiva dello stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati
livelli occupazionali, nonche’ la rapidita’ dell’intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai
Trattati sottoscritti dall’Italia. Il canone di affitto o il prezzo
di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da
perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione
di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto
dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L’autorizzazione di cui al quinto comma dell’articolo 104-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ rilasciata dal Ministro dello
sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e
quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano
i commi dal quarto al nono dell’articolo 105 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.».
5. All’articolo 4, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 347,
l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di affitto o
cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto,
le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti
o titoli sono rispettivamente trasferiti all’affittuario o
all’acquirente.».
6. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
7. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo
periodo e’ inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad
azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
89, in attuazione della finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».

Art. 2

Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.

1. L’ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria
di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni
di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell’8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».
2. In attuazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si
conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale
di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo’
unilateralmente modificare le prescrizioni dell’autorizzazione
integrata ambientale in corso di validita’, ma legittima la regione
competente a chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14
marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli
articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
3. L’attivita’ di gestione dell’impresa eseguita nel rispetto delle
prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 e’ considerata di pubblica
utilita’ ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’ e
costituiscono varianti ai piani urbanistici.
4. Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all’articolo 1, comma
9, del decreto-legge n. 61 e’ avviato su proposta del commissario
entro quindici giorni dalla disponibilita’ dei relativi progetti. I
termini per l’espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi
agli interventi previsti per l’attuazione del detto piano devono
essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti
giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso
di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d’impatto
ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e
paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.
5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se
entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell’80
per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31
dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA
una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al
primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e’ stabilito il termine ultimo per
l’attuazione di tutte le altre prescrizioni.
6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del
presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione
delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e
delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e
dell’incolumita’ pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione
del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a
responsabilita’ penale o amministrativa del commissario straordinario
e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto
costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell’ incolumita’ pubblica e di
sicurezza sul lavoro.
7. All’articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni
di finanziamento effettuate ai sensi dell’articolo 22-quater, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche’ ai
pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita’ di cui alla
medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali
finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
decreto-legge n. 61. Si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto, e
l’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonche’ al
commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli
articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell’articolo 12
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell’articolo
22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario
straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di
cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al
comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere
come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma
9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito
alla gestione aziendale da parte del commissario e dell’avente
titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi
prevista si applica all’impresa commissariata o affittata o ceduta,
fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
11. Al comma 1 dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l’impresa e’
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Il comma 11-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 e’
sostituito dal seguente: «11-quinquies. Ai fini dell’attuazione e
della realizzazione del piano delle misure e delle attivita’ di
tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta a
commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario
straordinario, dispone il versamento in una contabilita’ speciale
intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a
sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di
sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da
quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione
dell’autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare
dell’impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita’ di
direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del
commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo,
all’attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale
esercitata.».
2. Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14
marzo 2014, il Commissario straordinario dell’amministrazione
straordinaria, oltre alla titolarita’ della o delle contabilita’
speciali di cui all’articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge
n. 61, come modificato dal comma 1, e’ altresi’ titolare di altre
contabilita’ speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui
confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa
presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di
sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo
comunque la neutralita’ dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da
destinare agli interventi di risanamento ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa
vigente, l’utilizzo delle risorse di tutte le contabilita’ speciali
aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita’ giudiziarie interessate.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei
confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora
aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere
dell’Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, e’ autorizzato a
sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualita’ di avente causa
dell’IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell’obbligazione
contenuta nell’articolo 17.7 del contratto di cessione dell’ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere
transattivo e definitivo e non e’ soggetta ad azione revocatoria. Le
somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilita’
ordinaria del Commissario straordinario.

Art. 4

Modifiche all’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

1. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e’ sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalita’ di
costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per
rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre
2014 dal sub-commissario di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed
autorizzate dall’autorita’ competente ai sensi e con le procedure di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di
compensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie
finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall’adozione del decreto di cui al
periodo precedente comporta la decadenza dall’esercizio
dell’attivita’ di cui al presente comma.».
2. Il comma 6 dell’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e’ sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalita’ di
gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di
Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall’autorita’
competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite
eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all’articolo 208,
comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall’adozione
del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dall’esercizio dell’attivita’ di cui al presente comma.».

Art. 5

Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto

1. In considerazione della peculiare situazione dell’area di
Taranto, l’attuazione degli interventi che riguardano detta area e’
disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di
seguito denominato «CIS Taranto».
2. Il CIS Taranto e’ sottoscritto dai soggetti che compongono il
Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Taranto, istituito e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori"
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare
e concertare tutte le azioni in essere nonche’ definire strategie
comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio
ed e’ presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della
difesa, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, nonche’
da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di
Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta
area, dell’Autorita’ Portuale di Taranto, del Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione
di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto,
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di
tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli
costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione
dell’area di Taranto

1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012,
n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e’ incaricato
di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per
la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’intera area
di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto
a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per
l’ambiente e mitigare le relative criticita’ riguardanti la
competitivita’ delle imprese del territorio tarantino. Il Programma
e’ attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui
all’articolo 5 del presente decreto.
2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di
cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla
contabilita’ speciale intestata al Commissario straordinario, le
risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui
alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e
successive modificazioni e 179/06, nonche’ le risorse allo scopo
impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE puo’
destinare nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di
sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e
riqualificazione dell’area di Taranto.
3. Una quota non superiore all’1,5 per cento delle risorse di cui
al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto per le
finalita’ del comma 1, puo’ essere utilizzata dal Commissario stesso
per tutte le attivita’ tecnico-amministrative connesse alla
realizzazione degli interventi.
4. Il Commissario straordinario, per le attivita’ di propria
competenza, puo’ avvalersi di altre pubbliche amministrazioni,
universita’ o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca,
secondo le previsioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 8
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7

Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto

1. In conformita’ con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario
straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a
tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per
l’ampliamento e l’adeguamento del porto medesimo.
2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in
applicazione dei generali principi di efficacia dell’attivita’
amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni,
intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonche’ di
tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro
il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario
straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto
termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
3. La pronuncia sulla compatibilita’ ambientale delle opere e’
emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 8

Piano nazionale della citta’ e relativi interventi nel comune di
Taranto

1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto
presentato per il Piano nazionale delle citta’ un Piano di interventi
per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della citta’
vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo al fine dell’acquisizione degli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero,
entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la
compatibilita’ degli interventi con le esigenze di tutela del
patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa
con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici
periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le
autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque
denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni,
le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di
assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri
Ministeri, nonche’ di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono
resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di
Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono
resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in
materia urbanistica.
2. La pronuncia sulla compatibilita’ ambientale delle opere e’
emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
3. I Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e
della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di
Taranto, da acquisire nell’ambito del Tavolo istituzionale di cui
all’articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
progetto di valorizzazione culturale e turistica dell’Arsenale
militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria
destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze
operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto e’
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani
urbanistici ed edilizi dall’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di
approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i
pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al
CIPE ai fini dell’approvazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita’ dei
saldi di finanza pubblica.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 gennaio 2015

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Galletti, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.